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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI UI CA PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 187 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luca Parte_1
Crotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Crotta e Laura Porcu in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. NI Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 novembre 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere subito, in data 27 ottobre 2004 e in CP_1
data 4 agosto 2008, due infortuni sul lavoro nei quali aveva riportato, rispettivamente, “deficit
funzionale del collo di circa un quarto;
dorsalgia; toracodinia dx;
deficit terminale della
pronosupinazione; modica sindrome soggettiva post traumatica;
algie coxofemorale dx” e
“toracodinia sn;
deficit di circa un quarto della coxofemorale sn;
mezzo di sintesi in situ”, aveva allegato che l' convenuto aveva quantificato il danno biologico causato dal primo CP_1
infortunio nella misura del 28% e il danno biologico complessivo causato da entrambi gli infortuni nella misura del 35%.
In data 27 gennaio 2010, aveva proseguito il ricorrente, egli era stato sottoposto a visita collegiale, nella quale era stato accertato un aggravamento delle sue condizioni, con una rivalutazione del danno biologico complessivo nella misura del 41%.
aveva, quindi, riferito di avere, in data 25 gennaio 2017, presentato domanda Parte_1
di revisione, chiedendo che il danno subito fosse rivalutato nella misura del 53%.
La predetta domanda, aveva allegato il ricorrente, era stata, però, rigettata, come anche la successiva opposizione.
Ciò premesso, egli aveva concluso domandando che fossero accertati i maggiori postumi permanenti sopra indicati e che l' convenuto fosse condannato al pagamento, in suo CP_1
favore, delle somme dovute, oltre accessori di legge e spese.
***
L' si era costituito in giudizio e, preliminarmente, al solo fine di comporre bonariamente CP_1
la controversia, aveva offerto al ricorrente, a titolo transattivo, il riconoscimento dei postumi nella misura complessiva del 45% (di cui 16% per le conseguenze del trauma più recente e 30%
per il trauma pregresso), domandando, per il caso di mancata accettazione della proposta, il rigetto della domanda, visto che difettavano i presupposti per l'assegnazione di un gradiente superiore.
***
2 Il Tribunale di Cagliari, poiché il ricorrente aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dall'istituto previdenziale, aveva istruito la causa attraverso produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza n. 25/2022 del 19 gennaio 2022, aveva rigettato la domanda proposta, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell' le CP_1
spese di CTU, in presenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, dott. , medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il Persona_1
quale aveva accertato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano subito alcun aggravamento.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Accertare e dichiarare, previa rinnovazione della CTU medico-legale, che, a seguito degli
infortuni in occasione di lavoro, al ricorrente è derivata una menomazione dell'integrità
psicofisica quantificata, ai sensi dell'art. 80 del DPR 30 giugno 1965, nella misura del 55%
ovvero in quell'altra superiore o comunque non inferiore al 42%, così come risulterà in corso di
causa;
2) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del signor del relativo indennizzo, ai sensi del D. Lgs. N. Parte_1
38/2000 s.m.i., con interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“… la Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello avverso perché infondato, condannando
3 l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Carenza e/o insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado in Parte_1
quanto generica, scarna ed incompleta, essendosi il Tribunale limitato alla mera recezione delle conclusioni cui era giunto il CTU nominato.
2) Contraddittorietà ed incompletezza della CTU posta alla base della sentenza impugnata.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che la sentenza impugnata Parte_1
fosse fondata su un elaborato peritale che palesava evidenti errori ed incongruenze.
In primo luogo, ha evidenziato l'appellante, il CTU, in violazione dell'art. 194 c.p.c., aveva omesso di informare il CTP nominato in primo grado della data della visita, impedendo, dunque,
allo stesso di partecipare alle operazioni peritali.
Inoltre, ha proseguito come era stato evidenziato dal suo nuovo consulente di fiducia, Parte_1
dott. nell'elaborato allegato all'atto di appello, il CTU nominato in primo grado Persona_2
aveva omesso di riesaminare l'iter clinico relativo agli infortuni da lui subìti, limitandosi a recepire integralmente e in modo del tutto acritico le valutazioni svolte dall' e giungendo CP_1
anche a sottostimare la quantificazione complessiva dell'Istituto per il solo fatto che vi fosse stata la rimozione del mezzo di sintesi (chiodo endomidollare) dal femore sinistro, oltre che richiamare le formule di nel caso in esame del tutto inconferenti. Per_3
Il CTU, ha aggiunto l'appellante, si era, inoltre, dimenticato di computare le voci di danno relative alla frattura somatica di C7, alle fratture somatiche di D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8, alla frattura del capitello radiale destro ed altre ancora.
La consulenza redatta del dottor , ha, infine, osservato non aveva Per_1 Parte_1
in alcun modo tenuto conto dei criteri valutativi previsi dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, come poteva evincersi dal fatto che, nella valutazione delle singole menomazioni, il CTU si era limitato a riportare i codici tabellari utilizzati, senza indicare il concreto valore percentuale
4 assegnato a ciascuna menomazione.
Se il CTU avesse correttamente operato, ha, quindi, sostenuto l'appellante, avrebbe quantificato il danno biologico da lui subito nella misura complessiva del 55%, con coefficiente pari a 0.8,
come specificamente precisato nella relazione predisposta dal dott. e allegata al ricorso in Per_2
appello.
Dopo avere domandato che si procedesse in questo grado di appello alla nomina di un nuovo
CTU, al fine di accertare la menomazione dell'integrità psicofisica effettivamente patita,
[...]
ha, quindi, concluso come sopra riportato. Parte_1
***
L'appello è fondato.
Considerata l'incompletezza della relazione di consulenza tecnica elaborata dal CTU nominato nel primo grado di giudizio, nella quale, come correttamente evidenziato dall'appellante, non era stata indicata la percentuale di danno concretamente riconosciuta per ciascuna delle menomazioni accertate, né risultavano esposti con sufficiente specificità i criteri utilizzati per il calcolo del danno complessivo, questa Corte ha, innanzitutto, provveduto a domandare all'indicato CTU i necessari chiarimenti.
Poiché la risposta ai chiarimenti è stata a sua volta incompleta, non avendo il CTU risposto adeguatamente al quesito con il quale gli si chiedeva di precisare se avesse valutato o meno le menomazioni indicate nell'atto di appello, né avendo il medesimo illustrato con specificità i criteri di calcolo utilizzati nella valutazione del danno complessivo, questa Corte ha provveduto al rinnovo della CTU, nominando quale nuovo CTU il dott. , anch'egli medico Persona_4
chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, e formulando al medesimo i seguenti quesiti:
“Dica il CTU se le patologie da cui è affetto in conseguenza degli infortuni Parte_1
sul lavoro occorsigli il 27 ottobre 2004 e il 4 agosto 2008, già indennizzate dall' nella CP_1
misura del 41%, risultassero aggravate alla data della domanda di revisione passiva del 25
gennaio 2017 o risultino aggravate allo stato attuale e con quale decorrenza. Indichi, in ogni
5 caso, il CTU le voci tabellari utilizzate in relazione a ciascuna delle patologie rilevate, il danno
biologico riferibile a ciascuna delle patologie medesime e il danno biologico complessivo,
avendo cura di indicare, riguardo a quest'ultimo, i criteri di valutazione e/o calcolo utilizzati”.
Il nuovo CTU nominato ha, innanzitutto, accertato che l'appellante è affetto da “esiti di frattura
C7 e di multiple fratture dorsali, toracodinia in esiti multiple fratture costali, esiti frattura
capitello radiale con lieve deficit, esiti frattura femore sin con lieve deficit anca sin, esiti frattura
acetabolo e branca ischiopubica dx, esiti cicatriziali chirurgici” e, quanto al denunciato aggravamento, ha osservato quanto segue.
“Per quanto riguarda gli esiti del trauma cranio vertebrale, riportato nel 2004, rappresentati da
una frattura di C7 e di multiple vertebre dorsali si può affermare che nel tempo si è verificato un
seppur lieve peggioramento del quadro documentato dagli esiti di frattura di C7, di D3 D4 D5
D6 e D8 con protrusioni discali multiple e comparsa di spondilodiscoartrosi con altre
protrusioni discali in D2D3, D4D5 e D5D6 come documentato da RMN del 24/9/2018.
Lo stesso esame documenta a livello lombare una iniziale diffusa discopatia degenerativa più
marcata a livello L5S1 dove è apprezzabile una piccola ernia discale comprimente il sacco
durale e la radice destra di S1 (ma la cui genesi difficilmente può essere attribuita al sinistro del
2004).
Tale quadro strumentale giustifica la sintomatologia cervico-brachialgica, dorsalgica e
lombosciatalgica lamentata dal ricorrente che presenta una sofferenza neurogena di grado
discreto delle radici L4L5S1 bilateralmente, di C5C6 di grado lieve e di C7 di grado discreto
come documentato da esame EMG 21/9/2018 che dimostra una evoluzione peggiorativa rispetto
ad un precedente esame EMG del 22/7/2016”.
Con riferimento alla valutazione del danno biologico determinato dalle singole menomazioni, il
CTU ha, quindi, osservato che, “considerando gli esiti della frattura somatica di C7 con residua
deformazione somatica e deficit funzionale e disturbi trofico sensitivi con reperti neurogeni di
radicolopatia C6C7C8, per analogia con il cod 196 è possibile attribuire un danno pari al 10%
6 come esito dell'infortunio del 2004.
Nella stessa data ha riportato un trauma fratturativo al rachide dorsale i cui esiti rappresentati
da multiple deformazioni somatiche di D2, D3; D4, D5, D6, D7 e D8 sono responsabili della
persistente dorsalgia con un danno che per analogia con il cod. 200 è valutabile nel 10 %.
Per quanto riguarda gli esiti della frattura dell'acetabolo dx e della branca ischiopubica dx
riportati nell'infortunio del 2004 questi si traducono in definitiva in una limitazione dolorosa
dell'anca destra, trattandosi di segmenti ossei contigui, che per analogia con la men 271
determina un danno da valutare nel 10%.
A carico del gomito dx, per gli esiti della frattura del capitello radiale, si osserva una lieve
deviazione assiale in varo e una limitazione dei movimenti di prono - supinazione che per
analogia con cod. 232 possono essere valutati nel 4%; non esiste alcuna documentazione che
attesti un aggravamento del quadro clinico o strumentale e il rilievo anamnestico del quadro è
sostanzialmente nullo.
La toracodinia conseguente al trauma toracico del 2004 e al trauma toracico con fratture
costali VI e VII a destra del 2008, per analogia con cod. 219, deve essere valutata con danno del
2%.
Nell'infortunio del 2008 il ha riportato anche una frattura scomposta del femore Parte_1
sin che è stata sottoposta e riduzione chirurgica ed osteosintesi con chiodo LFN: il mezzo di
sintesi è stato poi rimosso nel 2013.
Attualmente permangono gli esiti caratterizzati da una modesta limitazione della articolarità
dell'anca sin, sfumata ipotrofia quadricipitale sin, esiti cicatriziali chirurgici a livello
trocanterico e sulla faccia laterale della coscia sin e una verosimile ipometria di 1 cm all'arto
inferiore sin.
In considerazione della minima dismetria rilevata non è possibile escludere che la ipometria sin
sia di natura costituzionale, preesistente al trauma, asintomatica e spesso reperto occasionale:
tuttavia con criterio di alta probabilità, considerando anche le conclusioni a cui sono giunti i
7 sanitari nella collegiale del 27/1/2010 e alla revisione del 23/3/2017, tale lieve dismetria è
attribuibile agli esiti del trauma e da valutare per analogia con cod. 309 nel 1%.
Per quanto riguarda gli esiti cicatriziali, questi non possono essere considerati deturpanti in
quanto trattasi di cicatrici lineari chirurgiche, a livello della coscia, poco evidenti in quanto
mascherate anche dalla pelosità della zona;
per analogia con cod. 36 (e non 37) si può
attribuire un danno da valutare al massimo nel 3%.”
Con riferimento, infine, al danno complessivo subito da il CTU ha ritenuto Parte_1
“che nell'infortunio del 2004 il abbia riportato un trauma alla colonna cervico Parte_1
dorsale che nel tempo è andata incontro ad un, seppur lieve, aggravamento delle lesioni
osteoarticolari e discolegamentose con sofferenza radicolare C5C6C, che, trattandosi di esiti
concorrenti, determinano un danno che complessivamente è da valutare nel 20%.
Nello stesso infortunio il ha riportato la frattura del capitello radiale gomito dx e un Parte_1
trauma al bacino con frattura dell'acetabolo dx e della branca ischiopubica dx che essendo
concorrenti si traducono in definitiva in una discreta limitazione dolorosa dell'anca destra:
anche gli esiti della frattura del femore sin che determinano una modesta limitazione della
articolarità dell'anca sin, determinata in prevalenza da calcificazioni peritrocanteriche, sono
concorrenti agli esiti fratturativi controlaterali.
Sono da considerare invece coesistenti gli esiti delle fratture costali da confermare nel danno
del 2%, gli esiti della frattura al gomito dx nel 4% e i modesti esiti cicatriziali valutabili nel 3%.
Non sono evidenti esiti determinati dalla persistenza del mezzo di sintesi in quanto rimosso da
molti anni.
Anche a carico della spalla sin si rileva una modesta limitazione della escursione articolare per
circa un quarto in relazione ad iniziali segni di osteoartrosi come documentato da RX
24/9/2018: considerando l'ottimo tono-trofismo della muscolatura del cingolo scapolomerale,
l'assenza di significativi deficit e la sostanziale negatività dei dati anamnestici il quadro può
essere considerato parafisiologico per la età.
8 Non sono più rilevabili i segni della modica sindrome soggettiva post traumatica accertati in
conseguenza dell'infortunio del 2004 ma poi non più documentati né in occasione della
relazione del CTP del 10/10/18, né in occasione della CTU del 10/4/19, né in occasione delle
controdeduzioni del CTP del 9/7/19 né in occasione della relazione medicolegale di parte del
15/7/22.
In definitiva si tratta di quadro complesso di multipli esiti traumatici in evoluzione rispetto a
quanto documentato in precedenza e che non rende più congrua la valutazione complessiva del
41%.
Considerando la frattura somatica di C7 con multiple discopatie e radicolopatie cervicali
valutate con il cod. 196 il danno è pari al 10% e con le multiple fratture della colonna dorsale
valutate per analogia con cod. 200, trattandosi di patologie concorrenti, il danno è valutabile
nel 20%.
Ma anche la frattura del femore sin (Men 272-271 12% ), la frattura della branca ischio pubica
dx e acetabolo dx (men 272 10%) e la minima ipometria dell'arto (men 309 1%) sono da
considerare concorrenti in quanto incidenti su uno stesso organo-funzionale e valutabili nel
complesso nel 23%.
La toracoalgia da fratture costali (men 219 2%), la frattura del capitello radiale dx (men 234
4%) e gli esiti cicatriziali (men 36 3%) sono patologie coesistenti, pertanto, può essere applicata
la formula a scalare trattandosi di minorazioni che non possono essere rapportate alla integrità
completa del soggetto ma solo alla frazione residua”.
Il CTU ha, quindi, concluso rilevando come “il danno relativo ai postumi dei due infortuni
lavorativi, già riconosciuto pari al 41%, vada rivalutato, nella sua parte relativa alle lesioni
osteoarticolari e discolegamentose della colonna per effetto della comparsa di sofferenza
radicolare C5C6C7 e del maggior deficit statico dinamico degli arti inferiori: da rilevare la
concorrenza delle lesioni alla colonna con le fratture del femore e del bacino che incidono tutte
sulla efficienza statico dinamica del ricorrente e sulla sua capacità deambulatoria.
9 Valutando tali postumi con criterio della valutazione sincretica e non sommatoria e valutando
invece con il criterio a scalare gli altri postumi semplicemente coesistenti (esiti frattura capitello
radiale, fratture costali ed esiti cicatriziali) nel complesso appare equa una valutazione del
danno pari al 48% a decorrere dall'epoca della domanda di revisione per aggravamento
(25/1/17) e fino al momento attuale”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dal CTU debbano essere condivise, in quanto esenti da vizi logici, basate su indagini complete ed esaurienti e fondate sull'attenta ed esaustiva considerazione di tutti gli elementi di valutazione presenti in atti.
Le medesime, d'altra parte, non sono state specificamente censurate dall'appellante, mentre l'Istituto appellato ha lamentato unicamente il fatto che il CTU avesse riconosciuto l'intervenuto aggravamento del quadro rachideo, malgrado il medesimo, in quanto oggetto di tutela in conseguenza dell'evento infortunistico del 2004, potesse essere riconosciuto nel solo limite dei dieci anni a partire dalla costituzione della rendita, cioè non oltre il 2015.
Peraltro, come correttamente rilevato dal CTU in risposta alle predette osservazioni, “in realtà,
l'aggravamento del quadro … non è relativo solo agli esiti dell'infortunio del 2004 ma anche a
quello del 2008, riferendosi sia alle lesioni osteoarticolari e discolegamentose della colonna per
effetto della comparsa di sofferenza radicolare C5C6C7, sia di un maggior deficit statico
dinamico degli arti inferiori: infatti le lesioni alla colonna cervicodorsolombare sono
concorrenti con le fratture del femore e del bacino e incidono tutte sulla efficienza statico
dinamica del ricorrente e sulla sua capacità deambulatoria”, cosicché “considerando la
molteplicità delle lesioni riportate negli infortuni del 2004 e 2008, la influenza reciproca e loro
evoluzione in aggravamento, non si può individuare …, se non con criteri puramente soggettivi,
quanto possa essere determinato dalla frattura cervicale o dalle fratture dorsali o quanto dalla
frattura del bacino a destra o del femore a sinistra o dagli altri politraumi”.
In definitiva, deve ritenersi che l'aggravamento delle menomazioni subite dall'appellato a causa dell'infortunio occorsogli nel 2008 abbia avuto un ruolo perlomeno concausale nell'intero
10 aggravamento complessivo subito dall'appellato medesimo, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi nella fattispecie al limite revisionale previsto dall'art. 83 T.U.
1124/1965.
***
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che l'appellante, a decorrere dalla data della visita di revisione del 25 gennaio 2017, presenta una lesione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura complessiva del 48% e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in rendita.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
differenze dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa,
quanto al primo grado, alle cause di previdenza e, quanto alla presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite relative alla presente fase di appello devono essere liquidate in favore dell'Erario,
visto che l'appellante, a seguito di istanza del 18 luglio 2022, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento n. 2692/2022 del 4 agosto 2022 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, presente in atti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
11 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che
[...]
a decorrere dalla data della visita di revisione del 25 gennaio 2017, presenta una Parte_1
lesione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura complessiva del 48% e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in rendita;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
relative al primo grado di giudizio, che liquida in €. 2.695,50, e alla rifusione, in favore dell'erario, di quelle relative alla presente fase, che liquida in €. 2.904,50, oltre, in ogni caso,
spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di CTU. CP_1
Cagliari, 23 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. NI Coinu………………………..……………………dott. RI UI CA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI UI CA PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 187 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luca Parte_1
Crotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Crotta e Laura Porcu in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. NI Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 novembre 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere subito, in data 27 ottobre 2004 e in CP_1
data 4 agosto 2008, due infortuni sul lavoro nei quali aveva riportato, rispettivamente, “deficit
funzionale del collo di circa un quarto;
dorsalgia; toracodinia dx;
deficit terminale della
pronosupinazione; modica sindrome soggettiva post traumatica;
algie coxofemorale dx” e
“toracodinia sn;
deficit di circa un quarto della coxofemorale sn;
mezzo di sintesi in situ”, aveva allegato che l' convenuto aveva quantificato il danno biologico causato dal primo CP_1
infortunio nella misura del 28% e il danno biologico complessivo causato da entrambi gli infortuni nella misura del 35%.
In data 27 gennaio 2010, aveva proseguito il ricorrente, egli era stato sottoposto a visita collegiale, nella quale era stato accertato un aggravamento delle sue condizioni, con una rivalutazione del danno biologico complessivo nella misura del 41%.
aveva, quindi, riferito di avere, in data 25 gennaio 2017, presentato domanda Parte_1
di revisione, chiedendo che il danno subito fosse rivalutato nella misura del 53%.
La predetta domanda, aveva allegato il ricorrente, era stata, però, rigettata, come anche la successiva opposizione.
Ciò premesso, egli aveva concluso domandando che fossero accertati i maggiori postumi permanenti sopra indicati e che l' convenuto fosse condannato al pagamento, in suo CP_1
favore, delle somme dovute, oltre accessori di legge e spese.
***
L' si era costituito in giudizio e, preliminarmente, al solo fine di comporre bonariamente CP_1
la controversia, aveva offerto al ricorrente, a titolo transattivo, il riconoscimento dei postumi nella misura complessiva del 45% (di cui 16% per le conseguenze del trauma più recente e 30%
per il trauma pregresso), domandando, per il caso di mancata accettazione della proposta, il rigetto della domanda, visto che difettavano i presupposti per l'assegnazione di un gradiente superiore.
***
2 Il Tribunale di Cagliari, poiché il ricorrente aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dall'istituto previdenziale, aveva istruito la causa attraverso produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza n. 25/2022 del 19 gennaio 2022, aveva rigettato la domanda proposta, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell' le CP_1
spese di CTU, in presenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, dott. , medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il Persona_1
quale aveva accertato che le condizioni di salute del ricorrente non avevano subito alcun aggravamento.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Accertare e dichiarare, previa rinnovazione della CTU medico-legale, che, a seguito degli
infortuni in occasione di lavoro, al ricorrente è derivata una menomazione dell'integrità
psicofisica quantificata, ai sensi dell'art. 80 del DPR 30 giugno 1965, nella misura del 55%
ovvero in quell'altra superiore o comunque non inferiore al 42%, così come risulterà in corso di
causa;
2) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del signor del relativo indennizzo, ai sensi del D. Lgs. N. Parte_1
38/2000 s.m.i., con interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“… la Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello avverso perché infondato, condannando
3 l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Carenza e/o insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado in Parte_1
quanto generica, scarna ed incompleta, essendosi il Tribunale limitato alla mera recezione delle conclusioni cui era giunto il CTU nominato.
2) Contraddittorietà ed incompletezza della CTU posta alla base della sentenza impugnata.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che la sentenza impugnata Parte_1
fosse fondata su un elaborato peritale che palesava evidenti errori ed incongruenze.
In primo luogo, ha evidenziato l'appellante, il CTU, in violazione dell'art. 194 c.p.c., aveva omesso di informare il CTP nominato in primo grado della data della visita, impedendo, dunque,
allo stesso di partecipare alle operazioni peritali.
Inoltre, ha proseguito come era stato evidenziato dal suo nuovo consulente di fiducia, Parte_1
dott. nell'elaborato allegato all'atto di appello, il CTU nominato in primo grado Persona_2
aveva omesso di riesaminare l'iter clinico relativo agli infortuni da lui subìti, limitandosi a recepire integralmente e in modo del tutto acritico le valutazioni svolte dall' e giungendo CP_1
anche a sottostimare la quantificazione complessiva dell'Istituto per il solo fatto che vi fosse stata la rimozione del mezzo di sintesi (chiodo endomidollare) dal femore sinistro, oltre che richiamare le formule di nel caso in esame del tutto inconferenti. Per_3
Il CTU, ha aggiunto l'appellante, si era, inoltre, dimenticato di computare le voci di danno relative alla frattura somatica di C7, alle fratture somatiche di D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8, alla frattura del capitello radiale destro ed altre ancora.
La consulenza redatta del dottor , ha, infine, osservato non aveva Per_1 Parte_1
in alcun modo tenuto conto dei criteri valutativi previsi dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, come poteva evincersi dal fatto che, nella valutazione delle singole menomazioni, il CTU si era limitato a riportare i codici tabellari utilizzati, senza indicare il concreto valore percentuale
4 assegnato a ciascuna menomazione.
Se il CTU avesse correttamente operato, ha, quindi, sostenuto l'appellante, avrebbe quantificato il danno biologico da lui subito nella misura complessiva del 55%, con coefficiente pari a 0.8,
come specificamente precisato nella relazione predisposta dal dott. e allegata al ricorso in Per_2
appello.
Dopo avere domandato che si procedesse in questo grado di appello alla nomina di un nuovo
CTU, al fine di accertare la menomazione dell'integrità psicofisica effettivamente patita,
[...]
ha, quindi, concluso come sopra riportato. Parte_1
***
L'appello è fondato.
Considerata l'incompletezza della relazione di consulenza tecnica elaborata dal CTU nominato nel primo grado di giudizio, nella quale, come correttamente evidenziato dall'appellante, non era stata indicata la percentuale di danno concretamente riconosciuta per ciascuna delle menomazioni accertate, né risultavano esposti con sufficiente specificità i criteri utilizzati per il calcolo del danno complessivo, questa Corte ha, innanzitutto, provveduto a domandare all'indicato CTU i necessari chiarimenti.
Poiché la risposta ai chiarimenti è stata a sua volta incompleta, non avendo il CTU risposto adeguatamente al quesito con il quale gli si chiedeva di precisare se avesse valutato o meno le menomazioni indicate nell'atto di appello, né avendo il medesimo illustrato con specificità i criteri di calcolo utilizzati nella valutazione del danno complessivo, questa Corte ha provveduto al rinnovo della CTU, nominando quale nuovo CTU il dott. , anch'egli medico Persona_4
chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, e formulando al medesimo i seguenti quesiti:
“Dica il CTU se le patologie da cui è affetto in conseguenza degli infortuni Parte_1
sul lavoro occorsigli il 27 ottobre 2004 e il 4 agosto 2008, già indennizzate dall' nella CP_1
misura del 41%, risultassero aggravate alla data della domanda di revisione passiva del 25
gennaio 2017 o risultino aggravate allo stato attuale e con quale decorrenza. Indichi, in ogni
5 caso, il CTU le voci tabellari utilizzate in relazione a ciascuna delle patologie rilevate, il danno
biologico riferibile a ciascuna delle patologie medesime e il danno biologico complessivo,
avendo cura di indicare, riguardo a quest'ultimo, i criteri di valutazione e/o calcolo utilizzati”.
Il nuovo CTU nominato ha, innanzitutto, accertato che l'appellante è affetto da “esiti di frattura
C7 e di multiple fratture dorsali, toracodinia in esiti multiple fratture costali, esiti frattura
capitello radiale con lieve deficit, esiti frattura femore sin con lieve deficit anca sin, esiti frattura
acetabolo e branca ischiopubica dx, esiti cicatriziali chirurgici” e, quanto al denunciato aggravamento, ha osservato quanto segue.
“Per quanto riguarda gli esiti del trauma cranio vertebrale, riportato nel 2004, rappresentati da
una frattura di C7 e di multiple vertebre dorsali si può affermare che nel tempo si è verificato un
seppur lieve peggioramento del quadro documentato dagli esiti di frattura di C7, di D3 D4 D5
D6 e D8 con protrusioni discali multiple e comparsa di spondilodiscoartrosi con altre
protrusioni discali in D2D3, D4D5 e D5D6 come documentato da RMN del 24/9/2018.
Lo stesso esame documenta a livello lombare una iniziale diffusa discopatia degenerativa più
marcata a livello L5S1 dove è apprezzabile una piccola ernia discale comprimente il sacco
durale e la radice destra di S1 (ma la cui genesi difficilmente può essere attribuita al sinistro del
2004).
Tale quadro strumentale giustifica la sintomatologia cervico-brachialgica, dorsalgica e
lombosciatalgica lamentata dal ricorrente che presenta una sofferenza neurogena di grado
discreto delle radici L4L5S1 bilateralmente, di C5C6 di grado lieve e di C7 di grado discreto
come documentato da esame EMG 21/9/2018 che dimostra una evoluzione peggiorativa rispetto
ad un precedente esame EMG del 22/7/2016”.
Con riferimento alla valutazione del danno biologico determinato dalle singole menomazioni, il
CTU ha, quindi, osservato che, “considerando gli esiti della frattura somatica di C7 con residua
deformazione somatica e deficit funzionale e disturbi trofico sensitivi con reperti neurogeni di
radicolopatia C6C7C8, per analogia con il cod 196 è possibile attribuire un danno pari al 10%
6 come esito dell'infortunio del 2004.
Nella stessa data ha riportato un trauma fratturativo al rachide dorsale i cui esiti rappresentati
da multiple deformazioni somatiche di D2, D3; D4, D5, D6, D7 e D8 sono responsabili della
persistente dorsalgia con un danno che per analogia con il cod. 200 è valutabile nel 10 %.
