Cass. civ., sez. III, sentenza 28/12/1973, n. 3462
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Sentenza 28 dicembre 1973

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Le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea della societa concernenti la cessione dell'azienda sociale non determinano il trasferimento dell'azienda, il quale avviene invece al momento della stipula del relativo contratto con la controparte.*

L'Obbligo del rapporto, imposto al giudice dall'art 3 cod proc pen e stabilito nell'interesse generale della repressione dei reati, per cui la sua violazione non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione. ( Conf 2784/72, mass n 360475; 462/72, mass n 356399).*

Quando la parte e costituita in giudizio a mezzo di piu procuratori autorizzati a rappresentarla e difenderla anche disgiuntamente, la morte di uno di essi non determina l'interruzione del processo. ( Conf 1695/66, mass n 323318).*

Mentre la fusione di due societa mediante incorporazione importa l'assorbimento della societa incorporata da parte di quella incorporante, con successione a titolo universale di quest'ultima nel patrimonio della prima, la cessione di azienda determina la successione a titolo particolare del cessionario nella proprieta dei beni compresi nell'azienda e da luogo - ove taluno dei beni sia oggetto di controversia giudiziaria - alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.*

La pendenza del processo ha inizio dalla data di notificazione della citazione e non da quella fissata per l'udienza di prima comparizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/12/1973, n. 3462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3462
    Data del deposito : 28 dicembre 1973

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