Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27385
CASS
Sentenza 26 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 28 marzo 2023 e pubblicata il 26 settembre 2023, con numero di registro generale 7742/2017. Le parti coinvolte hanno presentato richieste di accertamento della responsabilità per danni derivanti da infiltrazioni d'acqua in un capannone industriale, con la società appaltatrice che chiedeva il risarcimento dei danni sia alla subappaltatrice che al fornitore del materiale di copertura. La questione centrale riguardava l'applicabilità delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in particolare gli articoli 1669 e 2043 del codice civile.

Il giudice ha accolto il ricorso principale e quelli incidentali, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. La Corte ha argomentato che la mancanza di un motivo d'appello specifico da parte della CO (fornitrice) riguardo all'eccezione di decadenza e prescrizione ha comportato l'erronea valutazione della responsabilità. Inoltre, ha chiarito che, in assenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 1669, poteva farsi ricorso all'art. 2043, riconoscendo la possibilità di configurare la responsabilità extracontrattuale anche per il fornitore. La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame, stabilendo che le spese del giudizio di legittimità sarebbero state regolate in sede di rinvio.

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Massime1

La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.

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    La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l'appalto. L'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto …

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    La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l'appalto. L'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27385
Data del deposito : 26 settembre 2023

Testo completo