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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2784/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BALDO GENNY
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BALDO GENNY
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 04/10/1986 e trascritto al n. 39, Parte 2, Serie A, Anno 1986 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGNANO VARANO alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento la Parte_2 Pt_1
somma di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione. Il versamento verrà eseguito entro il giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario.
3. Si dà atto che i coniugi dichiarano di intendere definito ogni loro reciproco rapporto patrimoniale, anche con riguardo al regime di comunione legale dei beni ed allo scioglimento della stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 177 e ss. c.c., e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro relativamente ad ogni e qualsivoglia rapporto, bene ed attività di pertinenza di ciascuno.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani