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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35/2023 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 35/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza datata 28/11/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4192/2015 R.G., avente ad oggetto Donazione, e vertente
TRA
(nato nel 1939), (nata nel 1933), (nato nel 1964), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nato nel 1970), (nato nel 1962), rappresentati e difesi dall'avv. P. Parte_1 Parte_4
Paola Iuliano (con studio in Salerno, via Diaz, 32) del Foro di Salerno, per mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, domiciliati, unitamente al difensore, presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, via R. Conforti, 17, già domiciliati – unitamente al difensore – in Nocera Inferiore, alla via
Fucilari, 38, presso lo studio dell'avv. Sergio Costabile;
APPELLANTI
E
(nato nel 1939), (nato nel 1964), (nato nel 1970), Parte_1 Parte_3 Parte_1
(nato nel 1962), tutti quali eredi di (nato a [...] il [...] e Parte_4 Parte_3
deceduto il 23/2/2019, a seguito della integrazione del contraddittorio disposta con provvedimento del
15/6/2023 dalla Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Presidente Relatore dott. B. de
Filippis); CHIAMATI IN CAUSA CON ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
E
, , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano A. Controparte_1 Parte_5 Parte_6
Spagnuolo del Foro di Milano, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Milano alla via G. Spontini, n. 11;
APPELLATI
E quale erede di (quest'ultimo con c.f. Controparte_2 Parte_3
, dec. il 23/2/19), quale erede di C.F._1 Controparte_3 Parte_3
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), quale erede di C.F._1 Controparte_4
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19); Parte_3 C.F._1
APPELLATI CONTUMACI
E
(nato nel 1964), quale erede di (nato il [...] e deceduto Parte_3 Parte_3
il 23/2/2019), rappresentato e difeso dall'avv. Pierina Paola Iuliano del Foro di Salerno, per mandato
– procura depositato in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno, via R. Conforti, n. 17;
INTERVENUTO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/1/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella versione vigente per il presente processo).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12/1/2023 (nato nel Parte_1
1939), (nata nel 1933), (nato nel 1964), (nato nel Parte_2 Parte_3 Parte_1
1970), (nato nel 1962), hanno proposto appello avverso la ordinanza datata Parte_4
28/11/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4192/2015 R.G., nei confronti di , Controparte_1 Parte_5
, nonché nei confronti di , Parte_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Con tale atto gli appellanti hanno formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «“Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto, 1) Dichiarare validamente effettuata la riassunzione del processo interrotto in data 10.10.19 ed annullare l'ordinanza impugnata, emessa dal Giudice Dott.ssa Cuomo il 28.11.22 , rimettendo la causa dinanzi al Giudice di primo grado, nello stato in cui era al momento dell'interruzione (per discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c. con termine per note o, in subordine, per la precisazione delle conclusioni), per tutte le motivazioni esposte in premessa;
2) in subordine, dichiarare validamente effettuata la riassunzione del processo interrotto in data 10.10.19 ed annullare l'ordinanza impugnata emessa dal Giudice Dott.ssa Cuomo il 28.11.22; decidere nel merito con l'accoglimento della domanda delle parti attrici, odierni appellanti, dichiarando la nullità della donazione effettuata dal e con l'accoglimento delle conclusioni tutte proposte nell'atto di citazione e Parte_3
nelle memorie ex art. 183 c.p.c. dagli attori-appellanti che qui si riportano: I) accertarsi e dichiararsi la nullità della donazione effettuata in data 28.11.2012 dal sig. nato a [...] Parte_3
i 27.01.1029 con atto per notaio repertorio n.99961, raccolta n. 20817, registrato in Persona_1
Pagani il 06.12.12 e trascritto a Salerno il 07.12.12 n. 49458 d'ord., n. 37143 trasc., in favore di
, e;
II) in via gradata, dichiararsi la donazione Parte_6 Controparte_1 Parte_5
effettuata dal sig. in favore di e Parte_3 Parte_6 Controparte_1 Pt_5
inefficace; III) In ogni caso dichiarare che il bene immobile in Comune di Siano, via
[...]
