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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Pompeo Litta n. 7 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta IORIO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Re di CP_1 CodiceFiscale_2
Roma n. 57 presso lo studio dell'Avv. Franco COLONNA che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- ricorrenti -
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 08.09.2012 a Scandriglia (RI), Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte I, Serie A, Anno 2012).
Dal matrimonio è nata, il 23.03.2014, . Per_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) La GL , di anni 11, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario tra la madre in Fiumicino via Fulco Ruffo di Calabria n.15/A, anche ai fini della residenza
1 anagrafica, ed il padre in Forano (RI) , Via dei Selci 35. Per_ I genitori di assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, salvo le urgenze mediche che successivamente dovranno essere dimostrate da idonea documentazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_ I coniugi si impegnano a scegliere insieme la scuola che frequenterà il prossimo anno, da reperirsi in Fiumicino, preferendo in primis la scuola di e, in caso di impossibilità, Persona_2 la scuola “Porto Romano”.
Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, senza necessità di concordare le relative scelte nel periodo di rispettivo collocamento della GL. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la GL di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2) La casa coniugale sita in Forano (RI), Via Selci 35, contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di Forano come segue;
Foglio 8, Particella 137, sub 5, via Selci SNC, Piano S1 T -1,
Categoria A/7 Classe 03, Consistenza 12,5 vani, Rendita € 1323,42 con annesso giardino e corte, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà nella piena disponibilità dello stesso. La moglie lascerà la CP_1 casa coniugale, in ogni caso, entro il 30 agosto 2025, asportando ogni effetto personale, previo smaltimento, tramite ditta specializzata, di quanto contenuto nei locali della stessa raffigurati nella documentazione fotografica condivisa tra le parti e con oneri da dividersi al 50%.
La SI.ra dichiara di aver già trasferito la propria residenza anagrafica nel comune di Pt_1
Fiumicino e si impegna a trasferire quella della minore entro l'udienza. Per_ 3) La GL minore sarà collocata paritariamente a settimane alterne: una settimana con il padre e l'altra con la madre secondo il seguente calendario:
a) Calendario ordinario:
- da venerdì, all'uscita della scuola, al venerdì successivo all'entrata a scuola, con relativo accompagnamento;
I genitori si impegnano a monitorare l'andamento di tale collocamento alternato e di eventualmente adeguarlo alle esigenze della GL;
b) Calendario delle vacanze: Per_
- vacanze natalizie: starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche (dalle ore
2 18) sino al 30 dicembre (alle ore 15) e dal 30 dicembre (ore 15) al giorno di ripresa della scuola. Per_ I genitori si alterneranno i suddetti periodi annualmente. Per il Natale 2025, starà con la madre sino al 30.12.2025, giorno in cui andrà con il padre sino alla ripresa della scuola e viceversa l'anno successivo e così alternativamente di anno in anno.
- vacanze pasquali: sempre ad anni alterni, l'intero periodo con un genitore e l'anno successivo l'intero periodo con l'altro. Entro il 31.12.2025, i ricorrenti concorderanno con quale genitore Per_
trascorrerà l'intero periodo di vacanze pasquali del presente anno. Nella denegata ipotesi Per_ di mancato accordo l'intero periodo di Pasqua 2026, lo trascorrerà con il padre. Per_
- vacanze estive: trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con obbligo di entrambi i coniugi di comunicarsi per iscritto il periodo in cui vorranno tenere presso di loro la GL nel periodo estivo entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi potranno aggiungere ai 15 giorni estivi, anche non consecutivi, ulteriori 7 giorni invernali, sempre con l'obbligo di dovuto preavviso all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno. Per_ Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto dei desiderata di .
c) I ponti e altre festività: si seguirà il calendario ordinario. Per_ d) Il compleanno di : se possibile la minore lo trascorrerà con entrambi i genitori, altrimenti ad anni alterni, indipendentemente dal calendario ordinario. Per_ e) Il compleanno dei genitori: indipendentemente dal calendario ordinario, starà con il genitore che quel giorno compirà gli anni.
f) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tramite whatsapp, il luogo di eventuali gite fuori porta con la minore, qualora sia compreso il pernottamento anche di una sola notte.
g) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, tramite whatsapp, entro 30 giorni dalla partenza il luogo di villeggiatura prescelto e ove pernotteranno durante le vacanze con la GL. Per_ h) I coniugi si impegnano ad astenersi in presenza di dall'esprimere giudizi e/o valutazioni offensive nei confronti dell'altro genitore e faranno in modo che anche i rispettivi parenti si astengano da giudizi e valutazioni sull'altro genitore in presenza della GL.
i) I coniugi si impegnano a garantire l'effettività del diritto di frequentazione della GL con i reciproci ascendenti o parenti prossimi.
l) I coniugi si impegnano, sempre nell'esclusivo interesse della GL, ad inserire gradualmente nella Per_ vita di eventuali nuovi partners, con i quali dovessero intrattenere relazioni sentimentali future.
Gli stessi si impegnano a presentare alla GL eventuali nuovi partners solo quando la relazione sarà divenuta stabile. I genitori stabiliscono che considerano stabile una relazione almeno dopo 6 mesi di frequentazione, decorrenti dal deposito presente ricorso. Per_ m) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati degli eventuali affidamenti di a
3 persone diverse dalla madre, dal padre o da loro familiari solitamente frequentati.
4) Il SI. dal momento del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e comunque da CP_1 settembre 2025, si impegna a corrispondere, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese alla Per_ moglie, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento della GL , la somma complessiva di €.350,00 (diconsi trecentocinquanta/00) per 12 mensilità – tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con inizio della rivalutazione da Settembre 2026 -, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla SInora (IBAN: Parte_1
[...]). Le parti concordano che l'assegno di mantenimento comprenderà le spese considerate ordinarie dalle Linee Guida spese straordinarie” approvate dal
Tribunale di Rieti in data 5.5.2016 e quindi come da protocollo di intesa del Tribunale di Rieti attualmente in essere, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
5) I coniugi divideranno le spese straordinarie, extra assegno, nel modo che segue: 65% a carico del padre e 35% a carico della madre. Esse dovranno essere documentate e regolate secondo le
“Linee Guida spese straordinarie” approvate dal Tribunale di Rieti in data 5.5.2016 e quindi come da protocollo di intesa del Tribunale di Rieti attualmente in essere, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per la GL, attualmente percepito al 50% tra i coniugi, Per_ resterà invariato in tali quote di ripartizione. In merito alla deducibilità fiscale i genitori di concordano quanto segue: la detrazione delle spese straordinarie ai fini fiscali sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti, e rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
9) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio ai soli fini di vacanza.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) L'autoveicolo Golf, targato DL590ZG, di proprietà della SInora rimarrà nella Pt_1 disponibilità e proprietà della stessa.
Con note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127
4 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della GL minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa
è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e GL, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione rispondere al primario interesse della minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante sia venuta meno la convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'[...], e Parte_1 CP_1
nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.09.2012 nel Comune di
[...]
5 Scandriglia (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte I,
Serie A, Anno 2012);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse con la regolamentazione della separazione;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandriglia (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.9.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Pompeo Litta n. 7 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta IORIO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Re di CP_1 CodiceFiscale_2
Roma n. 57 presso lo studio dell'Avv. Franco COLONNA che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- ricorrenti -
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 08.09.2012 a Scandriglia (RI), Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte I, Serie A, Anno 2012).
Dal matrimonio è nata, il 23.03.2014, . Per_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) La GL , di anni 11, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario tra la madre in Fiumicino via Fulco Ruffo di Calabria n.15/A, anche ai fini della residenza
1 anagrafica, ed il padre in Forano (RI) , Via dei Selci 35. Per_ I genitori di assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, salvo le urgenze mediche che successivamente dovranno essere dimostrate da idonea documentazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per_ I coniugi si impegnano a scegliere insieme la scuola che frequenterà il prossimo anno, da reperirsi in Fiumicino, preferendo in primis la scuola di e, in caso di impossibilità, Persona_2 la scuola “Porto Romano”.
Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, senza necessità di concordare le relative scelte nel periodo di rispettivo collocamento della GL. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la GL di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2) La casa coniugale sita in Forano (RI), Via Selci 35, contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di Forano come segue;
Foglio 8, Particella 137, sub 5, via Selci SNC, Piano S1 T -1,
Categoria A/7 Classe 03, Consistenza 12,5 vani, Rendita € 1323,42 con annesso giardino e corte, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà nella piena disponibilità dello stesso. La moglie lascerà la CP_1 casa coniugale, in ogni caso, entro il 30 agosto 2025, asportando ogni effetto personale, previo smaltimento, tramite ditta specializzata, di quanto contenuto nei locali della stessa raffigurati nella documentazione fotografica condivisa tra le parti e con oneri da dividersi al 50%.
La SI.ra dichiara di aver già trasferito la propria residenza anagrafica nel comune di Pt_1
Fiumicino e si impegna a trasferire quella della minore entro l'udienza. Per_ 3) La GL minore sarà collocata paritariamente a settimane alterne: una settimana con il padre e l'altra con la madre secondo il seguente calendario:
a) Calendario ordinario:
- da venerdì, all'uscita della scuola, al venerdì successivo all'entrata a scuola, con relativo accompagnamento;
I genitori si impegnano a monitorare l'andamento di tale collocamento alternato e di eventualmente adeguarlo alle esigenze della GL;
b) Calendario delle vacanze: Per_
- vacanze natalizie: starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche (dalle ore
2 18) sino al 30 dicembre (alle ore 15) e dal 30 dicembre (ore 15) al giorno di ripresa della scuola. Per_ I genitori si alterneranno i suddetti periodi annualmente. Per il Natale 2025, starà con la madre sino al 30.12.2025, giorno in cui andrà con il padre sino alla ripresa della scuola e viceversa l'anno successivo e così alternativamente di anno in anno.
- vacanze pasquali: sempre ad anni alterni, l'intero periodo con un genitore e l'anno successivo l'intero periodo con l'altro. Entro il 31.12.2025, i ricorrenti concorderanno con quale genitore Per_
trascorrerà l'intero periodo di vacanze pasquali del presente anno. Nella denegata ipotesi Per_ di mancato accordo l'intero periodo di Pasqua 2026, lo trascorrerà con il padre. Per_
- vacanze estive: trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con obbligo di entrambi i coniugi di comunicarsi per iscritto il periodo in cui vorranno tenere presso di loro la GL nel periodo estivo entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi potranno aggiungere ai 15 giorni estivi, anche non consecutivi, ulteriori 7 giorni invernali, sempre con l'obbligo di dovuto preavviso all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno. Per_ Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto dei desiderata di .
c) I ponti e altre festività: si seguirà il calendario ordinario. Per_ d) Il compleanno di : se possibile la minore lo trascorrerà con entrambi i genitori, altrimenti ad anni alterni, indipendentemente dal calendario ordinario. Per_ e) Il compleanno dei genitori: indipendentemente dal calendario ordinario, starà con il genitore che quel giorno compirà gli anni.
f) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tramite whatsapp, il luogo di eventuali gite fuori porta con la minore, qualora sia compreso il pernottamento anche di una sola notte.
g) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, tramite whatsapp, entro 30 giorni dalla partenza il luogo di villeggiatura prescelto e ove pernotteranno durante le vacanze con la GL. Per_ h) I coniugi si impegnano ad astenersi in presenza di dall'esprimere giudizi e/o valutazioni offensive nei confronti dell'altro genitore e faranno in modo che anche i rispettivi parenti si astengano da giudizi e valutazioni sull'altro genitore in presenza della GL.
i) I coniugi si impegnano a garantire l'effettività del diritto di frequentazione della GL con i reciproci ascendenti o parenti prossimi.
l) I coniugi si impegnano, sempre nell'esclusivo interesse della GL, ad inserire gradualmente nella Per_ vita di eventuali nuovi partners, con i quali dovessero intrattenere relazioni sentimentali future.
Gli stessi si impegnano a presentare alla GL eventuali nuovi partners solo quando la relazione sarà divenuta stabile. I genitori stabiliscono che considerano stabile una relazione almeno dopo 6 mesi di frequentazione, decorrenti dal deposito presente ricorso. Per_ m) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati degli eventuali affidamenti di a
3 persone diverse dalla madre, dal padre o da loro familiari solitamente frequentati.
4) Il SI. dal momento del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e comunque da CP_1 settembre 2025, si impegna a corrispondere, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese alla Per_ moglie, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento della GL , la somma complessiva di €.350,00 (diconsi trecentocinquanta/00) per 12 mensilità – tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con inizio della rivalutazione da Settembre 2026 -, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla SInora (IBAN: Parte_1
[...]). Le parti concordano che l'assegno di mantenimento comprenderà le spese considerate ordinarie dalle Linee Guida spese straordinarie” approvate dal
Tribunale di Rieti in data 5.5.2016 e quindi come da protocollo di intesa del Tribunale di Rieti attualmente in essere, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
5) I coniugi divideranno le spese straordinarie, extra assegno, nel modo che segue: 65% a carico del padre e 35% a carico della madre. Esse dovranno essere documentate e regolate secondo le
“Linee Guida spese straordinarie” approvate dal Tribunale di Rieti in data 5.5.2016 e quindi come da protocollo di intesa del Tribunale di Rieti attualmente in essere, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico per la GL, attualmente percepito al 50% tra i coniugi, Per_ resterà invariato in tali quote di ripartizione. In merito alla deducibilità fiscale i genitori di concordano quanto segue: la detrazione delle spese straordinarie ai fini fiscali sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti, e rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
9) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio ai soli fini di vacanza.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) L'autoveicolo Golf, targato DL590ZG, di proprietà della SInora rimarrà nella Pt_1 disponibilità e proprietà della stessa.
Con note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127
4 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della GL minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione depositata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa
è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e GL, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione rispondere al primario interesse della minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante sia venuta meno la convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'[...], e Parte_1 CP_1
nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.09.2012 nel Comune di
[...]
5 Scandriglia (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 2, Parte I,
Serie A, Anno 2012);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse con la regolamentazione della separazione;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandriglia (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.9.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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