Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1052
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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L'art. 1669 cod. civ., nel sancire la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per la rovina, il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell'opera, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, fissa un termine decadenziale il cui "dies a quo " è rappresentato dalla data dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione espletata dall'appaltatore, indipendentemente dalla circostanza che tale conoscenza sia stata acquisita direttamente da chi agisce in giudizio ovvero dal suo dante causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1052
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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