Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2017, n. 28233
CASS
Sentenza 27 novembre 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 12 ottobre 2017, con il giudice relatore Dott. Andrea Penta. Le parti in causa erano i coniugi ricorrenti, che avevano chiesto il risarcimento dei danni per vizi di progettazione e di esecuzione di un immobile, sostenendo la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c. I convenuti, invece, eccepivano la decadenza e la prescrizione dell'azione, nonché il concorso di colpa dei ricorrenti.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dei convenuti. Ha argomentato che l'art. 1669 c.c. si applica anche in caso di difetti di progettazione e che la denuncia dei vizi era stata tempestiva, in quanto i ricorrenti avevano acquisito conoscenza dei vizi solo dopo la relazione tecnica del 1998. Inoltre, la Corte ha escluso la rilevanza del concorso di colpa, evidenziando che i lavori eseguiti dai ricorrenti non avevano inciso sulla statica dell'edificio. La decisione ha ribadito l'importanza della responsabilità extracontrattuale in materia di appalto, sottolineando che la garanzia per vizi si applica indipendentemente dal completamento dell'opera.

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Massime1

La responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. ha natura non contrattuale, derivando da un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 c.c. ed è, pertanto, esclusivamente a tale disciplina - e non alle norme generali dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ex artt. 1453 ss. c.c. - che occorre fare riferimento in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2017, n. 28233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28233
Data del deposito : 27 novembre 2017

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