Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 4835
CASS
Sentenza 16 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 10 gennaio 2023, con pubblicazione avvenuta il 16 febbraio 2023. Le parti in causa, da un lato, hanno richiesto l'accertamento della natura demaniale di un tratto stradale e la rimozione di ostacoli al passaggio, mentre la controparte ha contestato la legittimità di tali pretese, sostenendo che l'accesso non fosse precluso. La Corte d'Appello di Roma, in primo grado, aveva accolto le domande degli attori, ma in appello la situazione si è ribaltata, con la Corte che ha rigettato le richieste per mancanza di documentazione probatoria da parte degli appellanti.

La Cassazione, accogliendo il ricorso principale, ha sottolineato l'importanza del principio di acquisizione probatoria, affermando che i documenti già prodotti in primo grado devono rimanere disponibili per il giudice d'appello, indipendentemente dalla loro presenza fisica nel fascicolo. Ha evidenziato che la Corte d'Appello non ha considerato la presunzione di legittimità della sentenza di primo grado e non ha adempiuto al dovere di ricomporre il contenuto della rappresentazione dei fatti già acquisiti. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello per una nuova decisione, in conformità ai principi di diritto enunciati.

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Massime5

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 4835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4835
Data del deposito : 16 febbraio 2023

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