Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 666/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 666/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE MACINO (C.F. Parte_1 C.F._1
) CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti ROCCO Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO GABRIELE (C.F. CodiceFiscale_4
e ALEN ANTONIO GABRIELE (C.F. Email_2
; CodiceFiscale_5 Email_3
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._6 Parte_3
) e (C.F. ), n.q. di CodiceFiscale_7 Parte_4 C.F._8
eredi di e tutti con gli avv.ti ROCCO FRANCESCO GABRIELE Persona_1
(C.F. e ALEN ANTONIO CodiceFiscale_4 Email_2
GABRIELE (C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_3
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(P.I. ), già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” e Controparte_3 CP_2
, con l'avv. ANTONELLO ENRICO CHINDAMO (C.F. CP_3
; CodiceFiscale_9 Email_4
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Laureana di CP_4
LL in Via San Maria n. 18, contumace
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 105/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicato in data 31.01.2019 ed emesso a definizione del proc. n. 100490/2010 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.12.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato nel settembre 2010 la società ha CP_3
adito il Tribunale di Palmi (e in particolare la Sezione Distaccata, all'epoca sussistente, di
Cinquefrondi), instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 100490/2010 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(A) era proprietaria di un fabbricato ad uso artigianale in Laureana di LL (fabbricato individuato al fg. 27, p.lla 686 e conferito alla società, giusto atto notarile del 4.3.2010, rep. n.
38352, racc. n. 7715, dal socio ), progettato da Persona_2 Controparte_1
e interamente costruito dalla ditta , la cui idoneità geologico-
[...] CP_4
tecnica era stata attestata da e il cui collaudo era stato effettuato da Parte_1
; Persona_1
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(2) nel gennaio 2009 l'allora proprietario, , aveva riscontrato gravi difetti di Persona_2
costruzione, denunziati con missiva ricevuta ex adverso il 25.09.2009;
(3) dalle indagini tecniche effettuate dal C.T.P. incaricato emergeva la responsabilità concorrente, ex art. 1669 c.c., di tutti i tecnici per i predetti gravi vizi, cagionanti un danno quantificabile in € 108.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, risultante come dovuta nel corso del giudizio
I.1.2.- Con comparsa dell'8.01.2011 si sono ivi costituiti i convenuti Controparte_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in
[...] Persona_1
particolare eccependo:
(1) in via preliminare: (a) l'improponibilità della domanda per nullità della denuncia;
(b) la già intervenuta prescrizione e/o decadenza della predetta azione;
(2) nel merito l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda, anche in virtù del difetto di legittimazione attiva della società odierna appellante.
I.1.3.- Con comparsa del 10.01.2011 si è poi ivi costituito il convenuto Parte_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
(2) la prescrizione e decadenza dell'azione proposta ex latere actoris;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea nei suoi confronti, attesa la sua totale mancanza di responsabilità.
I.1.4.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica, , n. q. di CP_4 titolare dell'omonima impresa individuale, conseguentemente dichiarato contumace (cfr. udienza del 2.02.2021).
I.1.5.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) è intervenuto il decesso di , dichiarato dal suo procuratore Persona_1 all'udienza del 30.06.2017, venendo il processo conseguentemente interrotto e poi riassunto nei confronti dei di lui eredi ( , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
(B) sono stati esaminati alcuni testi ed è stato espletato apposito approfondimento peritale
[cfr. C.T.U. depositata il 23.08.2018].
I.1.5.- All'esito, poi, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 105/2019 del 31.01.2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
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(a) accolto la domanda attorea nei confronti di , Controparte_1
e e per l'effetto condannato questi ultimi, in solido, al Parte_1 CP_4 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 82.736,00 (importo già rivalutato), oltre interessi;
(b) rigettato, invece, tale domanda nei confronti di , Parte_2 [...]
e , eredi di;
Parte_3 Parte_4 Persona_1
(c) regolato le spese di lite e di C.T.U. fra le parti (condannando Controparte_1
, e al pagamento delle stesse in favore
[...] Parte_1 CP_4 dell'attrice, condannando invece quest'ultima alla corresponsione delle stesse nei confronti di
, e , eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
e infine ponendo le spese di C.T.U., nel riparto interno fra le parti, a carico di
[...]
, ). Controparte_1 Parte_1 CP_4
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui è stata altresì chiesta la sospensione ex art. 283 c.p.c., è stato poi proposto appello dalla parte instaurando, innanzi alla presente Parte_1
Corte, l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 666/2019) e ivi in particolare lamentando:
(1) il difetto di legittimazione dell'attrice di prime cure;
(2) la violazione dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c.;
(3) l'erroneità, contraddittorietà e insufficienza della C.T.U. in relazione alla sua posizione;
(4) la non riferibilità a sé, in quanto geologo, di alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c.;
(5) il difetto di nesso causale fra la sua condotta e il preteso danno;
(6) in via gradata, il concorso colposo del danneggiato (con conseguente riduzione della sua responsabilità ex art. 1227 c.c.) e l'eccessività, in ogni caso, dell'entità del risarcimento accordato.
I.2.2.- Con comparsa del 20.11.2019 si è poi costituito l'appellato Controparte_1
, ivi in particolare:
[...]
(A) aderendo alle doglianze dell'appellante principale con riguardo ai punti (1) e (2)
[decadenza e prescrizione della domanda attorea, nonché difetto di legittimazione della parte attrice];
(B) contestando invece il medesimo appello con riferimento ai punti (5) e (6) [prospettanti una responsabilità anche di esso progettista].
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I.2.3.- Con distinte comparse del 20.11.2019 si sono poi costituiti gli appellati Pt_2
, e , eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
, contestando le avverse prospettazioni ed eccependo l'infondatezza di tutti i
[...] motivi d'appello, di cui hanno pertanto chiesto il rigetto.
I.2.4.- Con comparsa del 22.11.2019 si è poi costituita la società (già , CP_2 CP_3
integralmente contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'infondatezza di tutti i motivi d'appello, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
I.2.5.- Non si è invece costituito neanche in questo grado, pur a fronte di rituale notifica,
, n. q. di titolare dell'omonima impresa individuale, conseguentemente CP_4
dichiarato contumace (cfr. provvedimento del 27.-28.01.2020).
I.2.6.- Nel medesimo provvedimento del 27.-28.01.2020, comunicato il 29.01.2020, considerando in particolare l'ingente “ammontare della somma”, è stata altresì concessa la richiesta sospensione ex art. 283 c.p.c..
I.2.7.- Con successivo provvedimento del 29.12.2022, comunicato il 3.01.2023, l'appello è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.8.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
16.12.2024, all'esito dell'udienza c.d. cartolare svoltasi in data 15.12.2024, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine sia alla tempestività degli scritti conclusivi [v. infra, sub III.1.], sia al difetto, in questo grado, di vicende interruttive e incidenti sulla continuità del procedimento [v. infra, sub III.2.], sia al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Quanto al primo profilo, occorre osservare che il provvedimento di riserva in decisione e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., pur emesso in data 16.12.2024 [v. supra, sub
I.2.8.], è stato comunicato alle parti solo in data 8.01.2025, ore 11:30 [come emergente dal
“dettaglio comunicazione/notificazione” e dalla “data di invio” ivi indicata].
A fronte di ciò, è pacifico che i termini assegnati decorressero proprio da quest'ultimo dies a quo [atteso che “i provvedimenti … pronunciati” a seguito di “udienza cartolare” – “oggi
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assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.” –
“devono intendersi resi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria”,
“pote[ndo]” “il termine” assegnato conseguentemente “decorrere” “solo” da quando il provvedimento venga “comunicato al difensore” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/05/2023, n.
13735)], da ciò discendendo la tempestività di tutti gli scritti conclusivi qui depositati [tanto le comparse conclusionali (poiché depositate prima del 10.03.2025), quanto le memorie di replica (poiché depositate prima del 31.03.2025)] e l'evidentemente assorbimento, a fronte di ciò, anche della richiesta di rimessione in termini formulata dalla parte appellante con nota di deposito del 17.02.2025 e con riguardo alla propria comparsa conclusionale [risultando in ogni caso tale comparsa depositata in uno a tale nota di deposito del 17.02.2025 e dunque allorquando il 1° termine ex art. 190 c.p.c. risultava ancora in corso (spirando lo stesso solo il successivo 10.03.2025), non essendo pertanto la parte incorsa in alcuna decadenza da eventualmente sanarsi].
III.2.- Quanto poi al secondo aspetto, è da osservarsi che:
(a) la circostanza che nelle more del giudizio d'appello sia intervenuta, con riguardo a uno dei due originari difensori della parte appellata (cfr. pag. 1 della Controparte_5
comparsa di costituzione in appello e successivi scritti difensivi) -, la cancellazione dall'albo
(cfr. evento di Cancelleria del 12.03.2025 con “oggetto” “cancellazione albo avv. ”), CP_5
e dunque un evento di per sé astrattamente rientrante “nel novero di quelli previsti dall'art.
301 c.p.c.” [cfr. Cass. civ., 18/05/2020, n. 9104; Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n. 3702;
Cass. civ., 11/06/2014, n. 13244; Cass. civ., 31/01/2012, n. 1355; Cass. civ., 17/12/2010, n.
25641; Cass. civ., 30/04/2009, n. 10112; Cass. civ., 5/10/2001, n. 12294, nonché Cons. Stato,
11/03/2022, n. 1734], è qui tuttavia pacificamente inidonea a spiegare alcun effetto interruttivo, considerando, come noto, che “allorquando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori” e “manchi” (come nel caso di specie: cfr. procura in calce alla comparsa di costituzione del 22.11.2019) “una espressa ed univoca volontà della parte, che delimiti il potere dei difensori esigendone l'esercizio in forma congiunta” – essendo “da presumere” il carattere “disgiunto” - la vicenda interruttiva che coinvolga solo “uno di essi”
“non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso di cui all'art. 301 c.p.c.”, essendo “di palese evidenza” “che la pluralità di procuratori, ciascuno con piena facoltà di
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rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento (citt. art. 328, e
301 c.p.c.) per una tale evenienza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 15/02/1996, n. 1171, nonché già
Cass. civ., 24/02/1975 n. 689 e Cass. civ., 28/12/1973, n. 3462 e, con riguardo alla presunzione del carattere disgiunto del mandato difensivo e alla conseguenza che “la difesa, ancorché affidata a più avvocati, resta unitaria”, in quanto “ciascuno dei nominati procuratori” ha “pieni poteri di rappresentanza processuale” ed è autonomamente
“legittimato al compimento degli atti processuali per conto della parte”, Cass. civ., Sez. un.,
9/06/2014, n. 12924 e Cass. civ., 2/05/2017, n. 10635];
(b) parimenti irrilevante, nonché non incidente sulla continuità del processo, è altresì la circostanza che nel corso del giudizio la parte si sia trasformata nell'odierna CP_3 CP_2
(giusto atto per Notaio dott.ssa del 15.06.2015 avente Rep./Racc. nn.
[...] Per_3
42583/9499), trattandosi di mera trasformazione societaria (e in particolare di trasformazione c.d. omogenea semplice, in quanto trasformazione in altro tipo societario e sempre nell'ambito delle società di persone) ed essendo pacifico, in ragione del principio di
“continuità dei rapporti giuridici”, “anche processuali” (art. 2498 c.c.), che “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge … non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” (cfr., ex multis, Cass. civ., 9/07/2018, n. 18043; Cass. civ., 19/05/2016, n. 10332; Cass. civ.,
7/05/2013, n. 10598; Cass. civ., 20/06/2011, n. 13467; Cass. civ., 14/12/2006, n. 26826; Cass. civ., 13/09/2002, n. 13434).
III.3.- Venendo infine all'“ambito della cognizione del giudice d'appello”, è noto e va qui ribadito che esso “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di
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impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088).
