Sentenza 13 novembre 2024
Massime • 3
Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini.
La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.
L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili all'imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.
Commentari • 2
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Una delle applicazioni più frequenti del c.d. stalking - ovvero la fattispecie che, nel nostro codice penale (art. 612 bis), viene denominata “Atti persecutori” - è quella che si verifica in ambito condominiale: laddove la forzata condivisione di spazi e regole comuni genera non di rado attriti e la pacifica “convivenza” tra i vari abitanti dell'edificio può essere turbata da comportamenti ripetuti e vessatori, tali da integrare il delitto in esame. L'aspetto che si vuole approfondire in questo breve contributo riguarda la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. nei confronti dell'intero condominio, considerato in quanto tale. Di tale specifico argomento si è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29251 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta da: Rosa IA Di Virgilio Presidente Linalisa Cavallino Consigliere rel. Chiara Besso Marcheis Consigliere OGGETTO: Cesare Trapuzzano Consigliere azione ex art. 1669 c.c. Remo Caponi Consigliere RG. 25568/2019 ha pronunciato la seguente P.U. 24-10-2024 SENTENZA sul ricorso n. 25568/2019 R.G. proposto da: CI IZ, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pier LO Poggioni, con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente TECNOEDIL S.R.L., p.i. 00937110526, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier LO Poggioni, con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente nella causa riunita STUDIO TECNICO GEOCAD, p.i. 01031780529, in persona dei legali rappresentanti pro tempore UR NN e RO GU, rappresentato e difeso dall'avv. Pier LO Poggioni, con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente nella causa riunita
contro
CH AN, c.f. [...], CUBERLI CARLO, Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 c.f. [...], IADANZA AN, c.f. [...], PERROTTA LIANA, c.f. [...], DELLA VALLE ROSSELLA, c.f. [...], BRACCINI FABRIZIO, c.f. [...], quale unico socio e successore della cessata BIANCA S.R.L., rappresentati e difesi dall'avv. Tullio D'Amora e dall'avv. Lia Belli, elettivamente domiciliati in Roma presso di loro, nel loro studio in corso V. Emanuele II n. 18 controricorrenti nonché
contro
TO PA, c.f. [...], SAN PEDRO HILARIO MARY JODETTE, c.f. [...], FONDI MARCELLO, c.f. [...], PETRENI FABIO, c.f. [...], FERRANTE GORIZIO, c.f. [...], ZENONI MARIA, c.f. [...], TRAIL PIETRO, c.f. [...], TESORI DI SIENA S.N.C., c.f. 00923150528, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. AB Finetti, elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Gianfranco Palermo, nel suo studio in piazza Sallustio n. 9 controricorrenti nonché
contro
ENERGAS S.P.A.. c.f. 00309310605, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Palleschi e dall'avv. Concetta Menale, con domicilio digitale avvfrancescopalleschi@pec.it, concettamenale@avvocatinapoli.legalmail.it resistente nonché
contro
AY US TO, AR AN, BB AE, EL RI, IDROTECNICA DI GIANCARLO MEDEA, AGGIUSTATUTTO DI SS AN, EN AN, 2 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 MANNINI SARA, SCROLL & PARTNERS S.R.L., STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L., GEOSOL S.R.L., ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI S.P.A. già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. intimati avverso la sentenza n. 1161/2019 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 16-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-10- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa IA Dell'Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, udito l'avv. Pier LO Poggioni per i ricorrenti, l'avv. Lia Belli per i controricorrenti da lei rappresentati, l'avv. Francesco Palleschi per la resistente Energas s.p.a.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 8-3-2008, LO ER, IO RY TT AN PE, RA OL, RL LI, AR ON, NG MI YW, LE AN, CI MA, AB TR, AF NI, AN TA, SE LA AL, FE CO, Bianca s.r.l., IO ER, IA ZE, PI Trail, Tesori di Siena s.n.c. hanno convenuto avanti il Tribunale di Siena Il IZ di Campiglia s.r.l. in liquidazione, nella loro qualità di proprietari di appartamenti facenti parte del borgo denominato “Il IZ di Campiglia” a Rapolano Terme;
hanno dedotto che dopo l'acquisto, a seguito del progressivo manifestarsi di gravi difetti, avevano iniziato a sospettare che i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società convenuta a partire dal 2000 non fossero stati realizzati a regola d'arte, avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo e dal deposito della relazione peritale 3 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 del 2-7-2007 in quel procedimento era emerso un quadro di gravissime carenze costruttive, tecniche e progettuali, con una stima dei costi di ripristino, per le sole parti condominiali, di Euro 530.650,00, oltre spese tecniche;
hanno chiesto perciò la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori, per le quote condominiali, nonché al risarcimento dei danni subiti alle proprietà esclusive. La società Il IZ di Campiglia s.r.l. si è costituita dichiarando di non avere provveduto alla ristrutturazione ma solo alla vendita, in qualità di proprietaria di tutto il complesso, affidando l'intera opera ad altri soggetti, dei quali ha chiesto perciò l'autorizzazione alla chiamata in causa;
ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in caso di suo accoglimento anche parziale, la condanna dei terzi chiamati, ciascuno per le responsabilità rispettivamente accertate, a garantire e tenere indenne la convenuta da ogni esborso che la stessa dovesse essere tenuta a sostenere, accertando la totale esclusiva responsabilità delle parti da essa chiamate in causa. Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa dei terzi indicati dalla società convenuta, nonché delle compagnie di assicurazione secondo le richieste, all'udienza del 9-7-2009 gli attori hanno dichiarato di estendere la domanda nei confronti di alcuni dei terzi -Tecnoedil, Aggiustatutto, ST di Geologia e Geofisica, Ing. MA, Sud Gas s.p.a., di seguito incorporata in Energas s.p.a., Geom. NN- mentre la società convenuta ha chiesto e ottenuto di integrare la domanda nei confronti di tutte le parti. Con sentenza pubblicata il 15-5-2013, il Tribunale di Siena ha dichiarato l'inammissibilità dell'estensione della domanda da parte degli attori nei confronti di alcuni dei chiamati in causa, in quanto tardivamente eseguita con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; pur discostandosi da alcuni risultati del consulente d'ufficio, ha considerato che il c.t.u. aveva ascritto gli smottamenti a errori sia nella 4 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 fase progettuale che in quella esecutiva, ha dichiarato che l'azione era esperita ex art. 1669 cod. civ. e non erano maturate decadenza e prescrizione;
ha quantificato l'importo dovuto agli attori in Euro 793.988,87 in proporzione delle rispettive quote millesimali, con l'aggiunta di Euro 7.534,23 per gli attori TA e Trail, con rivalutazione e interessi;
in sede di rivalsa ha ritenuto la responsabilità del progettista geom. NN, in quanto la normale diligenza richiedeva l'imprescindibile acquisizione di tutti i dati geofisici necessari per adeguate soluzioni tecniche relative alle fondazioni, e dell'appaltatrice Tecnoedil s.r.l.; ha dichiarato l'obbligo degli esecutori delle opere termoidrauliche IC EA e IC IA soc. coop. a tenere indenne la loro committente Tecnoedil s.r.l. con riguardo ai vizi delle opere da loro eseguite;
per l'effetto ha condannato la convenuta Il IZ di Campiglia s.r.l. al risarcimento del danno in favore degli attori in proporzione alle rispettive quote millesimali in Euro 793.988,87 e, limitatamente agli attori TA e Trail, in ulteriori Euro 7.534,23, con accessori;
ha condannato in solido Tecnoedil s.r.l. e UR NN a tenere indenne la società Il IZ di Campiglia dal pagamento degli importi predetti e ha condannato NC EA, IC IA soc. coop. e IM RG a tenere indenne Tecnoedil s.r.l. dal pagamento di quanto indicato in motivazione.
2.Avverso la sentenza hanno proposto distinti appelli UR NN e Tecnoedil s.r.l. e hanno proposto appello incidentale LO ER, RY DE AN PE IO, AR ON, TR AB, IO ER, IA ZE, PI Trail, Tesori di Siena s.n.c., anche per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto inammissibile l'estensione della domanda attorea in quanto tardivamente formulata e per avere erroneamente qualificato la domanda svolta dalla convenuta Il IZ di Campiglia s.r.l. nei 5 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 confronti dei terzi chiamati, nonché chiedendo l'estensione automatica della domanda. Si è costituita nel corso del giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di interruzione della causa, Scrolls & Partners s.r.l. quale unico socio di Il IZ di Campiglia s.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Con sentenza n. 1161/2019 depositata il 16-5-2019 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, in dispositivo ha statuito: «1.accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti dei terzi chiamati geom. UR NN e Tecnoedil s.r.l. con vincolo di solidarietà passiva;
2.accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati Idrotecnica di NC EA, ST Tecnico OC, Energas s.p.a. incorporante per fusione Sud Gas, Aggiustatutto di IM RG, NC LE e MA SA n.q. di successore di MA TO, nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u., con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 cod. civ.; 3.condanna la Scroll & Partners s.r.l. nella qualità di socio unico di Il IZ di Castiglia s.r.l., società in liquidazione cancellata dal Registro Imprese, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici nei limiti di quanto ottenuto in base al bilancio di riparto ex art. 2495 cod. civ.; 4.condanna il geom. UR NN, Tecnoedil s.r.l. e l'IC di NC EA a tenere indenne la Scrolls & Partners s.r.l. quale unico socio de Il IZ di Campiglia s.r.l. soc. cancellata dal Registro Imprese, nei limiti delle somme che da questa verranno corrisposte agli attori originari;
6 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 5.condanna la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. a tenere indenni i propri assicurati ing.ri LE NC e SA MA nella qualità di cui sopra, in merito alle somme che costoro dovranno corrispondere agli attori originari entro i limiti di garanzia assicurativa dovuta;
6.conferma nel resto;
