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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13755/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13755 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 Parte_4
3 Parte_5
4 DA NÓBREGA Controparte_1
5 DA NÓBREGA Controparte_2
6 DA Controparte_3 Pt_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Parte_1 Carta di identità brasiliana RG residente a [...]36880-000 - Numer_1
- Brasile, Per_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Parte_7 Carta di identità brasiliana RG MG 18.880.625, residente a [...]36880-000 -
- Brasile, Per_1
3. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Carta di identità Parte_5 brasiliana RG , residente in [...], 57 - CEP 36880-090 - Muriaé/MG Numer_2 Brasile,
4. nata il [...] a [...]/MG - Parte_8 Brasile - Carta di identità brasiliana RG MG 12.382.322, residente in [...]de Castro, 605 - appartamento 103 - Barra - CEP 36884-013 - Brasile, per se stessa e Per_1 in qualità di madre, esercitando la responsabilità genitoriale sui minorenni:
5. nato in [...] il [...], titolare Controparte_5 del CPF (codice fiscale) C.F._1
6. nato in [...] il [...], titolare del Parte_9 CPF (codice fiscale) , tutti residenti allo stesso indirizzo della madre, C.F._2
nato il [...] a [...]/MG - Brasile - Carta di Parte_10 M 8.528.221, residente in [...]de Castro, 605 - NumeroDiCartaIdentita_3 appartamento 103 - Barra - CEP 36884-013 - Muríaé/MG -Brasile, in qualità di padre, esercitando la responsabilità genitoriale sui minorenni e Parte_11
Parte_9
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta come ampiamente dedotto in narrativa del Sig. , cittadino italiano. Parte_12
E per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti avendo il “dante causa” trasmesso validamente la cittadinanza ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 555 del 1912, così come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, e così come ampiamente dedotto in narrativa. Conseguentemente ordinare al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile del comune di CASTELBALDO (PD) competente quale ultima residenza dell'avo italiano, ovvero all'ufficiale di stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana degli attori tutti, nonché dei rispettivi atti di nascita, matrimonio, divorzio, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato in [...] nel Parte_12 Comune di CASTELBALDO (PD), il 29.9.1881 emigrato in Brasile, dove sposava la cittadina italiana Sig.ra il 10.2.1901 e dal matrimonio nasceva: Persona_2
• , il 4.10.1911, in Brasile il quale sposava la cittadina Brasiliana Persona_3
il 17.10.1931 e dall'unione matrimoniale Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 2
nasceva:
, il 7.9.1936, in Brasile il quale sposava Persona_4 la cittadina Brasiliana MARIA APARECIDA LEVATE, il 12.6.1957, in Brasile e dal matrimonio nascevano:
✓ 1. , il 6.8.1959 che sposava il Parte_13 cittadino AN , il 3.7.1982 e dal Persona_5 matrimonio nasceva:
, il 9.8.1983 che sposava il Persona_6 cittadino AN , il Persona_7 10.8.2003, in Brasile e dal matrimonio nascevano:
Persona_8
il 3.8.2016, in Brasile
[...]
II. , il Persona_9 5.3.2021, in Brasile
✓ 2. , il 15.8.1964 che Persona_10 concepiva con il cittadino AN Sig.
[...]
, che successivamente sposava in data 5.4.2010 Persona_11 in Brasile,
❖ , nata il [...], Parte_3 Parte_4 in Brasile
✓ 3. , il 5.6.1958 che sposava il cittadino Persona_12 AN Sig. il 4.4.1987, in Brasile, e Persona_13 dal matrimonio nasceva:
❖ il 23.2.1995, in Brasile Persona_14
- , nato in [...] nel Comune di CASTELBALDO (PD), il Parte_12 29.9.1881 non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano,
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della
Dott. Giovanni Calasso 3
disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato Parte_12 in Italia nel Comune di CASTELBALDO (PD), il 29.9.1881
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 15.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13755 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 Parte_4
3 Parte_5
4 DA NÓBREGA Controparte_1
5 DA NÓBREGA Controparte_2
6 DA Controparte_3 Pt_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Parte_1 Carta di identità brasiliana RG residente a [...]36880-000 - Numer_1
- Brasile, Per_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Parte_7 Carta di identità brasiliana RG MG 18.880.625, residente a [...]36880-000 -
- Brasile, Per_1
3. nata il [...] a [...]/MG - Brasile - Carta di identità Parte_5 brasiliana RG , residente in [...], 57 - CEP 36880-090 - Muriaé/MG Numer_2 Brasile,
4. nata il [...] a [...]/MG - Parte_8 Brasile - Carta di identità brasiliana RG MG 12.382.322, residente in [...]de Castro, 605 - appartamento 103 - Barra - CEP 36884-013 - Brasile, per se stessa e Per_1 in qualità di madre, esercitando la responsabilità genitoriale sui minorenni:
5. nato in [...] il [...], titolare Controparte_5 del CPF (codice fiscale) C.F._1
6. nato in [...] il [...], titolare del Parte_9 CPF (codice fiscale) , tutti residenti allo stesso indirizzo della madre, C.F._2
nato il [...] a [...]/MG - Brasile - Carta di Parte_10 M 8.528.221, residente in [...]de Castro, 605 - NumeroDiCartaIdentita_3 appartamento 103 - Barra - CEP 36884-013 - Muríaé/MG -Brasile, in qualità di padre, esercitando la responsabilità genitoriale sui minorenni e Parte_11
Parte_9
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta come ampiamente dedotto in narrativa del Sig. , cittadino italiano. Parte_12
E per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis dei ricorrenti avendo il “dante causa” trasmesso validamente la cittadinanza ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 555 del 1912, così come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, e così come ampiamente dedotto in narrativa. Conseguentemente ordinare al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile del comune di CASTELBALDO (PD) competente quale ultima residenza dell'avo italiano, ovvero all'ufficiale di stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana degli attori tutti, nonché dei rispettivi atti di nascita, matrimonio, divorzio, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato in [...] nel Parte_12 Comune di CASTELBALDO (PD), il 29.9.1881 emigrato in Brasile, dove sposava la cittadina italiana Sig.ra il 10.2.1901 e dal matrimonio nasceva: Persona_2
• , il 4.10.1911, in Brasile il quale sposava la cittadina Brasiliana Persona_3
il 17.10.1931 e dall'unione matrimoniale Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 2
nasceva:
, il 7.9.1936, in Brasile il quale sposava Persona_4 la cittadina Brasiliana MARIA APARECIDA LEVATE, il 12.6.1957, in Brasile e dal matrimonio nascevano:
✓ 1. , il 6.8.1959 che sposava il Parte_13 cittadino AN , il 3.7.1982 e dal Persona_5 matrimonio nasceva:
, il 9.8.1983 che sposava il Persona_6 cittadino AN , il Persona_7 10.8.2003, in Brasile e dal matrimonio nascevano:
Persona_8
il 3.8.2016, in Brasile
[...]
II. , il Persona_9 5.3.2021, in Brasile
✓ 2. , il 15.8.1964 che Persona_10 concepiva con il cittadino AN Sig.
[...]
, che successivamente sposava in data 5.4.2010 Persona_11 in Brasile,
❖ , nata il [...], Parte_3 Parte_4 in Brasile
✓ 3. , il 5.6.1958 che sposava il cittadino Persona_12 AN Sig. il 4.4.1987, in Brasile, e Persona_13 dal matrimonio nasceva:
❖ il 23.2.1995, in Brasile Persona_14
- , nato in [...] nel Comune di CASTELBALDO (PD), il Parte_12 29.9.1881 non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano,
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della
Dott. Giovanni Calasso 3
disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato Parte_12 in Italia nel Comune di CASTELBALDO (PD), il 29.9.1881
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 15.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5