Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 599
Articolo 2
Versione
8 settembre 1949
Art. 1.
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941 n. 935 , concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.
Entrata in vigore il 8 settembre 1949