Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse escluso l'interruzione del nesso causale in relazione ad una lesione subita dalla vittima di un tentativo di rapina in conseguenza di un'azione difensiva da essa stessa posta in essere, in quanto il ferimento non rappresenta uno sviluppo anomalo della tentata rapina, bensì una ragionevole conseguenza delle prevedibili reazioni della persona offesa).
Commentari • 4
- 1. Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiorehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 sussiste in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Pertanto la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42. Tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio …
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- 3. Art. 41 - Concorso di causehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In applicazione del principio della concretizzazione del rischio, va esclusa la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, anche se l'evento è causalmente collegato alla condotta: si tratta di conclusione che consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento, con una non consentita estensione del rimprovero colposo (Sez. 4, 13714/2022). Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce …
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I potenziali errori di cura costituiscono, rispetto ad un soggetto vittima di un precedente fatto lesivo, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorchè di elevata gravità, non elide, di per sè, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2015, n. 17804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17804 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 644
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 49464/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA NT N. IL 12/10/1974;
avverso la sentenza n. 315/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 10/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il VA alla pena di anni due mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, lesioni ed evasione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
2.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale e dell'elemento psicologico con riguardo al reato di lesioni. La lesione al pollice della vittima e doveva essere ricondotta alla rottura di una vetrina espositiva causata dalla caduta dell'imputato ed era riconducibile all'azione difensiva posta in essere dalla vittima;
la Corte territoriale si era limitata a valorizzare lo "spazio temporale" durante il quale la vittima aveva riportato le lesioni, ma non la causa delle stesse soffermandosi esclusivamente sul tempus dell'evento e non sul quomodo.
Analoga inadeguatezza motivazionale veniva rilevata con riguardo all'elemento psicologico del reato di lesioni: la Corte d'appello aveva ritenuto esistente il dolo eventuale senza che, nella motivazione, si facesse riferimento alla effettiva e concreta previsione dell'evento, limitandosi l'analisi giudiziale solo alla verifica della astratta prevedibilità dell'evento.
2.2. Inosservanza e violazione di legge penale in relazione all'art. 41 c.p., comma 2 e art. 582 cod. pen..
Si rimarcava la errata applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2 nella misura in cui non venivano prese in considerazioni le concause del ferimento ritenute idonee ad escludere la riconducibilità delle lesioni alla condotta dell'imputato.
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 582 cod. pen.. Si deduceva che la Corte territoriale si era limitata a ricostruire la componente volontaristica del dolo in termini di accettazione del rischio senza valutare l'esistenza della componente intellettiva relativa alla rappresentazione dell'evento.
2.4. Difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Si censurava la mancata valorizzazione del comportamento processuale del VA e la scarsa gravità del fatto riconducibile alla scelta di fare uso di un'arma giocattolo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riguardo alle censure avanzate con il primo ed il terzo motivo di ricorso in ordine alla dedotta interruzione del nesso causale tra la condotta attribuibile al VA ed il ferimento patito dalla vittima della tentata rapina, il collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso tra condotta ed evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo;
in tal caso la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., comma 1; la norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. sez. 4 n. 1214 del 26/10/2005, dep 2006 Rv. 233173). L'interruzione del rapporto di causalità richiede dunque l'anomalia della causa diretta, la quale pur connessa "fenomenicamente" alla causa remota deve essere a questa non riconducibile secondo un nesso di causalità prevedibile;
solo lo sviluppo anomalo del percorso causale può condurre ad escludere la riconducibilità dell'evento finale all'autore della condotta cui è imputabile l'innesco del percorso causale.
Nel caso di specie la Corte territoriale, facendo buon governo di tali principio, escludeva che si fosse verificata l'interruzione del nesso causale, e riteneva il ferimento riconducibile all'azione posta in essere dal VA. Il ferimento non rappresenta infatti uno sviluppo anomalo della tentata rapina essendo ragionevolmente conseguente alle prevedibili reazioni della vittima.
2. Anche la valutazione relativa all'esistenza dell'elemento psicologico, contestata con il primo ed il terzo motivo di ricorso, si presenta immune da censure. La Corte territoriale riteneva accertato il dolo del reato di lesioni nella dimensione eventuale deducendolo dalle modalità del fatto, in coerenza con le indicazioni interpretative provenienti dalla Corte di legittimità, secondo cui l'indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell'agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall'intenzione o, meglio, dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito (Cass. sez. 2, n. 3957 del 17/02/1993, Rv. 193919). Nelle dimensione complessa emergente dalla autorevole interpretazione offerta dalle sezioni Unite la "accettazione del rischio" per configurare il dolo eventuale comporta oltre alla componente rappresentativa anche una dimensione intellettivo-volitiva che consenta di ritenere accertata: a) la rappresentazione delle possibile verificazione dell'evento delittuoso come conseguenza del comportamento che si sceglie di porre in essere;
b) la volontà dell'evento, seppure in una dimensione volitiva attenuata rispetto a quella che caratterizza il dolo intenzionale o quello diretto. Nel caso di specie la Corte di appello ha valorizzato sia la dimensione rappresentativa del dolo che quella volitiva, riconducibili entrambe alla riconosciuto atteggiamento soggettivo di "accettazione del rischio", declinato come consapevole rappresentazione e volizione attenuata dell'evento lesivo, prevedibilmente conseguente alla condotta remota, ovvero al tentativo di rapina. La Corte territoriale chiarisce infatti che "è da ritenere che quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale il VA abbia accettato il rischio di una reazione del gioielliere e di lesioni che a seguito di tali azioni sarebbero potute derivare" (pag 5 della sentenza impugnata). La descrizione delle modalità del fatto ha consentito alla Corte territoriale di inferire e ritenere provate sia la rappresentazione delle lesioni cha la loro comprensione nella sfera volitiva dell'agente: rappresentazione e volizione sintetizzate nella formula della accettazione del rischio;
tale locuzione, tuttavia, nel caso di specie deve essere letta in congiunzione con l'accertamento della modalità della condotta che hanno consentito al collegio di merito di ritenere integrato l'elemento soggettivo. Il richiamo alla capacità dimostrativa di tali modalità "riempie" di contenuti il sintetico richiamo alla "accettazione del rischio" del verificarsi dell'evento lesivo.
4. Il motivo di ricorso con cui si censura la omessa motivazione delle generiche è inammissibile.
La doglianza proposta con l'atto di appello si presentava generica e, dunque, a sua volta inammissibile;
l'appellante si limitava infatti a rilevare le circostanze della emersione del fatto senza indicare con specificità e precisione gli elementi idonei a supportare la concessione del beneficio.
Tale vizio di genericità dell'atto di appello può essere rilevato in sede di legittimità: sul punto il collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359, Cass. sez. 4, n. 16399 del 3 ottobre 1990, rv. 185996).
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015