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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3587/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587/2022 R.G., avente ad oggetto: Comunione, promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Modica (Rg), in Variante S.S. 115 n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Cappello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Ragusa nella via Archimede 17/L, presso lo studio degli Avv.ti. Guglielmo Barone e
Giovanni Cassì, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Convenuto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione asseriva, anzitutto, di essere Parte_1
comproprietario e usufruttuario della quota pari ai 5/8 dei terreni siti in via Aguglie
Pozzallo n. 30, in Modica, ricevuti mediante successione del padre datata
24.02.2001, e donazione dalla madre del 03.10.2013, nonché testamento della stessa del 02.03.2007, precisando, inoltre, che la quota restante, pari ai 3/8, risultava di proprietà del fratello . Affermava l'attore che Controparte_1
sui predetti terreni vigeva un contratto di affitto, stipulato dalla madre CP_2
, al fine di ottenere i contributi AGEA, alla scadenza del quale, in data
[...]
30.09.2018, l'attore aveva sollecitato il fratello e l'amministratore di sostegno della madre alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto, per non perdere i suddetti contributi. Asseriva tuttavia parte attrice che , residente in Controparte_1
Portogallo dall'anno 2018, più volte sollecitato, aveva ostacolato la conclusione di tale contratto al solo scopo di far perdere la fruizione dei contributi Agea al fratello,
e rendere improduttivo il fondo agricolo, rendendosi di contro disponibile per l'affitto dei terreni a terzi. Per le superiori motivazioni Parte_1 chiedeva: accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento dei danni per la perdita dei contributi AGEA, quantificati in euro 32.658,125, per il periodo 2018-2022; condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni all'attività professionale dell'attore ed alla propria azienda agricola, quantificati in euro 100.000,00, nonchè al risarcimento della somma di euro 300.000,00 per le annualità Agea future perdute, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell' 01.03.2023, Controparte_1
contestava anzitutto la ricostruzione della vicenda, eccependo la nullità della citazione a causa dell'incerta determinazione del petitum e della causa petendi.
Asseriva poi il convenuto l'inammissibilità dell'azione proposta e l'inesistenza della presunta perdita di beni da parte dell'attore, in quanto i titoli Agea risultavano di proprietà di , unica iscritta nel registro gestito da Agea e titolare delle CP_2
situazioni giuridiche annesse ai contributi. Parte convenuta affermava, inoltre, la mancanza di una normativa o di un principio giuridico in forza del quale l'attore avrebbe potuto pretendere l'affitto dei terreni in proprio favore, per di più alle condizioni economiche da lui stabilite;
adduceva poi l'inadeguata e pregiudizievole precedente gestione del fondo quale motivazione della sua volontà contraria a concederlo in affitto allo stesso, confermando, invece, la disponibilità per l'affitto dei terreni a terzi, da cui avrebbe ottenuto anche un canone annuo superiore.
Rilevava ulteriormente il convenuto l'inesistenza, nonché la mancanza di prova di un qualsivoglia danno in capo all'attore, e ne contestava la relativa quantificazione.
Eccepiva, poi, la mancata dimostrazione ed esposizione dei requisiti per la percezione dei contributi comunitari e, ancora, riguardo al presunto danno futuro, dato dalla mancata percezione dei titoli Agea, affermava che non era possibile sostenere con certezza che la madre, o altro soggetto, avrebbe potuto conseguire l'aiuto comunitario, anche negli anni futuri, in una misura fissa, considerando quindi infondata la relativa richiesta risarcitoria. Infine contestava la pretesa risarcitoria relativa a presunti danni all'attività professionale dell'attore e all'azienda agricola, in quanto priva dei presupposti e di supporto probatorio. Per i superiori motivi
[...]
chiedeva rigettarsi le domande attoree perché inammissibili ed Controparte_1
infondate, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 1103 c.c., comma I,
“Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
Ebbene, nel caso de quo, attese le superiori considerazioni, deve affermarsi l'insussistenza di un obbligo, in capo alla parte convenuta, relativo alla disposizione della propria quota.
In particolare, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, la perdita della fruizione dei titoli PAC non può essere imputata alla mancata stipulazione del contratto di affitto per volontà di , poiché nessuna Controparte_1
normativa dispone un obbligo in tal senso.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima - assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. - non è limitato dalla disposizione di cui all'art.
1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza” (cfr. Cass. Ord. n. 6338/2023). In virtù delle norme sulla comunione, ed essendo il terreno in comproprietà, ciascun comproprietario può liberamente disporre della propria quota, senza vincoli normativamente previsti né restrizioni.
Alla luce di ciò, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dall'attore, per la perdita dei suddetti titoli, giacché la parte convenuta non può esserne ritenuta responsabile.
Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni pretesamente arrecati all'attività professionale, nonchè per le annualità Agea future perdute, avanzata dalla parte attrice, si rileva ad abundantiam che, in ogni caso, nessuna allegazione, né tanto meno prova, è stata dedotta in merito a circostanze specifiche e circoscritte, da cui potersi desumere gli invocati danni patrimoniali.
Ne consegue che non sarà possibile riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini richiesti dall'attore.
