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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4522/2024 avente ad oggetto: prestazione: indennità-rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Francesco
TO e IL OL, presso il cui studio in Corato, alla via
Savonarola n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 19.11.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.06.2024, ha agito in giudizio per Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'indennizzo subito per infortunio sul lavoro in misura superiore a quanto riconosciuto dall' . CP_1
Più specificamente, dopo aver premesso di essere lavoratore subordinato della società con sede in Andria (BT) alla via Vecchia Barletta Controparte_3
SNC, ha dedotto: che il 28.12.2021 era vittima di infortunio sul lavoro poiché, mentre era intento al lavoro e mentre si trovava sul piazzale dell'azienda, era investito da un muletto condotto da un suo collega di lavoro in manovra di retromarcia;
che, ricoveratosi presso il pronto soccorso del P.O. di Andria, gli era diagnosticato un notevole edema ed aumento di volume del piede destro, tanto da richiederne una piccola incisione per evacuare notevole quantità di sangue, nonché escoriazioni sulla gamba e sul ginocchio destro;
che a seguito di esami era riscontrata “frattura pluriframmentaria del cunei-forme mediale. Frattura pluframmentaria della base del II metatarso. Frattura composta del cuneiforme medio e laterale. Frattura composta della base del III metatarso. Lussazione tarso metatarsale. Enfisema e imbibizione fluida dei tessuti molli”; che veniva ricoverato presso l'U.O. di Ortopedia del medesimo ospedale con prognosi di giorni 35
(trentacinque) s.c. e diagnosi di trauma da schiacciamento piede destro con frattura lussazione Lisfranc. D;
che, successivamente, in data 29.12.2021, era sottoposto ad apposito intervento di riduzione e sintesi con fili di K e a sedute in camera iperbarica fino al giorno 10.01.2022; che con comunicazione del 01.12.2022, l' CP_1 sede di Barletta dichiarava di aver accertato la seguente menomazione “Trauma da schiacciamento piede destro con perdita di sostanza e lussazione di e CP_4 frattura 1/2/3 cuneiforme e base 2/3 metatarsale dx, segni assonopatia motoria del peroneo profondo e tibiale dx, sensitiva del peroneo sup e surale dx”; che nella medesima circostanza, tuttavia, l' dichiarava non possibile il definito CP_2 accertamento dei postumi rinviando tale valutazione a distanza di 6 mesi;
che il
7.9.23, era nuovamente sottoposto a visita da parte del personale sanitario
2 dell' che, con provvedimento del 24.10.23, notificato il 23.11.23, dichiarava di CP_1 aver accertato la seguente menomazione “Esiti algici e disfunzionali di lussazione di lisfranc;
assonopatia componente sensitiva nel ter-ritorio del nervo durale all'ultima obiettività neurologica rilevata;
relitti cicatriziali;
frattura 1” riconoscendo al ricorrente un grado di menomazione pari al 16%; che avverso tale provvedimento presentava opposizione, non riscontrata dall' . CP_2
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il danno biologico subito per effetto dell'infortunio sul lavoro nella misura del 25% o nella diversa misura accertata, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo dovuto e con condanna dell' al pagamento della relativa rendita;
CP_1 con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che il danno deve ritenersi pari alla misura riconosciuta ed osservando che le richieste di parte ricorrente non sono mai state supportate da nuovi elementi clinico- documentali. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentata la proposizione di apposita domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, nonché la proposizione di opposizione avverso la valutazione operata dall' . CP_1
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve premettersi che non è contestato il nesso di causalità e la natura infortunistica delle lesioni subite dal ricorrente a seguito dell'incidente avvenuto il 28.12.2021 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, tant'è che l' ha quantificato il relativo danno biologico nella misura del 16%, e CP_1 dunque l'oggetto del contendere è la quantificazione di tali postumi permanenti.
A tal fine nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. , specializzo in medicina legale e delle Persona_1 assicurazioni, che, in primo luogo, ha riscontrato la condizione medica del ricorrente, osservando che è affetto da “esiti stabilizzati di trauma complesso (da schiacciamento) del piede destro, del tutto congrui rispetto alla dinamica ed alle circostanze dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 28/12/2021”.
3 Passando più specificamente a quantificare il grado di invalidità derivante dall'evento infortunistico, il consulente d'ufficio ha osservato che dall'esame della documentazione medica e dalla visita della parte emerge un' “evidente alterazione del profilo anatomico del piede;
presenza di multipli esiti cicatriziali, dei quali il più evidente è costituito da una cicatrice lineare, sottile, ipercromica, a decorso irregolarmente arciforme, di 12 cm. di lunghezza, localizzata sulla superficie laterale del dorso del piede e della caviglia: i suddetti esiti cicatriziali vengono riferiti parestesici alla palpazione/digitopressione; sub – anchilosi delle articolazioni tibio – tarsica e > sotto –astragalica, e dell'avampiede, con viva sintomatologia algica evocata ai cauti tentativi di mobilizzazione passiva oltre i pochi gradi angolari consentiti in motilità attiva;
ridotta la sensibilità tattile superficiale epicritica nei TDD dei nervi peroneo superficiale e surale. Squatting assai limitato a destra. Impossibile la stazione eretta su punta e tallone. Discreta claudicazione durante la deambulazione”.
Inoltre, il consulente d'ufficio, confermando quanto, almeno in parte, già evincibile dall'esame della documentazione medica, da cui risulta la continua sottoposizione del ricorrente ad esami specialistici e trattamenti, il consulente d'ufficio ha osservato che “nella valutazione, a tutt'oggi, del complessivo grado di invalidità (con decorrenza dalla suddetta data del 28/12/2021) da infortunio sul lavoro non è scevra da complessità, >> trattandosi di un danno composto da più menomazioni, che impone metodologicamente una valutazione non sommatoria, ma bensì sincretica, avuto riguardo al dato che la menomazione meramente anatomica, quando si associa ad un pregiudizio funzionale, deve essere valutata unitamente a questo, seguendo uno schema di riassorbimento progressivo mano a mano che il pregiudizio funzionale aumenta di gravità”.
In particolare, dopo aver fatto questa premessa, il consulente d'ufficio ha richiamato i seguenti codici: “294 per anchilosi in posizione favorevole della caviglia e > del complesso sottoastragalico – mediotarsico), la cui valutazione (fissa)
è del 15%; nel caso in esame, vista la minima particolarità residua, appare in proporzione equa una valutazione del 12%; - con riferimento al Codice 300 (esiti di frattura di un cuneiforme apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino al 2%), andrebbe applicata (per triplice frattura) una valutazione del 6%; - con riferimento al Codice 208 (applicabile per
4 analogia da altro contesto) – esiti di frattura del secondo o terzo o quarto metatarso: fino a 2), andrebbe applicata una valutazione del 4%;- il danno assonale
(documentato) per analogia e > proporzione a quanto previsto per paralisi o paresi di tronchi nervosi più prossimali, può essere valutato al 5%. - il lieve pregiudizio estetico da esiti cicatriziali va valutato al 2%”.
Ne consegue, che in relazione alla consulenza d'ufficio espletata, la sommatoria algebrica della valutazione complessiva determinerebbe una percentuale di invalidità pari al 29%, precisando che “in virtù delle suddette considerazioni metodologiche attinente i danni composti, ed avuto riguardo >> al danno funzionale
(> articolare e < sensitivo – motorio), appare equa, a tutt'oggi, e con decorrenza dall'infortunio lavorativo del 28/12/2021, un grado complessivo di invalidità da infortunio sul lavoro del 20% (venti per cento)”.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha puntualmente risposto alle osservazioni formulata dal CTP dell' , osservando che “esse non appaiono condivisibili (né CP_1 metodologicamente motivate) per le ragioni di seguito sinteticamente espresse: appare del tutto pleonastica (per superflua ripetizione) l'osservazione del CTP attinente la necessità – per il danno composto in oggetto – di una valutazione complessiva, e non matematicamente sommatoria, in quanto tale criterio metodologico è stato chiaramente ed espressamente escluso dallo scrivente già in bozza di ATP, giungendo, infatti, non certo a caso, ad una valutazione (20%) ben inferiore a quella (29%) che sarebbe scaturita da un errato sistema sommatorio;
2) le considerazioni circa il superamento della valutazione massima prevista (20%) per la perdita anatomica dell'avampiede, non solo sono inesatte, in quanto si tratterebbe non di un superamento, ma di un'uguaglianza di valore percentuale, ma, soprattutto, non tengono conto del danno documentato, sensitivo e motorio, di molteplici tronchi nervosi (peroneo profondo, peroneo superficiale, surale e tibiale), danno non del tutto riducibile, neanche topograficamente, alla sola regione dell'avampiede; 3) la formula salomonica non va applicata, non solo in quanto lo scrivente ha già provveduto ad una riduzione percentuale, proprio per addivenire ad un valore complessivo equo, ma in quanto è del tutto evidente che il danno nervoso è in concorrenza funzionale (e non in mera coesistenza) con le altre fattispecie di danno subite dal ricorrente”.
5 Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con il quadro clinico del ricorrente conseguente all'infortunio sul lavoro quale risultante dalla documentazione in atti e con i parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò, deve quindi ritenersi che il complessivo quadro clinico del ricorrente deriva dall'infortunio sul lavoro occorsogli e, conseguentemente, l' CP_1 deve essere condannato alla costituzione di una rendita ai sensi del d.lgs. n.
38/2000 in favore in rapporto ad un danno biologico del 20%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla denuncia di infortunio del
18.12.2021 al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza processuale, atteso che pur in misura inferiore a quello richiesto in ricorso, è stato comunque riconosciuto un danno biologico in misura significativamente superiore (di quattro punti percentuali) rispetto a quella quantificata dall' ; esse sono liquidate d'ufficio CP_1 ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco
TO e IL OL che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
4522/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il complessivo quadro clinico del ricorrente (“esiti stabilizzati di trauma complesso (da schiacciamento) del piede destro”) è conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 28.12.2021;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 costituzione di una rendita ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 in favore in rapporto ad un danno biologico del 20%, oltre interessi legali e
6 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla denuncia di infortunio del
18.12.2021 al saldo;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali di che liquida in € Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco TO e IL OL pone le spese relative alla espletata
CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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