7.compensa tra le parti le spese del giudizio». Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha rigettato i motivi di appello con i quali gli appellanti NN e Tecnoedil s.r.l. avevano censurato la sentenza di primo grado per avere rigettato le loro eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 cod. civ. Ha rigettato i motivi di appello con i quali UR NN aveva lamentato di essere stato ritenuto responsabile come progettista e direttore dei lavori e ha dichiarato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto responsabili in via solidale appaltatrice e progettista direttore dei lavori;
ha considerato che il Tribunale non aveva aderito alle indicazioni fornite dal consulente d'ufficio sulle percentuali di responsabilità delle chiamate in causa senza motivare il suo dissenso dalle conclusioni dell'ausiliario tecnico ed era invece opportuno, anche ai fini del regresso in relazione alla responsabilità solidale, recepire le indicazioni analiticamente fornite dal c.t.u. e indicare le specifiche responsabilità delle parti che avevano concorso alla produzione dei danni nella misura indicata nella relazione peritale, alla quale ha rimandato;
ha rilevato per ST OC, che ne era legale rappresentante il geom. NN. Quindi, con riguardo all'appello incidentale dei condomini, la sentenza ha dichiarato che la società Il IZ aveva individuato i terzi chiamati come responsabili del danno e perciò il giudice poteva direttamente emettere nei loro confronti la pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne aveva fatto richiesta, senza incorrere nel vizio 7 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 di extrapetizione, con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 cod. civ. In conclusione la sentenza ha riconosciuto la responsabilità della convenuta società Il IZ e dei terzi chiamati, con esclusione di Termoidraulica IA soc. coop. per rinuncia alla domanda a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, con esclusione dello ST di Geologia e Geofisica s.r.l. in quanto le indagini geomorfologiche erano state accurate e avevano messo in evidenzia il livello di pericolosità per l'edificazione in zona (classe 3 in una scala ad aumento progressivo fino a 4), di Geosol s.r.l. perché aveva ricevuto l'incarico nel 2006 dalla società Il IZ di uno studio geologico per determinare le opere necessarie al consolidamento del suolo e il c.t.u. non aveva individuato a suo carico profili di responsabilità.
3.Avverso la sentenza UR NN ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, notificato il 30-7-2019. Ha proposto distinto ricorso per cassazione, ugualmente notificato il 30-7-2019, ST Tecnico OC in persona dei legali rappresentanti UR NN, RO GU e Nicola Pais, sulla base di tre motivi. A sua volta ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31-7- 2019, Tecnoedil s.r.l., sulla base di tre motivi. LO ER, RY TT AN PE IO, AR ON e AB TR hanno resistito ai tre ricorsi con unico controricorso, difesi dall'avv. AB Finetti. IO ER, IA ZE, PI Trail, Tesori di Siena s.n.c. hanno resistito ai tre ricorsi con altro controricorso, con il medesimo difensore avv. Finetti, il quale ha evidenziato di avere ricevuto successivamente la procura speciale da tali soggetti. RA OL, RL LI, LE DA, AN TA, SE LA AL, AB RA quale unico socio e 8 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 successore della cessata Bianca s.r.l. hanno resistito ai tre ricorsi con altro controricorso. Energas s.p.a. ha depositato procura speciale ai fini della partecipazione alla discussione orale. Tutte le altre parti sono rimaste intimate. I ricorsi sono stati avviati alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2024 e nei termini di cui all'art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa il ricorrente NN, i condomini controricorrenti difesi dall'avv. D'Amora e unica memoria quelli difesi dall'avv. Finetti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell'esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo;
ingiustificata sarebbe nella fattispecie la fissazione di termine per rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01). 9 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 2.Il primo motivo di ricorso di UR NN, di ST Tecnico OC e di Tecnoedil s.r.l. ha analogo contenuto. Con i primi tre motivi di ricorso, ugualmente intitolati “art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: violazione degli artt. 112 c.p.c., 342 c.p.c., 343 c.p.c.”, UR NN e Tecnoedil s.r.l. censurano la sentenza impugnata laddove, al capo 1 del dispositivo, ha accolto la domanda degli attori di primo grado nei loro confronti e ST Tecnico OC censura il capo 2 del dispositivo, per avere accolto la domanda nei suoi confronti in solido con gli altri soggetti ivi indicati. I ricorrenti evidenziano che solo alcuni degli attori in primo grado erano stati anche appellanti incidentali in grado di appello e, con il loro motivo di appello incidentale, avevano censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile l'estensione della domanda attorea ai terzi chiamati in quanto tardivamente eseguita;
sostengono che la sentenza impugnata, ritenendo fondato il motivo, erroneamente abbia pronunciato l'accoglimento della domanda nei confronti di tutti gli attori in primo grado, anche nei confronti di quelli che non avevano proposto impugnazione e per i quali perciò la pronuncia di primo grado era passata in giudicato.
3.Il sesto motivo di ricorso di UR NN, il terzo motivo di ricorso di ST Tecnico OC e il terzo motivo di ricorso di Tecnoedil s.r.l. hanno contenuto uguale. Con i tre motivi, intitolati “art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione art. 106 c.p.c.” UR NN, ST Tecnico OC e Tecnoedil s.r.l. censurano la sentenza impugnata per avere accolto il primo motivo di appello incidentale e avere ritenuto la domanda attorea automaticamente estesa ai terzi chiamati;
evidenziano che il principio dell'estensione automatica della domanda opera nel caso in cui il giudizio verta sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico, mentre non opera in caso 10 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 di chiamata in garanzia impropria, come era nella fattispecie, in quanto la società Il IZ aveva chiamato i terzi per essere garantita, esercitando azione riconducibile a quella di rivalsa ex art. 1670 cod. civ., applicabile anche nel caso di cui all'art. 1669 cod. civ.
4.Tutti i predetti motivi, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono infondati.
4.1.La sentenza impugnata (pag. 21) ha evidenziato che gli appellanti incidentali avevano censurato la sentenza di primo grado per avere escluso l'estensione della domanda attorea nei confronti dei terzi chiamati perché tardivamente eseguita solo con la memoria, ma avevano anche lamentato che la sentenza di primo grado avesse erroneamente qualificato la domanda svolta dalla convenuta Il IZ di Castiglia s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati come domanda di manleva e conseguentemente avesse escluso l'estensione automatica della domanda;
ha considerato che gli appellanti incidentali avevano sostenuto che, avendo la società convenuta chiesto che venisse accertata la totale esclusiva responsabilità dei chiamati in causa, il Tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna nei confronti dei terzi chiamati, anche in assenza di specifica richiesta di parte attrice;
ciò in quanto nel caso della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. si verte in ipotesi in cui l'azione del convenuto nei confronti del terzo è tesa all'accertamento del ruolo del terzo quale soggetto passivo, per cui la domanda originaria si estende automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto unico. La sentenza impugnata (pag. 22) ha accolto la tesi, dichiarando che la convenuta società Il IZ aveva inteso individuare i terzi come responsabili del danno, indicandoli come i veri legittimati, e ciò aveva determinato l'estensione automatica della domanda nei confronti dei terzi chiamati dalla società convenuta, con la conseguenza che il 11 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 giudice poteva direttamente emettere nei confronti dei terzi la pronuncia di condanna, anche se gli attori non l'avevano richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione;
ha altresì dato atto che la società Il IZ nella sua comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo aveva chiesto, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna dei terzi chiamati, individuandoli come responsabili dell'obbligazione da fatto illecito dedotta dagli attori, con estensione automatica della domanda nei loro confronti.
4.2.La pronuncia si sottrae a tutte le critiche dei ricorrenti, in quanto ha applicato correttamente i principi elaborati da questa Corte in materia di estensione automatica della domanda ai terzi responsabili. E' acquisito che nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
invece, nel caso in cui la chiamata del terzo sia in garanzia, tale estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. Sez. 3 15-1-2020 n. 516 Rv. 656810-01, Cass. Sez. 3 5-3-2013 n. 5400 Rv. 625380-01, Cass. Sez. 2 26-1-2006 n. 1522 Rv. 586286- 01). Inoltre, è già stato posto il principio secondo il quale, in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina e gravi difetti dell'opera, la responsabilità extracontrattuale prevista dalla disposizione trova applicazione non solo a carico del costruttore, ma anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase della progettazione, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora la rovina o i difetti siano ricollegabili a fatto a loro imputabile;
in tale caso, la chiamata in causa del progettista e del direttore dei 12 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 lavori da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio per rispondere ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intenda automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. La sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, può accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tal senso da parte dell'attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile in sua vece e contro il quale dovrà emettersi la condanna (Cass. Sez. 2 30-5-2003 n. 8811 Rv. 563824-01, Cass. Sez. 2 14-1-2014 n. 632, non massimata). Nella fattispecie la stessa sentenza impugnata ha dato atto (pag.10) che la convenuta società Il IZ aveva sostenuto di avere soltanto venduto gli immobili e di non avere eseguito i lavori e perciò di non essere responsabile dei vizi lamentati, chiedendo la chiamata dei terzi anche perché fosse accertata la loro totale esclusiva responsabilità; infatti, come risulta dalla verifica del contenuto dell'atto, la società Il IZ aveva chiesto la condanna alla manleva, ma era evidente l'intento di negare di potere essere considerata, quale venditrice, portatrice di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. che, secondo la sua tesi, doveva ricadere sui terzi di cui chiedeva la chiamata in causa, e perciò in primo luogo sulla società appaltatrice e sul progettista e direttore dei lavori. Ciò valeva a qualificare l'atto, al di là di qualsiasi formula adottata, in primo luogo come chiamata del terzo responsabile e non come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in 13 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 relazione alla finalità in concreto perseguita, di attribuire ai terzi la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere. Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'estensione automatica della domanda proposta dagli attori nei confronti di tutti i soggetti terzi chiamati in causa dalla società convenuta. Ne consegue che non rileva neppure il fatto che gli attori in primo grado avessero esteso la domanda solo nei confronti di alcuni terzi e non nei confronti di ST OC, perché l'estensione della domanda era stata eseguita dalla società convenuta, anche nei confronti di ST OC. Non rileva neppure che soltanto alcuni degli attori avessero impugnato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva escluso l'estensione della domanda, per la considerazione che la pronuncia della Corte d'appello, confermando quella di primo grado sul punto, ha avuto a oggetto la condanna al risarcimento dei danni alle parti comuni del condominio. Infatti, è acquisito che sussista in tema di condominio il principio della “rappresentanza reciproca”, in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini (Cass. Sez. 2 19-5-2003 n. 7827 Rv. 563290-01, Cass. Sez. 2 28-6-2001 n. 8842 Rv. 547806- 01, per tutte); stante la peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati dall'amministratore, neppure l'iniziativa dello amministratore a tutela di un diritto comune dei condomini priva gli stessi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca, atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il suo diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri 14 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 condomini (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6-2 19-11-2021 n. 35576 Rv. 662900-01, in motivazione, e precedenti ivi richiamati). Quindi, il dato che alcuni condomini avessero impugnato la pronuncia di primo grado relativa al risarcimento del danno alle parti comuni del condominio, chiedendo di individuare diversamente i soggetti responsabili, non ha potuto comportare quanto sostengono i ricorrenti, in ordine al fatto che la pronuncia di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti dei condomini non appellanti;
ciò perché è stata devoluta al giudice d'appello la cognizione in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili del danno alle parti comuni, complessivamente determinato in primo grado nell'importo di Euro 793.988,87 e non oggetto di alcuna istanza di riduzione in appello in ragione dell'impugnazione proposta soltanto da alcuni condomini. In questo quadro legittimamente la sentenza di appello, in quanto ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'estensione della domanda, ha pronunciato tale estensione nei confronti di tutti i condomini attori in primo grado, i quali avevano chiesto e ottenuto il risarcimento del danno ai beni comuni. La conclusione è confermata dalla considerazione che, in caso di estensione automatica della domanda al terzo, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 8811/2003, già citata, Cass. 11-9-2018 n. 22050 Rv. 650074-01). Ciò comporta anche che, nel caso in cui sia il giudice d'appello a statuire che sussistano i presupposti per l'estensione della domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni alle parti comuni del condominio proposta dai condomini -in ragione dell'appello proposto solo da alcuni condomini che abbiano devoluto la questione alla cognizione del giudice di appello-, tale pronuncia non è affetta da extrapetizione se emessa nei confronti di tutti i condomini 15 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 che si erano vista accolta in primo grado la domanda di risarcimento dei danni alle parti comuni.
5.Il secondo motivo di ST OC è intitolato “art. 360 n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 342 c.p.c., 343 c.p.c.” e con esso ST OC lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto le domande degli attori in primo grado nei suoi confronti. Sostiene che la statuizione sia in contrasto con la motivazione dalla sentenza, laddove aveva dichiarato di recepire le conclusioni della consulenza d'ufficio, che non conteneva alcuna affermazione di responsabilità a carico di OC;
evidenzia che lo ST OC non era stato destinatario di affermazione di responsabilità nella sentenza di primo grado e, infatti, non aveva proposto appello e non era stato neppure destinatario di appello incidentale, con la conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte della pronuncia di condanna ai suoi danni, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, non è corretto il rilievo secondo il quale ST OC non era stato destinatario di appello incidentale, perché, al contrario, come risulta dalle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza impugnata, i condomini appellanti incidentali avevano chiesto che fossero condannati la società Il IZ “nonché i terzi dalla stessa chiamati in causa come ritenuti responsabili”, e perciò tutti i terzi chiamati dalla società Il IZ, tra i quali vi era ST Tecnico OC;
accogliendo tale richiesta sulla base dell'esatto presupposto che vi fossero le condizioni per l'estensione automatica della domanda, la sentenza ha condannato ST Tecnico OC, testualmente in dispositivo, “nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u.”. 16 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 Per il resto, il motivo è formulato in modo inammissibile in quanto, dichiarando che la consulenza d'ufficio non contiene alcuna affermazione di responsabilità di ST OC e rinviando alla c.t.u. senza altra specificazione -testualmente, a pag. 10 del ricorso “si produce la predetta CTU (All.13)”- non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 369 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.: a fronte della statuizione della sentenza impugnata, a pag. 20 e in punto 2 del dispositivo, secondo la quale la responsabilità di ST OC, di cui era legale rappresentante il geom. NN, era solidale a quella delle altre parti “nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u.”, il ricorrente ST Tecnico avrebbe dovuto specificare in quali termini il contenuto della consulenza d'ufficio escludesse la responsabilità di ST Tecnico OC, quale studio attraverso il quale il geom. NN svolgeva l'attività professionale.
6.Il secondo motivo di Tecnoedil s.r.l. è intitolato “art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione art. 1669 c.c.” e con esso, da ritenersi esattamente proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., la società sostiene che la statuizione a pag. 19 della sentenza secondo la quale la responsabilità del progettista/direttore dei lavori sia solidale con quella dell'impresa costruttrice e delle altre imprese non sia rispettosa del paradigma dell'art. 1669 cod. civ. Rileva che la disposizione non ha inteso attribuire all'appaltatore una responsabilità oggettiva e che pertanto tale responsabilità non possa essere affermata quando vi siano elementi per ritenere, come nella fattispecie, la sufficiente diligenza dell'appaltatore. Aggiunge che l'affermazione della sentenza secondo la quale l'appaltatore deve verificare la bontà del progetto è anodina perché la diligenza è da riferire all'esigenza di disporre di dati tecnici attendibili, nella fattispecie le indagini geologico- tecniche erano state acquisite e non facevano riferimento all'instabilità dell'area; quindi sostiene che la sentenza, mediante la non corretta 17 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 interpretazione e applicazione dell'art. 1669 cod. civ., abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi emersi in causa e si sia anche contraddetta, laddove ha escluso la responsabilità dello ST di Geologia e Geofisica perché le indagini erano state accurate e di Geosol s.r.l. perché aveva ricevuto l'incarico di uno studio geologico.
6.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, la statuizione di cui si duole Tecnoedil s.r.l. a pag. 19 è stata svolta in risposta ai motivi di appello di UR NN, per affermare la responsabilità del progettista e direttore dei lavori e non per individuare e statuire sui profili della responsabilità dell'appaltatore; non risulta dalla sentenza impugnata che Tecnoedil s.r.l. avesse proposto propri motivi di appello volti a contestare la responsabilità a essa attribuita dalla sentenza di primo grado e ciò non risulta neppure dal ricorso di Tecnoedil. Invece, la società ricorrente avrebbe dovuto dedurre, nel rispetto delle previsioni dell'art. 369 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., di avere proposto specifico motivo di appello sul capo della sentenza di primo grado che ha affermato la sua responsabilità ex art. 1669 cod. civ. in qualità di appaltatrice in quanto, in mancanza, la questione non era stata devoluta alla Corte d'appello, che non aveva ragione di esaminarla specificamente, rimanendo fermo l'accertamento della responsabilità della società appaltatrice già eseguito dal giudice di primo grado;
quindi esattamente la sentenza impugnata ha dato per acquisita la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della società appaltatrice e sulla base di questa responsabilità ha affermato la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori, che aveva contestato tale propria responsabilità con i suoi secondo e terzo motivo di appello.
6.2.Il motivo è altresì inammissibile per il fatto che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da 18 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425- 01). Nella fattispecie la società Tecnoedil prospetta soltanto una erronea ricognizione della fattispecie concreta perché, sotto lo schermo della violazione di legge, pretende di dare ingresso a una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita nel giudizio di merito, sostenendo che la società appaltatrice avesse diligentemente operato sulla base delle indagini geologiche. Invece la sentenza impugnata, dopo avere preso atto (pag.11) che il consulente d'ufficio aveva riportato gli smottamenti a errori nella fase progettuale e in quella esecutiva, ha sì evidenziato (pag.23) che le indagini geomorfologiche erano state accurate, ma ha altresì considerato che tali indagini avevano messo in evidenza il livello di pericolosità per l'edificazione in zona (classe 3 in una scala ad aumento progressivo da 1 a 4); in questo modo, la sentenza ha ritenuto che non fosse il fatto di avere eseguito i lavori sulla base delle indagini geologiche a potere esonerare la società appaltatrice da responsabilità in solido con il progettista, ma fosse il fatto di avere prima progettato e poi costruito senza tenere conto della pericolosità della zona a comportare la responsabilità in solido di appaltatrice e progettista. La pronuncia costituisce corretta applicazione del principio secondo il quale l'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili a imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra i compiti dell'appaltatore, 19 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre (Cass. Sez. 2 21-11-2016 n. 23665 Rv. 642070-01, Cass. Sez. 2 7-9-2000 n. 11783 Rv. 540025-01).
7.Con secondo motivo di ricorso UR NN deduce “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 c.c., 2964 c.c., 2966 c.c., 2934 c.c., 2935 c.c., 2697 comma 1 c.c.” ed evidenzia di avere tempestivamente eccepito la decadenza e prescrizione dell'azione attorea e, a seguito del rigetto dell'eccezione, di avere proposto motivo di appello, che è stato erroneamente rigettato dalla sentenza impugnata. Rileva che l'eccezione di tardività della denuncia fa sorgere a carico del committente l'onere della prova della tempestività della denuncia e sostiene che ciò nella fattispecie non sia avvenuto, mentre gli stessi proprietari, parlando di scoperta di gravi difetti all'esito dell'acquisto, ne avevano confermato la relativa conoscenza. Aggiunge, in ordine alla prescrizione annuale ex art. 1669 cod. civ., che la relazione di parte dell'ing. RI era stata redatta il 17-11-2004 e il ricorso per accertamento tecnico preventivo era del 10-2-2006. 8.Con il terzo motivo il ricorrente UR NN deduce “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 c.c., 2964 c.c., 2966 c.c. 2934 c.c.” e lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato le sue deduzioni relative al fatto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo potesse interrompere i termini di decadenza e prescrizione;
evidenzia di avere rilevato che nel ricorso per a.t.p. non vi era stato alcun riferimento ai problemi edili e progettuali e sostiene che la sentenza, ritenendo che solo dopo il deposito dell'a.t.p. i proprietari fossero posti in condizione di conoscere i vizi, abbia contraddetto quanto affermato a pag. 16, in ordine al fatto 20 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 che i proprietari avevano integrato il ricorso per a.t.p. con la comparsa del 29-3-2006. 9.Il secondo e il terzo motivo del ricorrente NN, trattati unitariamente stante la stretta connessione, sono infondati. La sentenza impugnata non ha svolto soltanto l'osservazione criticata dal ricorrente NN con il secondo motivo, secondo la quale l'espressione usata dai condomini “dopo l'acquisto” non aveva il significato attribuito dall'appellante NN “nell'immediatezza dell'acquisto” e perciò nel 2004, ma indicava che i vizi avevano cominciato a manifestarsi solo dopo l'acquisto. Di seguito la sentenza (da metà pag. 17) ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente fatto riferimento alla complessità del fenomeno lamentato, tale da rendere possibile risalire alla causa dell'evento e alla responsabilità solo dopo approfondito esame tecnico;
ha considerato che, dopo il deposito della c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo nel luglio 2007, i condomini attori avevano citato in giudizio la società Il IZ nel marzo 2008, tale società a sua volta aveva denunciato con raccomandata ricevuta il 18-6-2008 i vizi al progettista e direttore dei lavori e lo aveva chiamato in causa unitamente alla società costruttrice con atto notificato rispettivamente il 5 e il 10 settembre 2008. In questo modo la sentenza in primo luogo ha individuato nelle risultanze di causa la dimostrazione che l'affermazione degli attori era riferita soltanto al fatto del comparire dei vizi dopo l'acquisto e non poteva integrare riconoscimento della scoperta dei vizi, in realtà individuati, nell'effettiva portata e nelle cause, solo nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'accertamento tecnico preventivo. La sentenza ha accertato in fatto che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi ha iniziato a decorrere dal luglio 2007, solo dalla data del deposito della c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico 21 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 preventivo nel 2007, in quanto si trattava di vizi di complessità tale da richiedere esame tecnico approfondito al fine di individuarne la consistenza e le cause, con la conseguenza che non si erano verificate né la decadenza né la prescrizione. Con questo contenuto la sentenza si sottrae a tutte le critiche del ricorrente, in quanto ha applicato ai fatti, come accertati in causa in termini che rimangono estranei al sindacato di legittimità, il principio secondo il quale il termine per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1669 cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, in quanto non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
spetta al giudice di merito, involgendo apprezzamento di fatto, l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 656833-01, Cass. Sez. 2 29-3-2002 n. 4622 Rv. 553338-01 relative a fattispecie nelle quali il termine era stato individuato nella data di deposito della relazione del consulente d'ufficio; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2 18-5-2023 n. 13707 Rv. 667805-01, per tutte). Non sussiste neppure la contraddizione lamentata con il terzo motivo con quanto affermato a pag. 16 della sentenza, perché a pag. 16 la sentenza si è limitata a riportare il contenuto del primo motivo di appello di UR NN, che ha iniziato a esaminare nell'ultimo capoverso della pagina (da “La Corte osserva”). 10.Con il quarto motivo UR NN deduce “art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione art. 167 c.p.c.” e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza, probabilmente confondendo gli appellanti principali NN e Tecnoedil s.r.l., abbia dichiarato che le eccezioni di decadenza e prescrizione erano state tardivamente sollevate;
evidenzia che UR NN aveva sollevato le eccezioni 22 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 tempestivamente, con la comparsa ex art. 167 cod. proc. civ. depositata il 30-12-2008 per la prima udienza fissata il 19-1-2009. 10.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata, seppure contiene l'affermazione di cui ci si duole con il motivo, ha poi proceduto a esaminare nel merito le eccezioni di decadenza e prescrizione e nel merito le ha rigettate, con le statuizioni oggetto di censura attraverso il secondo e il terzo motivo di ricorso di UR NN, già dichiarati infondati al punto 9. Poiché anche nel giudizio di cassazione l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass. Sez. 2 19-7-2023 n. 21230 Rv. 668484-01, Cass. Sez. 3 8-6- 2017 n. 14279 Rv. 644642-01) e nella fattispecie tale risultato pratico è escluso a fronte della definitività del rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione nel merito, manca l'interesse del ricorrente a denunciare l'erroneità dell'affermazione. 11.Con il quinto motivo UR NN deduce “art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione art. 1176 c.c.; violazione art. 112 c.p.c.”; evidenzia che aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del progettista, deducendo di non essere stato incaricato del progetto delle strutture di fondazione ma solo del progetto architettonico, di avere contestato le conclusioni del c.t.u., laddove aveva qualificato come frane quelli che erano lievi scivolamenti degli strati superficiali del terreno, di avere contestato la mancanza di diligenza professionale in quanto le indagini geologiche erano state eseguite e non attestavano fenomeni di dissesto. Perciò il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi pacificamente emersi in causa, affermando in modo gravemente erroneo che il professionista avesse omesso di incaricare altri professionisti per le integrazioni necessarie. Aggiunge che, 23 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 contraddicendosi, la sentenza ha escluso la responsabilità di ST di Geologia e Geofisica e di Geosol s.r.l. che avevano ricevuto l'incarico delle indagini geologiche;
lamenta che anche con riguardo al rilascio della concessione edilizia la sentenza abbia eseguito riferimento logicamente errato, in quanto il professionista aveva richiamato il rilascio della concessione edilizia per evidenziare la sua diligenza. 11.1.Il motivo è inammissibile sotto vari profili e comunque infondato. In primo luogo, non è configurabile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. prospettata, perché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrarlo occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte o pronuncia solo nei confronti di alcune parti;
invece, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra eventualmente vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez.
6-L 3- 3-2020 n. 5730 Rv. 657560-01, Cass. Sez. 1 18-2-2005 n. 3388 Rv. 579433-01, per tutte). Nella fattispecie è pacifico che la sentenza impugnata abbia esaminato tutti i motivi di appello proposti da UR NN e in particolare i motivi secondo e terzo ai quali si riferisce il motivo di ricorso, per cui non è configurabile omissione di pronuncia. Gli argomenti del ricorrente non possono neppure essere esaminati al fine di riqualificare il vizio ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., sia perché il motivo non è formulato secondo il relativo paradigma, non individuando specifico fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l'esame, sia per la preclusione posta dall'art. 348-bis ult. co. cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in quanto sulla questione della 24 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 responsabilità del progettista e direttore dei lavori NN la sentenza d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Per il resto il motivo è inammissibile per le ragioni già svolte al punto 6.2 con riferimento al secondo motivo di ricorso di Tecnoedil s.r.l. Come in quel caso, gli argomenti, seppure sotto la denominazione della violazione e della falsa applicazione di legge, tendono a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, sostenendo una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in termini inammissibili nel giudizio di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata (da pag. 18) ha dichiarato di condividere la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori per non avere espletato l'incarico con l'ordinaria diligenza richiesta dall'art. 1176 cod. civ.; ciò perché il progettista direttore dei lavori non poteva esimersi da una valutazione approfondita delle problematiche costruttive riferite alla tipologia geomorfologica del luogo, il geom. NN aveva progettato l'intera ristrutturazione del fabbricato e redatto il progetto esecutivo e, qualora avesse ritenuto di non avere le competenze necessarie, avrebbe dovuto rifiutare l'incarico o rivolgersi ad altri professionisti per le necessarie integrazioni, senza che il rilascio della concessione edilizia, attestante l'avvenuto controllo amministrativo, valesse a escludere la sua responsabilità. Di seguito la sentenza ha evidenziato che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori è solidale con quella dell'impresa costruttrice, in quanto l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ. ha natura extracontrattuale e nella stessa concorrono tutti i soggetti che abbiano contribuito per colpa professionale alla determinazione dell'evento dannoso. Con questo contenuto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il progettista risponde in solido con 25 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 l'appaltatore dei vizi della costruzione dipendenti da cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del terreno, ove i vizi dipendano da progettazione inadeguata alle condizioni geologiche del terreno (Cass. 11783/2000 già citata). Diversamente, il ricorrente sostiene che erroneamente sia stata ritenuta la responsabilità del progettista direttore dei lavori, per avere lo stesso svolto i suoi compiti e per non essere responsabile del cedimento delle strutture;
però, in questo modo evidentemente il ricorrente vorrebbe ottenere, in termini che rimangono estranei al sindacato di legittimità, l'accertamento in ordine alla sua mancanza di responsabilità per le carenze progettuali e costruttive che hanno cagionato i gravi vizi, a fronte del dato che la sentenza ha ritenuto tale responsabilità in fatto, in ragione delle indagini geologiche che avevano messo in evidenza il livello di pericolosità dell'edificazione in zona e in ragione dell'accertamento del c.t.u. sulla causa degli smottamenti, da riferire agli errori nella fase progettuale ed esecutiva. 12.Ne consegue che i ricorsi sono integralmente rigettati. In applicazione del principio della soccombenza i tre ricorrenti in solido, stante l'interesse comune, sono condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti e della resistente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell'esito dei ricorsi, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei tre ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi;
26 Numero registro generale 25568/2019 Numero sezionale 2853/2024 Numero di raccolta generale 29251/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 14.000,00 per compensi a favore dei controricorrenti difesi dagli avv. D'Amora e Belli, in Euro 200,00 per spese ed Euro 14.000,00 per compensi a favore dei controricorrenti difesi dall'avv. Finetti, in Euro 8.000,00 per compensi a favore di Energas s.p.a., oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei tre ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 24-10-2024 Consigliere estensore Presidente Linalisa Cavallino Rosa IA Di Virgilio 27