Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29251
CASS
Sentenza 13 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 24 ottobre 2024, con numero di registro generale 25568/2019. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla responsabilità per vizi di costruzione, invocando l'articolo 1669 del codice civile. Gli attori, proprietari di appartamenti, hanno chiesto il risarcimento dei danni per gravi difetti costruttivi, mentre la convenuta ha sostenuto di non essere responsabile, avendo solo venduto gli immobili. Il giudice ha accolto le domande degli attori, ritenendo che la responsabilità fosse solidale tra la società convenuta e i terzi chiamati in causa, inclusi progettisti e appaltatori.

La Corte ha argomentato che, in caso di chiamata in causa di terzi come responsabili, la domanda si estende automaticamente a questi, anche senza specifica richiesta da parte degli attori. Ha inoltre confermato che la responsabilità per i vizi dell'opera è condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione, in virtù della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c. La sentenza ha rigettato i ricorsi dei convenuti, confermando la responsabilità solidale e l'obbligo di risarcimento, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

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Massime3

Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini.

La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.

L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili all'imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29251
Data del deposito : 13 novembre 2024

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