Sentenza 26 settembre 2023
Massime • 1
La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l'appalto. L'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l'appalto. L'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.. La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l'appalto. L'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27385 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
-ricorrente- contro ISONIT SPA in Liquidazione (già COPERNIT & C. SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato ENZO PARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SCARPARI;
-controricorrente/ric. incidentale- nonché contro GRUPPO BASSO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN CASELLATI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27385 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/09/2023 2 di 8 COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO GIORGIO – controricorrenti/ric.incidentali – e REALE MUTUA ASSICURAZIONE SPA;
-intimata- avverso la sentenza n. 457/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LB DI che conclude per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dei ricorsi incidentali;
FATTI DI CAUSA 1. La vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. La s.p.a. Gruppo AS appaltò la costruzione di un capannone industriale alla s.p.a. Costruzioni Generali Cav. Angelo AS, la quale subappaltò la realizzazione della copertura dello stabilimento alla s.r.l. AA Coperture, la quale ultima si rifornì delle lastre in fibrocemento necessarie a tale scopo dalla s.p.a. ER. Segnalate copiose infiltrazioni dal tetto da parte della locataria del fabbricato, la s.p.a. Gruppo AS promosse procedimento per accertamento tecnico preventivo. Successivamente incaricò la s.r.l. Giviemme di sostituire l’intera copertura dello stabilimento. Il c.t.u. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo giunse alla conclusione che le infiltrazioni venivano causate da <
in accoglimento della domanda di manleva formulata da Costruzioni Generali AS condannò AA Coperture e ER, in solido, a tenere indenne l’appaltatrice; condannò, infine, ER a tenere indenne AA Coperture. 5. ER s.p.a. (ora ON s.p.a. in liquidazione) impugnò la sentenza. AA Coperture, a sua volta, impugnò in via incidentale. La Corte d’appello di Venezia, accolto l’appello principale, rigettò le domande proposte da Gruppo AS, da Costruzioni Generali Cav. Angelo AS s.p.a. e da A.A. Coperture s.r.l. nei confronti di ER s.p.a. 5.1. In estrema sintesi è utile riprendere della sentenza di secondo grado i passaggi argomentativi che ancora assumono rilievo in ragione delle censure mosse in questa sede. Scrive la Corte di Venezia: <<se da un lato (…) non vi è dubbio che costruzioni generali basso e aa coperture, la prima quale 4 di 8 appaltatrice sub-committente, seconda qual subappaltatrice, siano ritenersi responsabili ex art. 1669 c.c. (…), quanto a copernit, società ha fornito il materiale ritenuto viziato, tribunale errato nell’inquadrare responsabilità questa nell’ambito dell’art. 2043 c.c., attesa l’inapplicabilità al fornitore dei materiali utilizzati per costruzione dell’immobile della disposizione cui all’art. costituisce mera applicazione>>. 6. La s.r.l. Coperture ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria doglianza. La s.p.a. Costruzioni Generali AS Cav. Angelo resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di un motivo. Analogamente il Gruppo AS s.p.a. ON s.p.a. in liquidazione (già ER) con tre atti separati controricorre avverso Costruzioni Generali s.p.a., AA Coperture s.r.l., Gruppo AS s.p.a. 7. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Hanno depositato memorie AA Coperture s.r.l. e il Gruppo AS s.p.a. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. La ricorrente principale denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 342, 345, 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Assume la ricorrente che la Corte di Venezia aveva trattato e deciso questione affrontata in primo grado in assenza di specifico motivo d’appello. In particolare, la Corte locale aveva rigettato la domanda di manleva spiegata da AA Coperture nei confronti di ER, che 5 di 8 era stata invece accolta in primo grado, senza che nei propri motivi d’appello ER avesse mosso censura <<che consentisse alla corte veneziana di rivedere e riformare la decisione primo grado in punto decadenza del diritto aa coperture essere garantita dal proprio fornitore copernit per i vizi materiale acquistato>>. 8.1. Il motivo è fondato. La sentenza d’appello dalla pag. 5 alla pag. 9 prende in rassegna i motivi d’appello di ER, fra i quali non si rinviene censura afferente al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1495 cod. civ. Eccezione che, per contro, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, reputa fondata (pag. 10). Sostiene la controricorrente ER, oggi ON, che non sarebbe occorso appello specifico sul punto, poiché, proposta l’eccezione, sarebbe stato sufficiente la riproposizione della stessa in sede d’appello e, nel caso di specie, nell’atto di citazione in appello si legge: <<l’infondatezza della pretesa, per l’avvenuta prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c. e decadenza del diritto alla stessa>>. Quest’ultima affermazione non è condivisibile. La ER era risultata soccombente sia nei confronti di Costruzioni Generali AS, che nei confronti di AA Coperture. Non è dubbio, di conseguenza che l’unico modo per coltivare l’eccezione di cui detto era quello di proporre specifico motivo d’appello. Il che non è stato fatto. Invero, la situazione è ben diversa rispetto a quella della parte vittoriosa, la quale, in presenza di altrui impugnazione, deve limitarsi a tenere viva l’eccezione proposta in primo grado, rimasta assorbita dall’epilogo a lei favorevole. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di 6 di 8 appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporle nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Tale disposizione avendo riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l'onere di riprospettare nelle difese di secondo grado le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbito dal primo giudice, allo scopo di non farle considerare come rinunciate (Sez. L., n. 7101, 29/07/1994, Rv. 487575; conf., ex pluribus, Cass. n. 2750/1999). La Corte territoriale, quindi, è andata oltre la devoluzione che le derivava dai motivi d’appello, rigettando la domanda di manleva avanzata da AA Coperture nei confronti dell’appellante ER, la quale ultima, soccombente davanti al Tribunale, non aveva proposto motivo d’appello in ordine all’eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata in primo grado e non accolta dal Tribunale. Sul punto, si ribadisce, non era bastevole riprendere o anche riproporre l’eccezione, occorrendo uno specifico motivo d’impugnazione. 9. Gruppo AS s.p.a. e Costruzioni Generali AS Cav. Angelo s.p.a., espongono nei rispettivi controricorsi un motivo incidentale identico, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 cod. civ. Assumono le due ricorrenti incidentali che la sentenza impugnata aveva violato e falsamente applicato gli artt. 2043 e 1669 cod. civ., in quanto, pacifico che le esponenti non avrebbero potuto agire nei confronti di ER ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., del tutto legittimamente avevano agito per la lesione del principio del “neminem laedere”. Domanda che avrebbe potuto essere rigettata ove in concreto fosse risultata infondata e non già per la ragione addotta dal Giudice del merito, il quale ha fatto perno sull’inapplicabilità alla fornitrice del materiale dell’art. 1669 7 di 8 cod. civ., pur nella sua lata portata derivante dall’interpretazione consolidata in sede di legittimità. 9.1. La censura è fondata. La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore (S.U., n. 2284, 03/02/2014, Rv. 629518). Proprio la sentenza di questa Corte n. 3338/1999, richiamata a pag. 9 dalla sentenza della Corte di Venezia, ha spiegato in un caso assimilabile, che la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. proc. civ. Peraltro, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1669 cod. civ. (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la società attrice, non essendo legittimata ad esperire l'azione ex art. 1669 cod. civ., non poteva del pari avvalersi dell'azione ex art. 2043 cod. civ.) – Rv. 524994 –. 8 di 8 Per l’esposta ragione la circostanza che il fornitore del materiale, di regola, sfugga alla responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. (Cass. n. 13158/2002, citata dalla Corte veneta), non implica quale conseguenza ineluttabile che non possa essere incorso nella generale responsabilità da illecito extracontrattuale. Ovviamente, è bene ribadire, resta impregiudicato il vaglio dei presupposti per la configurabilità della responsabilità aquiliana. 10. Cassata, pertanto, la sentenza, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e quelli incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.