Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
L'appaltatore risponde nei confronti dei terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e dalla comune diligenza, anche quando l'opera sia compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori (salvo l'eventuale concorso di colpa fra direttore dei lavori o committente ed appaltatore), a meno che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister" e cioè senza alcuna libertà di determinazione e di decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi FR DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 42, presso lo studio MORGANTI, difeso dagli avvocati GIOVANNI BELLUOMO, BRUNO MERCURIO, DOMENICO MUSTO con elezione di domicilio anche in 81031 AVERSA (CE) VIA E. CORCIONI 56, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA (già S.I.P.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE JACONO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 610/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 06/03/96 e depositata il 15/03/96 (R.G. 2763/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Ruggero VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30.8.1989 la S.I.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli IG FR e sostenendo che in data 4.7.1985, durante i lavori di rifacimento della sede stradale di Via Kennedy a Cardito commessi alla ditta della quale lo stesso era titolare, erano rimasti danneggiati gli impianti telefonici siti nel sottosuolo, ne chiedeva la condanna al relativo risarcimento.
Il convenuto, costituendosi, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza in data 16.6/6.7.1993 l'adito Tribunale, accogliendo la domanda, condannava il IG al pagamento in favore della S.I.P. del complessivo importo di L. 9.004.260, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali del 4.7.1985, nonché al rimborso delle spese del giudizio.
Avverso tale decisione interponeva appello il IG al quale resisteva la SIP.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza adottata in data 6/15 marzo 1996, rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il IG affidandone l'accoglimento ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la Telecom Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avanza il ricorrente con l'unico motivo del suo gravame un duplice ordine di censure:
a) lamenta in primo luogo che, pur avendo i giudici del merito (Tribunale e Corte)individuato in esso convenuto non il soggetto che aveva tranciato i cavi ma il responsabile dell'azienda appaltatrice dei lavori, si fossero limitati ad affermare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non rendendosi conto che trattavasi di condotta svolta nell'ambito di un contratto di appalto e senza svolgere quindi alcuna indagine sul contenuto dello stesso (nel qual caso avrebbero potuto rilevare che lo scavo era stato effettuato alla profondità stabilità nel capitolato d'appalto e che responsabile, eventualmente, era il Comune);
b) denuncia poi l'erronea interpretazione dell'art. 2043 c.c. sotto un duplice profilo: 1) per non avere la Corte indicato elemento alcuno che consentisse di collegare la responsabilità dell'evento a colpa dell'appaltatore; 2) per non essersi minimamente posto il problema di accertare la giustezza o meno del danno e più specificatamente se a causare lo stesso non fosse stata la stessa SIP con la propria condotta (collocando i suoi cavi a profondità non regolare).
I primi due rilievi (cioè quelli di cui al punto a) ed al punto b 1) sono destituiti di fondamento e vanno disattesi.
Costituisce ius receptum (cfr. tra le tante: Cass. 23 aprile 1997 n. 3520; Cass. 11 aprile 1991 n. 3801 e Cass. 16 maggio 1987 n. 4518) che "l'appaltatore risponde nei confronti dei terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza anche quando l'opera sia compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori ed anche se l'inosservanza dipenda da fatti ascrivibili al direttore medesimo o a difetto del progetto od anche quando si ricolleghi alle direttive impartite dal committente, in quanto in dette ipotesi può solo configurarsi un concorso di colpa tra direttore dei lavori (o committente) ed appaltatore, ma non l'esonero di responsabilità di quest'ultimo, a meno che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister" e cioè senza alcuna libertà di determinazione e di decisione". A maggior ragione tanto deve affermarsi quando, come nel caso di specie, non è provata e nemmeno dedotta alcuna ingerenza dell'appaltante o di chi per lui nelle modalità di esecuzione dell'opera commessa.
Relativamente al terzo rilievo (di cui al punto b 2) deve precisarsi che la Corte di Napoli ha compiutamente osservato che la presenza materiale di condutture telefoniche in loco implicava il diritto della SIP su di esse e su quanto connesso alla fornitura del relativo servizio pubblico cui l'ente era preposto, al di là di mere congetture sulla eventuale illiceità della installazione di siffatti strumenti.
Trattasi cioè di apprezzamento di fatto che risultando assistito da motivazione adeguata e corretta, seppur sintetica, è incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 132.000 oltre agli onorari liquidati in L. unmilioneottocentomila. Roma, 10/12/1998 Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.