Articolo 2498 del Codice civile
Articolo 2497 sexiesArticolo 2477
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2498.

(( (Continuita' dei rapporti giuridici).)) ((Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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