La domanda va dunque rigettata, in virtù delle considerazioni suespresse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3587/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.500,00 per
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 29.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3587/2022 R.G., avente ad oggetto: Comunione, promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Modica (Rg), in Variante S.S. 115 n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Cappello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Ragusa nella via Archimede 17/L, presso lo studio degli Avv.ti. Guglielmo Barone e
Giovanni Cassì, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Convenuto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione asseriva, anzitutto, di essere Parte_1
comproprietario e usufruttuario della quota pari ai 5/8 dei terreni siti in via Aguglie
Pozzallo n. 30, in Modica, ricevuti mediante successione del padre datata
24.02.2001, e donazione dalla madre del 03.10.2013, nonché testamento della stessa del 02.03.2007, precisando, inoltre, che la quota restante, pari ai 3/8, risultava di proprietà del fratello . Affermava l'attore che Controparte_1
sui predetti terreni vigeva un contratto di affitto, stipulato dalla madre CP_2
, al fine di ottenere i contributi AGEA, alla scadenza del quale, in data
[...]
30.09.2018, l'attore aveva sollecitato il fratello e l'amministratore di sostegno della madre alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto, per non perdere i suddetti contributi. Asseriva tuttavia parte attrice che , residente in Controparte_1
Portogallo dall'anno 2018, più volte sollecitato, aveva ostacolato la conclusione di tale contratto al solo scopo di far perdere la fruizione dei contributi Agea al fratello,
e rendere improduttivo il fondo agricolo, rendendosi di contro disponibile per l'affitto dei terreni a terzi. Per le superiori motivazioni Parte_1 chiedeva: accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento dei danni per la perdita dei contributi AGEA, quantificati in euro 32.658,125, per il periodo 2018-2022; condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni all'attività professionale dell'attore ed alla propria azienda agricola, quantificati in euro 100.000,00, nonchè al risarcimento della somma di euro 300.000,00 per le annualità Agea future perdute, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell' 01.03.2023, Controparte_1
contestava anzitutto la ricostruzione della vicenda, eccependo la nullità della citazione a causa dell'incerta determinazione del petitum e della causa petendi.
Asseriva poi il convenuto l'inammissibilità dell'azione proposta e l'inesistenza della presunta perdita di beni da parte dell'attore, in quanto i titoli Agea risultavano di proprietà di , unica iscritta nel registro gestito da Agea e titolare delle CP_2
situazioni giuridiche annesse ai contributi. Parte convenuta affermava, inoltre, la mancanza di una normativa o di un principio giuridico in forza del quale l'attore avrebbe potuto pretendere l'affitto dei terreni in proprio favore, per di più alle condizioni economiche da lui stabilite;
adduceva poi l'inadeguata e pregiudizievole precedente gestione del fondo quale motivazione della sua volontà contraria a concederlo in affitto allo stesso, confermando, invece, la disponibilità per l'affitto dei terreni a terzi, da cui avrebbe ottenuto anche un canone annuo superiore.
Rilevava ulteriormente il convenuto l'inesistenza, nonché la mancanza di prova di un qualsivoglia danno in capo all'attore, e ne contestava la relativa quantificazione.
Eccepiva, poi, la mancata dimostrazione ed esposizione dei requisiti per la percezione dei contributi comunitari e, ancora, riguardo al presunto danno futuro, dato dalla mancata percezione dei titoli Agea, affermava che non era possibile sostenere con certezza che la madre, o altro soggetto, avrebbe potuto conseguire l'aiuto comunitario, anche negli anni futuri, in una misura fissa, considerando quindi infondata la relativa richiesta risarcitoria. Infine contestava la pretesa risarcitoria relativa a presunti danni all'attività professionale dell'attore e all'azienda agricola, in quanto priva dei presupposti e di supporto probatorio. Per i superiori motivi
[...]
chiedeva rigettarsi le domande attoree perché inammissibili ed Controparte_1
infondate, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
Ciò premesso, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 1103 c.c., comma I,
“Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
Ebbene, nel caso de quo, attese le superiori considerazioni, deve affermarsi l'insussistenza di un obbligo, in capo alla parte convenuta, relativo alla disposizione della propria quota.
In particolare, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, la perdita della fruizione dei titoli PAC non può essere imputata alla mancata stipulazione del contratto di affitto per volontà di , poiché nessuna Controparte_1
normativa dispone un obbligo in tal senso.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima - assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. - non è limitato dalla disposizione di cui all'art.
1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza” (cfr. Cass. Ord. n. 6338/2023). In virtù delle norme sulla comunione, ed essendo il terreno in comproprietà, ciascun comproprietario può liberamente disporre della propria quota, senza vincoli normativamente previsti né restrizioni.
Alla luce di ciò, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dall'attore, per la perdita dei suddetti titoli, giacché la parte convenuta non può esserne ritenuta responsabile.
Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni pretesamente arrecati all'attività professionale, nonchè per le annualità Agea future perdute, avanzata dalla parte attrice, si rileva ad abundantiam che, in ogni caso, nessuna allegazione, né tanto meno prova, è stata dedotta in merito a circostanze specifiche e circoscritte, da cui potersi desumere gli invocati danni patrimoniali.
Ne consegue che non sarà possibile riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini richiesti dall'attore.
La domanda va dunque rigettata, in virtù delle considerazioni suespresse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3587/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.500,00 per
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 29.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo