Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5153 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ludovico Montera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Diaz n. 12;
Ricorrente
E 1) in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
2) Controparte_2
in persona del Presidente p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Castellucci, con la quale è
1
Distrettuale I.N.A.I.L.;
3) , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bevilacqua, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Domenico De Dominicis n.
14;
Resistenti
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la premesso che in data Parte_1
7.10.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 100 2024
9012923683 000, cui erano sottesi n. 25 atti impositivi (cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito) aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell' e dell eccepiva, in primo luogo, la “nullità o inesistenza giuridica” CP_1 CP_2
della suddetta intimazione “in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012
e 3-bis l. n. 53 del 1994.
Deduceva, altresì, che l'intimazione de qua era “il primo atto portato a sua conoscenza”, non essendole mai stati notificati gli atti impositivi in essa indicati, ed eccepiva, da ultimo, la prescrizione dei credi portati dagli stessi.
La adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento n. 100 2024 9012923683 000, essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata;
Nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base della intimazione di pagamento n. 100 2024 9012923683 000, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata,
2 ovvero di quelle ritenute di Giustizia”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 18.10.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l , l e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'infondatezza
[...]
dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e va, pertanto, Parte_1
rigettata.
Prima di procedere alla compiuta illustrazione delle ragioni poste dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che è privo di pregio giuridico il motivo di opposizione incentrato sulla “nullità o inesistenza giuridica” dell'intimazione “in quanto trasmessa da un indirizzo
PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del d.l.
n. 179 del 2012 e 3-bis l. n. 53 del 1994.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte nella sua massima composizione nomofilattica (v. Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 15979 del 18 maggio 2022), in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
3 alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del d. lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr., negli stessi termini, Sez. III,
28 febbraio 2023, n. 6015).
Sgombrato il campo dalla (infondata) eccezione di carattere preliminare, rileva ora il decidente che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 novembre 2024, n. 30665; 26 maggio 2021,
n. 14690; 31 marzo 2021, n. 8960; Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio
2020, n. 1826), la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che, dal 1° CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_1
4 con modif., dalla legge n. 122 del 2010.
Nella vicenda in esame, è desumibile ex actis che le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito relativi ad omissioni contributive nei confronti dell e CP_1
dell' e sottesi all'impugnata intimazione di pagamento sono stati CP_2
ritualmente notificati alla (cfr. le relate di notifica e le ricevute Parte_1
di accettazione e consegna allegate ai fascicoli telematici dei resistenti).
Alla predetta società, poi, sono stati notificati, rispettivamente in data
10.7.2018, 12.3.2019 e 26.6.2023, l'atto di pignoramento presso terzi n.
10084201800000285/001, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000716000 e l'intimazione di pagamento n. 100 2023
9003901286 000.
In tali atti – è bene sottolineare – erano riportati gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali sottesi al provvedimento impugnato.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (7.10.2024), il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso, essendo intervenuti, medio tempore, validi e tempestivi atti interruttivi.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto dalla Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5153 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso dalla in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1
l' -, l' per Controparte_1 Controparte_1
5 l' - e l' Controparte_2 CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., così Controparte_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la società ricorrente, come rappresentata, al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.814,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 13.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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