Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di condominio, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso ( anche se muro maestro ) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini ( e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva ), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.
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Artt. 1102, 1117, 1120, 1136, 1139 cod. Civ. Cass. Civ., Sez. II, 13 luglio 1965, n. 1472; Cass. Civ., Sez. II, 6 dicembre 1974, n. 4046; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867; Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7402; Cass. Civ., Sez. II, 27 aprile 1989 n. 1947; Cass. Civ., Sez. II, 27 ottobre 2003, n. 16097; Cass. Civ., Sez. II, 27 dicembre 2004 n. 24006; Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2005 n. 2743; Cass. Civ., Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851; Cass. Civ., Sez. II., 4 aprile 2008, n. 8830; Cass. Civ., Sez. II, 25 gennaio 2010 n. 1286 ; Cass. Civ., Sez. II, 26 luglio 2012, n. 13262. PARERE PRO VERITATE Si è rivolto allo scrivente procuratore il Dott. Tizio, nella Sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16097 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND. VIA GRISIGNANO 12 SALERNO, in persona dell'Amm.re "pro tempore" Sig. RO AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso la studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA ON, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 303/1999 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 24 agosto 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 aprile 1987 il Condominio di via Grisignano 12 di Salerno conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno ON LA, condomino dell'edificio, assumendo che quest'ultimo nel 1974 aveva ricavato dei locali nel terrapieno sottostante il fabbricato ed aveva aperto accessi agli stessi nel muro comune verso l'esterno; ritenuto quindi che tali opere costituivano un pregiudizio per le parti comuni dell'edificio, l'attore chiedeva la condanna del convenuto alla riduzione in pristino della stato dei luoghi.
Il LA si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda.
Con sentenza dei 28 dicembre 1996 il Tribunale adito condannava il convenuto alla riduzione in pristino dei locali oggetto della controversia ed all'immediato rilascio degli stessi in favore del Condominio.
A seguito di impugnazione da parte del LA cui resisteva il Condominio, la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 24 agosto 1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui disponeva il rilascia dei locali in questione in favore del Condominio, rigettava la domanda limitatamente alla eliminazione dell'apertura nel muro comune verso l'esterno e dichiarava legittimo l'uso del muro condominiale con l'apertura nello stesso di un passo carrabile di m. 2,40 protetto da porta basculante di comunicazione tra il seminterrato del LA e la rampa carrabile esterna al Condominio.
La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva legittima l'apertura nel muro perimetrale da parte del LA di una porta per consentire l'accesso dall'esterno soltanto al locale di proprietà esclusiva dell'appellante; tale parte, come evidenziato dalla consulenza tecnica d'ufficio, si apriva su una rampa, esterna al Condominio, già utilizzata per passaggio ed accesso ad altre unità s oggettivamente inidonea a costituire una servitù di passaggio a carico del Condominio;
non si trattava quindi di una indebita innovazione da parte del LA, in quanto la modificazione del muro comune, per sua funzione destinato non solo alla perimetrazione dell'edificio comune, ma anche alla apertura di porte e finestre, rispondeva, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., allo scopo di un più intenso uso della cosa comune senza pregiudizio degli altri condomini neppure sotto il profilo del decoro architettonico dello stabile, rimasto immutato.
Per la cassazione di tale sentenza il Condominio di via Grisignano 12 in Salerno ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo;
il LA ha resistito con controricorso;
il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1122 c.c. nonché insufficienza della motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto illegittima l'apertura nel muro perimetrale effettuata dal LA disattendendo così l'orientamento di questa Corte secondo cui, allorché sia aperto un varco nel muro perimetrale dell'edificio condominiale che permetta l'accesso da una proprietà esclusiva esterna al fabbricato ad un immobile interno allo stabile, viene costituita una servitù a carico del muro perimetrale vietata dall'art. 1102 c.c. se non assentita dalla totalità dei condomini;
rileva inoltre che la Corte territoriale non ha esaminato l'ulteriore profilo della controversia costituito dalla alterazione della funzione di recinzione del muro perimetrale.
La censura è infondata.
Il giudice di appello, come già evidenziato, ha rilevato che la porta aperta nel muro perimetrale condominiale aveva messo in comunicazione un locale di esclusiva proprietà del LA, sito all'interno dello stabile condominiale, con una rampa esterna al Condominio già utilizzata per passaggio ed accesso ad altre unità immobiliari, cosicché la suddetta apertura non era idonea a costituire una servitù di passaggio in danno dell'appellato, e si risolveva in un uso più intenso della cosa comune senza pregiudizio degli altri condomini.
Orbene il convincimento espresso dal giudice di appello si rivela giuridicamente corretto ed immune da vizi logici.
Premesso invero che il ricorrente non ha censurato l'affermazione della sentenza impugnata per la quale l'apertura nel muro condominiale effettuata dal LA comunica con una rampa esterna al Condominio già utilizzata per passaggio ed accesso ad altre unità immobiliari, deve ritenersi del tutto condivisibile la conclusione del giudice di appello in ordine alla insussistenza di alcun pregiudizio, ne' per il Condominio ne' per i singoli condomini, conseguente alla suddetta modifica del muro perimetrale. Infatti secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condominio ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione (Cass. 18 febbraio 1998 n. 1708) e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale (Cass. 26 marzo 2002 n. 4314). Deve pertanto rilevarsi che l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte richiamato dal ricorrente, per il quale costituisce uso illegittimo del muro perimetrale l'apertura, da parte di un condomino, di un varco che consenta la comunicazione di una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con altro immobile sempre di sua proprietà ricompreso in un diverso edificio condominiale, in quanto il collegamento tra tali immobili determina la creazione di una servitù a carico del muro e, quindi, delle parti comuni del fabbricato in favore di un bene estraneo al condominio (Cass. 7 marzo 1992 n. 2773; Cass. 18 febbraio 1998 n. 1708), non può trovare applicazione nella fattispecie, considerato che l'apertura nel muro perimetrale operata dal LA dà accesso da un suo locale ricompreso nell'edificio condominiale, non già ad un altro immobile di sua proprietà esclusiva esterno al condominio, ma ad una rampa utilizzata da tempo per accedere ad altre unità immobiliari. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 91,00 per spese e di Euro 1.000,00 per onorari di avvocato oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003