L'odierna delibazione, in virtù di ciò, è conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato, ogni ulteriore questione affrontata in prime cure, anche implicitamente, e qui non puntualmente ed inequivocabilmente gravata - fra cui, ex aliis:
(i) la data di “compimento” dell'opera [chiaramente ed esplicitamente individuata in prime cure, peraltro sulla scorta di quanto nitidamente emergente per tabulas e incontroverso fra le parti, in data 6.08.1999 (cfr. pag. 5, pen. cpv., della sentenza appellata), non avendo poi la parte appellata svolta alcuna specifica impugnativa, pur condizionata, a tal CP_2 riguardo (ribadendo, al contrario, come “la data del 06/08/1999” risultasse “pacifica tra le parti”: cfr. pag. 5, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 22.11.2019), ciò evidentemente precludendo ogni ulteriore accertamento sul punto in questa sede (rimanendo ovviamente irrilevanti le deduzioni svolte da tale parte - peraltro solo a titolo di “inciso”, “non influent[i] sul rispetto dei termini decadenziali” e proposte in prime cure, in ogni caso solo come argomento a fortiori, soltanto “nelle memorie di replica”, spec. alle pagg.
3-4 della memoria del 17.12.2018, e dunque del tutto tardivamente: cfr. ancora pag. 5, ult. cpv., della predetta comparsa di costituzione -, considerando che “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” – cfr.
Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700 -, qui neanche implicitamente proposta – avendo la parte espressamente insistito per l'integrale conferma, in ogni sua parte, della pronuncia gravata)];
(ii) la mancanza di responsabilità del collaudatore (cfr. pag. 12, 2° Persona_1
cpv., e pag. 15, 2° linea, della sentenza appellata) e la responsabilità, in solido con il geologo odierno appellante, anche dell'impresa costruttrice [non rilevando la sua contumacia anche in questa sede (v. supra, sub I.
1.4. e sub I.2.5.), considerando che non solo l'art. 343 c.p.c., ma anche “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c.” “trova[no] applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di
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maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)] e del progettista e direttore dei lavori [non valendo in senso contrario le deduzioni del relativo appellato contestative dell'altrui gravame (v. supra, sub I.2.2., punto (B), nonché pagg. 11-13 della comparsa depositata in data 20.11.2019), non risultando a tal riguardo avanzata, come pur senz'altro necessario (v. ancora Cass., Sez. un., n. 7700/2016, cit.), alcuna impugnativa incidentale, né espressamente, né implicitamente (essendosi tale parte appellata limitata a contestare “l'infondatezza dell'appello proposto” e a chiedere di “rigettare” quest'ultimo – cfr. ancora la comparsa depositata in data 20.11.2019, sia in narrativa, sia nelle conclusioni -, senza invece formulare alcuna ragione di censura o richiesta di riforma della sentenza gravata
– difettando l'indicazione delle modifiche e in ogni caso la specifica “critica alla decisione impugnata” “che è connaturat[a] al concetto di impugnazione”: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
Sez. un., 4/12/2024, n. 31136 -, ciò evidentemente precludendo, anche in thesi, qualsivoglia possibilità di riqualificazione – mancando, come detto, la “critica alla decisione di primo grado” e l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e dunque, in difetto di “idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, lo stesso presupposto per “attivare il potere di riqualificazione”: cfr. Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n.
18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751), trattandosi pertanto di questione anch'essa ormai passata in giudicato (ciò costituendo proprio “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che” “in mancanza della proposizione dell'impugnazione incidentale” “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato”: cfr. Cass. civ., 19/03/2018, n. 6716) e sulla quale qualsivoglia scrutinio è qui pertanto del tutto precluso].
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della pronuncia impugnata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(1)], condiviso dalla parte appellata [v. supra, sub I.2.2., Controparte_1
punto (A)], esso verte sul profilo della legittimazione della parte attrice di prime cure, contestandosi che l'azione ex art. 1669 c.c. non fosse sperimentabile dalla nuova titolare dell'immobile (la oggi ), ma solo dal committente ( ) e CP_3 CP_2 Persona_2
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altresì denunciante ex art. 1669, comma I, ult. parte, c.c. (cfr. pag. 6, punto 1., della comparsa di 1° grado del . Parte_1
V.1.- In senso contrario, tuttavia, il giudice di prime cure ha a tal riguardo sottolineato (cfr. pagg. 4-5, punto 2.1, della sentenza impugnata) che:
(A) “ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'appaltatore è responsabile non solo nei confronti del committente, ma anche “dei suoi aventi causa” e, perciò, anche di chi acquisti a qualunque titolo dal committente”;
(B) “la circostanza che il denunciante sia soggetto diverso dall'acquirente” risultava poi evidentemente priva di “rilievo”, considerando che “l'immobile” era “stato trasferito dal committente successivamente alla denuncia” (giusto atto di conferimento del 4.03.2010 e denuncia del 25.09.2009) e che “la Suprema Corte” aveva chiarito, anche nella propria
“condivisibile pronunzia 1052/1999”, che “l'art. 1669 cod. civ., nel sancire la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per la rovina, il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell'opera, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, fissa un termine decadenziale il cui dies a quo è rappresentato dalla data dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione espletata dall'appaltatore, indipendentemente dalla circostanza che tale conoscenza sia stata acquisita direttamente da chi agisce in giudizio ovvero dal suo dante causa”.
V.2.- A fronte di tali statuizioni, del tutto condivisibili e corrette, si contesta in questa sede che:
(a) il passaggio dell'immobile sia avvenuto oltre il termine decennale ex art. 1669 c.c., essendo pertanto il relativo diritto già venuto meno;
(b) il diritto in ogni caso non poteva ritenersi trasferito alla società attrice, non facendosene esplicito riferimento nell'atto di conferimento e risultando al contrario ivi previsto il conferimento dell'immobile “libero da liti ed oneri in corso” (art. 3 atto conferimento, alla voce “garanzie”);
(c) la parte cessionaria non aveva poi comunicato, come pur necessario, il mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio al proprio preteso creditore.
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub V.4.-V.6.], risultano tutte da integralmente disattendere.
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V.3.- Esse globalmente muovono, come evidente, dal presupposto che il diritto ex art. 1669
c.c. costituisca un'obbligazione inquadrabile nel rapporto contrattuale fra appaltatore e committente e che pertanto i terzi aventi causa di quest'ultimo potrebbero esercitare la relativa azione solo se il relativo diritto fosse ad essi “trasferito” [ipotetico “trasferimento” di cui l'appellante appunto contesta il carattere viziato o mancante - per ragioni temporali (profilo sub (a)), contrattuali (profilo sub (b)) o per difetto di comunicazione (profilo sub (c))].
Un tale presupposto, tuttavia e come pacifico, risulta radicalmente erroneo.
E ciò considerando che:
(1) come noto e già rammentato in prime cure [v. supra, sub V.1., punto (A)], l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. è di per sé sempre azionabile dagli “aventi causa” del committente [trattandosi di un diritto non necessitante di essere loro trasferito, poiché già originariamente spettantegli ex lege (“l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa” – cfr. art. 1669, comma I, c.c.), essendo quindi del tutto pacifico che i relativi “difetti” “possono essere” in ogni caso “fatti valere” “nei confronti dell'appaltatore” “anche dagli aventi causa del committente”, trattandosi di “azione” che senz'altro “può essere esperita”, sempre e comunque, “anche dall'attuale proprietario” dell'immobile, a nulla rilevando “che non abbia avuto alcun rapporto con l'appaltatore”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 31/05/2007, n. 12790; Cass. civ., 29/03/2002, n. 4622 Cass. civ.,
2/04/1999, n. 3221)].
(2) l'azione in esame, del resto, costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità extra- contrattuale che “trascende il rapporto negoziale” e “ne supera i confini” [essendo pacifico che “l'art. 1669 c.c.”, “benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto”, “è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata”, essendo dunque
“riconducibile ad una violazione di regole primarie” e “di ordine pubblico”, con la conseguenza che, proprio in quanto “sancita per ragioni e finalità di interesse generale”, la relativa “azione di responsabilità” “ha natura extracontrattuale” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
3/02/2014, n. 2284, nonché, ex multis, Cass. civ., 9/02/2024, n. 3682; Cass. civ., 1/08/2023, n.
23470; Cass. civ., 27/11/2017, n. 28233; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4319; Cass. civ., 5/06/2014,
n. 12675; Cass. civ., 13/01/2014, n. 467)], evidentemente spettando, pertanto, ai terzi aventi causa del committente, nonché all'acquirente dell'immobile [cfr. Cass. civ., 17/04/2013, n.
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9370; Cass. civ., 29/03/2002, n. 4622; Cass. civ., 5/10/1998, n. 9853], iure proprio e non già per una vicenda traslativo-derivativa di un ipotetico “diritto contrattuale” loro trasferito dal committente.
V.4.- Ciò chiarito e muovendo dal 1° rilievo innanzi compendiato, occorre osservare che esso attiene all'estinzione in sé e per sé, per intervenuto decorrenza del termine, del diritto ex art. 1669 c.c. [v. supra, sub V.2., punto (a)], trattandosi dunque di profilo da esaminarsi nell'ambito del 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
V.5.- Venendo poi al 2° rilievo [v. supra, sub V.2., punto (b)], è evidente che esso risulti chiaramente superato da quanto innanzi rammentato in ordine alla spettanza originaria, autonoma e iure proprio, e non già per effetto di trasferimento, del diritto ex art. 1669 c.c. in capo agli aventi causa del committente [v. supra, sub V.3.], non trattandosi dunque di diritto che avrebbe dovuto essere “trasferito” alla poiché ad essa già ontologicamente CP_3
spettante ex art. 1669 - rimanendo dunque del tutto irrilevante la sua omessa menzione nell'atto di conferimento del 4.03.2010 [non trattandosi di diritto da trasmettersi ex contractu, poiché di per sé già spettante agli aventi causa] ovvero l'indicazione, nell'ambito del medesimo atto del 4.03.2010 (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado, spec. pag. 4, art. 3, 1° cpv.), del conferimento dell'azienda “libera da oneri” e “liti in corso” [non potendo una tale clausola evidentemente valere ad escludere il diritto ex art. 1669 c.c. – non solo perché non integrante, invero, né un “onere”, né una “lite in corso” (essendo stata l'odierna procedura instaurata solo in seguito, e in particolare nel settembre 2010), bensì un'azione trasmodante “i confini del contratto” e sempre e comunque esperibile “anche dall'attuale proprietario” dell'immobile (v. supra, sub V.3.), ma altresì per l'inidoneità, già in astratto, di qualsiasi clausola contrattuale ad escludere la responsabilità aquiliana qui in esame (essendo pacifico che con riguardo alla “responsabilità” che “si fonda sull'art. 1669 c.c.”, mirante a tutelare la pubblica incolumità e senz'altro inderogabile, “non può” neanche astrattamente “operare” alcuna “clausola di esonero di responsabilità”: cfr. Cass. civ., 6/11/2008, n. 26609)].
V.6.- Quanto, infine, al 3° rilievo [v. supra, sub V.2., punto (c)], è evidente che, non vertendosi nel caso di specie in una cessione di credito ovvero in un qualsivoglia mutamento subiettivo di un qualche “rapporto obbligatorio”, ma in responsabilità aquiliana esercitabile ex se dagli aventi causa [non già per effetto di una qualche “cessione” o mutamento del rapporto, bensì quale diritto loro autonomamente e originariamente spettante], non occorresse nel caso
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di specie alcuna comunicazione ex art. 1264 c.c., né alcuna “rinnovazione” della denuncia
[reiterazione pacificamente non necessaria, essendo stata la decadenza di cui all'art. 1669, comma I, c.c., ormai definitivamente impedita, ex art. 2967 c.c., dalla denuncia del
22.09.2009 (cfr. all. 4 fasc. attoreo di 1° grado) e rimanendo evidentemente irrilevante, nonché non “oppo[nibile]” dal convenuto ex art. 1669 c.c., la sua “altruità”, pacificamente non occorrendo, a fronte di “stessi gravi difetti” e di atto mediante il quale la parte convenuta già “è stata messa in grado di conoscere tempestivamente l'entità e la natura dei vizi denunciati”, alcuna nuova denuncia (cfr., ex multis, Cass. civ., 29/03/2002, n. 4622 e Cass. civ., 6/02/1999, n. 1052)].
