Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7612
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Sentenza 17 luglio 1999

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Per l'applicabilità del principio di " compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio derivante al creditore dal bene sostitutivo di quello originario sia anch'esso, come lo svantaggio, una conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa del debitore, e non invece meramente occasionato da questa.

L'azione di responsabilità extracontrattuale del committente (e dei soggetti nella cui disponibilità l'opera perviene, qualunque sia il titolo derivativo)nei confronti dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla denunzia (non necessariamente atto autonomo di manifestazione di volontà attributiva di responsabilità) di difetti di costruzione, che pregiudicano la statica o la lunga durata dell'opera che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro scoperta, e si prescrive nel termine di un anno dalla denunzia. Il primo termine, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione della appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell' entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale a quest'ultimo; il secondo, invece, essendo cronologicamente legato alla denunzia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7612
    Data del deposito : 17 luglio 1999

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