Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31033
CASS
Ordinanza 27 novembre 2019

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Massime1

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5338 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. FEDELE Ileana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12031-2021 proposto da: M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DE LUCA; – ricorrente – contro MINISTERO DEL …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31033
Data del deposito : 27 novembre 2019

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