V.7.- Alla luce di ciò, attesa l'evidente correttezza e condivisibilità delle statuizioni di prime cure [v. supra, sub V.1.] e l'inaccoglibilità delle contestazioni qui avanzate [v. supra, sub
V.2.-V.6.], è dunque pacifico che occorra disattendere il 1° motivo di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì il 2° motivo d'appello [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], anch'esso condiviso dall'appellato [v. Controparte_1
supra, sub I.2.2., punto (A)] e afferente l'inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., contestandosi in particolare la violazione:
(i) sia del termine decennale (a fronte di ultimazione dell'opera in data 6.08.1999 e di denuncia invece risalente solo al settembre 2009);
(ii) sia del termine annuale (a fronte di atto di citazione notificato oltre un anno dopo la ricezione, in data 25.09.2009, della predetta denuncia).
VI.1.- Il giudice di prime cure ha tuttavia a tal proposito evidenziato (cfr. pagg. 5-5, punto
2.2, della sentenza impugnata) che:
(A) i termini del 1669 c.c. risultano distinti e autonomi, afferendo in particolare “il termine di dieci anni” solo “alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore”
(chiamato a rispondere, ex art. 1669, comma I, c.c., per tutti i gravi difetti manifestantisi entro
“dieci anni dal compimento” dell'opera, e dunque nel caso di specie, a fronte di “immobile”
“completato in data 6.8.1999”, responsabile “per tutti i gravi difetti manifestatisi entro il
6.8.2009”), ma “non anche all'esercizio della suddetta azione”, “la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi”; denunzia, quest'ultima, che “a sua volta” “deve” essere realizzata “nel termine di un anno
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dalla scoperta dei vizi” (dies a quo da determinarsi, come indicato da pacifica giurisprudenza
– fra cui “Cass. civ. 10106/1992; Cass. civ. 4622/2002; Cass. civ. 3040/2015” -, in base a
“quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera”, da ritenersi “acquisita” e “desum[ibile]”, “indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa”, “da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all'appaltatore”);
(B) nel caso di specie la predetta “scoperta delle condizioni difettose del bene” risultava individuabile “nel mese di gennaio 2009”, trattandosi della “data” “indicata anche nella denuncia pervenuta a tutti i convenuti in data 25.9.2009” nonché avendo i diversi “testimoni” esaminati, i.e. e (“escussi tutti alla Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 medesima udienza” e “della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare”, trattandosi di dichiarazioni “prive di contraddizioni” e “provenienti da tecnici”), “concordemente riferito di aver eseguito un sopralluogo nell'immobile oggetto di causa” proprio “nel mese di gennaio
2009”;
(C) a fronte di “ciò”, “il rispetto dei termini” “previsti dall'art. 1669 c.c.” chiaramente emergeva “per tabulas” – e ciò sia con riguardo al termine “decadenziale” di cui all'art. 1669, comma I, c.c. [risalendo la denuncia al settembre 2009, e “quindi” pacificamente “entro un anno dalla scoperta”, avvenuta, come detto, nel “gennaio 2009”], sia a quello
“prescrizionale” di cui all'art. 1669, comma II, c.c. [essendo stato “l'atto di citazione” poi
“tempestivamente notificato” nel termine di un anno dalla denuncia, e in particolare nel settembre 2010 (notifica perfezionatasi in tale tempus, e in particolare in data 25.09.2010, anche con riguardo al convenuto e odierno appellante – operando invero Parte_1 il termine di “dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta” e non invece nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la citazione venga “ricevuta da familiare convivente (moglie) del ”, perfezionandosi la notifica Pt_1
appunto in tale data)].
VI.2.- A fronte di tali statuizioni, anche in questo caso del tutto corrette e condivisibili, si è qui contestato che:
(a) la denuncia sia intervenuta solo nel settembre 2009, allorquando la garanzia decennale
(decorrente dal 6.08.2009) era tuttavia già spirata;
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(b) la predetta denuncia risultava inoltre inefficace, poiché insufficiente, generica ed esplorativa, nonché non corredata da alcuna relazione tecnica (cfr. anche pag. 8 della comparsa dell'appellato ) e rimettendosi all'evocazione di Controparte_1
tutti i professionisti intervenuti per concretamente valutare le responsabilità di ciascuno;
(c) la fissazione della “scoperta” del gennaio 2009 non risultava poi corroborata da alcun riscontro obiettivo, non potendosi in particolare ritenere dimostrata in virtù delle deposizioni testimoniali – poiché ininfluenti e irrilevanti, essendo il teste altresì inattendibile Tes_1
(avendo redatto la relazione peritale allegata alla domanda attorea).
Anche in tal caso, tuttavia, tali complessive censure, come qui distintamente scrutinate [v. infra, sub VI.3.-VI.5.], risultano meritevoli di reiezione.
VI.3.- Quanto al rilievo indicato supra, sub VI.2., punto (a), è invero pacifico che tanto la denunzia, quanto l'azione ex art. 1669 c.c. possano senz'altro intervenire oltre il decennio dal compimento dell'opera [“compimento” da ritenersi poi ormai irrevocabilmente fissato in data
6.08.1999 (v. supra, sub III.3., punto (i))].
E infatti, come noto e qui da ribadirsi, il “termine di dieci anni dal compimento dell'opera” costituisce solo “la durata del rapporto” di garanzia e dunque il “limite di tempo” per la specifica “responsabilità dell'appaltatore” di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di termine che
“attiene” esclusivamente “alle condizioni di fatto che danno luogo a” tale “responsabilità”
[dovendosi “il pericolo o il grave difetto della costruzione”, ai fini dell'art. 1669 c.c., manifestarsi appunto “entro tale termine decennale” (rimanendo invece proponibile, “nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio”, la generale “azione ex art. 2043
c.c.”)] e “che” senz'altro “non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione”, in quanto è un termine “di natura sostanziale” che non incide sull'esercizio dell'“azione giudiziaria di responsabilità”, che invero prescinde da tale “limite temporale” e ben “può essere promossa anche dopo la scadenza del suddetto termine”, dipendendo del resto tale azione non già dal compimento dell'opera (come invece prospettato, e.g., anche a pag. 9 della comparsa dell'appellato ), ma da altro, distinto e autonomo, dies a quo, costituito CP_1
dalla scoperta dei vizi – essendo appunto solo e soltanto quest'ultima evenienza “ad assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1669 primo comma del codice civile”, risultando necessario e altresì sufficiente ad impedire la decadenza che la denuncia “sia fatta entro un anno dalla scoperta”, pur se “oltre il decennio dal
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compimento dell'opera medesima” [cfr. art. 1669, comma I, c.c., nonché, oltre alle sentenze già menzionate a tal riguardo in prime cure, Cass. civ., 3/05/2024, n. 11906; Cass. civ.,
10/11/2023, n. 31301; Cass. civ., 18/05/2023, n. 13707; Cass. civ., 27/11/2018, n. 30607;
Cass. civ., 26/10/2017, n. 25435; Cass. civ., 19/09/2014, n. 19823; Cass., Sez. un., n.
2284/2014, cit.; Cass. civ., 26/05/1993, n. 5920; Cass. civ., 2/12/1986, n.7400].
VI.4.- Parimenti inaccoglibile è altresì la contestazione compendiata supra, sub VI.2., punto
(b).
E ciò considerando che:
(A) come rammentato nella sentenza di 1° grado [cfr. pagg. 7-8, punto 2.3, della sentenza gravata] e invero del tutto pacifico, per “la denunzia dei gravi difetti dell'opera prevista dall'art. 1669 cod. civ.”, “non diversamente da quella prevista dal precedente art. 1667” – pacificamente non esigente un'illustrazione “specifica ed analitica”, “bastando anche una sintetica indicazione” - “non è richiesta alcuna forma speciale” o sacramentale, sorgendo del resto “l'onere di denunzia” fin dal “momento” “in cui” si “acquista un ragionevole grado di conoscenza” della situazione pregiudizievole e “una conoscenza sufficientemente completa del vizio” denunciato, “senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi” (“non” potendo ritenersi “il decorso del termine” “postergato all'esito” di eventuali
“approfondimenti tecnici”), avendo tale denuncia solo lo scopo “di porre il destinatario … nella condizione di compiere le opportune verifiche al fine di accertare e dimostrare che il pericolo … non deriva da sua colpa”, con la conseguenza che essa “si perfeziona in virtù della comunicazione al soggetto responsabile dei gravi difetti che si sono manifestati nella costruzione, senza necessità che in essa vengano indicate le sue cause specifiche” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 16/06/2022, n. 19343; Cass. civ., 29/10/2019, n. 27693; Cass. civ.,
16/02/2015, n. 3040; Cass. civ., 12/11/2013, n. 25433, Cass. civ., 15/11/2012, n. 20004; Cass. civ., 29/03/2002, n. 4622; Cass. civ., 17/07/1999, n. 7612; Cass. civ., 9/03/1999, n. 1993;
Cass. civ., 23/01/1999, n. 644; Cass. civ., 07/12/1981, n. 6479];
(B) tale conoscenza, sufficiente e ragionevole, della situazione pregiudizievole risultava qui pacificamente espressa nella missiva, inequivocabilmente integrante “denuncia formale [dei] gravi difetti [dell'] immobile”, datata 22.09.2009 e comunicata il 25.09.2009, nella quale invero si elencavano puntualmente i gravi difetti riscontrati (denunciando “la presenza di notevoli crepe, che interessano vaste aree della tamponatura esterna, dei pavimenti e,
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finanche, le strutture portanti con evidente concentrazione e convergenza verso il pilastro
d'angolo di sud-ovest”) e la loro plausibile riconducibilità “ad un cedimento differenziato”
[cfr. pag. 2, 3° e 5° linea, dell'all. 4 fasc. attoreo di 1° grado], con comunicazione evidentemente non generica, ma precisa ed esaustiva [avendo la parte analiticamente specificato i termini della situazione in atto, non essendosi invece limitata a contestare la
“qualità” o la “cattiva esecuzione” dei lavori eseguiti (cfr., a contrario, Cass. n. 25433/2013, cit.)] e, in quanto funzionale a porre i relativi destinatari nella condizione di compiere le opportune verifiche sulla situazione denunciata, senz'altro idonea ad assolvere alla propria precipua funzione informativa, non valendo chiaramente in senso contrario né la mancata allegazione di un qualche elaborato peritale [non trattandosi di condizione di validità o efficacia dell'onere ex art. 1669 c.c., né potendosi postergare la denuncia, come detto (v. supra, sub (A)), solo all'esito del compiuto espletamento di eventuali approfondimenti tecnici], né l'evocazione di tutti i professionisti intervenuti (progettista, geologo, ditta costruttrice e collaudatore, ciascuno specificamente individuato alle pagg.
1-2 della denuncia) al fine di “valutare congiuntamente responsabilità, esoneri e rimedi” sia specifici - mediante
“eliminazione” “dei gravi difetti” “declinati in narrativa” -, sia risarcitori - mediante ristoro di
“tutti” “i danni” “patiti”, “patrimoniali e non” (cfr. pagg.
2-3 della medesima denuncia) [ciò invero non confliggendo, ma risultando del tutto consonante e coerente alla funzione propria della denuncia, mirante appunto a consentire a tutti i professionisti di avere contezza dei vizi dell'immobile “al fine di compiere le opportune verifiche” (v. ancora supra, sub (A))].
VI.5.- Insuscettibile di accoglimento, infine, risulta anche la contestazione compendiata supra, sub VI.2., punto (c).
