Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 2
Per l'applicabilità del principio di " compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio derivante al creditore dal bene sostitutivo di quello originario sia anch'esso, come lo svantaggio, una conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa del debitore, e non invece meramente occasionato da questa.
L'azione di responsabilità extracontrattuale del committente (e dei soggetti nella cui disponibilità l'opera perviene, qualunque sia il titolo derivativo)nei confronti dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla denunzia (non necessariamente atto autonomo di manifestazione di volontà attributiva di responsabilità) di difetti di costruzione, che pregiudicano la statica o la lunga durata dell'opera che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro scoperta, e si prescrive nel termine di un anno dalla denunzia. Il primo termine, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione della appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell' entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale a quest'ultimo; il secondo, invece, essendo cronologicamente legato alla denunzia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1 RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO LICCI, per procura speciale not. Dott. Novembre N. Rep. 12884;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO LE MAGNOLIE con sede in Lecce in V. Giovanni Gentile n. 31/a, in persona del suo Amministratore pro-tempore, dr. FELICE SISINNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato CAFIERO M. P., difeso dall'avvocato SILVIO VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato DE MARTINI Corrado, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1978 il condominio "Le Magnolie" di Lecce - premesso che: OR NI, titolare dell'omonima impresa edile, aveva in esecuzione del contratto di appalto costruito l'edificio condominiale poi "consegnato" nel 1973;
si erano nell'opera manifestati il distacco di pavimenti esterni, la formazione di umidità in corrispondenza del muro perimetrale ad ovest del box ed in corrispondenza del muro interrato nonché la penetrazione di acque meteoriche in corrispondenza degli aeratori del corridoio del box;
in proposito era stato chiesto e disposto un accertamento tecnico preventivo;
i difetti riscontrati erano gravi e riconducibili alla responsabilità dell'appaltatore, - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, il NI perché fosse condannato al risarcimento dei danni.
Costituitosi nel giudizio, il convenuto eccepì la decadenza dall'azione di garanzia e la prescrizione del credito e, nel merito, negò la responsabilità dei vizi dell'opera.
Acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo e disposta c.t.u., con sentenza del 17 marzo 1992 il tribunale adito, ritenuta la responsabilità ex art. 1669 c.c. del convenuto, lo condannò al risarcimento del danno in L.73.445.000 oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 4 marzo 1978, data della domanda giudiziale, alla pronunzia.
Adita con il gravame del NI, cui ha resistito il condominio, con sentenza dell'11 aprile 1996 la corte d'appello di Lecce, ha accolto l'impugnazione per quanto di ragione ed, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha solamente disposto che la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat operava dal 16 giugno 1988, data del deposito della c.t.u., con gli interessi sulla somma rivalutata da detta data e sino a quella della pronunzia..
In particolare, la corte salentina nel rigettare gli altri motivi dell'appello ha osservato che inutilmente il NI aveva reiterato le eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c. non considerando che della gravità dei difetti, che compromettevano la lunga durata cui le opere erano destinate, e della riferibilità dei medesimi all'appaltatore il committente aveva avuto sufficiente conoscenza con il deposito, in data 1 agosto 1977, della relazione di accertamento tecnico preventivo appositamente richiesto: onde la tempestività della denunzia e dell'esercizio dell'azione con la notificazione della domanda giudiziale in data 4 marzo 1978. La responsabilità dell'appaltatore era certamente desumibile dalla relazione del c.t.u. che aveva rilevato l'omissione di elementari accorgimenti tecnici idonei ad evitare le infiltrazioni di umidità, la penetrazione delle acque meteoriche ed il distacco della pavimentazione.
Dovevano in proposito disattendersi le censure mosse dal perito del NI perché fondate su affermazioni apodittiche e, pertanto, inidonee ad elidere le conclusioni del c.t.u. in ordine alle cause dei gravi difetti costruttivi ed alla quantificazione, in termini monetari, del danno.
Esattamente il NI si era doluto dell'aver il tribunale disposto la decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata dalla data della proposizione della domanda giudiziale, 4 marzo 1978, e non da quella del deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
Non si era in proposito il tribunale avveduto che la somma capitale di L.73.445.000 era il risultati della rivalutazione già operata dal c.t.u. alla data del 15 giugno 1988, di deposito del supplemento della relazione.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo cinque motivi di doglianza, ricorre il NI;
resiste con controricorso il condominio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., il NI denunzia la violazione dell'art. 1669 c.c. nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Mentre la "scoperta",- sostiene il ricorrente - costituente il "dies a quo" del termine annuale di decadenza dalla denunzia, è connessa ad una sufficiente conoscenza dei vizi dell'opera e della loro imputabilità all'appaltatore, da questa prescinde il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorrente dalla "denunzia" dei vizi.
La corte di merito - assume il NI -disattendendo detti principi non avrebbe considerato che, sin dalla sua prima difesa, aveva dedotto che con le note del 29 ottobre 1973,13 gennaio 1974, e 15 novembre 1974 il condominio aveva denunziato i vizi attribuendone la responsabilità all'appaltatore ne' che la piena conoscenza di questi e la loro imputazione risultava dall'istanza di accertamento tecnico preventivo depositata il 16 dicembre 1975 e notificata il 20 successivo.
Da queste pretermissioni conseguirebbe- conclude il ricorrente - l'errore del giudice dell'appello in punto di diniego delle eccezioni di decadenza e di prescrizioni essendo entrambi i termini ampiamente decorsi alla data della proposizione della domanda giudiziale, 4 marzo 1978.
Con il secondo motivo, in relazione ai nn.3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione dell'art.1669 c.c. ed il vizio di motivazione in punto, decisivo della controversia, di diniego dell'eccezione di decadenza concernente il difetto costruttivo relativo al distacco della pavimentazione.
La corte di merito - osserva il ricorrente -- non si sarebbe avveduta che questo vizio era estraneo alle denunzie del 1973, 1974 ed era stato menzionato per la prima volta nell'istanza di accertamento tecnico preventivo mentre nella citazione si era espressamente ammesso che il distacco della pavimentazione si era manifestato nel 1974.
La corte di merito non avrebbe, poi considerato che il fenomeno evidenziava un vizio esclusivamente imputabile all'appaltatore così che da detta scoperta avrebbe dovuto computare il "dies a quo" della denunzia, rivelatasi tardiva con la notificazione del 20 dicembre 1975 del ricorso per accertamento tecnico preventivo. I due motivi di doglianza esigono, per la loro evidente connessione logica, un esame congiunto, all'esito del quale non trovano consenso. La responsabilità extracontrattuale del costruttore nei confronti del committente (e dei soggetti cui l'opera sia pervenuta nella loro disponibilità qualunque sia il titolo derivativo), posta dall'art.1669 c.c. - nella specie ritenuta dal giudice del merito - è
subordinata alla "denunzia"( non costituente necessariamente un atto autonomo di manifestazione della volontà di attribuzione della responsabilità) di difetti di costruzione che pregiudicano la statica dell'opera o la lunga durata che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro "scoperta"; la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla "denunzia".
Il primo di detti termini, essendo connesso per la decorrenza alla "scoperta" della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale all'appaltatore.
Il secondo, essendo cronologicamente legato alla "denunzia", prescinde dall'epoca dell'acquisizione della sufficiente conoscenza della gravità dei vizi e della loro riferibilità causale alla prestazione dell'appaltatore (in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n. 4198/94). Da questi principi, contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, non si è discostato il giudice del merito avendo questo, nell'esercizio del suo potere discrezionale di accertamento dei "fatti" rilevanti ai fini della pronunzia richiesta, ritenuto che il condominio avesse avuto una sufficiente conoscenza della gravità dei vizi dell'opera, che ne pregiudicavano le possibilità della lunga durata del godimento, al NI, solamente dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, quindi dalla data del deposito della relazione, avvenuta il 1 agosto 1978.
Avuto, poi, riguardo alla data di notificazione dell'atto di citazione, in particolare al suo contenuto di attribuzione della responsabilità al convenuto dei vizi costruttivi ed all'intento di esercitare la relativa azione, eseguita il 4 marzo 1978, quel giudice ha ritenuto infondate le eccezioni, riprodotte con il mezzo di gravame, di decadenza dalla garanzia e della prescrizione del relativo credito per il non inutile decorso di entrambi i termini per essere la "denunzia", tempestiva rispetto alla "scoperta", contenuta nella domanda giudiziale con la quale era stata esercitata, con la "denunzia" medesima, l'azione consentita dall'art. 1669 c.c. La corte di merito ha quindi, nell'esercizio del suo potere istituzionale, escluso che le risultanze istruttorie inducessero a ritenere già acquisite dal condominio, oltre il termine annuale, quell'apprezzabile grado di conoscenza dell'entità dei vizi e della loro riferibifità sotto il profilo causale alla prestazione del costruttore, questa in particolare per il distacco della pavimentazione, nonché la denunzia dei vizi stessi. Ad analoghe conclusioni quel giudice è pervenuto all'esito della disamina dell'istanza di accertamento tecnico preventivo, e che l'attuale ricorrente contesta nel rilievo dell'essergli stata notificata quell'istanza il 20 dicembre 1975, non considerando la sua qualità di univoco destinatario di quell'atto introduttivo e di contraddittore in quel procedimento di istruzione preventiva diretto a verificare lo stato dell'opera da lui realizzata.
Inutilmente, il ricorrente denunzia sotto il profilo del vizio di motivazione l'omesso esame di documenti decisivi indicati nelle note del 1973 e del 1974 a lui dirette con le quali il condominio avrebbe reso palese la "scoperta" dei vizi e ne avrebbe fatto "denunzia" Perché la mancata disamina di un documento possa essere utilmente denunziato sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, occorre che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione e che, considerato dal giudice del merito, avrebbe determinato questo ad una decisione diversa da quella adottata.
Senonché il ricorrente non ha avuto cura di riprodurre nel ricorso il testo di quelle note cui attribuisce valenza decisoria così privando la censura del necessario suo carattere di autosufficienza (art.366 n.4 c.p.c.) e precludendo alla corte la verifica della loro rilevanza.
Con il terzo motivo del ricorso, in relazione al n. 5 dell'art.360 c.p.c., si denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il perito di parte convenuta - si sostiene -- aveva specificamente censurato la relazione del c.t.u. in punto di imputabilità dei vizi delle opere osservando, quanto al distacco del pavimento che il committente non aveva richiesto la installazione di giunti elastici;
la mancanza di intercapedine non poteva produrre tecnicamente danni rivelatisi esigui;
la penetrazione delle acque meteoriche non poteva imputarsi all'esistenza di un unico pluviale essendovene un secondo. Il giudice dell'appello si sarebbe sbarazzato delle censure definendole apodittiche non rendendo così ragione alcuna della ritenuta loro inefficienza.
Il motivo non può essere accolto.
Invero, con l'apparente denunzia di vizi di legittimità, la doglianza è sostanzialmente, ma inammissibilmente in questa sede, diretta ad un riesame del merito della pronunzia sulla questione che la corte territoriale ha avuto cura di sorreggere con adeguata ragione.
Sul punto il giudice dell'appello ha osservato che i rilievi mossi dal perito del NI alla relazione di c.t.u. non erano idonei, perché fondati su indimostrati elementi obiettivi di contraria valutazione, a smentire le risultanze di quella che, fondata al contrario su elementi certi, aveva attribuito i vizi denunziati, tali da pregiudicare il godimento per un tempo lungo ed indeterminato cui l'opera era destinata, alla pretermissione di elementari accorgimenti tecnici che l'appaltatore avrebbe dovuto adottare secondo le "regole dell'arte" .
Con il quarto motivo del ricorso in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c. il NI denunzia la falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. ed il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con l'atto di appello - sostiene il ricorrente -- si era dedotto che il condominio aveva sostituito la originaria pavimentazione in "ceramica" con altra di maggiori pregio e costo in "travertino" così che l'appaltatore non avrebbe potuto essere condannato al pagamento dell'opera ulteriore.
Il giudice dell'appello disattendendo il motivo di doglianza, senza rendere ragione alcuna, avrebbe fatto falsa applicazione dell'art.1223 c.c. non considerando che dai vizi dell'opera il committente aveva tratto un vantaggio compensativo del danno ne ché, comunque, il risarcimento doveva necessariamente commisurasi al costo di una nuova pavimentazione in ceramica sostitutiva di quella originaria.
Le censure esposte nel motivo di doglianza trovano parziale consenso. Il risarcimento del danno - sia questo determinato da inadempimento contrattuale sia da "fatto illecito" - ha la funzione di reintegrare il patrimonio del soggetto, che dal comportamento antidoveroso altrui abbia subito un pregiudizio apprezzabile, nella situazione antecedente.
Essendo escluso che il ristoro possa tradursi in un lucro per il danneggiato, occorre che, per un verso, il giudice accerti l'entità del pregiudizio come conseguenza diretta ed immediata della condotta antidoverosa(art.1223 c.c.) e, per altro verso, tenga conto anche degli eventuali vantaggi che questa abbia in concreto procurato al danneggiato e, conseguentemente, provveda alla "compensazione", totale o parziale, fra danno e vantaggio.
Perché questa compensazione possa operare occorre, avuto riguardo al criterio della causalità dettata dall'art. 1223 c.c., che anche il vantaggio sia una conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa: la "compesatio lucri cum damno" postula infatti che il vantaggio ed il pregiudizio derivini immediatamente dalla stessa condotta, dall'unico antecedente causale ( in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n. 10218/94). Ne consegue l'infondatezza della prima censura posto che l'assunta iniziativa del condominio di sostituire l'originaria pavimentazione in "ceramica", danneggiata per la "posa" priva degli elementari accorgimenti tecnici riconducibile alla responsabilità dell'appaltatore, con altra, di maggiori pregio e costo, in "travertino", si pone, secondo la prospettazione del ricorrente, come determinazione autonoma collegabile alla condotta antidoverosa sotto il solo profilo della occasionalità.
Per altro verso è fondata la seconda censura, inscrivibile nella denunzia del vizio di omessa pronunzia ( art.360 n. 4 in relazione all'art. 112 c.p.c.), per non essersi la corte di merito pronunziata su tutta la domanda proposta con l'appello, in particolare non risolvendo l'ulteriore questione se la sostituzione dell'originaria pavimentazione in "ceramica" con altra danneggiata, di maggiori pregio e costo, in "travertino" costituisse, come ritenuto implicitamente dal primo giudice, una conseguenza immediata e diretta (quindi risarcibile nella misura del maggior esborso del creditore) della colpa dell'appaltatore.
Con il quinto motivo di doglianza, in relazione al n. 3 dell'art.360 c.p.c. il NI denunzia la violazione degli artt.1219, 2056,1224 c.c.
La corte territoriale - assume il ricorrente -- lo aveva condannato a risarcire il danno nella misura determinata dal c.t.u. alla data del 15 giugno 1988 con rivalutazione ed interessi da tale data su quella somma già rivalutata.
Palese sarebbe, secondo il ricorrente, l'inosservanza del principio di diritto, affermato con la pronunzia delle ss.uu. n. 1712/95 secondo il quale il danno da ritardo può essere liquidato sotto forma di interessi ma in tal caso la relativa obbligazione ha ad oggetto fin dall'origine una somma di danaro , cioè un debito di valuta, così da non' potersi ritenere legittimo che gli interessi siano liquidati sulla somma rivalutata e conteggiati con decorrenza dal momento dell'illecito ne' da quello dell'accertamento dell'equivalente come nella specie.
Trattandosi di debito originariamente di valuta gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati non sulla somma rivalutata finale, ma anno per anno in relazione all'incremento di valore del capitale. Il motivo non può essere accolto.
Il cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria, con la medesima decorrenza, è stato definitivamente statuito dal tribunale, sul punto non censurato con specifico motivo di appello. Con quel mezzo di gravante, infatti, il NI si era, utilmente, doluto della sola duplicazione di incremento di valore della somma capitale operata dal primo giudice nel tempo corrente fra la proposizione della domanda giudiziale e la pronunzia senza essersi avveduto che il c.t.u. nel determinare la misura del risarcimento del danno, cui quel giudice aveva aderito, aveva tenuto conto della perdita di valore della moneta, legata al fenomeno inflazionistico, verificatasi fino alla data del deposito della relazione. Ne consegue l'inammissibilità della censura per carenza di interesse all'impugnazione( art.100 c.p.c.). concernente una questione già risolta con l'autorità della cosa giudicata.
Concludendo la disamina, il ricorso va accolto limitatamente alla seconda censura del quarto motivo e, in relazione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che si indica in altra sezione della corte d'appello di Lecce. Il giudice di rinvio designato si pronunzierà sul gravame del NI in relazione alla doglianza accolta in questa sede, concernente l'omessa pronunzia in punto di risarcibilità del danno indicato nel maggior esborso sopportato dal condominio nella posa della nuova pavimentazione in "travertino", e, all'esito, provvederà anche al regolamento di questo giudizio facendone questa corte espressa rimessione (art.385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione il quarto motivo, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999