Sentenza 12 settembre 2005
Massime • 2
Con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate).
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/09/2005, n. 18094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18094 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato AURELI Stanislao, che lo difende unitamente all'avvocato FLAVIO PECCENINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CEFALY Francesco, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LD VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 245/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile emessa il 6/02/01, depositata il 13/03/01; RG. 1324/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato STANISLAO AURELI;
udito l'Avvocato FRANCESCO CEFALY;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL IU conveniva davanti al tribunale di Ravenna GI NN e la s.p.a. EN Assicurazioni nella rispettiva qualità di proprietario-conducente ed assicuratrice della trattrice tg. RA 41902 per sentirli condannare a risarcire i danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 15.9.1992 in Faenza. Assumeva l'attore che, mentre era alla guida del proprio motociclo sulla pubblica via in salita ed inseriva la seconda marcia, slittava con la ruota posteriore, a causa della vischiosità del manto stradale per un'invisibile patina viscida, causata dalla perdita sulla strada da parte della trattrice di quintali 50 di prugne, nonostante che i vigili del fuoco avessero poco prima provveduto a lavare la strada alla presenza dei vigili urbani;
che in quel punto ed in quel giorno erano caduti per analoghi motivi altri motociclisti. Si costituivano i convenuti, che chiedevano il rigetto della domanda, assumendo che la strada era stata lavata dai vigili del fuoco e che il quantitativo di prugne era stato sgombrato dal servizio di nettezza urbana.
Il Tribunale, con sentenza del 14.4.1999, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore.
La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 13.3.2001, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che effettivamente, come riferito dai testi, anche dopo il lavaggio la strada risultava scivolosa e pericolosa, a causa del carico di prugne cadute, ma che l'intervento dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, prontamente intervenuti per effettuare il lavaggio della strada, aveva determinato l'interruzione del nesso causale tra il comportamento colpevole del GI ed il danno subito dall'attore, poiché erano stati i vigili urbani, dopo l'esecuzione del lavaggio, a riaprire la strada al pubblico transito, con la conseguenza che l'evento era imputabile a chi male eseguì l'intervento di ripristino della strada e di riapertura della stessa al transito.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione AL IU,che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la HU Assicurazioni, incorporante la EN Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza su un punto decisivo della causa, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che in modo contraddittorio la sentenza impugnata da una parte rileva che la strada, anche dopo il lavaggio effettuato dai vigili del fuoco era rimasta scivolosa e pericolosa, a causa della caduta delle prugne dalla trattrice, e dall'altra esclude il nesso di causalità tra questa caduta delle prugne, imputabile al GI, e l'evento dannoso subito da esso ricorrente. Secondo il ricorrente il GI rimane responsabile del danno anche se altri si erano inseriti per eliminare le conseguenze dannose.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Va, preliminarmente, osservato che in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. (Cass. 30/03/1985, n. 2234; Cass. 10/12/1996, n. 10987; Cass. 10/11/1993, n.
11087).
2.2. Pertanto dalla costante giurisprudenza di questa Corte si desume: che ai fini della determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato;
che tuttavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusiva dell'evento; che per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello;
che si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate) (cfr. Cass. 10.11.1993, n. 11087).
2.3. Come è noto l'accertamento se uno o più fatti imputabili a soggetti diversi, concomitanti o succedentisi nel tempo, rientrino nel novero delle condizioni necessarie ed efficienti per la produzione dell'evento dannoso, secondo la disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 del codice penale (ma applicabile anche nel settore della responsabilità civile, in tema di causalità materiale e non giuridica) costituisce un tipico giudizio di fatto il quale in tanto si sottrae a censura in sede di legittimità in quanto sia sorretto da motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico-giuridico.
3.1. Tale coerenza motivazionale nella specie difetta. Il rispetto dei principi ora ricordati imponeva alla Corte di merito di esporre con chiarezza e con consequenzialità logica le ragioni che la inducevano a non ravvisare, nel permanere della accertata scivolosità della strada anche dopo il lavaggio, gli antecedenti necessari ed efficienti dell'incidente occorso all'attore. Al riguardo la sequela argomentativa, esposta nella sentenza in esame, presenta una intrinseca contraddizione. La Corte di merito infatti, dopo avere ammesso che la particolare situazione di effettivo pericolo era stata determinata dal ribaltamento del carico di prugne, imputabile al IL, ha ritenuto che il mancato corretto lavaggio della strada da parte dei vigili del fuoco e la riapertura al traffico della strada costituisse causa sopravvenuta unica ed esclusiva del fatto generatore del danno, tale da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Sennonché la corte di merito contraddittoriamente, pur ponendo all'origine della sequenza causale il comportamento di NN GI, ne esclude poi il nesso causale con il danno subito dall'attore sul solo rilievo che coloro che intervennero successivamente non compirono a regola d'arte quanto avrebbero dovuto fare (lavaggio della strada e successiva riapertura al transito). Ma la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello è contraddittoria con la conclusione (cui perviene) di esclusione del concorso di cause: infatti una volta ritenuto che la caduta dell'attore fu, pur sempre, causata dalla presenza sulla strada di scivolosità per residui di polpa di prugne trasportate dalla trattrice del convenuto, non si può più ritenere che quest'ultimo sia estraneo alla sequenza causale, sia pure concorrente con altre, che ha causato l'evento dannoso, assumendo che il non corretto lavaggio della strada costituisca un'interruzione del nesso causale tra tale fatto originario e l'evento dannoso. Per sostenere tale assunto la corte di merito avrebbe dovuto accertare e ritenere che nella causazione dell'evento dannoso il ribaltamento delle prugne sulla strada non aveva avuto alcuna efficacia causale, neppure minimale, e che, quindi, la vischiosità della strada era da ascriversi totalmente ad altre ragioni (ad esempio ai solventi o detergenti usati, sia pure nella "occasione del lavaggio per la caduta delle prugne", per cui alla causa della vischiosità, costituita dalla polpa delle prugne, si era sostituita una "vischiosità stradale" di tutt'altra natura ed autonoma rispetto alla precedente, che costituiva solo la mera occasione dell'intervento dei vigili del fuoco e dei vigili urbani). L'eventuale concorso di responsabilità comporta, come è noto, che il danneggiato possa richiedere a ciascuno dei corresponsabili il pagamento dell'intero (art. 2055 c.c).
Quanto sopra detto, ovviamente, attiene solo alla questione del nesso causale, rimanendo impregiudicate tutte le altre questioni attinenti alla struttura dell'illecito, ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., da accertarsi in sede di rinvio, tra cui anche la necessità che la condotta sia connotata almeno da colpa. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2005