A tal riguardo giova infatti osservare che:
(1) “l'accertamento del momento” della scoperta ex art. 1669 c.c. costituisce, come noto, “un apprezzamento di fatto” di per sé “insindacabile” e strettamente “riservato al giudice di merito”, essendo evidentemente accertabile da quest'ultimo, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) e a prescindere dalla sussistenza di accertamenti tecnici [non integranti, come detto, condizione “necessaria” per l'esercizio dell'azione o la formulazione della denuncia e in ogni caso inidonei a condizionare o postergarne il termine (v. supra, sub
VI.4., punto (A)], con tutti i mezzi istruttori a sua disposizione – fra cui le testimonianze, ovviamente utilmente invocabili al fine di stabilire un tale dato non fenomenico, ma
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strettamente gnoseologico (occorrendo appunto verificare da quando l'istante abbia acquisito un “ragionevole grado di conoscenza” della situazione pregiudizievole) [cfr., ex multis, Cass. civ., 16/01/2020, n. 777; Cass. civ., 29/03/2002, n. 4622; Cass. civ., 7/01/2000, n. 81];
(2) nel caso di specie le risultanze istruttorie in atti chiaramente deponevano per l'intervenuta scoperta proprio nel gennaio 2009, trattandosi del tempus indicato nella già menzionata denuncia del 22.09.2009 (cfr. pag. 2, 3° linea, dell'all. 4 fasc. attoreo di 1° grado) e nel quale i diversi testi esaminati avevano esposto, in termini del tutto convergenti, di aver effettuato il sopralluogo presso l'immobile e ravvisato i gravi difetti, di cui rendevano edotto il committente [“sono stato incaricato … ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile per cui
è causa” “diversi anni addietro”, e in particolare “nel gennaio del 2009”, avendo in tale frangente “verificato” e “riscontrato” “diversi danni sia alla muratura che agli infissi” e in specie “crepe” “sia sulla muratura che sul pavimento ed in particolare nell'angolo di sud- ovest”, nonché, “per quanto concerne gli infissi”, “difficoltà di apertura, in quanto stridevano contro il pavimento” (cfr. test. verbale dell'udienza del 2.12.2013); “sono stato Tes_1 chiamato … per un sopralluogo sull'immobile” nel “gennaio del 2009”, verificando in tale occasione la presenza di danni agli “infissi” e “crepe evidenti sul pavimento”, in particolare
“concentrate su una parte dell'edificio” e “che confluivano sul pilastro ad angolo”,
“posizione a sud-ovest”, “non apr[endosi]” poi proprio “gli infissi” “vicino al pilastro”, e avendo pertanto “evidenziato” al committente, i.e. il “sig. ”, la sussistenza di tali Per_2
“danni” e la necessità di effettuare “approfondimenti sulla struttura” (cfr. test. , ancora Tes_2 verbale dell'udienza del 2.12.2013); “sono” stato “contattato” “per effettuare un sopralluogo sull'immobile” nel “gennaio del 2009”, “not[ando] che vi erano dei cedimenti” e che “gli infissi” “non si aprivano”, avendo pertanto “discusso” “sul posto” “con il ” “circa i Per_2 danni” ravvisati (cfr. test. sempre verbale dell'udienza del 2.12.2013)]; CP_6
(3) è poi pacifico che tali plurime e concordi evidenze, senz'altro idonee ad individuare il termine di decorrenza per la denuncia proprio nel gennaio 2009 [trattandosi di danni
“scoperti” in tale frangente – e dunque già anteriormente manifestatisi, rientrandosi pertanto nel “limite temporale” decennale dal compimento dell'opera nell'agosto del 1999: v. supra, sub VI.3.], non possano ritenersi in alcun modo sovvertite o inficiate dalle contestazioni qui svolte dall'appellante, considerando che:
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(i) le dichiarazioni rese dai predetti testi non possono evidentemente ritenersi “ininfluenti” o
“irrilevanti”, emergendo, invero, proprio dalle loro analitiche deposizioni il tempus dell'acquisita consapevolezza, in capo al committente, della situazione pregiudizievole e dunque della “scoperta” di cui all'art. 1669 c.c.;
(ii) la circostanza che il teste abbia altresì redatto consulenza di parte per il Tes_1
committente (cfr. all. 6 al fasc. attoreo di 1° grado) è evidentemente inidonea a rendere il teste esaminato in alcun modo incapace o inattendibile [atteso che, ferma la generale inidoneità ex se di qualsivoglia rapporto lavorativo a rendere i testi incapaci o inattendibili
(perfino nel caso, qui evidentemente non ravvisabile, di rapporto di lavoro subordinato – in quanto, come noto, anche “i dipendenti”, e non già i meri consulenti, “di una delle parti in causa”, “non sono”, “solo per tale loro qualità”, “incapaci a testimoniare” o “scarsamente attendibili”), è del tutto pacifico che “il consulente tecnico, a cui la parte abbia dato incarico, prima del giudizio, di effettuare rilevi tecnici circa lo stato dei luoghi” ovviamente “non è incapace di deporre come teste” e che, al contrario, “alla parte che ha prodotto la perizia è” senz'altro “riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova” (cfr., ex multis, Cass. n. 2980/2023;
Cass. n. 15197/2004; Cass. n. 2737/2002; Cass. n. 2842/2001; Cass. n. 1088/2000; Cass. n.
443/1997; Cass. n. 8/1968)], essendo stata la relativa deposizione pertanto del tutto correttamente valorizzata dal giudice di prime cure [risultando l'esposizione peraltro lineare, priva di alcuna aporia e contraddizione e del tutto convergente con quanto riferito dagli altri due testi esaminati (già di per sé sufficienti, in thesi, a comprovare la circostanza qui in discussione)];
(iii) è poi evidentemente irrilevante che alla denuncia del settembre 2009 non risultasse allegato alcun elaborato tecnico o menzionato il predetto sopralluogo – non risultando un tale elaborato invero in alcun modo “necessario” ai fini della denunzia (v. supra, sub VI.4.) ovvero della precedente “scoperta” (già integrata con l'acquisizione di sufficiente consapevolezza della situazione pregiudizievole e in alcun modo richiedente o implicante una denuncia immediata o contestuale, essendo possibile procedervi fino a un anno da tale acquisita conoscenza – cfr. art. 1669, comma I, c.c.) e invero pacificamente desumendosi l'effettiva consultazione con dei tecnici del settore già dai riferimenti specialistici contenuti
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nella denuncia del settembre 2009 [ivi dandosi conto, in perfetta coerenza a quanto ravvisato dai tecnici e poi esposto nel corso delle loro deposizioni (cfr. verbale d'udienza del 2.12.2013, nonché supra, sub VI.4., punto (2)), della “presenza di notevoli crepe, che interessano vaste aree della tamponatura esterna, dei pavimenti e finanche le strutture portanti con evidente concentrazione e convergenza verso il pilastro d'angolo di sud-ovest” e altresì
“esclude[ndosi]” “che le fessure siano derivanti dal ritiro degli intonaci in prossimità dei ponti termici” “anche perché le direzioni delle crepe non seguono solamente l'attacco tamponatura-trave e/o tamponatura-pilastro ma sono anche diagonali”, risultando peraltro
“l'entità dello spostamento della struttura” “così marcata da interessare anche gli infissi posti a margine del pilastro d'angolo”, potendosi ciò “attribuire” “ad un cedimento differenziato della fondazione, che significa sostanzialmente che alcune parti della struttura hanno avuto cedimenti aggiuntivi rispetto a quelli istantanei ed alcune parti invece no” (cfr. pag. 2, 3°, 4° e 5° linea, dell'all. 4 fasc. attoreo di 1° grado)].
VI.6.- A fronte di quanto precede, considerando anche in questo caso l'evidente correttezza e condivisibilità delle statuizioni di prime cure [v. supra, sub VI.1.] e la non accoglibilità delle complessive censure qui fatte valere [v. supra, sub VI.2.-VI.5.], è dunque pacifico che occorra procedere al rigetto anche del 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Venendo ora alla 3° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], essa verte sulle risultanze peritali (cfr. elaborato del 23.08.2018) alle quali ha motivatamente aderito il giudice di prime cure (cfr. pagg. 8-12, punto 3., della sentenza appellata).
VII.1.- L'ausiliario, in particolare, ha evidenziato, con specifico riguardo alla posizione dell'odierno appellante (geologo e con risultanze poi puntualmente Parte_1
richiamate dal primo giudicante (cfr. spec. pagg.
9-10 della pronuncia impugnata), che, diversamente da quanto sostenuto dal geologo nella propria relazione, il terreno di fondazione dell'immobile non era stata oggetto di un semplice sbancamento (così da risultare
“omogeneo” per la sua intera estensione), essendo invece il risultato, in termini più articolati, sia di uno sbancamento (lato est), sia, tuttavia, di un riempimento (lato ovest), e dunque di composite operazioni di livellamento (implicanti non solo sbancamenti, ma anche, necessariamente, riempimenti) tale da renderlo “tutt'altro che omogeneo”, sussistendo, al contrario di quanto riportato in relazione, una “forte disomogeneità” che aveva “determinato”
i “cedimenti differenziali” e quindi “indotto le fratture” dell'immobile“ (“poggia[ndo]” “il
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fabbricato” su “terreni molto diversi tra di loro”, attesa “la presenza”, “non” “rilevata in fase di indagine” e in uno a un “suolo stabile di sabbie argillose”, altresì “di un materiale di riporto”, invece “estremamente compressibile”), “non” essendo stato pertanto “il sito”, in definitiva, “valutato adeguatamente sotto il profilo geomorfologico e geomeccanico” [cfr. pagg. 14-16, 23 e 33 della C.T.U. del 23.08.2018].
VII.2.- A fronte di ciò l'odierno appellante ha qui contestato che:
(a) l'attività di livellamento, diversamente da quanto rappresentato dal C.T.U., era stata correttamente segnalata nella relazione geologico-tecnica del marzo 1999;
(b) l'area inidonea e cedevole era stata riscontrata dal C.T.U. sulla base di indagini penetrometriche (P2 e P3) effettuate su terreni esorbitanti dal suo mandato e altresì non probanti, potendosi i cedimenti alternativamente spiegare in virtù della presenza di un impluvio coperto, con ristagno d'acqua duraturo (almeno ventennale) comportante la saturazione dei terreni e la conseguente diminuzione della relativa resistenza.
Entrambe tali contestazioni, come di seguito distintamente scrutinate [v. infra, sub VII.3.-
VII.4.1.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
VII.3.- Quanto al rilievo indicato supra, sub VII.2., punto (a), occorre osservare che i qui invocati passaggi della relazione geologico-tecnica del 19.03.1999 (cfr. all. 10 alla C.T.U. del
23.08.2018) risultano avere il seguente tenore letterale:
(i) “l'area è stata già oggetto di sbancamento che ha portato il precedente piano campagna ad una quota più bassa di circa 3 mt. Il suddetto livellamento ha rimosso tutta la coltre vegetale che quivi presenta spessori variabili da 1 a 2 mt., pertanto l'attuale piano campagna
è già impostato al di sotto della coltre vegetale, quindi già idoneo nelle condizioni di fatto”
[cfr. cap. 4 a pag. 2 della relazione, corrispondente con la pag. 5 del relativo file pdf];
(ii) “l'area, già oggetto di uno sbancamento precedente, presenta attualmente un piano campagna ad una quota più bassa di circa 3 ml, rispetto all'origine. Con il suddetto livellamento è stata rimossa tutta la coltre vegetale, pertanto l'attuale piano è già idoneo nelle condizioni di fatto” [cfr. cap. 11 a pag. 6 della relazione, coincidente con la pag. 12 del relativo file pdf].
VII.3.1.- A fronte di ciò, è del tutto evidente che nella relazione qui in esame il termine
“livellamento” venga adoperato quale mero sinonimo di “sbancamento” [indicandosi inequivocabilmente l'area come “oggetto” (solo) “di sbancamento” e dunque riferendosi con
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il “suddetto livellamento” proprio (e solo) allo sbancamento previamente indicato
(“suddetto”)], ciò evidentemente confermando che, così come accertato dal C.T.U. e ribadito dal giudice di prime cure, il geologo non abbia correttamente valutato le caratteristiche
(composite) del terreno [e dunque la presenza non solo di sbancamenti, ma altresì, e come per
“tutti i livellamenti” strictu sensu intesi (cfr. pag. 16 della C.T.U. del 23.08.2018, nonché la distinzione, nota anche in giurisprudenza, fra “le opere” “di sbancamento e di livellamento”: cfr. Cass. n. 12121/2021), di riempimenti, trattandosi proprio per tale ragione di terreno disomogeneo] e pertanto, essendo incorso in “errore di valutazione sulla conformazione generale del sito”, “non si sia avveduto della disomogeneità del suolo”, fornendone una
“rappresentazione errata” (cfr. pagg. 15-16 della C.T.U. del 23.08.2018) e in particolare ritenendolo, non correttamente, del tutto “idoneo” [cfr. ancora pagg. 2 e 6 della relazione
(corrispondenti alle pagg. 5 e 12 del relativo file pdf)], esprimendo per tale ragione una valutazione inesatta e in particolare un (non corretto) “giudizio” “positivo” “di idoneità geomorfologica del sito in esame” [cfr. pag. 6 della relazione (corrispondente a pag. 12 del relativo file pdf)].
VII.4.- Ciò detto e venendo alle contestazioni compendiate supra, sub VII.2., punto (b), è qui da osservarsi che anch'esse sono da disattendersi, in coerenza a quanto persuasivamente evidenziato dal C.T.U. e già correttamente condiviso dal Tribunale di prime cure [avendo quest'ultimo motivatamente e integralmente aderito alle considerazioni peritali - in quanto
“suffragate da studi specifici del sito”, “ampiamente motivate” nonché “coerenti e prive di vizi logici” - “anche nella parte relativa alla confutazione delle osservazioni di parte” (cfr. pagg.
9-10 della sentenza di 1° grado)].
VII.4.1.- E ciò con riguardo:
(A) tanto alla prospettata “esorbitanza” dal mandato del professionista, trattandosi di exceptio evidentemente insostenibile sia in astratto [non essendo stato offerto alcun concreto elemento comprovante l'effettiva differenza di caratteristiche e la diversità morfologica fra i terreni del lotto e quelli confinanti, nonché comunque considerando le ovvie esigenze di Per_2
completezza ed esaustività dell'analisi geologico-tecnica, il cui svolgimento “in maniera incompleta e/o superficiale” non può evidentemente giustificarsi sulla base di limiti di budget e ipotetiche opposizioni di terzi – essendo evidente, del resto, che “lo studio geologico” non possa espletarsi (e addirittura propendere per la “fattibilità del progetto” e per l'“idoneità
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geomorfologica del sito”) “senza preoccuparsi di ciò che succede intorno”, considerando, che
“se ai margini del lotto si trova qualcosa di potenzialmente pericoloso (un forte salto di quota, un corso d'acqua, una versante franoso, etc.)”, evidentemente non è possibile, sic et simpliciter, “non occuparsene” (cfr. pagg. 35-36 della C.T.U. del 23.08.2018, nonché pag.
6 - pag. 12 del relativo file pdf - della relazione geologico-tecnica)], quanto, soprattutto e in ogni caso, in concreto [considerando che nel caso di specie sarebbe stato “sufficiente effettuare quattro prove penetrometriche agli spigoli dell'area di sedime del fabbricato in progetto, quindi dentro il lotto ” per conseguire “i risultati” corretti e non incorrere Per_2 nell'erronea “conclusione” “di un'unica formazione, di buone caratteristiche meccaniche”- conclusione riportata nella “relazione geologica” e tuttavia evidentemente “difforme dalla realtà” (cfr. pag. 36 della C.T.U. del 23.08.2018)];
(B) quanto alla deduzione fondata sulla prospettata possibilità di ricondurre i danni oggetto di causa a ipotetici impluvi coperti e ristagni d'acqua; e ciò considerando sia il suo carattere
(“ipotizzando”) meramente congetturale [pur gravando proprio sul convenuto ex art. 1669 c.c.
l'onere di fornire “la specifica dimostrazione” di “fatti positivi, precisi e concordanti” tali da superare “la presunzione di addebitabilità” a sé “dell'evento dannoso”, dimostrando
“l'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore” ovvero ad altri fattori alternativi a sé non imputabili (cfr., ex aliis, Cass. civ., 28/06/2024, n. 17955; Cass. civ., 6/12/2000, n.
15488; Cass. civ., 28/11/1998, n. 12106; Cass. civ., 27/02/1991, n. 2123)], sia l'evidente inidoneità di una tale prospettazione, già in astratto, a escludere la responsabilità del geologo
[non avendo quest'ultimo invero ravvisato alcun impedimento neanche sul piano idro- geologico, non dando conto di alcun eventuale impluvio coperto incidente sull'idoneità geomorfologico del terreno, esponendo invece solo di una “falda idrica” localizzata a grande profondità, “a circa – 70 mt. dal piano campagna”, e di un “impluvio naturale” che “non crea[va] alcun problema alle fondazioni” (cfr. cap. 5 a pag. 3 della relazione geologico- tecnica, corrispondente a pag. 8 del relativo file pdf)], sia, infine, le risultanze degli accertamenti peritali espletati [avendo invero il C.T.U. non solo evidenziato “l'incongruenza” tra la prospettata formazione di tali ristagni e l'indicata natura sabbiosa del terreno (in quanto
“in una tale formazione i ristagni non si formano” – cfr. pag. 19 della C.T.U. del 23.08.2018), ma altresì sottolineato che tale tesi era in ogni caso erronea alla luce del concreto stato dei luoghi (avendo l'ausiliario in particolare rimarcato che: (i) le “sacche d'acqua” rinvenibili in
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profondità nel terreno “non interessa[va]no” “le fondazioni”; (ii) la riferibilità del danno all'“acqua”, e in particolare all'eventuale acqua “proveniente dalla strada”, era ipotesi priva di “alcun riscontro tecnico, né logico” - avendo la “strada” “una palese pendenza verso la strada provinciale e non verso il … lotto”, altresì “protetto” a tal riguardo, ed essendosi “il cedimento” in ogni caso “verificato” non sullo “spigolo nord-ovest”, “più vicino alla strada”
e del tutto “stabile”, ma proprio sullo spigolo “lontano dalla strada”-, con la conseguenza che la sola “acqua” suscettibile di “trovarsi nel sottosuolo del terreno limitrofo al fabbricato” poteva essere “solo quella che vi precipita[va] direttamente”, e dunque “semplicemente” la
“pioggia”; (iii) il prospettato “peggioramento delle caratteristiche meccaniche” del suolo, e in particolare la dedotta “diminuzione della portanza del terreno” dopo la verifica del geologo e in virtù “della” mera “presenza d'acqua nel sito”, non era poi corroborato da alcun dato
“numeric[o]” o “calcolo geotecnico”, trattandosi peraltro di “trasformazioni” “in alcun modo ipotizzabili”, considerando che “le reali caratteristiche geotecniche del terreno” “porta[va]no ad un cedimento … 50 volte superiore a quello contenuto nella relazione geologica-tecnica”
e dunque a un fenomeno di degradazione del terreno “per la sola presenza d'acqua” di per sé del tutto “irreale ed illogico”: cfr. pagg. 20-24 e 31-32 della C.T.U. del 23.08.2018)].
VII.5.- Alla luce di ciò, considerando, pur in questo caso, la piena correttezza della statuizione di prime cure adesiva alle risultanze peritali ivi raggiunte [v. supra, sub VII.-VII.1.] e l'evidente non accoglibilità delle deduzioni di segno contrario avanzate dall'appellante [v. supra, sub VII.2.-VII.4.1.], occorre evidentemente ribadire la reiezione anche del 3° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Muovendo ora alla 4° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], essa verte sulla contestazione dell'appellante in ordine all'impossibilità di riferire a sé, in quanto geologo, alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c. [cfr. già pagg. 17-19 della comparsa di costituzione in 1° grado dell'appellante . Parte_1
VIII.1.- Sul punto, tuttavia, nella sentenza di prime cure si è al contrario condivisibilmente e correttamente evidenziato, proprio rigettando la relativa “osservazione svolta dal ”, Pt_1 che “l'art. 1669 c.c. riguarda tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazione dell'immobile gravemente viziato, e che cioè abbiano concorso, ancorché a vario titolo, nella produzione del danno prescindendo dai contratti costituenti fonte delle obbligazioni rispettivamente assunte ai fini della realizzazione dell'opera; il suo
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presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale” (cfr. pagg. 10-11 della pronuncia appellata).
VIII.2.- A fronte di tale principio, del tutto pacifico, l'appellante ha poi qui contestato che:
(a) la responsabilità dell'opera, come evincibile dalla pertinente legislazione di settore (e.g. la
L. n. 1086/1977), era esclusivamente del progettista;
(b) diverse pronunce (fra cui spec. Cass. n. 26552/2017; Cass. n. 25057/2018; Cass. n.
2304/2017) si erano espresse in tal senso, configurando la sola responsabilità del progettista e dell'appaltatore ed escludendo quella di soggetti come il geologo.
Anche tali deduzioni critiche, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VIII.3.-VIII.4.], risultano tuttavia da integralmente respingersi.
VIII.3.- Muovendo, in particolare, dal rilievo compendiato supra, sub VIII.2., punto (a), occorre rammentare che:
(A) la responsabilità ex art. 1669 c.c., come noto, è esercitabile nei confronti di un vasto spettro di soggetti, trattandosi di “responsabilità” “di natura extracontrattuale” [come già rammentato (v. supra, sub V.3., punto (2))] che “prescinde dal rapporto negoziale” e connotata da un “ambito di applicazione” fisiologicamente “più ampio di quello risultante dal tenore letterale di detta disposizione”, trattandosi appunto di norma “dettata per ampliare gli spazi di tutela” e “che” senz'altro “trova applicazione” nei confronti non solo di tutti coloro che abbiano provveduto alla materiale “costruzione” ed “esecuzione dell'opera”, ma “anche a carico di coloro che abbiano” in qualunque modo “collaborato” tanto alla “fase di progettazione”, quanto ai “calcoli relativi”, e dunque, in definitiva, con riguardo a tutti i
“coautori della lesione”, i.e. “tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera” e
“la loro professionalità” “nella realizzazione dell'opera”, “hanno comunque contribuito … alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 13/11/2024, n. 29251; Cass. n. 23470/2023, cit.; Cass. civ.,
7/12/2022, n. 35931; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26552; Cass. n. 467/2014, cit.; Cass. civ.,
23/07/2013, n. 17874; Cass. civ., 27/08/2012, n. 14650; Cass. civ., 15/09/2009, n. 19868;
Cass. civ., 16/02/2006, n. 3406; Cass. civ., 30/05/2003, n. 8811];
(B) la predetta responsabilità, pertanto, è evidentemente estesa a tutti i professionisti comunque e a qualunque titolo intervenuti, potendosi poi prospettare persino nei confronti
“dello stesso committente” laddove “l'abbia costruita con gestione diretta” ovvero, “pur
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affidando la costruzione ad un terzo”, “abbia mantenuto autonomia decisionale” –
“sorvegliando i lavori”, “incidendo sull'attività del terzo attraverso direttive specifiche” e comunque esercitando “una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera” tale “da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini” e dunque un semplice nudus minister [cfr., ex aliis, Cass. n. 12675/2014, cit.; Cass. civ., 13/03/2013, n.
6296; Cass. n. 3406/2006, cit.; Cass. civ., 10/09/2002, n. 13158; Cass. civ., 2/10/2000, n.
13003; Cass. civ., 11/08/2000, n. 10719; Cass. civ., 4/06/1999, n. 5455; Cass. civ.,
27/08/1994, n. 7550; Cass. civ., 26/04/1993, n. 4900];
(C) alla luce di quanto precede è del tutto evidente che l'“autonomia decisionale” è criterio al quale far riferimento al precipuo e specifico fine di stabilire se l'appaltatore, pur fisiologicamente connotato da “autonomia organizzativa e gestionale” (autonomia integrante una caratteristica “tipica” e connotante la stessa “struttura del contratto di appalto” – cfr.
Cass. civ., 31/07/2024, n.21603; Cass. civ., 10/05/2024, n. 12839; Cass. civ., 29/12/2023, n.
36399), sia invece, eccezionalmente e patologicamente, un mero nudus minister e dunque tale responsabilità possa e debba ricadere sul committente (cfr. Cass. n. 12675/2014, cit.; Cass. n.
6296/2013, cit.; Cass. n. 3406/2006, cit.; Cass. n. 13158/2002, cit.; Cass. n. 13003/2000, cit.;
Cass. n. 10719/2000, cit.; Cass. n. 5455/1999, cit.; Cass. n. 7550/1994, cit.; Cass. n.
4900/1993, cit.), essendo ai fini dell'ascrizione della responsabilità ex art. 1669 c.c. non solo necessario, ma altresì sufficiente, aver prestato, comunque, a qualsiasi titolo e in qualunque fase (da quella costruttiva a quella progettuale, nonché “ai calcoli” a essa
“relativi”), la propria opera e professionalità (cfr. ancora Cass. n. 29251/2024, cit.; Cass. n.
23470/2023, cit.; Cass. n. 35931/2022, cit.; Cass. n. 26552/2017, cit.; Cass. n. 467/2014, cit.;
Cass. n. 17874/2013, cit.; Cass. n. 14650/2012, cit.; Cass. n. 19868/2009, cit.; Cass. n.
3406/2006, cit.; Cass. n. 8811/2003, cit.);
(D) opera e professionalità qui senz'altro prestata da parte del geologo odierno appellante, risultando invero pacifico - al di là dei riferimenti alla normativa settoriale, peraltro controversi fra le parti (anche in punto di effettiva applicabilità all'odierna fattispecie, essendosi sottolineato che la L. n. 1086/1977 riguarda esclusivamente la procedura costruttiva delle opere a struttura metallica e in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, non disciplinando affatto i profili indagati nella relazione del 19.03.1999 e qui specificamente in esame – come la verifica dell'idoneità geomorfologica e della capacità
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portante del terreno), nonché fermo quanto qui di seguito precisato in punto di apporto causale del geologo e di rapporto fra la sua prestazione e quella del progettista (v. infra, sub
IX.4.2.) - che il professionista geologo abbia qui partecipato alla fase progettuale, avendo predisposto la “relazione geologica” del 19.03.1999 e svolto i “relativi calcoli” (anche, e.g.,
“della pressione ammissibile sul terreno” e dei “cedimenti istantanei”) proprio “per integrare il progetto relativo alla “Costruzione di un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. da adibire a laboratorio per la produzione di pasta surgelata per pizza e pane biscottato” da erigersi in località “Pioca” in Laureana di LL (RC)”, avendo poi espresso, “in definitiva” e “alla luce dello studio geologico eseguito”, “un positivo giudizio” sia “di idoneità geomofologica del sito”, sia “di fattibilità del progetto in esame” [cfr. cap. 1, 9, 10 e 11 alle pagg. 1, 4, 5 e 6
– coincidenti con le pagg. 3, 10, 11 e 12 del relativo file pdf - dell'all. 10 alla C.T.U. del
23.08.2018)]
VIII.4.- Né può ritenersi, in accoglimento della deduzione critica compendiata supra, sub
VIII.2., punto (b), che la giurisprudenza si sia espressa in senso diverso, circoscrivendo la platea dei convenuti ex art. 1669 c.c. e addirittura escludendo il geologo dal novero dei professionisti evocabili, considerando che:
(1) la S. Corte ha al contrario da sempre ribadito, come già rammentato, la pacifica sperimentabilità dell'azione qui in esame nei confronti di tutti i soggetti che prestando, a qualunque titolo e in qualsiasi fase, la loro opera e la loro professionalità, hanno comunque contribuito a determinare l'evento dannoso [v. supra, sub VIII.3., punto (A)], rilevando dunque, ai fini dell'inclusione o meno fra i soggetti potenzialmente responsabili ex art. 1669
c.c., la mera circostanza, in sé e per sé, della partecipazione alle attività e la conseguente contribuzione causale, mediante qualsivoglia forma di partecipazione, alla determinazione del danno (a prescindere dalla specifica tipologia di attività prestata e dalla sua – prospettata - natura “accessoria”), potendo predicarsi l'eccezionale esclusione solo e soltanto per le prestazioni non già – asseritamente – accessorie o strumentali, ma del tutto estranee (e.g. del mero fornitore dei materiali, “la cui prestazione si esaurisce nella consegna dei prodotti richiesti” e che dunque “non può assumere la” peculiare “responsabilità sancita dalla disposizione in esame” - ferma l'operatività, in tal caso, “della generale responsabilità da illecito extracontrattuale”: cfr. Cass. n. 13158/2002, cit., e Cass. civ., 26/09/2023, n. 27385)
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e “non implican[ti]”, in nessun modo, “alcuna partecipazione, nemmeno indiretta”, alla realizzazione dell'opera [cfr. ancora Cass. n. 13158/2002, cit.];
(2) una tale radicale estraneità (prospettabile, come detto, nel solo caso di difetto di alcuna partecipazione, anche indiretta) non può ritenersi evidentemente configurabile con riguardo all'odierno appellante, trattandosi di professionista geologo, chiamato, come detto, ad
“integrare” il progetto e chiaramente espressosi, in senso “positivo”, sulla sua “fattibilità” [v. supra, sub VIII.3., punto (D)] e avendo la giurisprudenza invero a più riprese evidenziato che anche le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, essendo “la conoscenza geologica del sito” del resto senz'altro “imprescindibile” per stabilire tanto “la edificabilità dei suoli”, quanto le “costruzioni” che possano essere ivi “intrapre[se]” ed essendo pacifico che, “per quanto riguarda gli aspetti più specificamente attinenti alla materia geologica”, proprio le risultanze “delle … indagini” svolte dai “professionisti geologi” nelle proprie “perizie geologiche” “sono” ovviamente “decisive” (costituendo il
“quadro geologico”, come evidente, un “elemento di riferimento”, “primario e imprescindibile” per ogni successiva attività, “che solo il geologo può evidentemente illustrare” e la cui corretta definizione integra pertanto “un obbligo” “gravante” “sul geologo”) [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/09/2018, n. 23174 e Corte App. Potenza, 31/05/2007,
n. 176, nonché Cons. Stato, Ad. Gen., 2/06/1994, n. 154 (facendo riferimento al D.M.
11.03.1988 – qui vigente e applicabile, venendo del resto richiamato nella stessa relazione del
19.03.1999: cfr., e.g., ult. cpv. del cap. 9 a pag. 4, coincidente con la pag. 10 del file pdf, della predetta relazione) e 23/07/2019, n. 9850 (ribadendo principi generali e Controparte_7 vigenti fin dalla “L. n. 112/1963”)];
(3) a fronte dell'evidente decisività di quanto precede non risultano poi chiaramente invocabili neanche gli arresti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, non risultando invero ivi affermata, neanche implicitamente, l'irresponsabilità o l'estraneità del geologo ex art. 1669 c.c., trattandosi di tema, al contrario, pacificamente non trattato:
(a) né in Cass. n. 26552/2017 e in Cass. n. 25057/2018 [non vertendosi in azioni ex art. 1669
c.c. intentate nei confronti di un geologo (bensì nei confronti di venditrice e progettista – cfr.
Cass. n. 26552/2017 – ovvero di una società appaltatrice, meramente poi richiamatasi a una
“relazione geologica” – il cui autore non era stato tuttavia né convenuto, né chiamato in causa: cfr. Cass. n. 25057/2018) e dunque nelle quali non si affronta in alcun modo la
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questione della sua responsabilità (stabilendosi esclusivamente la responsabilità di appaltatore e/o progettista in base alla concreta fattispecie esaminata e in ossequio al pacifico principio, rammentato in prime cure e anche qui ribadito, della responsabilità solidale e congiunta di tutti i professionisti intervenuti e riconosciuti responsabili, con affermazioni di responsabilità evidentemente rese non già in luogo del geologo, ma meramente in assenza di quest'ultimo e dunque inidonee a smentire la possibilità di affermare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di un tale professionista)];
(b) né in Cass. n. 2304/2017 [ivi non solo esclusivamente evidenziandosi il difetto di
“responsabilità esclusiva” (e non già di responsabilità tout court) del geologo, permanendo – anche - la responsabilità degli ulteriori professionisti all'uopo intervenuti (cfr. ancora Cass. n.
2304/2017, spec. par. 8 dei “Motivi della decisione”), ma invero deponente in senso contrario alla prospettata irresponsabilità del geologo ex art. 1669 c.c., considerando che proprio nella relativa procedura, e in particolare in 1° grado (con statuizione poi non gravata CP_ e dunque passata in giudicato), un tale professionista era stato condannato ( e la PI contestavano poi il merito delle pretese attoree e chiamavano in causa il geologo c.a.”, Pt_5
CP_
“Con sentenza dell'8/7/2008 il Tribunale di Brindisi condannava Controparte_9
CP_1
c.a., nonchè P.” – cfr. Cass. n. 2304/2017, spec. “Svolgimento del processo”)]. CP_10
VIII.5.- A fronte di ciò, nonché considerata, anche a tal riguardo, la piena correttezza delle statuizioni di prime cure [v. supra, sub VIII.1.] e l'evidente non accoglibilità delle contestazioni della parte impugnante [v. supra, sub VII.2.-VII.4.], è evidente che sia senz'altro da respingersi anche il 4° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Analogamente da disattendere risulta altresì la 5° ragione di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (5)], specificamente vertente sul prospettato difetto di alcun apporto causale, e dunque di nesso eziologico, fra la condotta del geologo odierno appellante e il danno realizzatosi.
IX.1.- A tal riguardo il Tribunale di prime cure ha evidenziato che, al di là del collaudatore
[riconosciuto immune da responsabilità – con statuizione poi qui da alcuno gravata, neanche in via incidentale, e dunque non più rimeditabile, poiché ormai passata in giudicato (v. supra, sub III.3., punto (ii))], “la responsabilità” risultava “da ascriversi congiuntamente e solidalmente” ai residui convenuti, i.e. il geologo (l'odierno appellante , Parte_1
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il progettista e direttore dei lavori ( ) e l'impresa Controparte_1
costruttrice ( ) [cfr. pagg. 11-12 della sentenza di 1° grado]. CP_4
IX.2.- L'appellante ha poi qui contestato tale statuizione [cfr. spec. pagg. 25-30 dell'atto di appello, nonché successivi scritti difensivi], sottolineando, in particolare e ai fini qui strettamente rilevanti (risultando ovviamente ex se irrilevanti i riferimenti al rischio idrogeologico o a fabbricati diversi da quello oggetto di causa – cfr. pagg. 26-27 dell'atto di appello -, occorrendo qui evidentemente valutare solo quest'ultimo e l'evento dannoso ivi concretamente realizzatosi in virtù non già del dissesto idrogeologico, ma della pacifica disomogeneità e inidoneità del terreno – cfr. ancora C.T.U. del 23.08.2018), che il progettista
, nella propria relazione sulle fondazioni, aveva compiuto una propria autonoma CP_1
valutazione stratigrafica, discostandosi dalle risultanze raggiunte da lui geologo e operando una scelta progettuale del tutto autonoma e indipendente da queste ultime, così integrando un novus actus munito di forza assorbente e tale da privare di alcuna rilevanza eziologica la sua precedente prestazione professionale, essendo il danno causalmente riconducibile alle sole condotte successivamente tenute sia dal predetto (tanto come progettista che CP_1
come direttore dei lavori), sia dall'impresa costruttrice di (conformatasi a CP_4
quanto indicato dal progettista e non intervenuta a tal riguardo).
Anche tale argomentazione, come appena compendiata e qui di seguito scrutinata (v. infra, sub IX.3.-IX.4.2.), è tuttavia insuscettibile di accoglimento.
IX.3.- Essa si fonda, come evidente, sulla regula iuris di cui all'art. 41, comma II, c.p., di per sé astrattamente applicabile anche in questa sede (trattandosi di precetto invocabile anche per la responsabilità civile e in particolare per il nesso di causalità c.d. materiale – cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 11/01/2008, n. 581) e integrante, come noto, un temperamento derogatorio al principio generale dell'equivalenza delle cause (atteso che, ordinariamente, ai sensi sia dell'art. 41, comma I, c.p., sia dell'art. 2055 c.c., “se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni”, di regola “deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale”, atteso che, anche “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo”, “deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno” e che proprio
“l'art. 2055, primo comma, c.c.” “rende irrilevante” “l'accertamento sul nesso di causalità tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata”: cfr., ex aliis, Cass. civ.,
3/04/2024, n. 8778; Cass., Sez. un., n. 581/2008, cit.; Cass. civ., 28/07/2000, n. 9902; Cass.
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civ., 25/03/1999, n. 2814; Cass. civ., 24/04/1997, n. 3596, nonché, proprio per un caso di responsabilità ex art. 1669 c.c., Cass. civ., 19/02/1999, n. 1415).
A mente del già menzionato art. 41, comma II, c.p., in particolare, “l'evento dannoso” può invece eccezionalmente “essere attribuito esclusivamente” alle “cause sopravvenute” (e dunque anche “all'autore della condotta sopravvenuta”, applicandosi i commi I e II dell'art. 41 anche se la sopravvenienza “consiste nel fatto illecito altrui”: cfr. art. 41, comma III, c.p.), purché “da sole sufficienti” “a determinare l'evento”, e dunque solo se si tratti di c.d. causa efficiente esclusiva, i.e. di una sopravvenienza “innesca[nte] un processo causale” o
“completamente autonomo” [in quanto del tutto avulso dal precedente, trattandosi di serie causale che “riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa” e quindi tale da
“rendere irrilevanti le altre cause preesistenti”] o “completamente atipico” [poiché “di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale”, trattandosi “di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”], occorrendo dunque una manifesta “anomalia della causa diretta”, “la quale” deve risultare o del tutto autonoma dalla condotta originaria (e pertanto “spezz[are] il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti”), o, “pur [se] connessa fenomenicamente alla causa remota”, a essa comunque “non” “riconducibile”, poiché “al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”, costituendo uno “sviluppo” del tutto “anomalo, imprevedibile e atipico” e dunque “un evento estraneo”, connotato da “eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità” e “capac[e], per esclusiva forza propria, di produrre il risultato dannoso, anche senza la situazione creata dalla serie causale già posta in essere dalla condotta antecedente” [cfr., ex multis, Cass. n. 8778/2024, cit.; Cass. civ., 4/01/2017, n. 92; Cass., Sez. un., n. 581/2008, cit.; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27168; Cass. civ., 10/03/2006, n. 5254; Cass. civ., 12/09/2005, n. 18094; Cass. n. 3596/1997, cit., nonché, da ultimo, Cass. pen., 4/12/2024,
n. 45404; Cass. pen., 11/09/2024, n. 34342; Cass. pen., 13/02/2024, n. 10656; Cass. pen.,
9/11/2022, n. 7205; Cass. pen., 18/03/2015, n. 17804].
IX.4.- Ciò detto, è evidente che nel caso di specie non ricorrano i presupposti di applicabilità di una tale norma.
IX.4.1.- E infatti, giova osservare che, pur avendo il progettista effettivamente riportato nella propria relazione sulle fondazioni (cfr. all. 11 alla C.T.U. del 23.08.2018) una “stratigrafia differente” da quella indicata nella relazione geologico-tecnica del 19.03.1999 [riferendosi in
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quest'ultima di “un'unica formazione di sabbie” e di un solo “strato di depositi sabbiosi ghiaiosi affioranti” e nella relazione sulle fondazioni invece di “tre strati di diversa natura” – non solo “terreno sabbioso ghiaioso”, ma altresì “humus” e “terreno argilloso-sabbioso” (cfr. pagg. 8 e 15-16 della C.T.U. del 23.08.2018)], non v'è dubbio però che si sia basato sia sulle risultanze (tutte positive - terreno “omogeneo”, “stabilità geomorfologica dell'intera area”,
“positivo giudizio di idoneità geomofologica del sito e di fattibilità del progetto in esame”,
“buona portanza del terreno” e valore del cedimento elastico di 2,1 mm “pienamente ammissibile per la stabilità della struttura”: cfr. all. 10 alla C.T.U. del 23.08.2018), sia sui dati riportati nella relazione del 19.03.1999 [oggetto, del resto, di chiaro ed espresso richiamo, sostanzialmente per relationem, nella predetta relazione sulle fondazioni – ove si fa riferimento alla “pressione ammissibile” sul terreno calcolata proprio nella predetta relazione del 19.03.1999, e in particolare al dato di “2,51 kg/cmq”, indicato appunto nella relazione da ultimo menzionata come “carico (o pressione) ammissibile sul terreno” “in riferimento a una fondazione nastriforme” (cfr. cap. 9 e 11 alle pagg. 4 e 6 – coincidenti con le pagg. 10 e 12 del relativo file pdf – della relazione geologico-tecnica) e richiamato sic et simpliciter, senza modifica alcuna, nella relazione sulle fondazioni (“si è considerata una sigmat max = 2,51, come risulta dalla relazione geotecnica”: cfr. ult. cpv. del punto 1) a pag. 2 dell'all. 11 alla
C.T.U. del 23.08.2018)].
Dati, questi ultimi, evidentemente posti poi a fondamento delle conseguenti valutazioni
[avendo il progettista considerato una struttura (“fabbricato con n. 4 impalcati in c.a.”) scaricante a terra “una pressione massima di 1,9 kg/cmq”, e quindi ovviamente “compatibile”, poiché inferiore, “con la” predetta “pressione ammissibile esposta nella relazione geologicotecnica” (2,51 kg/cmq) e altresì tenuto conto dell'esito positivo di tutte le risultanze geologiche – essendo stato “il sito” “giudicato idoneo sotto tutti i punti di vista” e risultando poi “forniti parametri geotecnici certamente idonei per l'edificio in progetto” (cfr. pagg. 8, 9
e 15 della C.T.U. del 23.08.2018)] e tuttavia pacificamente erronei, considerando che in realtà il terreno era “tutt'altro che omogeneo” e non assicurava “stabilità” per “l'intera area”
e che i valori di “cedimento” e di “portanza massima” ai quali si era fatto riferimento erano assolutamente scorretti [cfr. pagg. 11 e 22-23 della C.T.U. del 23.08.2018, ivi altresì evidenziandosi, e.g., che l'effettivo “cedimento massimo” era “50 volte superiore a quello contenuto nella relazione geologica-tecnica”].
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IX.4.2.- A fronte di ciò, è del tutto evidente che la condotta del progettista, pur anch'essa illecita e dunque giustificante l'ascrizione di responsabilità ex art. 1669 c.c. altresì nei suoi riguardi [con statuizione qui non rimeditabile: v. supra, sub III.3., spec. punto (ii)], non integri una “causa anomala” tale da privare di rilevanza alcuna le condotte antecedenti, e in particolare gli errori di valutazione già commessi dal geologo.
Gli (ulteriori) errori commessi dal progettista, infatti, non hanno dato luogo a una serie causale completamente autonoma o atipica e del tutto avulsa (v. supra, sub IX.3.) dalla condotta del geologo, i cui errori, al contrario, si sono propagati nel successivo sviluppo causale, nell'ambito del quale si sono poi “aggiunti” gli errori ulteriori commessi da progettista e direttore dei lavori ( ) e impresa costruttrice Controparte_1
( ), tutti convergenti nel medesimo sviluppo evolutivo e tutti concorrenti, CP_4
quindi, nello stesso meccanismo causativo originante il concreto evento dannoso (hic et nunc) qui realizzatosi.
E ciò considerando, come appena evidenziato (v. supra, sub IX.4.1.), che proprio le (erronee) risultanze raggiunte dal geologo sono fisiologicamente confluite nei successivi passaggi dell'iter realizzativo, e in particolare nelle successive e consequenziali valutazioni del progettista [in ossequio, del resto, alla naturale interrelazione fra le relative prestazioni professionali, dovendo “il geologo svolgere la sua opera professionale in sinergia con il progettista” e costituendo “i risultati delle … indagini” svolte dai “professionisti geologi”
(senz'altro “decisive” per determinarsi “circa … la tipologia e la consistenza delle strutture fondanti delle costruzioni da intraprendere”) “elemento di riferimento”, “primario e imprescindibile”, “per il progettista stesso”: cfr., ex aliis, Corte App. Potenza n. 176/2007, cit., nonché T.A.R. Lazio-Roma n. 9850/2019, cit.)] e che non può ritenersi qui intervenuta alcuna evenienza eccezionale, anomala e imprevedibile e tale addirittura da integrare il novus actus di cui all'art. 41, comma II, c.p. [risultando le determinazioni progettuali poi compiute invero coerenti con le risultanze, del tutto positive, erroneamente indicate nella relazione geologica (nella quale, come detto, “il sito” era stato “giudicato idoneo sotto tutti i punti di vista” ed erano stati “forniti parametri geotecnici certamente idonei per l'edificio in progetto”, la cui pressione, 1,9 kg/cmq, era poi senz'altro “compatibile con la pressione ammissibile”, pari a 2,51 kg/cmq, “esposta nella relazione geologicotecnica”: cfr. pagg. 8 e
15 della C.T.U. del 23.08.2018) ed essendo altresì evidente che, pur in difetto della diversa
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valutazione stratigrafica compiuta dal progettista, il terreno sarebbe stato comunque considerato (erroneamente) omogeneo per la sua intera estensione (trattandosi di risultato scorretto e tuttavia analogamente raggiunto, a prescindere dalla diversità dell'impostazione, da entrambi i professionisti - “il terreno di fondazione viene considerato, sia dal geologo che ha indagato il sito, sia dal progettista che ha progettato la struttura, omogeneo su tutta
l'estensione dell'area edificata”: cfr. pag. 10 della C.T.U. del 23.08.2018)].
IX.5.- A fronte di ciò, non potendosi evidentemente ritenere che le condotte tenute dagli ulteriori professionisti intervenuti abbiano “assorbito” e “sanato” gli errori di valutazione accertati in sede peritale (cfr. pagg. 14-15, quanto “allo studio geologico”, e pag. 16, quanto
“alle responsabilità” del “geologo dott. ”, della C.T.U. del 23.08.2018) e senz'altro Pt_1
compiuti dal geologo odierno appellante [a fronte della cui (scorretta) valutazione di segno del tutto positivo non poteva poi evidentemente ritenersi “imprevedibile” o “anomalo” che il progetto ivi considerato del tutto “fattibile”, poiché poggiante su un terreno (asseritamente) del tutto “idoneo” e “omogeneo”, venisse poi effettivamente realizzato (ciò integrando, più che un'anomalia, il fisiologico e normale sviluppo di siffatte positive valutazioni – cfr. ancora all. 10 alla C.T.U. del 23.08.2018)] e risultando ciò evidentemente del tutto sufficiente e assorbente [considerando che, al di là del caso-limite della sopravvenienza anomala e assorbente e dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso (qui pacificamente non sperimentata: v. infra, sub XII.2.), è pacifico che “l'accertamento sul nesso di causalità tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata” sia di per sé “irrilevante”, operando il già menzionato principio dell'equivalenza causale e della conseguente responsabilità, congiunta e solidale, di tutti i soggetti danneggianti – trattandosi di parti “tutte” “obbligate in solido” ex art. 2055 c.c. e dunque essendo “ciascuno” in ogni caso “costretto all'adempimento per la totalità” ex art. 1292 c.c. (cfr. Cass. n. 8778/2024, cit.; Cass. n. 9902/2000, cit.; Cass. n.
2814/1999, cit.; Cass. n. 3596/1997, cit.; Cass. n. 1415/1999, cit.)], è evidente che, risultando anche in questo caso pienamente condivisibili le statuizioni di prime cure (statuenti il ristoro solidale a carico di tutti i convenuti riconosciuti responsabili - v. supra, sub IX.1. -, in ossequio al principio, già ribadito, per cui “se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone”, “è” senz'altra “ravvisabile la responsabilità solidale”, “a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscono distinti … fatti illeciti”: cfr. Cass. n.
1415/1999, cit.) e integralmente inaccoglibili, per converso, le contestazioni avanzate
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dall'appellante (v. supra, sub IX.2.-IX.4.2.), occorre evidentemente confermare il rigetto anche del 5° motivo di appello [v. supra, sub I.2.1., punto (5)].
X.- Meritevole di reiezione, infine, risulta anche l'ultimo motivo di impugnazione [v. supra, sub I.2.1., punto (6)], mediante il quale l'appellante ha in particolare fatto valere, in via gradata (e dunque per l'eventualità, qui appunto concretizzatasi, di conferma dell'ascrizione di responsabilità ex art. 1669 c.c. in virtù della non accoglibilità delle precedenti ragioni di doglianza – v. supra, sub V.-IX. ), l'opportunità, in ogni caso, di ridurre il risarcimento da sé dovuto tanto in base all'art. 1227 c.c. [v. infra, sub X.1.-X.2.], quanto per il carattere comunque sproporzionato ed eccessivo del quantum risarcitorio riconosciuto in prime cure [v. infra, sub X.3.-X.5.].
X.1.- Quanto al primo versante (art. 1227 c.c.), l'appellante ha in particolare sottolineato che il già menzionato “ristagno d'acqua”, ritenuto tale da integrare “fatto idoneo a produrre da sé
l'evento dannoso dedotto in giudizio”, risultava imputabile anche all'“assenza di canalette ed allontanamento dell'acqua della soletta del fabbricato”, altresì “scarica[nti]” “le acque piovane” “proprio lungo la trave di fondazione oggetto di discussione” [cfr. pag. 31 dell'atto di appello].
X.2.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia, al di là della fisiologica non applicabilità della menzionata norma codicistica nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non si dimostri che l'appaltatore fosse un nudus minister e si trattasse pertanto di un appalto c.d. a regia [non potendosi, “in mancanza di tale prova”, “invocare il concorso di colpa … del committente”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 25/03/2022, n. 9733; Cass. civ., 18/11/2019, n. 29864; Cass. n.
25057/2018, cit.; Cass. civ., 9/10/2017, n. 23594; Cass. civ., 21/05/2012, n. 8016], appare qui comunque sufficiente richiamarsi a quanto già innanzi evidenziato in ordine all'integrale inaccoglibilità della prospettazione della parte appellante basata su impluvi coperti e ristagni d'acqua [v. supra, sub VII.4.1., punto (B)], essendo del tutto evidente che il difetto di prova di qualsivoglia effettiva rilevanza eziologica dell'evenienza prospettata [cfr. spec. pagg. 20-24 e
31-32 della C.T.U. del 23.08.2018, già richiamate supra, sub VII.4.1., punto (B)] evidentemente preclude ogni possibilità di applicare nel caso di specie la norma qui invocata
[delineante “una regola di causalità giuridica specifica” fondata, ante omnia, proprio sulla dimostrata sussistenza di una “condotta del danneggiato” che appunto “concorra a cagionare il danno” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 3/03/2025, n. 5594 e Cass. civ., 27/12/2022, n. 37798),
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basandosi dunque su un imprescindibile presupposto qui tuttavia non dimostrato (e anzi smentito dalle risultanze peritali: cfr. ancora pagg. 20-24 e 31-32 della C.T.U. del
23.08.2018)].
X.3.- Venendo poi al profilo del quantum, è noto e va qui ribadito che “la quantificazione dei danni dovuti ex art. 1669 c.c.” è “comprensiv[a] di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi”; e ciò persino “mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel contratto d'appalto”, ove “utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione” [cfr.
Cass. civ., 4/03/2016, n. 4319 e Cass. civ., 27/04/1989, n. 1948].
X.4.- Attenendosi a tali principi, il Tribunale di prime cure risulta aver correttamente provveduto a quantificare il ristoro dovuto in misura pari a € 74.010,75, evidenziando come si trattasse dell'importo puntualmente “calcolato dal C.T.U.” “all'esito di una dettagliata analisi” e “tenendo conto dei lavori necessari per rimuovere tutte le lesioni ed i vizi, del costo per le attività di indagine aggiuntive da espletare, per la progettazione e la direzione lavori dell'intervento” [cfr. 1° cpv. del punto 4. a pag. 12 della sentenza appellata, nonché computo metrico allegato sub L) e pagg. 27-30 della C.T.U. del 23.08.2018, spec. in tema di
“quantificazione dei danni”].
X.5.- Né da tale importo, così puntualmente determinato, v'è qui specifica ragione di discostarsi sulla scorta delle deduzioni critiche della parte appellante, non potendosi evidentemente:
(a) né rideterminare l'importo dovuto sulla scorta della contestazione, non specificamente argomentata, fondata sull'asserito carattere “sproporzionato” della quantificazione peritale
[pur analitica e precisa: cfr. ancora all. L e pagg. 27-30 della C.T.U. del 23.08.2018];
(b) né ridurlo fino alla somma di € 34.575,00 [trattandosi del mero importo indicato a pag. 32 della C.T.U., peraltro al netto dell'IVA, per il solo “intervento di consolidamento”, e dunque non comprensivo di tutte le ulteriori voci indicate dall'ausiliario (pur necessarie) per “lavori di ripristino”, “indagini”, “progetto strutturale”, “direzione lavori” – cfr. pagg. 32-33 della
C.T.U. del 23.08.2018];
(c) né, infine, modificarlo sulla scorta del quantum indicato nei preventivi qui invocati [cfr. pag. 32 dell'atto di appello], considerando la pacifica insufficienza degli interventi ivi esposti e calcolati [tanto con riguardo al “preventivo (cfr. all. O alla C.T.U del 23.08.2018) – Pt_6
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ivi prevedendosi solo interventi di “iniezione di resine” “che aumentano le proprietà meccaniche del terreno”, “ma non consentono in alcun modo di recuperare i cedimenti già avvenuti”, con la conseguenza che “si bloccano ulteriori cedimenti, ma non si recuperano quelli esistenti, lasciando inalterato lo stato di coazione che ha determinato lesioni nelle strutture portanti” (cfr. pag. 37 della C.T.U. del 23.08.2018) -, quanto con riferimento al
“preventivo EK (cfr. ancora all. O alla C.T.U del 23.08.2018) - ivi prevedendosi “solo” di “bloccare la struttura”, senza invece “eseguire il sollevamento”, come tuttavia necessario, secondo quanto specificamente e diffusamente evidenziato dal C.T.U. (cfr. pagg. 37 e 28-29 della C.T.U. del 23.08.2018)].
X.6.- Alla luce, pertanto, della pacifica inaccoglibilità, pur in quest'ultimo caso, delle complessive contestazioni fatte valere dalla parte appellante [v. supra, sub X.2.-X.5.], è evidente che anche tale ultimo motivo di gravame sia da disattendere [v. supra, sub I.2.1., punto (5)].
XI.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando i motivi d'appello complessivamente formulati meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-X.6.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
XII.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre separatamente esaminare il rapporto fra l'appellante e l'appellata [v. infra, sub XII.1.] e le posizioni invece dei CP_2
residui appellati [v. infra, sub XII.2.].
XII.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate e attribuite come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00 [così come indicato dall'appellante (cfr. pag. 36
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dell'atto di appello) e altresì considerando “l'effettivo oggetto del gravame” (Cass. civ.,
4/09/2018, n. 21613) coincidente con il decisum di prime cure e qui integralmente contestato nell'an e nel quantum (€ 74.010,75)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(D) ai valori medi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M.
55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018, n. 12093)];
(E) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., non integrante “una statuizione della sentenza in senso stretto” – non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio” –, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562;
Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ.,
15/04/2010, n. 9062) e alla quale poi qui provvedersi in favore del solo avv. Chindamo [attesa la già evidenziata cancellazione dall'albo dell'ulteriore co-difensore originario (v. supra, sub
III.2., punto (a)), ciò comportando la “perdita dello ius postulandi” e il venir meno della legittimazione alla predetta istanza (proponibile e coltivabile dal solo “difensore con procura”
– cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 19/02/2019, n. 4764 e Cass. civ., 29/08/1992, n. 9994), essendo poi pacifico che, “in caso di richiesta”, “ciascun difensore” “ha diritto … alla distrazione della totalità delle spese di lite”, “in quanto il mandato difensivo è (e, comunque, deve presumersi) disgiunto;
ciascun difensore ha diritto nei confronti del cliente alla totalità
… dei compensi per l'opera prestata, ex art. 8 D.M. 10 marzo 2014 n. 55” e pertanto “ciascun difensore ha diritto di … ottenere nei confronti del soccombente … la distrazione della totalità … dei compensi” (cfr. Cass. n. 34202/2024, cit.)].
XII.2.- Venendo invece ai residui appellati, già parti del processo di 1° grado, alcuna statuizione è qui da adottarsi, considerando, oltre alla condizione di contumacia dell'impresa
[parte conseguentemente non avente neanche in thesi diritto a refusione, CP_4
non avendo “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
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n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897], il difetto di domande e dunque di specifici rapporti processuali (declinabili in termini di vittoria o soccombenza e pertanto valutabili ex artt. 91 e ss. c.p.c.) loro riferibili;
e ciò né sul versante attivo [in difetto di proposizione di alcuna impugnativa incidentale (insuscettibile di ritenersi avanzata anche da parte dello – v. supra, sub III.3., punto (ii))], né su quello passivo [non avendo CP_1
l'appellante né chiesto una rivisitazione della posizione del collaudatore (già ritenuto non responsabile in 1° grado, con statuizione qui non gravata e dunque ormai irrevocabile – v. supra, sub III.3., punto (ii)), né proposto, nei confronti degli altri corresponsabili, alcuna specifica domanda di regresso (“azione interna” delibabile solo se la parte “abbia chiesto espressamente tale accertamento” e che in ogni caso “non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore” miri a “esclu[dere]” o ridimensionare “la sua responsabilità”, e in particolare dall'eccezione ex art. 1227 c.c., di per sé riguardante solo il “diverso rapporto con il danneggiato” e senz'altro applicabile “soltanto con riferimento al lato esterno della solidarietà”: cfr. Cass. civ., 7/11/2023, n. 30952; Cass. civ., 20/12/2018, n. 32930; Cass. civ.,
5/06/2007, n. 13180Cass. civ., 25/08/2006, n. 18497; Cass. civ., 12/12/2001, n. 15687), ma esclusivamente chiesto, come visto, di escludere o comunque ridurre la propria responsabilità
(cfr. pag. 35 dell'atto di appello), senza invece espressamente formulare una tale domanda].
XII.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 666/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 105/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicato in data 31.01.2019 ed emesso a definizione del proc. n. 100490/2010 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione in favore della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in € 14.317,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e
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con pagamento da eseguirsi in favore del difensore distrattario (avv. Antonello Enrico
Chindamo);
3) NULLA per le spese di questo grado con riguardo alle altre parti;
4) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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