Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2024, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
-ricorrente - contro LE EL SE IC, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicastro Lucio;
-controricorrente e ricorrente incidentale - GA UI, rappresentato e difeso dall’avvocato Celere Piero;
- controricorrente e ricorrente incidentale - EC LF MA, rappresentato e difeso dall’avvocato ED AR Virginio;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8778 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 03/04/2024 2 - controricorrente e ricorrente incidentale - Di IO CA MA, nella qualità di erede di IO ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolantoni Gianluca;
-controricorrente - IC AT RI, rappresentato e difeso dall’avvocato IL ND;
-controricorrente - NO LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Paglia Giuliano;
-controricorrente- nonché da LE EL SE IC, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicastro Lucio;
- ricorrente -
contro Di IO CA MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolantoni Gianluca;
-controricorrente - NO LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Paglia Giuliano;
-controricorrente- AL NI, GA UI, EC LF MA, EC LF MA;
- intimati -
3 avverso la sentenza n. 4949/2019 DEla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 26/02/2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito il pubblico ministero nella persona DE dott. IO Fresa ed i difensori presenti alla pubblica udienza;
Fatti di causa 1. AT RI IC propose innanzi al Tribunale di Roma domanda di inefficacia DEl’atto di trasferimento immobiliare a rogito dott. LF MA EC di data 18 luglio 2012 e di quello di data 2 agosto 2012 a rogito avv. LA NO, relativi all’appartamento sito in Roma alla via Laurina n. 20, con condanna dei convenuti al risarcimento DE danno. A fondamento DEla domanda espose quanto segue. In qualità di proprietario DEl’appartamento di cui sopra lo aveva ceduto in locazione in data 1° giugno 2012, mediante agente immobiliare, a tale IO ER e, a seguito di intimazione di sfratto per morosità, era emerso che il soggetto cui in base ai dati anagrafici era stato locato l’immobile era estraneo a colui che aveva sottoscritto l’atto, qualificandosi falsamente come IO ER. Quest’ultimo, esibendo una procura speciale DE proprietario per notaio UI GA di data 18 giugno 2012, aveva venduto l’immobile per il prezzo di Euro 250.000,00 in data 18 luglio 2012 con atto per rogito notaio LF MA EC all’avv. NI AL e quest’ultimo lo aveva rivenduto per il prezzo di Euro 395.000,00 in data 2 agosto 2015 con atto a rogito notaio LA NO a IC LE. 4 2. Il Tribunale adito, riconducendo la fattispecie a quella di inefficacia DEla compravendita ai sensi DEl’art. 1398 cod. civ. (sottoposta alla condizione di efficacia DEla ratifica) – con salvezza degli effetti DEla seconda compravendita ai sensi DEl’art. 1445 cod. civ. - ed escludendo la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ. (alla luce DEla condotta dolosa degli autori DEla frode e non essendo ipotizzabile un contegno colposo in presenza DEla procura speciale, atto idoneo a generare l’affidamento, nonché rientrando il prezzo nei motivi di convenienza DEl’affare), rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. 3. Con sentenza di data 17 luglio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, dichiarando la nullità DEla procura speciale e degli atti di compravendita e condannando UI GA, LF MA EC, IC LE e NI AL in solido fra di loro al risarcimento DE danno in favore DElo IC nella misura di Euro 137.685,89, pari all’importo dei canoni non riscossi per effetto DEla illegittima vendita DE bene (nella locazione DE 1° giugno 2012 era indicato un canone annuo di Euro 18.000,00), nonché condannando NI AL alla restituzione in favore DEla LE DEla somma di Euro 395.000,00 (e disattendendo la domanda DEla LE con riferimento alle altre voci di danno – Euro 6.050,00 per spese di giustizia, Euro 3.000,00 per spese notarili e Euro 363,00 per IMU -, avendo l’istante goduto ininterrottamente DEl’immobile e non risultando che lo avesse ancora rilasciato, per cui tutte le spese sostenute in relazione al godimento DEl’immobile non potevano essere riconosciute). 3.1. Osservò la corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità DEl’appello ai sensi DEl’art. 342 cpc, e premesso che era intervenuta sentenza penale di condanna per truffa e falso nei confronti di LO UA e PP AR, che la nullità 5 DEla procura speciale si era comunicata, sulla base di una concatenazione, agli altri atti. Aggiunse che il notaio GA, attestando di essere certo DEl’identità personale DE sedicente IC (preteso mandante) in occasione DEl’autentica DEla sua sottoscrizione, avrebbe potuto accorgersi DEla sostituzione di persona se avesse curato con semplici precauzioni il dovere di identificazione DEla parte, ad esempio mediante l’esame di due documenti con fotografia ovvero mediante l’ausilio di fidefacienti ovvero anche mediante la presenza di persone da lui conosciute e non interessate all’atto in qualità di mallevadori in ordine all’identità DEla parte, invece di agire soltanto sulla base DEl’esibizione DEla carta d’identità e DE codice fiscale, con violazione DEl’art. 49 DEla legge notarile per la trasgressione dei doveri di diligenza e prudenza professionale (la contraffazione dei documenti d’identità era fenomeno così diffuso che in ambito bancario la circolare ABI aveva prescritto il pagamento di assegni non trasferibili previa consegna di due documenti d’identità muniti di foto). Osservò ancora che era nulla la prima compravendita, in primo luogo per la nullità DEla procura a vendere, onde l’atto di vendita era carente DEla presenza DE venditore, in secondo luogo per il medesimo vizio radicale circa l’identificazione DEla persona qualificatasi come ER in base alla sola carta d’identità contraffatta DE sedicente ER (peraltro il notaio EC non si era avveduto nemmeno che nella procura speciale era indicato IG quale luogo di nascita DElo IC, in luogo di Ginevra, risultante dall’atto di provenienza;
inoltre il notaio GA aveva erroneamente attestato l’identità DE preteso mandante, ma nulla aveva certificato circa l’identità DE preteso mandatario, la cui esatta identificazione era obbligo DE notaio EC compiere;
infine il soggetto terzo cui si era fatto ricorso ai fini DEl’identificazione DEle parti era il titolare 6 DEl’agenzia immobiliare che avrebbe ricevuto utilità dalla conclusione DEla vendita e pertanto soggetto interessato, tale da non potere essere considerato testimone attendibile). Precisò al riguardo, sulla base DE criterio DE più probabile che non, che, se i due notai avessero svolto con il dovuto rigore l’attività di accertamento DEl’identità, si sarebbero immediatamente avveduti DEla condotta illecita posta in essere dai sedicenti IC e ER e ne avrebbero impedito la prosecuzione e che non era invocabile la giurisprudenza relativa all’inefficacia DE negozio stipulato in difetto di rappresentanza, essendosi verificata la violazione di una norma imperativa attinente alla corretta identificazione DEla parte, con grave pregiudizio patrimoniale per il titolare DE diritto di proprietà. Aggiunse che la seconda compravendita era affetta da nullità derivata dalla nullità degli atti precedenti e che non ricorreva la colpa DE notaio NO, nonostante la riprovevole leggerezza e superficialità, essendo le modalità temporali DEla vendita ed il prezzo espressione DEla volontà DEle parti e potendo costui fare affidamento sulla precedente compravendita quanto alla diversità DE luogo di nascita DElo IC, mentre vi era assenza di buona fede sia con riferimento al AL, che aveva acquistato l’immobile a prezzo vile e lo aveva rivenduto dopo appena quindici giorni a prezzo notevolmente maggiorato, sia riguardo alla LE, per il sospetto che doveva indurre il periodo di soli quindici giorni fra le due vendite ed il prezzo di Euro 395.000,00, comunque di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato. Osservò ancora che dovevano essere respinte le varie domande di rivalsa poiché ognuno dei convenuti, salvo il notaio NO, aveva concorso con la propria condotta a determinare l’evento lesivo, per cui la responsabilità doveva essere riconosciuta in pari misura. 7 4. Ha proposto ricorso per cassazione NI AL sulla base di sette motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione IC LE DE SE sulla base di cinque motivi. Quest’ultima ha proposto anche controricorso, con ricorso incidentale basato su cinque motivi. Resiste al ricorso proposto dal AL UI GA, il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di dieci motivi. Resiste ai ricorsi proposti da NI AL e UI GA LF MA EC, il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste ai ricorsi proposti da NI AL, IC LE e UI GA CA MA Di IO, nella qualità di erede di IO ER. Resiste ai ricorsi proposti da NI AL e UI GA AT RI IC. Resiste con controricorso LA NO. 5. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi DEl’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sono state presentate memorie. Con ordinanza di data 14 novembre 2023 i ricorsi sono stati rimessi alla pubblica udienza. 6. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. E’ stata presentata nuovamente memoria. 7. Va previamente disposta la riunione DEle impugnazioni. Ragioni DEla decisione 1. Muovendo dal ricorso proposto da NI AL, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 40 cod. pen., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, avendo il giudice DE merito accertato che se i notai GA e EC avessero svolto con il dovuto rigore l’attività di accertamento DEl’identità dei due sedicenti IC e ER si sarebbero avveduti DEl’illecito e ne avrebbero impedito la prosecuzione, l’efficienza causale DEl’evento dannoso (in termini controfattuali, avuto riguardo al fatto che la condotta diligente 8 avrebbe impedito l’evento) si è esaurita con le condotte negligenti di costoro, per cui non può essere attribuita efficienza causale alla condotta DE AL (ed illegittimo risulta pertanto anche il rigetto DEla domanda di manleva proposta da quest’ultimo). 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 40 cod. pen., 2697 e 1147 cod. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che se il AL non avesse acquistato l’unità immobiliare (42 mq commerciali ed a circa Euro 7.2000 a mq., unità acquistata per investimento su proposta DEl’agente immobiliare e poi rivenduta sempre su proposta DEl’agente), la stessa sarebbe stata alienata a terzi, per cui non vi è alcun concorso causale DE AL e che, stante l’intervento di ben due notai, l’assenza di buona fede rilevata dal giudice di appello non può essere riferita alla buona fede come “ignoranza di ledere l’altrui diritto”, di cui all’art. 1147. 3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame DE fatto decisivo e controverso ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che in base alla sentenza DE Tribunale penale il AL è stato vittima DEla truffa, e non già coautore. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione DEl’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, per il caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, che non si coglie la ratio decidendi DEl’esenzione da responsabilità DE notaio NO, nonostante la ritenuta riprovevole leggerezza e superficialità, mentre è stato ritenuto responsabile il AL, nonostante avesse fatto affidamento su quanto accertato da ben due notai. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1398, 1445 e 2043 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 9 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale, correttamente, aveva applicato la norma secondo cui il vizio DEla volontà DE proprietario non pregiudica l’acquisto DE terzo a titolo oneroso in buona fede (art. 1445 c.c.), ma genera solo la responsabilità DE falsus procurator da fatto illecito nei confronti DE falso rappresentato, essendo configurabile la responsabilità nei confronti DE terzo, ai sensi DEl’art. 1398 c.c., solo se annullato il negozio intervenuto fra questi ed il falsus procurator. Aggiunge che, essendo seguito al negozio un successivo negozio, l’invalidità DE primo non poteva incidere sull’efficacia DE secondo, intervenuto fra soggetti in buona fede ed a titolo oneroso e che comunque ricorre la corresponsabilità nei confronti DE proprietario di coloro che con il falsus procurator hanno contribuito alla formazione DEla procura, che ha dato luogo all’incolpevole affidamento dei terzi AL e UZ, ma non la responsabilità DE terzo contraente nei confronti DElo pseudo rappresentato. 6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dei principi in tema di nesso di causalità, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è nesso di causalità fra la mancata percezione DE reddito DEl’appartamento da parte DE proprietario ed il AL, il quale ha occupato l’immobile solo per quindici giorni, mentre la LE lo ha occupato per sette anni. 7. Con il settimo motivo si denuncia falsa applicazione DEl’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non essendo stata svolta attività istruttoria né in primo grado, né in appello, non poteva ai fini DEle spese processuali essere considerata la fase di trattazione/istruzione. 8. Il primo motivo è fondato. In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa DE danno, ove abbiano determinato una 10 situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, DE valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. n. 18094 DE 2005; n. 92 DE 2017). Ha affermato il giudice DE merito che se il notaio DE rilascio DEla procura e quello DEla prima compravendita avessero svolto con il dovuto rigore l’attività di accertamento DEl’identità, si sarebbero immediatamente avveduti DEla condotta illecita posta in essere dai sedicenti IC e ER e ne avrebbero impedito la prosecuzione. Con tale accertamento è stato statuito che le condotte dei due notai hanno esaurito fin dall’origine e per forza propria la serie causale DE danno evento il quale, in base all’argomento controfattuale DEl’osservanza DE comportamento diligente, non si sarebbe verificato. In tal modo il contributo DE comportamento DEl’acquirente DEla prima compravendita è stato relegato al livello di occasione rimasta estranea alla dinamica eziologica. Consegue da ciò l’assorbimento DEla censura relativa alla domanda di manleva. 9. L’accoglimento DE primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi. 10. Passando al ricorso successivo proposto da IC LE DE SE, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1476, 1479, 1483 e 1282 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha, in violazione DEle norme in 11 materia di garanzia per evizione, non riconosciuto gli interessi sul prezzo DEla compravendita, la provvigione per l’agenzia immobiliare, le spese notarili, nonché in violazione DEl’art. 1483 non ha riconosciuto la manleva nei confronti DE AL per le conseguenze negative DE giudizio (Cass. n. 18259 DE 2015). 10.1 Il motivo è inammissibile. Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti DE venditore, la ratio decidendi di esclusione di tutte le voci di pregiudizio allegate, ad esclusione DE prezzo DEla compravendita (e dunque deve intendersi anche gli interessi su tale somma), è nel senso che l’istante ha goduto ininterrottamente DEl’immobile e non risulta che lo abbia rilasciato al momento di esaurimento DE giudizio di appello. Tale ratio non è stata specificatamente impugnata, essendosi la ricorrente limitata a richiedere l’applicazione DEle norme in materia di garanzia per evizione, e dunque il motivo è privo di decisività. Anche la censura relativa al mancato accoglimento DEla domanda di rivalsa nei confronti DE AL in quanto venditore è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi. In relazione a tale domanda viene invocata l’applicazione DEl’art. 1483, ma la rivalsa è stata disattesa sul presupposto DE fatto illecito ascritto anche alla LE, la quale è stata così ritenuta responsabile nei confronti DEl’appellante in base all’art. 2043 e non in sede di evizione ai sensi DEl’art. 1483. 11. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1218, 2043 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., 115, 116 e 132 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione difetta DEla individuazione DE fatto illecito commesso dalla LE e DE nesso causale fra il danno ed il comportamento DEla stessa e che in mancanza DEl’identificazione degli altri elementi DEla fattispecie di 12 responsabilità civile la sola assenza di buona fede non è sufficiente a giustificare la condanna per un danno che si era già verificato per effetto degli atti notarili con cui era stata conferita la procura falsa e stipulata la prima compravendita. Aggiunge che la LE è rimasta vittima DEla truffa e che sulla base DEla documentazione prodotta il prezzo corrisposto dalla medesima non poteva essere considerato irrisorio. Osserva infine che l’acquisto a distanza di quindici giorni dalla prima vendita ed il prezzo più che congruo non potevano determinare l’esclusione DEla buona fede. 11.1 Il motivo è fondato. Va premesso che dall’indicazione in rubrica DEl’art. 132 cod. proc. civ. si intende che la denuncia di mancata indicazione DE fatto illecito commesso dalla ricorrente va qualificata come denuncia di motivazione apparente. Il danno conseguenza riconosciuto è quello DEla mancata percezione dei canoni di locazione ed è stato eziologicamente ricondotto all’evento di danno rappresentato dalla illegittima vendita DE bene. Alla LE è stato ascritto in motivazione esclusivamente il sospetto che doveva indurre il periodo di soli quindici giorni fra le due vendite ed il prezzo di Euro 395.000,00, reputato dal giudice DE merito di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato. Non si coglie la ratio decidendi relativa al nesso di causalità fra il suddetto danno conseguenza e la qualità di seconda acquirente DEla LE. Il profilo DE nesso di causalità è reso ancora più incerto dal fatto che il giudice DE merito, provvedendo sulla domanda proposta dalla LE nei confronti DE venditore, ha affermato che l’istante ha goduto ininterrottamente DEl’immobile e non risulta che lo abbia rilasciato al momento di esaurimento DE giudizio di appello, per cui evento di danno, in relazione al danno conseguenza di cui sopra, potrebbe essere l’occupazione per ipotesi senza titolo DEl’immobile e non la stipulazione DEla seconda compravendita. 13 12. Con il terzo motivo si denuncia violazione DEl’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei tre notai, in solido con il AL (domanda riproposta in appello ai sensi DEl’art. 346 cpc), nonché su quella di manleva proposta nei confronti sempre dei tre notai. 12.1 Il motivo è parzialmente fondato. Vi è effettivamente omissione di pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei tre notai, in solido con il AL. Sul punto risulta assolto l’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cpc, riguardo sia la domanda in primo grado, che la riproposizione in appello ai sensi DEl’art. 346. Sulla manleva invece il giudice di appello ha pronunciato, statuendo che dovevano essere respinte le varie domande di rivalsa poiché ognuno dei convenuti, salvo il notaio NO, aveva concorso con la propria condotta a determinare l’evento lesivo, per cui la responsabilità doveva essere riconosciuta in pari misura. 13. Con il quarto motivo si denuncia violazione DEl’art. 49 legge notarile, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale contraddittoriamente nei confronti DE notaio NO per un verso ha rilevato la riprovevole leggerezza e superficialità, per l’altro ne ha escluso la colpa sulla base DEle modalità temporali DEla vendita e DE prezzo espressione DEla volontà DEle parti. Aggiunge che l’erronea indicazione DE luogo di nascita DElo IC avrebbe dovuto essere individuata dal notaio con l’uso di adeguata diligenza. 13.1 Il motivo è infondato. Ciò che invero si censura è la contraddittorietà DEla motivazione, e dunque la sua apparenza. Di contro va osservato che la ratio decidendi è chiaramente percepibile, 14 avendo il giudice DE merito reputato che la superficialità ascritta al notaio NO non è tale da acquisire il livello DEla condotta colposa rilevante ai fini DE fatto illecito (dovendosi includere in tale valutazione DE giudice DE merito anche la circostanza DE luogo di nascita DElo IC). 14. Con il quinto motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la LE DE SE deve essere tenuta esente dalla condanna alle spese processuali, anche nei confronti DEla Di IO, erede di ER, né ha mai formulato domande nei confronti DElo IC. 14.1 Il parziale accoglimento DE ricorso determina l’assorbimento DE motivo. 15. Il ricorso incidentale proposto da IC LE DE SE ha il medesimo contenuto DE ricorso. 16. Passando al ricorso incidentale proposto da LF MA EC, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 49 l. n. 89 DE 1913, 1398, 1445 e 2043 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che in base all’art. 58 l. n. 89 DE 1913 “l'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 DE Codice civile: 1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma DEl'art. 24; 2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una DEle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 DEl'art. 29 importa la nullità DEle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 DEl'art. 51; 5° se esso manca DEla data e non 15 contiene l'indicazione DE Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura DEl'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti. Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni DEla legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite”. Osserva quindi che l’art. 58 non menziona fra i casi di nullità l’art. 49 DEla medesima legge notarile (“Il notaio deve essere certo DEl'identità personale DEle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento DEla attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”), la quale non può essere intesa, come affermato dalla corte territoriale, norma imperativa e che, come correttamente affermato dal Tribunale, la fattispecie in esame deve essere inquadrata negli artt. 1398 e 1399, con salvezza degli effetti DEla seconda compravendita ai sensi DEl’art. 1445, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22891 DE 2016; Cass. Sez. U. n. 11377 DE 2015). Aggiunge che il falsamente rappresentato può sottrarsi agli effetti DE contratto concluso dal falsus procurator dimostrando che il terzo era a conoscenza DEla falsità DEla procura, o avrebbe potuto rendersene conto usando l’ordinaria diligenza (Cass. n. 3974 DE 1993) e che né il AL né la LE DE SE avrebbero potuto rendersi conto DEla falsità DEla procura (peraltro per il terzo acquirente di buona fede la richiesta DEla giustificazione dei poteri DE rappresentante costituisce una mera facoltà - Cass. n. 3691 DE 1995, n. 3974 DE 1993). 16.1. Il motivo è parzialmente fondato. La fattispecie deve essere sussunta nell’ipotesi legale DEla rappresentanza senza potere di cui all’art. 1398. Vi è accertamento di fatto da parte DE giudice DE merito circa la falsità DEla procura. In presenza di quest’ultima circostanza non è dubbio che il 16 rappresentante versasse in carenza di potere. Irrilevante è la circostanza che la falsità attingesse non solo la persona DE rappresentato, ma anche quella DE rappresentante. Il profilo determinante è dato DEl’esistenza, quale entità obiettiva, DE requisito DEl’accordo DEle parti avente ad oggetto una compravendita, mentre non rileva, ai fini DEl’esistenza DEl’accordo, la circostanza che il rappresentante avesse sostituito la propria persona con un’altra. Il punto è che il contratto è stato concluso in nome e nell’interesse di un terzo senza che colui che ha contrattato come rappresentante (sia pure fornendo false generalità) avesse il potere di rappresentanza, il che circoscrive definitivamente la fattispecie nell’ambito DEl’art. 1398. Nella parte in cui il motivo attinge la seconda compravendita o la posizione soggettiva dei due acquirenti è inammissibile per difetto di interesse DE ricorrente. 17. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 245 e 356 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è motivazione apparente circa il mancato accoglimento DEle istanze di interrogatorio formale DE notaio GA e DEl’agente immobiliare Barba in ordine alle circostanze DEl’essersi il notaio EC assicurato presso il primo DEl’identità DElo IC e DEl’essere il Barba cliente abituale DElo studio notarile EC, poiché quanto all’agente immobiliare è stata svolta una valutazione ex ante di attendibilità DE testimone. 17.1. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie DEla denuncia di motivazione apparente, si sottopone a scrutinio, in modo inammissibile nella presente sede di legittimità, la valutazione DE giudice DE merito, il quale ha ascritto al notaio GA la responsabilità a fini risarcitori non solo per avere erroneamente attestato l’identità DE preteso mandante, ma anche per non avere 17 nulla certificato circa l’identità DE preteso mandatario, la cui esatta identificazione, afferma il giudice DE merito, era obbligo DE notaio EC compiere. L’essersi quest’ultimo assicurato presso il notaio GA DEl’identità DElo IC è quindi circostanza priva di decisività. Il giudizio di fatto viene confutato, inammissibilmente, anche in ordine alla valutazione di rilevanza nel giudizio DEle ipotetiche dichiarazioni DEl’agente immobiliare Barba. L’apprezzamento non sindacabile DE giudice DE merito è nel senso che il soggetto terzo cui si era fatto ricorso ai fini DEl’identificazione DEle parti era il titolare DEl’agenzia immobiliare che avrebbe ricevuto utilità dalla conclusione DEla vendita e pertanto soggetto interessato, tale da non potere essere considerato testimone attendibile. 18. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 1176 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’attore non ha fornito alcuna prova circa il comportamento negligente DE convenuto ed il nesso di causalità fra l’evento e la condotta DE notaio, il quale esaminò l’atto di provenienza e la procura a vendere, verificò l’esistenza DEl’iscrizione ipotecaria per il mutuo bancario (che venne estinto con parte DEla somma versata dall’acquirente), verificò presso la Conservatoria dei registri immobiliari la nascita all’estero (risulta indicata presso tali registri solo la nazione estera – Svizzera – e non anche la città), contattò il notaio GA per avere certezza circa l’identità personale DE soggetto che aveva rilasciato la procura, ed era inoltre assicurato dal fatto che la persona presentatasi come procuratore era stato accompagnato presso il suo studio da persona di sua fiducia. Aggiunge che il giudice di appello non ha tenuto conto di tali circostanze. 18.1. Il motivo è inammissibile. La censura è espressamente formulata come critica DEl’apprezzamento DEle risultanze istruttorie. 18 Costituisce ius receptum che il potere DE giudice di valutazione DEla prova non è in quanto tale sindacabile in sede di legittimità. 19. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame DE fatto decisivo e controverso ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il danno da mancato godimento di immobile per occupazione senza titolo non è in re ipsa, ma deve essere provato e che non è idonea prova il contratto di locazione stipulato dalla moglie DEl’attore per un canone annuo di Euro 18.000,00 con il sedicente IO ER, che peraltro pagò una sola mensilità. Aggiunge che la corte territoriale non ha considerato che il proprietario si è ritrovato un immobile privo DE mutuo a suo tempo gravante sull’immobile e che esclusiva responsabile DE mancato godimento è la LE DE SE, la quale non restituì l’immobile allo IC. 19.1. Il motivo è parzialmente fondato. Va premesso che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo DE diritto DE proprietario al risarcimento DE danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass. Sez. U. n. 33645 DE 2022). Conforme a tale principio di diritto è la liquidazione DE danno che il giudice DE merito ha compiuto prendendo come parametro il contratto di locazione stipulato con il sedicente IO ER. Osserva il ricorrente che la corte territoriale non ha considerato la circostanza che il proprietario si è ritrovato un immobile privo DE 19 mutuo a suo tempo gravante sull’immobile. La censura, involgendo una circostanza non accertata dal giudice DE merito, ha natura di denuncia di vizio di motivazione. La circostanza, rilevante dal punto di vista DE criterio DEla compensatio lucri cum damno, non è stata tuttavia dedotta dal ricorrente in modo rituale ai fini DEl’art. 360 n. 5. Nel rigoroso rispetto DEle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. n. 8053 DE 2014). Tale onere processuale non risulta assolto, essendosi limitato il ricorrente a denunciare il mero omesso esame DEla circostanza. Il fatto DE mancato godimento imputabile alla LE DE SE per la mancata restituzione DEl’immobile da parte di quest’ultima, costituente la terza censura contenuta nel motivo, risulta invece accertato dal giudice DE merito, il quale, tuttavia, ha collegato al fatto, così accertato, esclusivamente gli effetti giuridici con riferimento alla domanda proposta dalla LE e non anche con riferimento all’azione di rivalsa proposta contro costei. La circostanza rileva pertanto non come vizio di motivazione, ma come falsa applicazione di diritto per difetto di sussunzione. La corte territoriale ha affermato che dovevano essere respinte le varie domande di rivalsa poiché ognuno dei convenuti, salvo il notaio NO, aveva concorso con la propria condotta a determinare l’evento lesivo, per cui la responsabilità doveva essere riconosciuta in pari misura. Tale statuizione contrasta con il fatto accertato DEl’occupazione senza titolo DEl’immobile da parte DEla LE, che è circostanza idonea a produrre effetti giuridici, dal punto di vista DE nesso eziologico, rispetto al danno da mancato godimento (indiretto, 20 perché relativo alla mancata concessione in locazione) DEl’immobile. Ferma la condanna solidale al risarcimento DE danno, la circostanza DEl’occupazione senza titolo DEl’immobile rileva nell’ambito DEl’azione di rivalsa proposta da LF MA EC, in relazione alla quale il giudice DE merito deve valutare la rilevanza eziologica DEla condotta DEla LE e non limitarsi ad un riconoscimento di pari responsabilità fra il EC e la LE, riconoscimento che resta indifferente rispetto al parametro DEla causalità. 20. Passando infine al ricorso incidentale proposto da UI GA, con il primo motivo si denuncia violazione DEl’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente, premesso di essere stato evocato in giudizio perché chiamato in causa dal notaio EC e dalla LE in funzione di manleva, che con l’appello, come nella citazione di primo grado e nell’udienza di precisazione DEle conclusioni innanzi al Tribunale, era stata chiesta la nullità ed inefficacia DEle due compravendite, ma non DEla procura a vendere, e che non era stata dedotta la responsabilità civile DE notaio GA, ma soltanto dei notai roganti e DEle parti acquirenti. 20.1 Il motivo è infondato. La violazione DE principio di corrispondenza fra domanda e sentenza è denunciata sia in relazione alla dichiarazione di nullità DEla procura a vendere sia in relazione alla responsabilità civile DE notaio GA. Muovendo dalla prima censura, va subito osservato che, come risultante da quanto specificatamente indicato ai sensi DEl’art. 366, comma 1, n. 6 cpc, una domanda di nullità DEla procura non è stata proposta. Poiché tuttavia, come insegnano le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 26242 DE 2014), ciò che bisogna verificare è se, indipendentemente dal petitum, l’effetto giuridico DE fatto allegato, ed in particolare la nullità DE negozio, sia suscettibile di 21 cadere nei limiti oggettivi DE giudicato, una volta che quest’ultimo attenga al rapporto giuridico e non alla semplice coppia diritto/obbligo. Il giudicato risiede, infatti, ai sensi DEl’art. 2909 cod. civ., nell’ «accertamento contenuto nella sentenza», a prescindere dalle concrete statuizioni dispositive dichiarative, di condanna o costitutive. Una volta che il giudice, per l’accertamento DE rapporto, debba rilevare (d’ufficio) la nullità, quale questione pregiudiziale in senso logico, una pronuncia sulla nullità, nonostante la mancanza DE relativo petitum, non violerebbe il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nel caso di specie, come si è visto, ricorre un’ipotesi di rappresentanza senza potere sulla base DE giudizio di fatto DEla falsità DEla procura. L’accertamento di rappresentanza senza potere postula, nel caso di specie, sulla base DE fatto costitutivo allegato, la nullità DE negozio unilaterale di procura, proprio alla luce DEla falsità che comporta la mancanza DE consenso DE soggetto che avrebbe rilasciato la procura. Si tratta pertanto DE fatto costitutivo di un valore giuridico rilevante ai fini DEla riconosciuta fattispecie di rappresentanza senza potere. L’osservanza DE principio di corrispondenza di chiesto e pronunciato è così recuperabile dal lato dei limiti oggettivi DE giudicato, cadendo la nullità DEla procura nel fuoco DE giudicato relativo all’accertamento DEla rappresentanza senza potere. Il motivo è poi inammissibile in relazione alla seconda censura. Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere DEla pretesa DEl'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità DEla chiamata DE 22 terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione DEl'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. n. 5400 DE 2013, n. 23213 DE 2015, n. 516 DE 2020, n. 15232 DE 2021). In violazione DEl’art. 366, comma 1, n. 6 cpc, il ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto DEla chiamata in giudizio, se avente la valenza DEl’indicazione DE soggetto tenuto a rispondere DEla pretesa attorea, o in funzione di mera manleva. In mancanza di tale determinante specificazione, il motivo non è scrutinabile. 21. Con il secondo motivo si denuncia violazione DEl’art. 101 cod. proc. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che la corte territoriale ha omesso di sollevare il contraddittorio in ordine alla questione rilevata d’ufficio DEla nullità DEla procura a vendere. 21.1 Il motivo è inammissibile. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità DEl'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione DE pregiudizio subito dal diritto di difesa DEla parte in conseguenza DEla denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio DE processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione DEla regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione DE diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 DE 2020). E’ circostanza pacifica in giudizio, ed accertata dal giudice DE merito, il fatto costitutivo DEla rilevata nullità DEla procura rappresentato dalla falsità DEla procura medesima. A fronte DE carattere incontroverso in giudizio DEla circostanza, non risulta dedotto quale sarebbe il pregiudizio per il ricorrente derivante dal 23 fatto che sulla detta circostanza, e la nullità che ne consegue sul piano DE diritto, non sia stato instaurato il contraddittorio. 22. Con il terzo motivo si denuncia violazione DEl’art. 112, in via gradata DEl’art. 342 cod. proc. civ., ed in via ulteriormente gradata DEl’art. 2909 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che il primo giudice aveva accertato quanto segue in punto di esclusione di responsabilità DE notaio GA: “le circostanze indicate nella procura speciale essendo frutto di un intento fraudolento DE falso rappresentante sono state idonee a sviare il notaio GA quanto alla effettiva identità DE comparente, né lo stesso professionista avrebbe potuto accertare la diversa identità di detto soggetto non essendo stati allegati dall’attore diversi ed ulteriori elementi di gravità tale da indurre un professionista medio a non autenticare detto negozio” (pag. 5 DEla sentenza DE Tribunale). Osserva quindi di avere eccepito la formazione DE giudicato in ordine a tale accertamento, essendovi nell’atto di appello solo riferimenti ai due notai roganti e agli acquirenti e che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla detta eccezione di giudicato. Aggiunge, in subordine, che l’atto di appello è inammissibile ai sensi DEl’art. 342 perché DE tutto generico quanto alla posizione DE GA e che comunque vi è giudicato in ordine all’accertamento di esclusione di responsabilità DE ricorrente. 22.1 Il motivo è fondato. Assorbente è la censura in termini di formazione DE giudicato interno. Il Tribunale, come da trascrizione DEla relativa parte motivazionale DEla sentenza, ha escluso la ricorrenza dei presupposti DEla responsabilità civile DE notaio GA. Come risulta dall’atto di appello, cui il Collegio può accedere sulla base DEl’assolvimento DEl’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cpc da parte DE ricorrente, l’accertamento di esclusione di responsabilità DE GA non è stato impugnato. I profili DEla 24 responsabilità risarcitoria sono esaminati nell’atto di appello da pagina 31 a pagina 36 e riguardano le parti ed i notai roganti DEle due compravendite, mentre non vi è alcun riferimento al notaio GA. A fronte di tale chiaro ed inequivoco contenuto DEl’atto di appello non ha rilievo il richiamo alle pagine 25 e 26 DE medesimo atto all’erronea indicazione nella procura a vendere DE luogo di nascita DElo IC che il notaio avrebbe potuto appurare, trattandosi di riferimento incidentale nel contesto DE motivo di appello avente ad oggetto la questione DEla buona fede DEla parte acquirente nelle due compravendite. E’ significativo che nel controricorso DElo IC non vi sia una replica sul motivo di ricorso avente ad oggetto la formazione DE giudicato interno. 23. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 49 l. n. 89 DE 1913, 1398 e 1399 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che la legge notarile esclude che la non corretta identificazione DEla parte comporti la nullità DE negozio, ferma la responsabilità DE professionista, e che la fattispecie resta nei termini di acquisto di rappresentante senza poteri ai sensi DEl’art. 1398, salvo il potere di ratifica DE rappresentato nei cui confronti il negozio è privo di efficacia (Cass. Sez. U. n. 11377 DE 2015). 23.1. Il motivo è stato espressamente proposto in via subordinata. L’accoglimento DE precedente motivo determina l’assorbimento DE motivo. 24. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 1176 cod. civ., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame DE fatto decisivo e controverso ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’identificazione DE sedicente 25 AT RI IC ai fini DEla procura era stata effettuata mediante carta d’identità e tessera sanitaria e che la responsabilità è stata ritenuta applicando uno standard, quello DE banchiere, diverso da quello operante per il notaio, per il quale valgono esigenze DE tutto avulse dalla attività bancaria di incasso di assegni non trasferibili. Aggiunge che al notaio GA non potevano essere ascritte le anomalie degli atti di vendita. 25. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 41, comma 2, cod. pen., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via ulteriormente subordinata, che il mancato accertamento da parte DE notaio EC circa l’identità DE falsus procurator ha determinato, in quanto causa sopravvenuta da sola idonea a produrre l’evento, l’interruzione DE nesso causale con riguardo a qualsivoglia eventuale contegno DE notaio GA, facendolo scadere al rango di mera occasione. 26. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 41, comma 2, cod. pen., ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, ai fini DE risarcimento per la mancata locazione DEl’immobile, la corte territoriale non ha tenuto conto DEla circostanza che fin dall’instaurazione DE giudizio l’immobile è rimasto nella esclusiva disponibilità di IC LE, la quale è pertanto la causa esclusiva DE detto pregiudizio, e che la condotta di quest’ultima sfugge al controllo e prevedibilità DE notaio GA. 27. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 10 cpc, 13 l. n. 247 DE 2012, 5 d.m. n. 55 DE 2014, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nel determinare il valore DEla causa ai fini DEla liquidazione DEle spese processuali, ha 26 erroneamente cumulato le domande relative a due cause distinte, quella proposta dallo IC e quella proposta dalla LE, laddove invece l’art. 10, comma 2, cpc non si applica nel caso di litisconsorzio facoltativo. 28. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 91 cpc, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il notaio GA è stato condannato alla rifusione DEle spese in favore DEl’attore IC che non aveva proposto domanda nei suoi confronti, in favore DEla Di IO (erede di IO Brera) rispetto alla quale non vi era alcun interesse antagonista ed in favore DE notaio NO, nei cui confronti il notaio GA non ha sollevato alcuna censura né formulato alcuna domanda. 29. Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione DEl’art. 2054 c.c, ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame DE fatto decisivo e controverso ai sensi DEl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che è stato omesso l’esame DEle circostanze allegate a fondamento DEla domanda di regresso nei confronti DE notaio EC e DEla LE. 30. L’accoglimento DE terzo motivo determina l’assorbimento dei motivi di cui sopra.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo DE ricorso proposto da NI AL, con assorbimento degli altri motivi;
accoglie il secondo e parzialmente il terzo motivo DE ricorso proposto da IC LE DE SE, rigettando per il resto il ricorso, con assorbimento DE quinto motivo;
accoglie parzialmente il primo ed il quarto motivo DE ricorso incidentale proposto da LF MA EC, dichiarando inammissibile per il resto il ricorso;
27 accoglie il terzo motivo DE ricorso incidentale proposto da UI GA, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo, con assorbimento degli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese DE giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2024