Versione
21 aprile 1942
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Versione
13 marzo 1986
13 marzo 1986
Art. 328.
(Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata.
Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
((44)) --------------------- AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all' art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".
(Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata.
Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
((44)) --------------------- AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all' art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".
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- 1. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defuntaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29.907867
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo I Delle impugnazioni in generale Art. 328 c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 17/09/2025, n. 708Provvedimento: […] Questi ultimi con il proposto gravame- ai fini dell'ammissibilità- hanno invocato il disposto dall'art. 328 c.p.c., atteso che i danti causa erano rimasti contumaci nel giudizio di primo grado ed uno di essi è deceduto in data 11.09.2021 nel corso dello stesso. […] In merito, premesso, che nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad dalla l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20529), va detto che in ogni caso,Leggi di più...
- morte parte in causa·
- giudicato·
- proroga termine impugnazione·
- inammissibilità appello·
- spese di lite·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- notifica sentenza·
- art. 328 c.p.c.