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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N.99/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 04 febbraio 2022 da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Luisa Miazzi, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC dall'avv. Email_1
Francesco Rossi, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
e dall'avv. Antonio Emilio Email_2
Carollo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
- appellante - contro in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Spolverato, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._5
dall'avv. Francesca Email_4
Marchesan, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._6
e dall'avv. Elisa Pavanello, Email_5
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._7
Email_6
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.699/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento
Causa trattata all'udienza del 03 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., l'Ing. , rappresentato e difeso Parte_1
come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Conclusioni per parte appellata “Visto il provvedimento Controparte_1
ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la rappresentato e difeso Controparte_1
come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 febbraio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.699/21 del giudice del lavoro del Tribunale di pag. 2/4 Venezia con la quale ha rigettato l'impugnazione di licenziamento intimatogli dall'odierna appellata in data 22 luglio 2019.
Con memoria depositata il 27 giugno 2022 si è costituita la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo e di riassegnazione per trasferimento del giudice relatore designato è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 nel corso della quale era disposta la comparizione personale delle parti per la successiva udienza del 17 aprile in esito al quale, avendo il collegio esperito tentativo di conciliazione che dava esito positivo per la formalizzazione del quale le parti chiedevano un rinvio, concesso dal collegio all'udienza dell'8 maggio. L'udienza non si teneva in ragione del richiesto rinvio per consentire alle parti di definire gli aspetti procedurali e formali della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale.
A seguito del differimento dell'udienza al 3 luglio, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti depositavano nota congiunta rappresentando l'intervenuta conciliazione stragiudiziale. Presone la causa, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano concordemente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale e l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il
Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e, in riforma integrale della sentenza di primo grado,
pag. 3/4 ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 04 febbraio 2022 da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Luisa Miazzi, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC dall'avv. Email_1
Francesco Rossi, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
e dall'avv. Antonio Emilio Email_2
Carollo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
- appellante - contro in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Spolverato, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._5
dall'avv. Francesca Email_4
Marchesan, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._6
e dall'avv. Elisa Pavanello, Email_5
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._7
Email_6
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.699/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento
Causa trattata all'udienza del 03 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., l'Ing. , rappresentato e difeso Parte_1
come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Conclusioni per parte appellata “Visto il provvedimento Controparte_1
ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la rappresentato e difeso Controparte_1
come in epigrafe, preso atto dell'accordo intervenuto con la controparte, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 febbraio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.699/21 del giudice del lavoro del Tribunale di pag. 2/4 Venezia con la quale ha rigettato l'impugnazione di licenziamento intimatogli dall'odierna appellata in data 22 luglio 2019.
Con memoria depositata il 27 giugno 2022 si è costituita la CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di triplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo e di riassegnazione per trasferimento del giudice relatore designato è stata discussa all'udienza del 27 marzo 2025 nel corso della quale era disposta la comparizione personale delle parti per la successiva udienza del 17 aprile in esito al quale, avendo il collegio esperito tentativo di conciliazione che dava esito positivo per la formalizzazione del quale le parti chiedevano un rinvio, concesso dal collegio all'udienza dell'8 maggio. L'udienza non si teneva in ragione del richiesto rinvio per consentire alle parti di definire gli aspetti procedurali e formali della conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale.
A seguito del differimento dell'udienza al 3 luglio, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti depositavano nota congiunta rappresentando l'intervenuta conciliazione stragiudiziale. Presone la causa, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano concordemente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale e l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il
Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e, in riforma integrale della sentenza di primo grado,
pag. 3/4 ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4