Sentenza 4 febbraio 2013
Massime • 1
Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Commentario • 1
- 1. Al difensore d’ufficio non spetta alcuna difesaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2022
Il diritto al termine a difesa disciplinato dall'art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p. Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021. La norma L'articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2013, n. 23728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23728 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 04/02/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 326
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 30453/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV BE N. IL 02/06/1962;
AV AN N. IL 13/04/1967;
avverso la sentenza n. 5230/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. RIGAMONTI Marco.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 4.2.2011 la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza 17.2.06 del tribunale di Monza, sez. Desio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CC ER e CC LI per essere il reato di violazione di domicilio, in danno di MA LU, estinto per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili della sentenza predetta.
Il difensore dei CC ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 108 c.p.p.: a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla corte di appello al difensore, che aveva rinunciato al mandato, l'udienza 10.11.10 è stata differita 4.2.2011, previa nomina,quale difensore di ufficio, dell'avv. A Roman Tomat, che però non si è presentata, facendo pervenire documento attestante altro impegno professionale e istanza di rinvio.
La corte ha rigettato l'istanza e ha nominato difensore di ufficio l'avv. Bordeau, presente in aula, il quale chiedeva termine a difesa, concesso sino alle ore 11,20, in violazione dell'art. 108 c.p.p., comma 1, secondo cui il termine deve essere di durata congrua, tale da consentire una reale cognizione della causa, e quindi non inferiore a 7 giorni. Qualora si ritenga che il difensore non abbia rilevato tale violazione, va considerata la violazione del comma 2 del medesimo articolo, secondo cui il termine, anche con il consenso dell'imputato del difensore, non poteva essere inferiore a 24 ore.
2. violazione di legge in riferimento alla disciplina del giudice naturale: il processo è stato assegnato a un giudice di pace e poi ad un altro, sebbene il primo abbia continuato a svolgere le sue funzioni nel medesimo ufficio giudiziario. Tale assegnazione è avvenuto in vigenza del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che non escludeva la nullità in caso di violazione di criteri di assegnazione, esclusione che è esplicitamente prevista solo con la successiva modifica dell'art. 7 bis della predetta normativa;
3. violazione di legge in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c):
agli imputati, al momento dell'avviso e art. 415 bis c.p.p., è stato nominato, quale difensore di ufficio, l'avv. BONO Maurizio del foro di Monza, al quale è stato notificato il decreto di citazione a giudizio, sebbene fosse notoriamente già patrono della parte civile;
il difensore, senza effettuare alcuna attività predibattimentale e la dovuta comunicazione agli interessati, ha fatto rilevare l'incompatibilità solo all'udienza dibattimentale;
4. vizio di motivazione : la motivazione dell'esclusione dell'ipotesi del proscioglimento degli appellanti, ex art. 129 cpv c.p.p., è talmente generica da risultare inesistente, essendovi solo un richiamo alla fondatezza delle argomentazioni contenute nella sentenza di condanna. In tal modo non è stata affrontata la censura relativa alla discrasia tra la data e l'ora di accesso dei carabinieri indicate in querela ( 6.1.2001) e quelle risultanti dalla nota di servizio (6.12.01) e non è stata superata l'incertezza sulla data del fatto e sulla tempestività della querela presentata dal MA;
5. violazione di legge, in riferimento alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari: la corte ha considerato utilizzabile la querela, ai fini della ricostruzione dei fatti, sebbene la sua acquisizione è funzionale al solo accertamento della procedibilità dell'azione penale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla prima doglianza di carattere procedimentale, va rilevato che il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (sez. 2^,n. 26298 del 5.6.07 rv 237152; id, n. 5605 del 10.1.07, rv236123). Nel secondo motivo del ricorso, viene ripetuta una censura sul rispetto del principio del giudice naturale, la cui infondatezza è già stata convincentemente affermata dal giudice di appello: le ragioni dell'assegnazione del processo ad altro giudice sono compiutamente indicate nel provvedimento del dirigente dell'ufficio, senza che sia possibile rilevare in esse lo stravolgimento dei principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario (sez. 2^, n. 23299 del 21.2.08, rv 241104). Quanto alla censura concernente la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), parimenti la sentenza impugnata ha posto in convincente evidenza l'assoluta assenza di violazione del diritto di difesa dei ricorrenti, essendo rimasta totalmente ininfluente la condotta dell'originario difensore. La pronuncia di estinzione per prescrizione del reato contestato ai CC è avvenuta correttamente, tenuto conto della precisa ricostruzione dei fatti e la lineare valutazione - sul piano storico e sul piano razionale - della successione dei comportamenti degli imputati e della persona offesa, contenute nella sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata. Nella motivazione della decisione del tribunale di Monza, i dati temporali sono scanditi con precise valutazioni di fatto, assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità Nella globale ricostruzione dei fatti ,è stata correttamente riconosciuta l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela: la sanzione della inutilizzabilità di questo atto non è invocabile nel caso in cui gli imputati abbiano richiesto di essere giudicati con rito abbreviato,sulla base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari: conoscendo il contenuto della istanza punitiva, hanno manifestato la volontà di essere giudicati anche sulla base di quanto in essa riportato (sez. 5^, n. 45665 del 9.10.2012). Posto che risulta l'assoluta inesistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito, ex art. 129 cpv c.p.p., il ricorso va rigettato con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013