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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Sara FERRARI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, premesso di aver contratto matrimonio col Parte_1
signor il 27 dicembre 1979 e che dalla loro unione sono nati i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
, oggi maggiorenni ed economicamente autonomi, ha agito in giudizio nei confronti del
[...]
coniuge al fine di ottenere la separazione personale dal marito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 300 euro mensili, oltre all'autorizzazione a vivere separati. All'udienza del 14 gennaio 2025, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito, né è comparso personalmente, mentre la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato: Confermo di volermi separare. Io e mio marito viviamo ancora insieme, abbiamo parlato di questa udienza, penso che se lo aspettasse per come si è comportato negli ultimi anni. Io sono disoccupata, ho lavorato in passato, quando ero più giovane e qualcosa qua come badante. Adesso sto facendo pochissimo, non è facile trovare lavoro a questa età, da questi lavoretti prendo 10/20 euro ogni tanto, faccio qualche ora di stiro ma roba da poco (verbale 14.1.25).
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice relatore ha dunque autorizzato i coniugi a vivere separati, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie in via provvisoria ed urgente l'importo di 100 euro mensili.
Ordinata l'integrazione della documentazione economico-reddituale della ricorrente, ritenuta carente rispetto agli obblighi previsti ex lege, la causa è stata dunque rinviata per la decisione e la discussione orale.
All'udienza dell'11 marzo 2025, la ricorrente ha in via principale insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, in subordine si è rimessa alla decisione del Tribunale.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e le dichiarazioni dalla stessa rese, unitamente al comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alla domanda di mantenimento, ritiene il Collegio che la richiesta avanzata sia infondata e in quanto tale non possa essere accolta.
In via preliminare, si rammenta che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 22 novembre 2024, n. 30119). Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, Nel prevedere l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali (Cass. 10 febbraio 2025,
n. 3354).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la signora con nota depositata il Parte_1
25 febbraio 2025, ha dato atto di aver iniziato nel mese di marzo 2023 un tirocinio con compiti di sorveglianza dei minori durante il trasporto dello scuolabus, percependo un'indennità mensile di 250 euro. È inoltre titolare di una quota di proprietà di un immobile sito in Sicilia (doc. 7).
Dalla documentazione prodotta, la ricorrente risulta poi intestataria di un conto Postepay con saldo finale al 31.12.2023 pari a 1840,49 euro e giacenza media di 222 euro e saldo finale al 31.12.24 pari a 1,72 euro con giacenza media di 356,82 euro.
Esaminando gli estratti del conto corrente, si evince che la signora, oltre all'importo di 250 euro percepito per il tirocinio svolto, ha potuto contare sulle seguenti entrate:
- nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2023, gennaio, febbraio 2024, ha percepito 400 euro dal comune;
- nel mese di dicembre 2023, ha ricevuto un bonificio di circa 3100 euro da un certo Pt_2
;
[...]
- nel mese di febbraio 2024, ha ricevuto un accredito di 200 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di marzo 2024, ha effettuato due ricariche di 400 euro complessivi;
- nel mese di aprile 2024, ha effettuato una ricarica di 230 euro;
- nel mese di maggio 2024, ha effettuato ricariche per 1650 euro circa;
- nel mese di maggio 2024, ha ricevuto un accredito di 150 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha ricevuto un accredito di 480 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha effettuato ricariche per circa 2350;
- nel mese di agosto 2024, ha effettuato una ricarica di 900 euro;
- nel mese di agosto 2024, ha ricevuto un accredito di 270 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha ricevuto un accredito di 100 euro dal Persona_3
- nel mese di settembre 2024, ha effettuato una ricarica di 700 euro;
- nel mese di novembre 2024, ha effettuato una ricarica di 49 euro. I coniugi sono infine titolari di un conto corrente cointestato con saldo al 31.12.21 pari a circa 155 euro, saldo al 31.12.22 pari a circa 6 euro, saldo al 31.12.23 pari a 0,38 euro, saldo al 31.12.24 pari a circa 0,99 euro.
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta, si è dunque appurato come l'istante possa di fatto contare su fonti di ricchezza non menzionate e che inducono a presumere la sua capacità di procurarsi redditi adeguati per far fronte alle proprie esigenze.
Pertanto, considerate anche le condizioni economiche del resistente, il quale ha percepito un reddito mensile netto pari a circa 860 euro nel 2021 e 890 euro nel 2022 (mod. 730/2022-2023), si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, con conseguente revoca dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, fatti salvi i loro effetti se già eseguiti.
Le spese di lite, considerata la mancata costituzione in giudizio del resistente, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 27 dicembre 1979 a Castel di Iudica;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel di Iudica di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, n. 22, parte II, serie A;
revoca con decorrenza dalla data della decisione l'obbligo posto a carico del resistente, in via provvisoria ed urgente, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dell'importo di 100 euro mensili;
spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Sara FERRARI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, premesso di aver contratto matrimonio col Parte_1
signor il 27 dicembre 1979 e che dalla loro unione sono nati i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
, oggi maggiorenni ed economicamente autonomi, ha agito in giudizio nei confronti del
[...]
coniuge al fine di ottenere la separazione personale dal marito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 300 euro mensili, oltre all'autorizzazione a vivere separati. All'udienza del 14 gennaio 2025, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito, né è comparso personalmente, mentre la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato: Confermo di volermi separare. Io e mio marito viviamo ancora insieme, abbiamo parlato di questa udienza, penso che se lo aspettasse per come si è comportato negli ultimi anni. Io sono disoccupata, ho lavorato in passato, quando ero più giovane e qualcosa qua come badante. Adesso sto facendo pochissimo, non è facile trovare lavoro a questa età, da questi lavoretti prendo 10/20 euro ogni tanto, faccio qualche ora di stiro ma roba da poco (verbale 14.1.25).
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice relatore ha dunque autorizzato i coniugi a vivere separati, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie in via provvisoria ed urgente l'importo di 100 euro mensili.
Ordinata l'integrazione della documentazione economico-reddituale della ricorrente, ritenuta carente rispetto agli obblighi previsti ex lege, la causa è stata dunque rinviata per la decisione e la discussione orale.
All'udienza dell'11 marzo 2025, la ricorrente ha in via principale insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, in subordine si è rimessa alla decisione del Tribunale.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e le dichiarazioni dalla stessa rese, unitamente al comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alla domanda di mantenimento, ritiene il Collegio che la richiesta avanzata sia infondata e in quanto tale non possa essere accolta.
In via preliminare, si rammenta che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 22 novembre 2024, n. 30119). Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, Nel prevedere l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali (Cass. 10 febbraio 2025,
n. 3354).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la signora con nota depositata il Parte_1
25 febbraio 2025, ha dato atto di aver iniziato nel mese di marzo 2023 un tirocinio con compiti di sorveglianza dei minori durante il trasporto dello scuolabus, percependo un'indennità mensile di 250 euro. È inoltre titolare di una quota di proprietà di un immobile sito in Sicilia (doc. 7).
Dalla documentazione prodotta, la ricorrente risulta poi intestataria di un conto Postepay con saldo finale al 31.12.2023 pari a 1840,49 euro e giacenza media di 222 euro e saldo finale al 31.12.24 pari a 1,72 euro con giacenza media di 356,82 euro.
Esaminando gli estratti del conto corrente, si evince che la signora, oltre all'importo di 250 euro percepito per il tirocinio svolto, ha potuto contare sulle seguenti entrate:
- nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2023, gennaio, febbraio 2024, ha percepito 400 euro dal comune;
- nel mese di dicembre 2023, ha ricevuto un bonificio di circa 3100 euro da un certo Pt_2
;
[...]
- nel mese di febbraio 2024, ha ricevuto un accredito di 200 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di marzo 2024, ha effettuato due ricariche di 400 euro complessivi;
- nel mese di aprile 2024, ha effettuato una ricarica di 230 euro;
- nel mese di maggio 2024, ha effettuato ricariche per 1650 euro circa;
- nel mese di maggio 2024, ha ricevuto un accredito di 150 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha ricevuto un accredito di 480 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha effettuato ricariche per circa 2350;
- nel mese di agosto 2024, ha effettuato una ricarica di 900 euro;
- nel mese di agosto 2024, ha ricevuto un accredito di 270 euro dal figlio;
Per_1
- nel mese di giugno 2024, ha ricevuto un accredito di 100 euro dal Persona_3
- nel mese di settembre 2024, ha effettuato una ricarica di 700 euro;
- nel mese di novembre 2024, ha effettuato una ricarica di 49 euro. I coniugi sono infine titolari di un conto corrente cointestato con saldo al 31.12.21 pari a circa 155 euro, saldo al 31.12.22 pari a circa 6 euro, saldo al 31.12.23 pari a 0,38 euro, saldo al 31.12.24 pari a circa 0,99 euro.
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta, si è dunque appurato come l'istante possa di fatto contare su fonti di ricchezza non menzionate e che inducono a presumere la sua capacità di procurarsi redditi adeguati per far fronte alle proprie esigenze.
Pertanto, considerate anche le condizioni economiche del resistente, il quale ha percepito un reddito mensile netto pari a circa 860 euro nel 2021 e 890 euro nel 2022 (mod. 730/2022-2023), si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, con conseguente revoca dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, fatti salvi i loro effetti se già eseguiti.
Le spese di lite, considerata la mancata costituzione in giudizio del resistente, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 27 dicembre 1979 a Castel di Iudica;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel di Iudica di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, n. 22, parte II, serie A;
revoca con decorrenza dalla data della decisione l'obbligo posto a carico del resistente, in via provvisoria ed urgente, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dell'importo di 100 euro mensili;
spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo