Articolo 301 del Codice di procedura civile
Articolo 275Articolo 295
Versione
21 aprile 1942
Art. 301.
(Morte o impedimento del procuratore).

Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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