Sentenza 29 marzo 2023
Massime • 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l'intervento oggetto del giudizio e il cd. "intervento suicida" di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8877 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
P.Q.M.
8 di 8 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione