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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2925/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello G. Parte_1
Feola, come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Baio, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in data 18/11/2013 conveniva Parte_1 in giudizio la davanti al Tribunale di Salerno per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 62.920,00, oltre interessi legali, esponendo che in virtù di un contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 19/01/2009 esso attore aveva svolto in favore della convenuta prestazioni di “gestione contabile ed organizzativa”, occupandosi in particolare del controllo degli atti di contabilità ordinaria, dei rapporti con i fornitori, della gestione dei pagamenti e degli incassi, dei rapporti commerciali con i clienti. Aggiungeva che il compenso annuo contrattualmente pattuito era pari ad euro 30.000,00 oltre iva e che la aveva ricevuto tali prestazioni sino al 31/12/2011, senza Controparte_1 però pagare per il periodo da maggio 2010 a dicembre 2011 il compenso dovuto, corrispondente ad euro 62.920,00, compresa iva, benché esso attore avesse regolarmente trasmesso le relative fatture n. 1/2012 e n. 2/2012, come risultava da raccomandata a.r. del 31.01.2012, prodotta in atti. Non avendo la convenuta adempiuto, nemmeno dopo formale diffida e messa in mora del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 21.04.2012, esso attore si era visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria. Con lo stesso atto introduttivo del giudizio chiedeva l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: a) “Vero che il Sig. , Parte_1 nel periodo maggio – dicembre del 2010 nonché per l'intero 2011, ha prestato la propria attività di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa per conto della ed in particolare ha avuto cura di gestire Controparte_1 costantemente i rapporti con i fornitori della stessa, tra i quali la
[...]
la St. DE ME AL S.p.A. e la;
Controparte_2 Controparte_3
b) “Vero è che il Sig. , nel periodo maggio – dicembre Parte_1 del 2010 nonché per l'intero 2011, ha prestato la propria attività di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa per conto della Controparte_1 ed in particolare ha avuto cura di gestire costantemente i rapporti della stessa con le banche tra cui, in specie, l'Agenzia di Nocera Inferiore della Banca Sella”, indicando come testimoni la Sig.ra la Sig.ra Testimone_1 [...]
la Sig.ra e la Sig. residente Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 in Nocera Inferiore alla Via Astuti n. 121.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, deducendo che il . unitamente a e Pt_1 Persona_1 [...]
, aveva iniziato un rapporto di collaborazione professionale con la Per_2 con contratto del 19.01.2009, al quale era stato sotteso Controparte_1
l'accordo verbale che tale rapporto di collaborazione si sarebbe trasformato di lì a poco in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con una nuova società, e precisamente la non appena questa fosse Controparte_4 subentrata, a seguito di una ristrutturazione del gruppo di cui entrambe le società facevano parte, a quella convenuta nel presente giudizio. A conferma di tale circostanza la rilevava che dai propri bilanci al Controparte_1
31.12.2010 e al 31.12.2011 si evinceva chiaramente il decremento del fatturato della stessa, fino alla quasi inoperatività, proprio a dimostrazione della necessità di una ristrutturazione del gruppo, che sarebbe avvenuta con le modalità sopra descritte. Allegava che il in data 15.01.2010, cosi Pt_1 come prevedevano gli accordi verbali già sanciti in sede di stipula del contratto di prestazione professionale del gennaio 2009 veniva regolarmente assunto dalla come da lettera di assunzione versata in att, Controparte_4 per cui a partire da tale periodo, e cioè dal 15.01.2010, l'attore non aveva avuto alcun rapporto con la in quanto l'unico vincolo Controparte_1 esistente e riconosciuto era stato il rapporto di lavoro dipendente con la nella quale erano confluite tutte le attività della Controparte_4
Evidenziava di aver restituito al con la Controparte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 raccomandata a.r. del 02.03.2012 le fatture (n. 1 e n. 2 del 2012) da quest'ultimo inviate per i pretesi compensi, contestando e disconoscendo il rapporto per il periodo di cui alla richiesta avanzata, in quanto relativa a compensi per prestazioni mai eseguite, anche e soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto alle dipendenze della CP_4 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Allegava di aver
[...] comunque pagato al il corrispettivo relativo al primo quadrimestre Pt_1 dell'anno 2010, anche se la reale attività di quest'ultimo si era limitata al solo mese di gennaio ed inizi di febbraio, atteso che si era, in tale periodo, proprio a cavallo tra il passaggio delle consegne (fornitori, commesse, collaboratori, etc.) tra le due società, in quanto il si era ancora occupato ad ultimare Pt_1 gli impegni assunti con il precedente contratto di prestazione professionale.
La convenuta, però, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, ritenendo invece competente il Tribunale di Nocera
Inferiore, in ragione della clausola di deroga alla competenza territoriale di cui al punto 10) delle condizioni generali del “contratto di prestazione libero professionale” per cui è causa, ai sensi della quale le parti avevano convenuto che il foro competente in via esclusiva a decidere in ordine alle controversie derivanti dal contratto fosse quello di Nocera Inferiore. Il Tribunale di
Salerno, all'udienza del 30.4.2014 - su espressa adesione dell'attore a detta eccezione d'incompetenza territoriale - dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda svolta e la corrispondente competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, assegnando alle parti il termine di tre mesi per provvedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente. Con atto di citazione notificato in data 19.5.2014
riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 richiamandosi interamente all'atto di citazione originario dinanzi al Tribunale di Salerno e chiedendo quindi l'accoglimento delle medesime conclusioni.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Incombeva sull'attore l'onere di provare ai dell'art. 2697 c.c. i fatti costitutivi della domanda e cioè di avere eseguito le prestazioni professionali autonome di cui ha richiesto il compenso (da maggio 2010 a dicembre 2011) sulla base del contratto scritto del gennaio 2009. La convenuta, infatti, ha contestato specificamente, illustrandone le ragioni e documentandole, che ebbe a pagare al il corrispettivo relativo fino al primo quadrimestre Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 dell'anno 2010, atteso che successivamente, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato del come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_4
le prestazioni libero professionali di detto attore in favore della
[...] era cessate del tutto. Controparte_1
Invero, la prova testimoniale non ha avuto nel complesso un esito favorevole all'attore, rimanendo non provati i fatti costitutivi della domanda.
Il teste , come da verbale di udienza del 23.11.2016, Testimone_5 interrogato sulla precisa circostanza di cui al capo 2 dell'atto di citazione, relativo specificamente all'attività svolta da per conto della Pt_1 nel periodo maggio – dicembre del 2010 nonché per Controparte_1
l'intero anno 2011, ebbe a riferire di non essere in grado di rispondere, in quanto il suo incarico era di responsabile di succursale con operatività prevalente nella parte investimenti e di non ricordare situazioni in cui lo stesso avesse operato su mandato della Controparte_1
La conferma delle circostanza di cui all'atto introduttivo non ha trovavo prova neanche nelle dichiarazione rese dalla testimone , Testimone_3 come da verbale udienza del 19.07.2023, la quale a domanda formulata dal giudice ebbe a rispondere che non conosceva il , ma che però, Pt_1 lavorando per un'azienda che produce e commercializza prodotti ospedalieri, si era occupata del recupero crediti e, pertanto, non gli risultava nuovo il nome del e della la teste precisava di aver avuto Pt_1 Controparte_1 solo contatti telefonici con il per sollecitare dei pagamenti per il Pt_1 fatturato e forniture fornite alla concludendo di non Controparte_1 conoscere altre circostanze sul rapporto lavorativo dell'attore con la convenuta.
Di contro, la prova testimoniale indotta dalla convenuta ha confermato sostanzialmente la versione sui fatti e gli accordi oggetto di causa dalla stessa allegati, Infatti i testi e , all'udienza del del Persona_1 Persona_2
23.11.2016 ebbero a riferire che insieme al avevano avuto un rapporto Pt_1 di collaborazione con la quali titolari di partita Iva fino Controparte_1 alla fine del 2009, e che furono assunti nel gennaio del 2010 dalla a tempo indeterminato, per cui il rapporto di Controparte_4 collaborazione libero professionale si era interrotto a far data dal 2010 in poi, avendo fatto con il lo stesso percorso lavorativo, iniziando in data Pt_1
7.01.2010, tutti e tre a svolgere solo l'attività lavorativa come dipendenti a tempo indeterminato della con regolare assunzione. Detti Controparte_4 testi ebbero anche a confermare che le attività della Controparte_1 confluirono nella e che, pertanto, dal gennaio 2010 essi, Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 come lo stesso , non ebbero più a svolgere le attività in esecuzione del Pt_1 contratto di lavoro autonomo del gennaio 2009. E' evidente l'attendibilità di tali due testimoni, che ebbero una conoscenza diretta dei fatti oggetto di giudizio, in quanto si trovavano, anche per ammissione dell'attore, nella stessa condizione contrattuale del . Né il ha provato con Pt_1 Pt_1 dettagliata e specifica documentazione l'attività libero professionale di cui ha richiesto il pagamento con l'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Condanna l'attore al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2925/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello G. Parte_1
Feola, come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Baio, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in data 18/11/2013 conveniva Parte_1 in giudizio la davanti al Tribunale di Salerno per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 62.920,00, oltre interessi legali, esponendo che in virtù di un contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 19/01/2009 esso attore aveva svolto in favore della convenuta prestazioni di “gestione contabile ed organizzativa”, occupandosi in particolare del controllo degli atti di contabilità ordinaria, dei rapporti con i fornitori, della gestione dei pagamenti e degli incassi, dei rapporti commerciali con i clienti. Aggiungeva che il compenso annuo contrattualmente pattuito era pari ad euro 30.000,00 oltre iva e che la aveva ricevuto tali prestazioni sino al 31/12/2011, senza Controparte_1 però pagare per il periodo da maggio 2010 a dicembre 2011 il compenso dovuto, corrispondente ad euro 62.920,00, compresa iva, benché esso attore avesse regolarmente trasmesso le relative fatture n. 1/2012 e n. 2/2012, come risultava da raccomandata a.r. del 31.01.2012, prodotta in atti. Non avendo la convenuta adempiuto, nemmeno dopo formale diffida e messa in mora del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 21.04.2012, esso attore si era visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria. Con lo stesso atto introduttivo del giudizio chiedeva l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: a) “Vero che il Sig. , Parte_1 nel periodo maggio – dicembre del 2010 nonché per l'intero 2011, ha prestato la propria attività di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa per conto della ed in particolare ha avuto cura di gestire Controparte_1 costantemente i rapporti con i fornitori della stessa, tra i quali la
[...]
la St. DE ME AL S.p.A. e la;
Controparte_2 Controparte_3
b) “Vero è che il Sig. , nel periodo maggio – dicembre Parte_1 del 2010 nonché per l'intero 2011, ha prestato la propria attività di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa per conto della Controparte_1 ed in particolare ha avuto cura di gestire costantemente i rapporti della stessa con le banche tra cui, in specie, l'Agenzia di Nocera Inferiore della Banca Sella”, indicando come testimoni la Sig.ra la Sig.ra Testimone_1 [...]
la Sig.ra e la Sig. residente Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 in Nocera Inferiore alla Via Astuti n. 121.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, deducendo che il . unitamente a e Pt_1 Persona_1 [...]
, aveva iniziato un rapporto di collaborazione professionale con la Per_2 con contratto del 19.01.2009, al quale era stato sotteso Controparte_1
l'accordo verbale che tale rapporto di collaborazione si sarebbe trasformato di lì a poco in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con una nuova società, e precisamente la non appena questa fosse Controparte_4 subentrata, a seguito di una ristrutturazione del gruppo di cui entrambe le società facevano parte, a quella convenuta nel presente giudizio. A conferma di tale circostanza la rilevava che dai propri bilanci al Controparte_1
31.12.2010 e al 31.12.2011 si evinceva chiaramente il decremento del fatturato della stessa, fino alla quasi inoperatività, proprio a dimostrazione della necessità di una ristrutturazione del gruppo, che sarebbe avvenuta con le modalità sopra descritte. Allegava che il in data 15.01.2010, cosi Pt_1 come prevedevano gli accordi verbali già sanciti in sede di stipula del contratto di prestazione professionale del gennaio 2009 veniva regolarmente assunto dalla come da lettera di assunzione versata in att, Controparte_4 per cui a partire da tale periodo, e cioè dal 15.01.2010, l'attore non aveva avuto alcun rapporto con la in quanto l'unico vincolo Controparte_1 esistente e riconosciuto era stato il rapporto di lavoro dipendente con la nella quale erano confluite tutte le attività della Controparte_4
Evidenziava di aver restituito al con la Controparte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 raccomandata a.r. del 02.03.2012 le fatture (n. 1 e n. 2 del 2012) da quest'ultimo inviate per i pretesi compensi, contestando e disconoscendo il rapporto per il periodo di cui alla richiesta avanzata, in quanto relativa a compensi per prestazioni mai eseguite, anche e soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto alle dipendenze della CP_4 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Allegava di aver
[...] comunque pagato al il corrispettivo relativo al primo quadrimestre Pt_1 dell'anno 2010, anche se la reale attività di quest'ultimo si era limitata al solo mese di gennaio ed inizi di febbraio, atteso che si era, in tale periodo, proprio a cavallo tra il passaggio delle consegne (fornitori, commesse, collaboratori, etc.) tra le due società, in quanto il si era ancora occupato ad ultimare Pt_1 gli impegni assunti con il precedente contratto di prestazione professionale.
La convenuta, però, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, ritenendo invece competente il Tribunale di Nocera
Inferiore, in ragione della clausola di deroga alla competenza territoriale di cui al punto 10) delle condizioni generali del “contratto di prestazione libero professionale” per cui è causa, ai sensi della quale le parti avevano convenuto che il foro competente in via esclusiva a decidere in ordine alle controversie derivanti dal contratto fosse quello di Nocera Inferiore. Il Tribunale di
Salerno, all'udienza del 30.4.2014 - su espressa adesione dell'attore a detta eccezione d'incompetenza territoriale - dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda svolta e la corrispondente competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, assegnando alle parti il termine di tre mesi per provvedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente. Con atto di citazione notificato in data 19.5.2014
riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 richiamandosi interamente all'atto di citazione originario dinanzi al Tribunale di Salerno e chiedendo quindi l'accoglimento delle medesime conclusioni.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Incombeva sull'attore l'onere di provare ai dell'art. 2697 c.c. i fatti costitutivi della domanda e cioè di avere eseguito le prestazioni professionali autonome di cui ha richiesto il compenso (da maggio 2010 a dicembre 2011) sulla base del contratto scritto del gennaio 2009. La convenuta, infatti, ha contestato specificamente, illustrandone le ragioni e documentandole, che ebbe a pagare al il corrispettivo relativo fino al primo quadrimestre Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 dell'anno 2010, atteso che successivamente, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato del come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_4
le prestazioni libero professionali di detto attore in favore della
[...] era cessate del tutto. Controparte_1
Invero, la prova testimoniale non ha avuto nel complesso un esito favorevole all'attore, rimanendo non provati i fatti costitutivi della domanda.
Il teste , come da verbale di udienza del 23.11.2016, Testimone_5 interrogato sulla precisa circostanza di cui al capo 2 dell'atto di citazione, relativo specificamente all'attività svolta da per conto della Pt_1 nel periodo maggio – dicembre del 2010 nonché per Controparte_1
l'intero anno 2011, ebbe a riferire di non essere in grado di rispondere, in quanto il suo incarico era di responsabile di succursale con operatività prevalente nella parte investimenti e di non ricordare situazioni in cui lo stesso avesse operato su mandato della Controparte_1
La conferma delle circostanza di cui all'atto introduttivo non ha trovavo prova neanche nelle dichiarazione rese dalla testimone , Testimone_3 come da verbale udienza del 19.07.2023, la quale a domanda formulata dal giudice ebbe a rispondere che non conosceva il , ma che però, Pt_1 lavorando per un'azienda che produce e commercializza prodotti ospedalieri, si era occupata del recupero crediti e, pertanto, non gli risultava nuovo il nome del e della la teste precisava di aver avuto Pt_1 Controparte_1 solo contatti telefonici con il per sollecitare dei pagamenti per il Pt_1 fatturato e forniture fornite alla concludendo di non Controparte_1 conoscere altre circostanze sul rapporto lavorativo dell'attore con la convenuta.
Di contro, la prova testimoniale indotta dalla convenuta ha confermato sostanzialmente la versione sui fatti e gli accordi oggetto di causa dalla stessa allegati, Infatti i testi e , all'udienza del del Persona_1 Persona_2
23.11.2016 ebbero a riferire che insieme al avevano avuto un rapporto Pt_1 di collaborazione con la quali titolari di partita Iva fino Controparte_1 alla fine del 2009, e che furono assunti nel gennaio del 2010 dalla a tempo indeterminato, per cui il rapporto di Controparte_4 collaborazione libero professionale si era interrotto a far data dal 2010 in poi, avendo fatto con il lo stesso percorso lavorativo, iniziando in data Pt_1
7.01.2010, tutti e tre a svolgere solo l'attività lavorativa come dipendenti a tempo indeterminato della con regolare assunzione. Detti Controparte_4 testi ebbero anche a confermare che le attività della Controparte_1 confluirono nella e che, pertanto, dal gennaio 2010 essi, Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 come lo stesso , non ebbero più a svolgere le attività in esecuzione del Pt_1 contratto di lavoro autonomo del gennaio 2009. E' evidente l'attendibilità di tali due testimoni, che ebbero una conoscenza diretta dei fatti oggetto di giudizio, in quanto si trovavano, anche per ammissione dell'attore, nella stessa condizione contrattuale del . Né il ha provato con Pt_1 Pt_1 dettagliata e specifica documentazione l'attività libero professionale di cui ha richiesto il pagamento con l'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Condanna l'attore al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5