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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.506/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.506/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente al rione della Madonna n.1; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Natale VINCI, del Foro di Matera, presso il cui studio legale, sito in Roma alla via Taranto n.90, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan DI CARLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Arielli alla via Orientale n.52, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 24 marzo 2025 da e Parte_1 [...]
; CP_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 19 aprile 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Tollo in data 1° ottobre 1994 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tollo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte I – Anno 1994.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.506/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente al rione della Madonna n.1; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Natale VINCI, del Foro di Matera, presso il cui studio legale, sito in Roma alla via Taranto n.90, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan DI CARLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Arielli alla via Orientale n.52, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 24 marzo 2025 da e Parte_1 [...]
; CP_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 19 aprile 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Tollo in data 1° ottobre 1994 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tollo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte I – Anno 1994.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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