Articolo 2967 del Codice civile
Articolo 2966Articolo 2752
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19 aprile 1942
Art. 2967.

(Effetto dell'impedimento della decadenza).

Nei casi in cui la decadenza e' impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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