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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4937/2023
Tribunale Ordinario di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4937/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4937/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE 129/C 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. TESTI ANDREA
ATTORE Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASSIBBA Controparte_1 C.F._2 GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO, 176 ENpresso il difensore avv. CASSIBBA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISONE
I. Con atto di citazione in riassunzione, Parte_1 svolgeva nei confronti del convenuto, la Controparte_1 domanda separata in esito al provvedimento del 7/8/23 reso pagina 2 di 6 nel giudizio RGL 388/23 innanzi alla Sez. Lavoro dell'intestato Tribunale, con il quale l'originaria domanda di cui al ricorso depositato veniva separata e rimessa al Tribunale ordinario per la parte azionabile nei confronti dell'odierno convenuto, non definita e dichiarata estinta. In particolare, la chiedeva l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra è stata più volte Parte_1 oggetto di molestie sessuali da parte del sig. CP_1
sia all'infuori che nell'ambito del rapporto di
[...] lavoro corrente presso;
Controparte_2 condannare, per l'effetto, il a risarcire i danni, CP_1 patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali subiti dalla in conseguenza delle molestie sessuali Pt_1 perpetrate, quantificabili nella somma di € 50.000,00 o in quella, diversa, che verrà ritenuta di giustizia;
disporre ogni altro, eventuale, provvedimento a tutela ritenuto necessario e/o opportuno per le molestie sessuali di cui la è stata vittima;
Pt_1 con vittoria di competenze, spese ed accessori di legge”. Si costituiva il , il quale chiedeva l'accoglimento CP_3 delle seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, a) in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione per l'estrema genericità ed incompletezza nell'indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata;
b) nel merito, ferme ed impregiudicate le eccezioni contenute nella memoria di costituzione e nella memoria integrativa (eccezione di prescrizione della richiesta di risarcimento danni, eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione di “ne bis in idem”), rigettare le domande proposte dalla sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sulla quantificazione della richiesta economica. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In corso di causa veniva promosso ed esperito il tentativo di conciliare seppur vanamente.
II. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 6 Risulta documentale il contegno del convenuto atto a intrattenere con l'attrice plurime conversazioni su whatsapp da tenore integrante gli estremi di molestia sessuale. Tali approcci si sono sostanziati inizialmente nel corso del 2017, quando ancora il rapporto di lavoro tra la e non era perfezionato, ma era in Pt_1 Controparte_2 fase prodromica, con il a rivestire un ruolo di CP_3 potenziale futuro sovrapposto gerarchico, tale quindi da generare nell'attrice riluttanza e conseguente riduzione della facoltà e capacità di difesa. Tale contegno è proseguito nel 2020, allorquando la era assunta e Pt_1 dal era a tutti gli effetti suo superiore. CP_3
Le eccezioni del convenuto paiono non meritano accoglimento. In particolare, non è condivisibile l'eccezione di prescrizione, atteso che il diritto dedotto soggiace, ai sensi dell'art. 2947 c.c., alla prescrizione quinquennale, decorrendo il termine dalla data in cui si è verificato l'ultimo fatto contestato, databile dal 27 luglio 2020. La definizione transattiva intercorsa con la Società datrice di lavoro impedisce di Controparte_2 configurare alcun legame di solidarietà e/o coinvolgimento dell'autonoma domanda svolta nel presente procedimento unicamente nei confronti dell'autore materiale del fatto contestato. Conseguentemente, anche l'eccezione di ne bis in idem non trova fondamento, stante la diversità della domanda azionata originariamente innanzi alla Sezione Lavoro anche nei confronti della datrice di lavoro,
. Controparte_2
La legittimazione passiva, infine, è ravvisabile nei confronti del soggetto, il , che ha inviato i CP_3 messaggi e tenuto i comportamenti contestati, anche in considerazione che il medesimo mai ha negato simili condotte, semplicemente minimizzandone la portata e la rilevanza. La giurisprudenza sul tema (v. Cass. n. 27723/24 e Cass. 13611/2011) statuisce che il risarcimento del danno morale in favore di chi ha subito molestie di carattere sessuale, anche per i danni morali derivanti dalla sofferenza interiore provocata da tali accadimenti, possa essere liquidato in via equitativa, stante difficoltà di quantificazione. pagina 4 di 6 La liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, pare dover assolvere non solo una funzione ripristinatoria, ma anche dissuasiva. Ritenuta, infatti, provata la condotta contestata, occorre procedere alla valutazione della relativa incidenza sulla sfera morale e soggettiva dell'attrice, tale da causarle un danno morale, anche alla luce della dedotta successiva diffusione nell'ambiente lavorativo della situazione, non contestata dal convenuto. In tema si stabilisce che un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva Cass. 10/11/2020, n. 25164). Le condotte del convenuto ritenute integranti la fattispecie della molestia, fonte del danno morale, non paiono di estrema gravità anche alla luce del fatto che l'attrice pare aver gestito regolarmente il prosieguo del rapporto lavorativo. Per tale motivo, anche alla luce delle quantificazioni economiche fornite dalle stesse parti all'udienza del 1 ottobre 2024, nonché del fatto che l'attrice non ha fornito prova di conseguenze concretamente sofferte utili a fondare la pretesa come quantificata in atto introduttivo, si ritiene ragionevole contenere la liquidazione equitativa nell'importo di Euro 7.000,00, pari alla media tra le opposte disponibilità transattive. Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione tiene conto del mancato integrale accoglimento della domanda attorea con riferimento alla quantificazione del danno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
• accerta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno dedotto;
pagina 5 di 6 • dichiara tenuto e condanna il convenuto risarcimento dei danni che sul liquidano in via equitativa nella somma di € 7.000,00;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.
MO, 5 giugno 2025
Il G.I.