Olivitello n. 9: - vano al piano primo in corso di costruzione ubicato su parte del lastrico solare del fabbricato a piano terra comprensivo della scala che porta dal piano terra al piano superiore, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Siano al foglio 8, mappale 1709, sub 4, via Olivitello n. 9, piano
1, fat. F03, cl. U^, appartiene alla massa ereditaria di e e, di Persona_2 Parte_4
conseguenza, è di proprietà degli attori, ciascuno per una propria quota indivisa di appartenenza;
IV) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge. 3)
In via ancor più gradata, dichiarare che la parte attrice non è decaduta dal termine per la riassunzione del giudizio interrotto 10.10.19, essendosi adoperata ai fini della riassunzione stessa come sopra ampiamente esposto ed annullare l'ordinanza impugnata emessa il 28.11.22 rimettendo in termini la parte attrice per il compimento delle attività necessarie per la prosecuzione del giudizio;
4)
Conseguentemente condannare gli appellati – convenuti al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si deposita …».
Gli appellati , si sono costituiti e, Controparte_1 Parte_5 Parte_6 con l'atto di costituzione, hanno proposto le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare di rito, Ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (convenuto nel giudizio di primo grado, Parte_3
nato a [...] il [...] e deceduto in Mercato S. Severino il 25.02.2019), onerando gli appellanti degli adempimento di rito. Nel merito, in via principale Rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza del 28.11.2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore e ciò in quanto lo stesso è infondato tanto in fatto quanto in diritto, per l'effetto, Confermare l'ordinanza del 28.11.2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore. Ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Nel merito, in via di subordine Nell'ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte, previa integrazione del contraddittorio, ritenesse di accogliere il gravame, la causa dovrà essere rimessa, ex art. 354 c. 2 c.p.c., al giudice di primo grado per il prosieguo. Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte ritenesse di dover conoscere il merito della lite de qua, e così pronunciarsi sulla validità della donazione impugnata, la scrivente difesa chiede di voler così giudicare: Rigettare, in ogni caso, nel merito, la pretesa azionata dagli appellanti poiché priva di pregio tanto in fatto quanto in diritto. per l'effetto, Ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In via istruttoria Ove la causa dovesse essere decisa nel merito si chiede l'ammissione della prova per testi ritualmente chiesta in primo grado così come dedotta ed articolata nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamata a trascritta. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato ex DM 55/14 e succ. mod.».
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Presidente Relatore dott. B. de
Filippis, con provvedimento datato 15/6/2023 ha rinviato la causa all'udienza del 4/12/2023 “per integrazione del contraddittorio”.
Con provvedimento datato 28/12/2023 la Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione
Civile, Presidente dott.ssa M.A. Niccoli ha rinviato la causa all'udienza del 24/10/2024.
Con provvedimento datato 29/10/2024 la Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione
Civile, Presidente Relatore dott. Colucci, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/1/2025.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/1/2025, nei termini specificati nelle note stesse. Con provvedimento datato 5/2/2025 (avuto riguardo all'udienza con trattazione scritta del 23/1/2025) la
Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Presidente Relatore dott. Colucci, ha rimesso la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella versione vigente per il presente processo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio.
Il primo grado di giudizio era stato instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di
(nato nel 1939), (nata nel 1933), (nato nel 1964), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nato nel 1970), (nato nel 1962). Con tale citazione gli attori hanno Parte_1 Parte_4
formulate le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, 1) Accertarsi e dichiararsi la della donazione effettuata in data 28.11.2012 dal sig. CP_5 Parte_3
nato a [...] il [...], con atto per Notaio repertorio n. 99961, raccolta n. Persona_1 20817, registrato in Pagani il 06.12.12 n. 8340, e trascritto a Salerno il 07.12.12 n. 49458 d'ord., n.
37143 trasc., in favore di , e 2) In via gradata, Parte_6 Controparte_1 Parte_5
dichiararsi la donazione effettuata dal sig. in favore di , Parte_3 Parte_6 CP_1
e inefficace;
3) In ogni caso dichiarare che il bene immobile in Comune
[...] Parte_5
di Siano, via Olivetello n. 9; - vano al piano primo in corso di costruzione ubicato su parte del lastrico solare del fabbricato a piano terra comprensivo della scala che porta dal piano terra al piano superiore, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Siano al foglio 8, mappale 1709, sub 4, via Olivetello
n. 9, piano 1, fat. F03, cl. U^, appartiene alla massa ereditaria di e Persona_2 Parte_4
e, di conseguenza, è di comproprietà degli eredi attori, ciascuno per una propria quota indivisa
[...]
di appartenenza;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA
e come per legge».
Il primo grado di giudizio è stato definito con la ordinanza attualmente impugnata con la quale il primo giudice ha, in particolare, così statuito: «- Dichiara l'estinzione del giudizio»; «- Spese compensate, attesa la peculiarità della decisione in rito».
A sostegno si questa decisione il Tribunale di Nocera Inferiore ha, in particolare, addotto la seguente motivazione: «Rilevato che nelle more del giudizio decedeva il sig. e che Parte_3
pertanto il giudizio è stato dichiarato interrotto;
che con ricorso depositato il 18.12.19 è stato riassunto il giudizio;
che il Giudice istruttore con ordinanza fuori udienza disponeva la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del sig. ; che riassunto il giudizio, le parti Parte_3 convenute hanno eccepito l'irritualità di siffatta riassunzione in quanto tardivamente proposta;
* che ai sensi ex art. 307 cpc ultimo comma la notifica andava fatta entro il termine perentorio di 3 mesi a decorrere dal 12/04/2021; che l'attrice non ha ottemperato alla notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del sig. né tantomeno si è attivata nei termini per la nomina un curatore Parte_3 dell'eredità giacente non essendovi più eredi in quanto rinunciatari. Ciò posto, giova rammentare che, alla luce di un'interpretazione dell'art. 303 c.p.c. conforme ai princìpi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del giudizio dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che questo permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta -o conoscibile con l'ordinaria diligenza attraverso la consultazione del registro delle successioni o dei registri immobiliari- alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa (cfr., in terminis, Cass. n. 21287/11;id., Cass. n. 8051/17).
Considerato che per espressa previsione dell'art. 307 c.p.c., così come modificato dalla citata novella del 2009, in tutte le ipotesi in cui le parti non procedano alla prosecuzione o alla riassunzione del giudizio entro il termine fissato dalla legge o stabilito dal giudice, l'estinzione del giudizio “opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore”. Non essendosi quindi, nel caso di specie, provveduto alla riassunzione nei confronti degli eredi di entro Parte_3 il termine perentorio all'uopo stabilito va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi degli artt. 305 e 307, 3° comma, c.p.c.».
I motivi di impugnazione.
I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata
Violazione e/o errata applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 303 e 307 c.p.c. nonché dell'art. 140 c.p.c.; vi è stata errata dichiarazione di estinzione del giudizio;
vi è stata errata applicazione dell'art. 303 c.p.c.; il processo veniva dichiarato interrotto in data 10.10.19 per il decesso di Parte_3
, avvenuto il 23.2.19; in data 18.12.19 veniva depositato ricorso per la riassunzione del
[...]
giudizio e il Giudice dott.ssa Cuomo fissava l'udienza dell'11.11.20 onerando l'istante di provvedere alla notifica entro l'1.4.20; in data 16.1.2020 parte attrice provvedeva nei termini, a notificare per il tramite dell' del Tribunale di Nocera Inferiore, l'atto di riassunzione agli eredi di CP_6 Parte_3
, ai sensi dell'art. 303, co.2, c.p.c.; l'Ufficiale Giudiziario addetto, tuttavia, erroneamente
[...] dichiarava che “pur figurando nominativo del defunto non è reperibile alcuno degli eredi e la abitazione non è abitata”; non teneva dunque, conto dell'art. 303 c.p.c.; ad ogni modo parte attrice provvedeva a rinotificare l'atto di riassunzione con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, allegando il certificato di residenza di , in data 6.2.20, sempre nei termini ed ai Parte_3 sensi dell'art. 303 c.p.c.; questa notifica andava a buon fine e veniva effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa spedita il 10.2.20 e restituita per compiuta giacenza;
il procedimento notificatorio, dunque, era pienamente regolare, e si è perfezionato in data 20.2.20 poiché come è noto, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o in caso di mancato ritiro, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa stessa;
l'art. 303 c.p.c. prevede che la notifica dell'atto di riassunzione può essere fatta entro l'anno dalla morte, agli eredi collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto;
erroneamente, dunque, il Giudice ha considerato che la notifica non si fosse perfezionata entro l'anno; nel caso in esame la notifica era stata correttamente effettuata nei confronti degli eredi di e si era perfezionata in Parte_3
data 20.2.20, prima del decorso del termine di un anno dal decesso, avvenuto il 23.2.19; la notifica, ad ogni modo, per il notificante, si perfeziona alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
nei confronti del destinatario, invece, mentre prima si perfezionava con la semplice spedizione della raccomandata, successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato incostituzionale l'art. 140 cpc, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
nel nostro caso, la consegna all'Ufficiale giudiziario da parte del notificante è avvenuta in data 6.2.20 e la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. è stata spedita dall'Ufficiale Giudiziario al destinatario il 10.2.20; non avendo gli eredi ritirato la raccomandata suddetta, la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni, dunque il 20.10.20; in subordine, in ogni caso gli attori si erano attivati anche per avviare il procedimento per la nomina di curatore dell'eredità giacente per cui del tutto errato è anche che gli attori fossero decaduti per non aver ottemperato alla notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del sig. e per non essersi attivati nei termini per la Parte_3 nomina di un curatore dell'eredità giacente non essendovi più eredi in quanto rinunciatari;
nel merito, la domanda degli attori è pienamente fondata, difatti come esposto in citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, la donazione effettuata da è nulla in quanto il bene non era Parte_3
di proprietà del donante;
egli, infatti, era solo comproprietario di una quota indivisa del lastrico solare, sul quale insisteva anche questa piccola costruzione rustica, poi ristrutturata;
la donazione effettuata dal sig. è nulla non solo in riferimento alle quote del bene appartenenti agli altri Parte_3
coeredi - attori, ma anche alla quota di eredità dello stesso donante.
La decisione.
La decisione del Tribunale è corretta e va condivisa. In primo grado all'udienza del
10/10/2019 il tribunale ha dichiarato la interruzione del giudizio essendo stato dichiarato il decesso di
. Parte_3
A scioglimento della riserva dell'udienza del 7/4/2021, poi, il giudice di primo grado con provvedimento del 12/4/2021 ha rilevato che la notifica (scil. dell'atto di riassunzione), «avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è perfezionata per i destinatari oltre il termine di un anno, decorrente dalla data del decesso del convenuto , avvenuta il 23.02.2019», ha «ritenuto che pertanto Parte_3
la riassunzione debba essere reiterata nei confronti degli eredi singolarmente», e ha, quindi disposto quanto segue: « Dispone che parte attrice provveda alla rituale notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , allo stato non costituiti, e ciò nei termini di Legge;
Fissa Parte_3 per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 18.05.2022; rigetta le eccezioni formulate da parte convenuta».
La cassazione ha affermato che alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione [cfr. Cass. civ., Sez. L -, ordinanza n. 30729 del 29/11/2024].
La cassazione ha, inoltre, precisato che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno dalla morte dello stesso, cessata, quindi, l'operatività dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse;
né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 9432 del
21/9/1998].
La cassazione ha anche precisato che il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009 [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 16982 del 14/6/2023].
Nel caso qui esaminato il giudice di primo grado ha rilevato che la notificazione agli eredi di , impersonalmente e collettivamente, nell'ultimo domicilio del de cuius era stata Parte_3 effettuata oltre il termine di un anno di cui all'art. 303 c.p.c.. Dall'avviso di ricevimento della raccomandata si evince che la spedizione della raccomandata stessa era avvenuta in data 10/2/2020; da tale avviso, poi, si desume che la compiuta giacenza era stata dichiarata in data 25/2/2020 (oltre l'anno dalla data di decesso di , avvenuto il 23/2/2019). Non risulta, peraltro, la Parte_3
data del deposito del plico presso l'ufficio postale ai fini del decorso dei dieci giorni occorrenti per dichiarare la compiuta giacenza. La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, in argomento, che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 10012 del 15/4/2021, e che, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982
- attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa [cfr. Cass. civ., sez. 5 -, ordinanza n. 5077 del 21/2/2019].
Da quanto esposto consegue che, essendo la compiuta giacenza stata dichiarata soltanto in data 25/2/2020, è da presumersi che sono in tale data fossero decorsi i dieci giorni occorrenti per il perfezionamento della compiuta giacenza, mancando, fra l'altro, la prova della data di deposito del plico presso l'ufficio postale. Era, pertanto, spirato il termine annuale di cui all'art. 303 c.p.c. e, pertanto, correttamente il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione della notificazione.
In ogni caso, avendo il giudice affermato la non correttezza della notificazione effettuata e avendo egli concesso un nuovo termine per la notifica, l'ordine di rinotifica (nel nuovo termine concesso) andava comunque rispettato per evitare l'estinzione del processo, essendo ormai superata la precedente fase processuale (in forza del predetto ordine di rinotifica).
La rinnovazione è stata disposta con ordinanza del 12/4/2021 (con riguardo ai “termini di
Legge”) e, quindi, la rinnovazione della notificazione andava effettuata entro la data del 21/7/2021.
Non risulta che questo termine sia stato rispettato e, quindi, il processo si è estinto in data
21/7/2021. La nuova concessione, da parte del giudice di primo grado, dei “termini di legge” per la notifica dell'atto si riassunzione, disposta con provvedimento datato 8/3/2022, a seguito di istanza di proroga datata 10/2/2022, risulta del tutto priva di effetti, essendosi ormai il processo estinto.
Il nuovo termine concesso dal giudice con l'ordinanza del 12/4/2021, d'altra parte, va ritenuto necessariamente un termine perentorio [cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. U, sentenza n.
14854 del 28/6/2006].
Va, per completezza, evidenziato che il ricorso per la nomina di curatore dell'eredità giacente (in relazione al decesso, avvenuto in data 23/2/2019, di , nato il [...]), Parte_3 proposto da a mezzo dell'avv. Paola Pierina Iuliano, risulta datato 10/1/2022. L'attivazione Parte_2
della procedura in questione, quindi, è avvenuta quanto il processo si era ormai estinto.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la ordinanza oggetto di impugnazione è corretta e va confermata. I motivi di impugnazione proposti risultano infondati e vanno disattesi. In ragione di tutto quanto sinora esposto e alla luce di tutti gli elementi processualmente rilevanti, emergenti dagli atti, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata va condivisa. La pronunzia del primo giudice merita integrale conferma. Tutti i motivi di impugnazione proposti vanno senz'altro disattesi, in ragione della non fondatezza delle censure mosse all'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata risulta, in definitiva, corretta e va integralmente confermata.
L'appello va, pertanto, rigettato, con conferma della ordinanza impugnata. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Va precisato che l'intervenuto in appello (nato nel 1964), intervenuto in Parte_3
appello quale erede di nato nel 1929), ha aderito completamente all'atto di appello, Parte_3 facendone proprie, fra l'altro, le richieste.
Per quel che concerne la posizione di (nato nel 1939), Parte_1 Parte_3
(nato nel 1964), (nato nel 1970), (nato nel 1962), tutti quali eredi Parte_1 Parte_4
di (nato a [...] il [...] e deceduto il 23/2/2019, a seguito della integrazione del Parte_3
contraddittorio disposta con provvedimento del 15/6/2023 dalla Corte di Appello di Salerno, Seconda
Sezione Civile, Presidente Relatore dott. B. de Filippis), quali chiamati in causa, la loro posizione è interamente assorbita dalla decisione sull'appello principale e nulla di ulteriore va statuito sul punto.
Va precisato che allo stato non emergono elementi idonei per disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non risultando specificati adeguati elementi sul punto.
Per quel che concerne la disciplina delle spese di giudizio, la ordinanza impugnata (che ha disposto la compensazione delle spese) va confermata, atteso che non risultano formulate adeguate censure avverso questa statuizione.
In ordine alle spese del secondo grado di giudizio, poi, va applicato il criterio della soccombenza e, quindi, gli appellanti (nato nel 1939), (nata nel 1933), Parte_1 Parte_2
(nato nel 1964) (quest'ultimo anche come intervenuto in appello quale erede di Parte_3
nato nel 1929), (nato nel 1970), (nato nel 1962), Parte_3 Parte_1 Parte_4
vanno condannati al pagamento di tali spese in favore delle parti appellate costituite nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato, bassa complessità, valore medio, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e delle attività difensive effettivamente espletate. La posizione dei chiamati in causa è assorbita, anche su questo punto, dalle statuizioni sulla posizione dei medesimi quali appellanti.
Nulla va disposto in ordine alle spese con riguardo alla posizione degli appellati non costituiti quale erede di (quest'ultimo con c.f. Controparte_2 Parte_3
, dec. il 23/2/19), quale erede di C.F._1 Controparte_3 Parte_3
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), quale erede di C.F._1 Controparte_4
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), non risultando, fra Parte_3 C.F._1
l'altro, configurabile soccombenza nei confronti di costoro. Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché le parti appellanti, in tutte le qualità nelle quali partecipano al presente giudizio, (nato nel 1939), (nata Parte_1 Parte_2
nel 1933), (nato nel 1964) (quest'ultimo anche come intervenuto in appello quale Parte_3
erede di nato nel 1929), (nato nel 1970), (nato Parte_3 Parte_1 Parte_4
nel 1962), siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di (nato nel 1939), Parte_1 Pt_2
(nata nel 1933), (nato nel 1964) (quest'ultimo anche come intervenuto in
[...] Parte_3
appello quale erede di nato nel 1929), (nato nel 1970), Parte_3 Parte_1 Parte_4
(nato nel 1962), avuto riguardo a tutte le qualità nelle quali costoro partecipano al presente
[...]
giudizio, nei confronti degli appellati costituiti , e Controparte_1 Parte_5 Parte_6
nonché nei confronti degli appellati non costituiti quale erede di
[...] Controparte_2
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), Parte_3 C.F._1 Controparte_3 quale erede di (quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), Parte_3 C.F._1 [...]
quale erede di (quest'ultimo con c.f. , Controparte_4 Parte_3 C.F._1
dec. il 23/2/19), nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la ordinanza datata 28/11/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4192/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di quale erede di Controparte_2 Parte_3
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), quale erede C.F._1 Controparte_3 di (quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19), Parte_3 C.F._1 [...]
quale erede di (quest'ultimo con c.f. Controparte_4 Parte_3
, dec. il 23/2/19); C.F._1
2. rigetta l'appello;
3. conferma la ordinanza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
4. condanna gli appellanti (nato nel 1939), (nata nel 1933), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(nato nel 1964) (quest'ultimo anche come intervenuto in appello quale erede di
[...]
nato nel 1929), (nato nel 1970), (nato Parte_3 Parte_1 Parte_4
nel 1962), avuto riguardo a tutte le qualità nelle quali costoro partecipano al presente giudizio, al pagamento, in solido fra loro, delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , e , e liquida tali spese in € 20,00 per Controparte_1 Parte_5 Parte_6 esborsi, ed € 9.991,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
5. nulla sulle spese con riguardo alla posizione degli appellati non costituiti CP_2
quale erede di (quest'ultimo con c.f. , dec.
[...] Parte_3 C.F._1 il 23/2/19), quale erede di (quest'ultimo con c.f. Controparte_3 Parte_3
, dec. il 23/2/19), quale erede di C.F._1 Controparte_4 Parte_3
(quest'ultimo con c.f. , dec. il 23/2/19);
[...] C.F._1
6. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché le parti appellanti, in tutte le qualità nelle quali partecipano al presente giudizio, (nato nel 1939), Parte_1 Pt_2
(nata nel 1933), (nato nel 1964) (quest'ultimo anche come intervenuto
[...] Parte_3
in appello quale erede di nato nel 1929), (nato nel 1970), Parte_3 Parte_1
(nato nel 1962), siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_4 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 6/5/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci