Articolo 1264 del Codice civile
Articolo 1263Articolo 1265
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19 aprile 1942
Art. 1264.

(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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