(Dott. Roberto MASONI)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4937/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4937/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE 129/C 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. TESTI ANDREA
ATTORE Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASSIBBA Controparte_1 C.F._2 GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO, 176 ENpresso il difensore avv. CASSIBBA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISONE
I. Con atto di citazione in riassunzione, Parte_1 svolgeva nei confronti del convenuto, la Controparte_1 domanda separata in esito al provvedimento del 7/8/23 reso pagina 2 di 6 nel giudizio RGL 388/23 innanzi alla Sez. Lavoro dell'intestato Tribunale, con il quale l'originaria domanda di cui al ricorso depositato veniva separata e rimessa al Tribunale ordinario per la parte azionabile nei confronti dell'odierno convenuto, non definita e dichiarata estinta. In particolare, la chiedeva l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra è stata più volte Parte_1 oggetto di molestie sessuali da parte del sig. CP_1
sia all'infuori che nell'ambito del rapporto di
[...] lavoro corrente presso;
Controparte_2 condannare, per l'effetto, il a risarcire i danni, CP_1 patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali subiti dalla in conseguenza delle molestie sessuali Pt_1 perpetrate, quantificabili nella somma di € 50.000,00 o in quella, diversa, che verrà ritenuta di giustizia;
disporre ogni altro, eventuale, provvedimento a tutela ritenuto necessario e/o opportuno per le molestie sessuali di cui la è stata vittima;
Pt_1 con vittoria di competenze, spese ed accessori di legge”. Si costituiva il , il quale chiedeva l'accoglimento CP_3 delle seguenti conclusioni: contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, a) in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione per l'estrema genericità ed incompletezza nell'indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata;
b) nel merito, ferme ed impregiudicate le eccezioni contenute nella memoria di costituzione e nella memoria integrativa (eccezione di prescrizione della richiesta di risarcimento danni, eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione di “ne bis in idem”), rigettare le domande proposte dalla sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sulla quantificazione della richiesta economica. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In corso di causa veniva promosso ed esperito il tentativo di conciliare seppur vanamente.
II. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 6 Risulta documentale il contegno del convenuto atto a intrattenere con l'attrice plurime conversazioni su whatsapp da tenore integrante gli estremi di molestia sessuale. Tali approcci si sono sostanziati inizialmente nel corso del 2017, quando ancora il rapporto di lavoro tra la e non era perfezionato, ma era in Pt_1 Controparte_2 fase prodromica, con il a rivestire un ruolo di CP_3 potenziale futuro sovrapposto gerarchico, tale quindi da generare nell'attrice riluttanza e conseguente riduzione della facoltà e capacità di difesa. Tale contegno è proseguito nel 2020, allorquando la era assunta e Pt_1 dal era a tutti gli effetti suo superiore. CP_3
Le eccezioni del convenuto paiono non meritano accoglimento. In particolare, non è condivisibile l'eccezione di prescrizione, atteso che il diritto dedotto soggiace, ai sensi dell'art. 2947 c.c., alla prescrizione quinquennale, decorrendo il termine dalla data in cui si è verificato l'ultimo fatto contestato, databile dal 27 luglio 2020. La definizione transattiva intercorsa con la Società datrice di lavoro impedisce di Controparte_2 configurare alcun legame di solidarietà e/o coinvolgimento dell'autonoma domanda svolta nel presente procedimento unicamente nei confronti dell'autore materiale del fatto contestato. Conseguentemente, anche l'eccezione di ne bis in idem non trova fondamento, stante la diversità della domanda azionata originariamente innanzi alla Sezione Lavoro anche nei confronti della datrice di lavoro,
. Controparte_2
La legittimazione passiva, infine, è ravvisabile nei confronti del soggetto, il , che ha inviato i CP_3 messaggi e tenuto i comportamenti contestati, anche in considerazione che il medesimo mai ha negato simili condotte, semplicemente minimizzandone la portata e la rilevanza. La giurisprudenza sul tema (v. Cass. n. 27723/24 e Cass. 13611/2011) statuisce che il risarcimento del danno morale in favore di chi ha subito molestie di carattere sessuale, anche per i danni morali derivanti dalla sofferenza interiore provocata da tali accadimenti, possa essere liquidato in via equitativa, stante difficoltà di quantificazione. pagina 4 di 6 La liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, pare dover assolvere non solo una funzione ripristinatoria, ma anche dissuasiva. Ritenuta, infatti, provata la condotta contestata, occorre procedere alla valutazione della relativa incidenza sulla sfera morale e soggettiva dell'attrice, tale da causarle un danno morale, anche alla luce della dedotta successiva diffusione nell'ambiente lavorativo della situazione, non contestata dal convenuto. In tema si stabilisce che un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva Cass. 10/11/2020, n. 25164). Le condotte del convenuto ritenute integranti la fattispecie della molestia, fonte del danno morale, non paiono di estrema gravità anche alla luce del fatto che l'attrice pare aver gestito regolarmente il prosieguo del rapporto lavorativo. Per tale motivo, anche alla luce delle quantificazioni economiche fornite dalle stesse parti all'udienza del 1 ottobre 2024, nonché del fatto che l'attrice non ha fornito prova di conseguenze concretamente sofferte utili a fondare la pretesa come quantificata in atto introduttivo, si ritiene ragionevole contenere la liquidazione equitativa nell'importo di Euro 7.000,00, pari alla media tra le opposte disponibilità transattive. Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione tiene conto del mancato integrale accoglimento della domanda attorea con riferimento alla quantificazione del danno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
• accerta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno dedotto;
pagina 5 di 6 • dichiara tenuto e condanna il convenuto risarcimento dei danni che sul liquidano in via equitativa nella somma di € 7.000,00;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.
MO, 5 giugno 2025
Il G.I.
(Dott. Roberto MASONI)
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