Per quanto riguarda gli esiti della frattura dell'acetabolo dx e della branca ischiopubica dx
riportati nell'infortunio del 2004 questi si traducono in definitiva in una limitazione dolorosa
dell'anca destra, trattandosi di segmenti ossei contigui, che per analogia con la men 271
determina un danno da valutare nel 10%.
A carico del gomito dx, per gli esiti della frattura del capitello radiale, si osserva una lieve
deviazione assiale in varo e una limitazione dei movimenti di prono - supinazione che per
analogia con cod. 232 possono essere valutati nel 4%; non esiste alcuna documentazione che
attesti un aggravamento del quadro clinico o strumentale e il rilievo anamnestico del quadro è
sostanzialmente nullo.
La toracodinia conseguente al trauma toracico del 2004 e al trauma toracico con fratture
costali VI e VII a destra del 2008, per analogia con cod. 219, deve essere valutata con danno del
2%.
Nell'infortunio del 2008 il ha riportato anche una frattura scomposta del femore Parte_1
sin che è stata sottoposta e riduzione chirurgica ed osteosintesi con chiodo LFN: il mezzo di
sintesi è stato poi rimosso nel 2013.
Attualmente permangono gli esiti caratterizzati da una modesta limitazione della articolarità
dell'anca sin, sfumata ipotrofia quadricipitale sin, esiti cicatriziali chirurgici a livello
trocanterico e sulla faccia laterale della coscia sin e una verosimile ipometria di 1 cm all'arto
inferiore sin.
In considerazione della minima dismetria rilevata non è possibile escludere che la ipometria sin
sia di natura costituzionale, preesistente al trauma, asintomatica e spesso reperto occasionale:
tuttavia con criterio di alta probabilità, considerando anche le conclusioni a cui sono giunti i
7 sanitari nella collegiale del 27/1/2010 e alla revisione del 23/3/2017, tale lieve dismetria è
attribuibile agli esiti del trauma e da valutare per analogia con cod. 309 nel 1%.
Per quanto riguarda gli esiti cicatriziali, questi non possono essere considerati deturpanti in
quanto trattasi di cicatrici lineari chirurgiche, a livello della coscia, poco evidenti in quanto
mascherate anche dalla pelosità della zona;
per analogia con cod. 36 (e non 37) si può
attribuire un danno da valutare al massimo nel 3%.”
Con riferimento, infine, al danno complessivo subito da il CTU ha ritenuto Parte_1
“che nell'infortunio del 2004 il abbia riportato un trauma alla colonna cervico Parte_1
dorsale che nel tempo è andata incontro ad un, seppur lieve, aggravamento delle lesioni
osteoarticolari e discolegamentose con sofferenza radicolare C5C6C, che, trattandosi di esiti
concorrenti, determinano un danno che complessivamente è da valutare nel 20%.
Nello stesso infortunio il ha riportato la frattura del capitello radiale gomito dx e un Parte_1
trauma al bacino con frattura dell'acetabolo dx e della branca ischiopubica dx che essendo
concorrenti si traducono in definitiva in una discreta limitazione dolorosa dell'anca destra:
anche gli esiti della frattura del femore sin che determinano una modesta limitazione della
articolarità dell'anca sin, determinata in prevalenza da calcificazioni peritrocanteriche, sono
concorrenti agli esiti fratturativi controlaterali.
Sono da considerare invece coesistenti gli esiti delle fratture costali da confermare nel danno
del 2%, gli esiti della frattura al gomito dx nel 4% e i modesti esiti cicatriziali valutabili nel 3%.
Non sono evidenti esiti determinati dalla persistenza del mezzo di sintesi in quanto rimosso da
molti anni.
Anche a carico della spalla sin si rileva una modesta limitazione della escursione articolare per
circa un quarto in relazione ad iniziali segni di osteoartrosi come documentato da RX
24/9/2018: considerando l'ottimo tono-trofismo della muscolatura del cingolo scapolomerale,
l'assenza di significativi deficit e la sostanziale negatività dei dati anamnestici il quadro può
essere considerato parafisiologico per la età.
8 Non sono più rilevabili i segni della modica sindrome soggettiva post traumatica accertati in
conseguenza dell'infortunio del 2004 ma poi non più documentati né in occasione della
relazione del CTP del 10/10/18, né in occasione della CTU del 10/4/19, né in occasione delle
controdeduzioni del CTP del 9/7/19 né in occasione della relazione medicolegale di parte del
15/7/22.
In definitiva si tratta di quadro complesso di multipli esiti traumatici in evoluzione rispetto a
quanto documentato in precedenza e che non rende più congrua la valutazione complessiva del
41%.
Considerando la frattura somatica di C7 con multiple discopatie e radicolopatie cervicali
valutate con il cod. 196 il danno è pari al 10% e con le multiple fratture della colonna dorsale
valutate per analogia con cod. 200, trattandosi di patologie concorrenti, il danno è valutabile
nel 20%.
Ma anche la frattura del femore sin (Men 272-271 12% ), la frattura della branca ischio pubica
dx e acetabolo dx (men 272 10%) e la minima ipometria dell'arto (men 309 1%) sono da
considerare concorrenti in quanto incidenti su uno stesso organo-funzionale e valutabili nel
complesso nel 23%.
La toracoalgia da fratture costali (men 219 2%), la frattura del capitello radiale dx (men 234
4%) e gli esiti cicatriziali (men 36 3%) sono patologie coesistenti, pertanto, può essere applicata
la formula a scalare trattandosi di minorazioni che non possono essere rapportate alla integrità
completa del soggetto ma solo alla frazione residua”.
Il CTU ha, quindi, concluso rilevando come “il danno relativo ai postumi dei due infortuni
lavorativi, già riconosciuto pari al 41%, vada rivalutato, nella sua parte relativa alle lesioni
osteoarticolari e discolegamentose della colonna per effetto della comparsa di sofferenza
radicolare C5C6C7 e del maggior deficit statico dinamico degli arti inferiori: da rilevare la
concorrenza delle lesioni alla colonna con le fratture del femore e del bacino che incidono tutte
sulla efficienza statico dinamica del ricorrente e sulla sua capacità deambulatoria.
9 Valutando tali postumi con criterio della valutazione sincretica e non sommatoria e valutando
invece con il criterio a scalare gli altri postumi semplicemente coesistenti (esiti frattura capitello
radiale, fratture costali ed esiti cicatriziali) nel complesso appare equa una valutazione del
danno pari al 48% a decorrere dall'epoca della domanda di revisione per aggravamento
(25/1/17) e fino al momento attuale”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dal CTU debbano essere condivise, in quanto esenti da vizi logici, basate su indagini complete ed esaurienti e fondate sull'attenta ed esaustiva considerazione di tutti gli elementi di valutazione presenti in atti.
Le medesime, d'altra parte, non sono state specificamente censurate dall'appellante, mentre l'Istituto appellato ha lamentato unicamente il fatto che il CTU avesse riconosciuto l'intervenuto aggravamento del quadro rachideo, malgrado il medesimo, in quanto oggetto di tutela in conseguenza dell'evento infortunistico del 2004, potesse essere riconosciuto nel solo limite dei dieci anni a partire dalla costituzione della rendita, cioè non oltre il 2015.
Peraltro, come correttamente rilevato dal CTU in risposta alle predette osservazioni, “in realtà,
l'aggravamento del quadro … non è relativo solo agli esiti dell'infortunio del 2004 ma anche a
quello del 2008, riferendosi sia alle lesioni osteoarticolari e discolegamentose della colonna per
effetto della comparsa di sofferenza radicolare C5C6C7, sia di un maggior deficit statico
dinamico degli arti inferiori: infatti le lesioni alla colonna cervicodorsolombare sono
concorrenti con le fratture del femore e del bacino e incidono tutte sulla efficienza statico
dinamica del ricorrente e sulla sua capacità deambulatoria”, cosicché “considerando la
molteplicità delle lesioni riportate negli infortuni del 2004 e 2008, la influenza reciproca e loro
evoluzione in aggravamento, non si può individuare …, se non con criteri puramente soggettivi,
quanto possa essere determinato dalla frattura cervicale o dalle fratture dorsali o quanto dalla
frattura del bacino a destra o del femore a sinistra o dagli altri politraumi”.
In definitiva, deve ritenersi che l'aggravamento delle menomazioni subite dall'appellato a causa dell'infortunio occorsogli nel 2008 abbia avuto un ruolo perlomeno concausale nell'intero
10 aggravamento complessivo subito dall'appellato medesimo, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi nella fattispecie al limite revisionale previsto dall'art. 83 T.U.
1124/1965.
***
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che l'appellante, a decorrere dalla data della visita di revisione del 25 gennaio 2017, presenta una lesione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura complessiva del 48% e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in rendita.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
differenze dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa,
quanto al primo grado, alle cause di previdenza e, quanto alla presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite relative alla presente fase di appello devono essere liquidate in favore dell'Erario,
visto che l'appellante, a seguito di istanza del 18 luglio 2022, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento n. 2692/2022 del 4 agosto 2022 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, presente in atti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
11 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che
[...]
a decorrere dalla data della visita di revisione del 25 gennaio 2017, presenta una Parte_1
lesione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura complessiva del 48% e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in rendita;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle differenze dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
relative al primo grado di giudizio, che liquida in €. 2.695,50, e alla rifusione, in favore dell'erario, di quelle relative alla presente fase, che liquida in €. 2.904,50, oltre, in ogni caso,
spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di CTU. CP_1
Cagliari, 23 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. NI Coinu………………………..……………………dott. RI UI CA
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