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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3359/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 3 e 4 luglio 2024
da rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Rosina, del Foro di Parte_1
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Guido Soloni, del Foro di Padova, CP_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Zanon, del Controparte_2
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Azione di simulazione
Conclusioni
1 per l'attore “Nel merito: -Accertare e dichiarare la natura Parte_1
SIMULATA ex art. 1415, 2° co. c.c. dell'atto di TRASFERIMENTO GRATUITO
a seguito di separazione consensuale del 24.05.2022 (Rep. 29.054 – Racc.
13.118 notaio avente ad oggetto la proprietà degli immobili ivi indicati Per_1
di cui il titolare, dr. aveva disposto in favore di CP_1 [...]
, sua moglie, stante l'asserita SIMULAZIONE di detta pattuizione CP_2
per i motivi di cui in premessa. Per l'effetto dichiarare che il dr. è CP_1
proprietario dei beni (apparentemente) ceduti con l'atto di TRASFERIMENTO
GRATUITO a seguito di separazione consensuale del 24.05.2022 (Rep.
29.054 – Racc. 13.118 notaio – all. 2). Per_1
In via subordinata, nel merito: - Accertare e dichiarare l'INEFFICACIA ex art. 2901 c.c. del predetto atto di TRASFERIMENTO GRATUITO a seguito di separazione consensuale del 24.05.2022 (Rep. 29.054 – Racc. 13.118 notaio per i motivi di cui in premessa. Per_1
- Ordinarsi la trascrizione della sentenza nei competenti Registri Immobiliari.
- Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali”;
per il convenuto “In via preliminare di rito: accertarsi la carenza CP_1
dell'interesse ad agire e dunque delle condizioni dell'azione e, per l'effetto,
dichiarare inammissibili le domande formulate dall'attore;
- Nel merito: respingersi siccome infondate in fatto non meno che in diritto le domande tutte dell'attore;
- In ogni caso: condannarsi l'attore a rifondere per intero le spese legali ed i compensi di causa nonché condannare il medesimo ex art. 96 c.p.c.”;
per la convenuta : “A) IN VIA PRELIMINARE: A.1) Controparte_2
Accertata l'inesistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 Cpc dal momento della proposizione della domanda al momento della decisione, sia dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore.
2 B) IN OGNI CASO:
B.1) Condannarsi l'attore alla rifusione delle spese e compensi legali al procuratore che si dichiara antistatario.
B.2) Accertato che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, sia condannato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da liquidarsi in via equitativa d'ufficio ex art. 96, comma 3, Cpc.
C) IN VIA SUBORDINATA EVENTUALE:
C.1) Per mero tuziorismo, in via subordinata ed eventuale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare e principale,
accertata l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sia rigettata la domanda di simulazione e la domanda revocatoria proposte in via principale e subordinata dell'attore per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 171 ter Cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
e per sentir dichiarare la simulazione, e in CP_1 Controparte_2
subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà avente ad oggetto i beni immobili siti in Padova ed in Teolo meglio descritto in atti.
A fondamento della propria domanda a dedotto che, sin dal 2010, Parte_1
pendeva presso il Tribunale di Padova, tra i due fratelli una causa CP_1
relativa alla successione del padre conclusasi con la sentenza n. Per_2
751/2017, in forza della quale aveva corrisposto al fratello la CP_1 Pt_1
somma di € 242.734,74, oltre interessi e spese legali e che detta sentenza era stata appellata in via incidentale dall'odierno attore al fine di vedere accertati altri consistenti crediti nei confronti del fratello . CP_1
3 ha dedotto, altresì, che a seguito della separazione Parte_1 CP_1
consensuale dalla moglie , risalente all'aprile 2021, aveva Controparte_2
stipulato con quest'ultima, in data 24 maggio 2022, un atto di trasferimento gratuito avente ad oggetto i beni immobili siti in Comune di Padova ed in
Comune di Teolo meglio descritti in atti e ciò per dare seguito agli accordi intervenuti in sede di separazione;
ha dedotto, inoltre, che l'atto di cui sopra è
meramente simulato, essendo finalizzato esclusivamente a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale del debitore evidenziando che, CP_1
nonostante la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
e la formale diversa residenza dei due, i predetti hanno CP_2
continuato a vivere insieme presso l'immobile di via del Patriarcato n. 11,
peraltro oggetto del citato atto di trasferimento;
ha, infine, dedotto la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.
dell'atto in questione.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande CP_1
attoree.
Il convenuto ha, anzitutto, negato la sussistenza di qualsivoglia credito del fratello nei propri confronti, evidenziando come l'attore, a fondamento Pt_1
dei supposti ingenti crediti, si sia limitato a riportare le conclusioni rassegnate in sede di appello volte a far accertare talune donazioni asseritamente poste in essere dal padre in favore di;
ha, comunque, evidenziato che Per_2 CP_1
l'accertata donazione non avrebbe fatto sorgere i pretesi crediti e che, in ogni caso, la Corte d'Appello ha rigettato le domande svolte da Parte_1
Il convenuto ha, inoltre, negato la natura simulata dell'atto di trasferimento in favore della moglie separata e ha rilevato come l'assenza di credito precluda l'esperimento dell'azione revocatoria.
4 1.3 Anche , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande attoree.
La convenuta ha, anzitutto, eccepito il difetto di agire in capo a per Parte_1
non vantare egli alcun credito nei confronti del fratello , atteso che la CP_1
Corte d'Appello con sentenza n. n.1501/2024 ha confermato la sentenza n.
751/2017 emessa dal Tribunale di Padova, rigettando l'appello incidentale proposto da ha, inoltre, negato la natura simulata dell'atto di Parte_1
trasferimento, essendo questo avvenuto in esecuzione degli accordi di separazione;
ha, infine, negato la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria intrapresa dall'attore.
1.4 All'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2024, non è Parte_1
comparso perché, come riferito dal difensore attoreo, egli aveva ritenuto che fosse “sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per
intervenuto pagamento del credito in data 18 novembre 2024 e, dunque,
successivamente alla instaurazione del presente giudizio” (cfr. verbale udienza del 19.12.2024).
La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'1 aprile 2025.
Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Il presente giudizio trae origine dall'atto di trasferimento della proprietà dei beni immobili siti in Comune di Padova ed in Comune di Teolo, meglio descritti in atti, intervenuto in data 24 maggio 2022 tra e CP_1 [...]
per dare seguito, come si legge nelle premesse del detto atto CP_2
(doc. 2 attoreo), agli accordi di separazione intercorsi tra i coniugi
. Parte_2
5 Sul presupposto che tale atto di trasferimento sia stato (al pari di un altro atto di disposizione risalente al 6 maggio 2024 – doc. 2 convenuto funzionale CP_1
a sottrarre i detti beni immobili alla garanzia patrimoniale dei creditori di CP_1
l'odierno attore ha chiesto che ne venga accertata la natura simulata e,
[...]
in subordine, che ne venga dichiarata la revocatoria.
Ciò detto, giova prendere le mosse dalla constatazione che l'esperimento sia dell'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1415, comma 2 c.c.
(espressamente richiamato dall'attore – atto di citazione pag. 1), sia dell'azione revocatoria presuppone la sussistenza di un credito in capo a chi agisce: siffatto presupposto è espressamente enunciato all'art. 2901 c.c. ed è
desumibile dal “pregiudizio ai diritti” richiamato all'art. 1415, comma 2, c.c.;
non a caso l'odierno attore in atto di citazione ha dedotto la propria posizione creditoria nei confronti del fratello , richiamando le statuizioni di cui alla CP_1
sentenza del Tribunale di Padova n. 751/2017 e le conclusioni rassegnate nella causa d'appello (incardinata impugnando la sentenza da ultimo citata)
nelle quali svolgendo appello incidentale, ha chiesto – per quanto Parte_1
qui rileva - l'accertamento della natura di donazione della elargizione di complessivi € 460.000,00 da al figlio (cfr. pagg. 2 e 3 atto di Per_2 CP_1
citazione e citato doc. 2 convenuto CP_1
2.2 Orbene, la Corte d'Appello, con la menzionata sentenza n. 1501/2024
(che non risulta essere stata impugnata), ha rigettato l'appello incidentale proposto da cosicché non è ravvisabile una posizione creditoria Parte_1
dell'odierno attore nei confronti del fratello, tanto che ancora in occasione dell'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2024, aveva Parte_1
ritenuto di non comparire essendo, a suo dire, cessata la materia del contendere (cfr. verbale).
6 Ad avviso di questo Giudice la fattispecie concreta non è sussumibile nell'ipotesi della sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
dovendosi ravvisare sin dall'inizio un difetto di interesse ad agire in capo all'odierno attore.
Infatti, se è vero che presupposto dell'azione di simulazione ex art. 1415,
comma 2, c.c. e dell'azione revocatoria è (nella sostanza) una posizione creditoria in capo a chi agisce e se è vero che il credito fatto valere può essere un credito litigioso, è altrettanto vero che dalla disamina della sentenza n.
1501/2024 della Corte d'Appello di Venezia emerge che, anche qualora fosse stato accolto l'appello incidentale proposto da non per ciò solo Parte_1
sarebbe stato accertato un credito in suo favore. La vicenda giudiziaria sottesa a quella sentenza (che, peraltro, vede anche altre parti in causa, tra cui un terzo fratello) attiene alla successione ereditaria del padre ed è volta a stabilire, tra l'altro, l'esatta ripartizione del patrimonio in base alle volontà del
de cuius che lasciò specifiche disposizioni in ordine alla quota disponibile. È
noto che eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius possono incidere sulla determinazione della massa ereditaria, ma è indubbio che l'eventuale accertamento della natura di donazioni degli atti indicati dall'appellante incidentale non avrebbe comportato, come invece dedotto dall'odierno attore,
l'insorgenza di un pari credito nei confronti del supposto donatario;
le eventuali donazioni sarebbero concorse a determinare la quota legittima e la quota disponibile da ripartire tra gli eredi in conformità alle disposizioni testamentarie.
Si deve aggiungere che, una volta effettuata tale ripartizione, sarebbe stato onere dell'odierno attore dimostrare che l'eventuale credito insorto solo all'esito di tale operazione sarebbe stato tale da integrare il “pregiudizio”
sotteso sia all'azione di simulazione, sia all'azione revocatoria, posto che non
7 è neppure dato sapere, nemmeno in via approssimativa, quale sarebbe stato l'ammontare dell'ipotetico credito.
In mancanza di prova degli elementi sin qui enunciati, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Non essendovi prova che l'attore abbia provveduto alla trascrizione della presente domanda giudiziale, nulla viene sul punto statuito.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in relazione allo scaglione tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, nei valori medi per tutte le fasi del giudizio tranne quella istruttoria, essendo stata la causa istruita solo documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 3359/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 12.046,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_2
si liquidano in € 12.046,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge con distrazione a favore dell'avv. Domenico Zanon,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Padova, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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