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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.09.2025 da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Francescana n. 8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Rieti, Via Sanizi n. 2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente e
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Francescana, C.F.: , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Liberato di C.F._2
Benedetto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Rocco Cerroni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 01/08/2020 a GG US Parte_1 Controparte_1
(RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2020, Ufficio 1).
Dal matrimonio è nato, il 20/11/2022, Persona_1
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in GG US viene assegnata alla sig.ra con quanto ivi CP_1 contenuto fino alla scadenza della locazione fissata al 31.12.2025;
3) Il sig. è autorizzato ad allontanarsi da subito e comunque entro la firma del presente Pt_1 ricorso , recando con sé i propri effetti personali;
Affidamento, collocamento e diritto di visita
4) Il minore viene congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre con la quale fisserà la residenza in GG US (RI) via Francescana
8;
5) Il padre potrà tenere con sé per due pernotti a settimana, prevedendovi a Persona_1 settimane alternate il sabato - giorni da concordare sulla base dei turni di lavoro - e avrà facoltà di frequentare il bambino liberamente nella settimana, e comunque per almeno due pomeriggi a settimana;
6) Per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori, il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale col papà. Per quanto riguarda le altre festività, trascorrerà il 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo col papà. L'anno successivo, si procederà invertendo i suddetti turni, ovvero secondo le abitudini. Detta statuizione potrà essere liberamente modificata previo accordo tra i genitori soprattutto nell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi desiderata;
7) Perseguendo il supremo interesse e il benessere del minore, potrà trascorrere Persona_1 periodi di vacanza anche con i nonni paterni e materni, secondo modalità che si concorderanno di volta in volta;
8) Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con il figlio di almeno 15 giorni durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 di aprile;
Mantenimento
9) il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 per il minore, da versare il 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate
IBAN [...];
10) L'Assegno Unico per le famiglie verrà percepito al 50% come per legge;
2 Spese straordinarie
11) Per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori suddivideranno le stesse nella misura del
60% a carico del padre e 40% a carico della madre attenendosi alle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense del 29.07.2017; Entro il 5 del mese i genitori dovranno reciprocamente corrispondersi gli importi relativi alle spese straordinarie sostenute nel mese precedente in favore dei minori che dovranno essere documentate;
autovetture
12) Le autovetture restano nella sua esclusiva disponibilità dei proprietari;
regole di gestione
13) Le parti si impegnano, avendo a cuore la serenità e l'equilibrio del minore, ad adottare ogni cautela nell'inserimento della figura di nuovi partner nella vita di evitando in Persona_1 particolare di introdurre per un ragionevole periodo di tempo nuove figure in casa;
14) Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si troverà presso di lui.
15) Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
16) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
17) Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
18) Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio;
19) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione della domanda congiunta le spese di lite sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] che hanno contratto matrimonio in data 01.08.2020 nel Comune di CP_1
GG US (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto al n. 1,
Parte II, Serie A, Anno 2020, Ufficio 1);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG US (atto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2020, Ufficio 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.09.2025 da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Francescana n. 8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Rieti, Via Sanizi n. 2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente e
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Francescana, C.F.: , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Liberato di C.F._2
Benedetto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Rocco Cerroni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 01/08/2020 a GG US Parte_1 Controparte_1
(RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2020, Ufficio 1).
Dal matrimonio è nato, il 20/11/2022, Persona_1
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in GG US viene assegnata alla sig.ra con quanto ivi CP_1 contenuto fino alla scadenza della locazione fissata al 31.12.2025;
3) Il sig. è autorizzato ad allontanarsi da subito e comunque entro la firma del presente Pt_1 ricorso , recando con sé i propri effetti personali;
Affidamento, collocamento e diritto di visita
4) Il minore viene congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre con la quale fisserà la residenza in GG US (RI) via Francescana
8;
5) Il padre potrà tenere con sé per due pernotti a settimana, prevedendovi a Persona_1 settimane alternate il sabato - giorni da concordare sulla base dei turni di lavoro - e avrà facoltà di frequentare il bambino liberamente nella settimana, e comunque per almeno due pomeriggi a settimana;
6) Per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori, il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale col papà. Per quanto riguarda le altre festività, trascorrerà il 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo col papà. L'anno successivo, si procederà invertendo i suddetti turni, ovvero secondo le abitudini. Detta statuizione potrà essere liberamente modificata previo accordo tra i genitori soprattutto nell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi desiderata;
7) Perseguendo il supremo interesse e il benessere del minore, potrà trascorrere Persona_1 periodi di vacanza anche con i nonni paterni e materni, secondo modalità che si concorderanno di volta in volta;
8) Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con il figlio di almeno 15 giorni durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 di aprile;
Mantenimento
9) il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 per il minore, da versare il 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate
IBAN [...];
10) L'Assegno Unico per le famiglie verrà percepito al 50% come per legge;
2 Spese straordinarie
11) Per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori suddivideranno le stesse nella misura del
60% a carico del padre e 40% a carico della madre attenendosi alle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense del 29.07.2017; Entro il 5 del mese i genitori dovranno reciprocamente corrispondersi gli importi relativi alle spese straordinarie sostenute nel mese precedente in favore dei minori che dovranno essere documentate;
autovetture
12) Le autovetture restano nella sua esclusiva disponibilità dei proprietari;
regole di gestione
13) Le parti si impegnano, avendo a cuore la serenità e l'equilibrio del minore, ad adottare ogni cautela nell'inserimento della figura di nuovi partner nella vita di evitando in Persona_1 particolare di introdurre per un ragionevole periodo di tempo nuove figure in casa;
14) Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si troverà presso di lui.
15) Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
16) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
17) Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario.
18) Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio;
19) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione della domanda congiunta le spese di lite sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] che hanno contratto matrimonio in data 01.08.2020 nel Comune di CP_1
GG US (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto al n. 1,
Parte II, Serie A, Anno 2020, Ufficio 1);
-recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
-prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG US (atto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2020, Ufficio 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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