Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02475/2025REG.PROV.COLL.
N. 08679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8679 del 2022, proposto dal sig. FI RI GH, in proprio e come titolare dell’Azienda Agricola FI RI GH, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Chierroni e Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona Chierroni Vittorio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Fattoria La Vialla di AN NI e DI Lo CO soc. agric. sempl. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi 32;
nei confronti
Comune di Capolona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Montani del Casentino, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Regione Toscana, Inerti Cocci s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione terza) n. 433 del 31 marzo 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fattoria La Vialla di AN NI e DI Lo CO soc. agr. semplice e del Comune di Capolona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall'autorizzazione unica SUAP n. 93/2019 rilasciata all'impresa individuale FI RI GH dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino il 20 novembre 2019 per la “realizzazione di un bacino di accumulo ad uso irriguo sull'area posta nel Comune di Capolona – loc. Castelluccio – Lo Spicchio…come da permesso di costruire n. 10 del 15.11.2019 rilasciato dal Comune di Capolona”;
- dal permesso di costruire n. 10 del 15 novembre 2019, allegato all'autorizzazione unica di cui al punto che precede, rilasciato all'impresa individuale FI RI GH dall'Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Capolona;
- dal parere espresso dalla Commissione edilizia del Comune di Capolona nella seduta del 7 novembre 2019, di cui al verbale n. 4 menzionato nel permesso di costruire;
- da ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, connesso e conseguente.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Toscana dalla Fattoria La Vialla di AN NI e DI Lo CO soc. agr. sempl. sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione del PRAER e del PAERP ratione temporis vigenti, del PIT, del Piano strutturale e del R.U./Piano operativo – violazione e falsa applicazione delle ll.rr. Toscane nn. 78/1998 e 35/2015 – violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, autonomia e imparzialità - eccesso di potere per sviamento – falsità dei presupposti - assoluta carenza di istruttoria, illogicità e irrazionalità – ingiustizia manifesta – travisamento dello stato dei luoghi e dei presupposti di fatto – arbitrarietà;
b) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 183 co. 1 lettera qq) d. lgs. 152/2006 e 4 co. 2 lettere a), c) e d) d.P.R.120/2017 – violazione e falsa applicazione dell’art.186 d. lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione del par. 3.2. delle linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui alla delibera SNPA del 9.5.2019 - eccesso di potere per sviamento – falsità dei presupposti - assoluta carenza di istruttoria, illogicità e irrazionalità – ingiustizia manifesta– travisamento dello stato dei luoghi e dei presupposti di fatto – arbitrarietà;
c) progetto dissimulato (cava): violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 43 co. 2 l.r. Toscana 10/2010 ed alla lettera i) dell’allegato IV alla Parte seconda d. lgs. 152/2006 oltre che alla lettera g- bis ) dell’allegato B1 alla l.r. 10/2010 - progetto simulato (bacino irriguo): violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 43 co. 1 l.r. 10/2010 ed alla lettera t) dell’Allegato III alla parte seconda del d. lgs. 152/2006, oltre che alla lettera e) dell’allegato A1 alla L.R. 10/2010
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co. 5 lettera a), 2, 3, 4, 5 e 6 l.r. Toscana 5 novembre 2009 n. 64 – incompetenza - eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – errore sui presupposti – travisamento dello stato dei luoghi;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 70 co. 3 lettera b) l.r. Toscana 65/2014 e dell’art. 3 co. 1 lettera l) della d.P.G.R. n. 63R/2016 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – errore sui presupposti – travisamento dello stato dei luoghi.
3. Con il medesimo atto la ricorrente ha anche domandato la condanna del Comune di Capolona e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino al risarcimento dei danni.
4. Con la sentenza n. 433 del 31 marzo 2022 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno e compensando tra le parti le spese di lite.
5. L’Azienda agricola FI RI GH ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a otto motivi così rubricati:
I - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a., difetto di istruttoria e di motivazione. Sulla tardività del ricorso;
II - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c., difetto di istruttoria e di motivazione. Sull’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse;
III - erroneità ed illogicità della sentenza impugnata del T.a.r.; omessa, insufficiente ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione art. 19 c.p.a., difetto di istruttoria e di motivazione;
IV - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione leggi regionali 3 novembre 1998, n. 78 e 24 marzo 2015, n. 35, difetto di istruttoria e di motivazione;
V - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione leggi regionali 3 novembre 1998, n. 78 e 24 marzo 2015, n. 35, difetto di istruttoria e di motivazione;
VI - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione leggi regionali 3 novembre 1998, n. 78 e 24 marzo 2015, n. 35, difetto di istruttoria e di motivazione.
VII -erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r.; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a. e degli artt. 183 co. 1 lettera qq) d.lgs. 152/2006 e 4 co. 2 lettere a), c) e d) d.P.R . 120/2017, violazione e/o falsa applicazione dell’art.186 d.lgs. 152/2006, violazione e/o falsa applicazione leggi regionali 3 novembre 1998, n. 78 e 24 marzo 2015, n. 35, difetto di istruttoria e di motivazione.
VIII - erroneità ed illogicità della sentenza del T.a.r., omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione leggi regionali 3 novembre 1998, n. 78 e 24 marzo 2015, n. 35, difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Capolona e la Fattoria La Vialla, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con nota del 18 novembre 2024 l’appellante ha dichiarato di aver ottenuto, a seguito di integrazione documentale e rivalutazione del suo progetto, il titolo edilizio richiesto e di non avere più alcun interesse alla coltivazione dell’appello.
8. Con memorie dello stesso 18 novembre 2024 e repliche del 27 e del 28 novembre 2024 le altre parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, rimettendosi alla valutazione da parte del Consiglio di Stato sul contegno processuale dell’appellante.
9. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto comunicato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi suo interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
11. In considerazione della particolarità della controversia e dell’esito complessivo del giudizio le spese del presente grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO