Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2013, n. 23728
CASS
Sentenza 4 febbraio 2013

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Massime1

Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.

Commentario1

  • 1Al difensore d’ufficio non spetta alcuna difesa
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2022

    Il diritto al termine a difesa disciplinato dall'art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p. Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021. La norma L'articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2013, n. 23728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23728
Data del deposito : 4 febbraio 2013

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