(Rilevanza dell'errore).
L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente.
[…] degli interessi passivi altrimenti indeducibili da trasferire al consolidato nazionale e mondiale e la corrispondente indicazione, quale consolidante, di tali interessi nel modello "CNM", può costituire errore la cui rilevanza ed emendabilità deve essere valutata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 1428 c.c.).
Leggi di più…[…] Per novazione l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso Diritto / La riconoscibilità dell'errore nell'annullamento del contratto L'art. 1428 c.c (annullamento del contratto per errore riconoscibile dall'altro contraente) contrasta con l'art. 96 c.p.c.
Leggi di più…[…] Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, […]
Leggi di più…L'art. 1428 c.c., a norma del quale l'annullamento del contratto a causa di errore si può chiedere solo nel caso in cui questo sia riconoscibile dall'altro contraente, contrasta con l'art. 96 c.p.c. […]
Leggi di più…[…] Perché dunque un lodo irrituale sia affetto da errore, bisogna che si tratti di un errore essenziale e riconoscibile, in linea con quanto disposto dall'articolo 1428 del Codice Civile. […]
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