Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
La previsione della concessione di un termine a difesa al nuovo difensore, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa ad opera del precedente difensore, non trova applicazione nelle situazioni in cui il giudice designa un sostituto del difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione (Corte cost., sent. n. 450 del 1997 e ord. n. 17 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2007, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 24
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 19925/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS CC RI, N. IL 30/09/1951;
avverso SENTENZA del 28/10/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA ANTONIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. MANAGÒ Antonio del foro di Reggio Calabria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e GAITO Alfredo del foto di Roma, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e depositato note di udienza.
OSSERVA
Con sentenza del 28 ottobre 2005, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 15 gennaio 2004, con la quale IS CO MA era stato riconosciuto responsabile dei delitti di rapina aggravata, porto illegale di armi e furto e condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori con due distinti atti di impugnazione. Nel primo motivo, comune ad entrambi gli atti di impugnativa, si deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 14 luglio 2003 e della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e dell'art. 179 c.p.p.. Riproponendo censure già dedotte in grado di appello e in quella sede disattese, i difensori lamentano la mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore presente in udienza preliminare. Quest'ultimo, infatti, non poteva essere considerato difensore di ufficio dell'imputato, in quanto il giorno stesso della sua designazione, l'imputato, con dichiarazione formulata presso il carcere, aveva nominato un proprio difensore di fiducia, con la conseguenza di mettere nel nulla la designazione del difensore di ufficio. Tale ultimo difensore, pertanto, era "intervenuto meramente come sostituto del difensore fiduciario e conseguentemente titolare di tutti i doveri e diritti del difensore unicamente inteso così come prescrive l'art. 102 c.p.p., tra i quali quello di chiedere un termine a difesa". A parere della difesa - si sottolinea nell'altro atto di ricorso - occorreva "un nuovo atto di nomina, essendo la prima nomina decisamente decaduta e priva di ogni effetto. Il difensore di ufficio una volta rinominato, il giorno dell'udienza, avrebbe avuto certamente il diritto di ottenere il termine a difesa che era stato ritualmente richiesto". Ciò che la Corte territoriale non avrebbe considerato - soggiunge il ricorrente - è che non era la semplice presenza del difensore di udienza a garantire il diritto di difesa, ma, invece, la "possibilità dello stesso di svolgere ogni necessaria attività defensionale che, invece...gli era stata decisamente impedita". Sarebbe quindi erronea la motivazione con la quale la richiesta di termine a difesa era stata respinta, giacché essa si fondava proprio sull'assunto che il termine non spettasse al difensore, in quanto costui - sia pure in qualità di difensore di ufficio - già era stato reso edotto della udienza preliminare Nel secondo motivo si deduce violazione dei principi di valutazione della prova e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nella rapina e reati connessi. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire la prova del preventivo accordo dell'imputato con gli esecutori materiali della rapina, giacché l'intera costruzione su cui si sarebbe fondata la decisione dei giudici a quibus avrebbe fatto leva su circostanze di ordine congetturale, e su rilievi illogici e a tratti contradditori. Ciò anche in considerazione delle risultanze delle intercettazioni e dei tabulati, dai quali non sarebbero emersi contatti antecedenti il momento della rapina, e dei rilievi svolti da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, relativa al ricorso proposto da altri imputati, giudicati separatamente. Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla questione - dedotta in appello - relativa alla difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena. In quella sentenza, infatti, il totale delle singole frazioni di pena detentiva enunciate in motivazione era pari ad anni otto di reclusione e non nove, come erroneamente riportato in dispositivo;
pertanto, il diverso computo effettuato dai giudici dell'appello, avrebbe in concreto determinato un effetto di aggravamento, con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Nel ricorso a firma dell'avv. Rapone si deduce, infine, la nullità della ordinanza di rigetto in ordine alla richiesta di riunione del procedimento a quello definito in primo grado con il rito abbreviato nei confronti di altri imputati, mentre nel ricorso a firma dell'avv. Managò si prospetta vizio di motivazione in riferimento ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato. A proposito, infatti, della questione in rito, nella quale si agita la pretesa sussistenza di una nullità assoluta in dipendenza della mancata concessione del termine a difesa richiesto in sede di udienza preliminare - sollevata per la prima volta nel giudizio di appello - va rilevato che, tanto la sentenza impugnata che il ricorrente, danno atto della circostanza che l'avv. Antonelli - già nominato difensore di ufficio, lo stesso giorno in cui l'imputato effettuò la nomina in carcere del difensore di fiducia nella persona dell'avv. Giraldi - presenziò alla udienza preliminare e formulò la richiesta di termine a difesa in qualità di difensore designato in sostituzione di quello di fiducia, assente, a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Ebbene, al riguardo occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che in tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione dell'art. 108 c.p.p. - che prevede la concessine di un termine al nuovo difensore, o a quella designato in sostituzione nei casi di rinuncia, revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa - trova applicazione solo nel caso in cui il difensore abbia definitivamente cessato dal suo ufficio e non è applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, un sostituto del difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione professionale (Cass., Sez. 3^, 10 dicembre 2003, Giora;
Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2002, Aquino;
Cass., Sez. 2^, 30 aprile 1999, Lopez). Il tutto in linea, d'altra parte, con la stessa giurisprudenza costituzionale, la quale ha avuto modo di puntualizzare che l'art. 108 c.p.p., nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, prende in considerazione una tassativa rassegna di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, assai diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale - ha puntualizzato la Corte costituzionale - "può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro", ed è d'altronde specificamente disciplinata, nel caso di assenza "sorretta da un legittimo impedimento", dall'art. 430 ter c.p.p.. Il difensore designato in sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4, è quindi investito - ha soggiunto la Corte - del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato, ed è pertanto figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa: con l'ovvia conseguenza - si è aggiunto - che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo" (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni del tutto eterogenee. E ciò in evidente contrasto con l'esigenza di bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata - ha conclusivamente osservato il Giudice delle leggi - da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (Corte cost. sent. n. 450 del 1997 e ord. n. 17 del 2006). D'altra parte, va pure rammentato che la eventuale violazione della disciplina dettata dall'art. 108 c.p.p., in tema di concessione del termine a difesa, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e dell'art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dalla assenza del difensore;
sicché, deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p. dal difensore presente, subito dopo il compimento dell'atto di diniego, essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg. (Cass., Sez. 1^, 20 maggio 2003, Caruso;
Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2002, Braccini;
Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002, Avini). La questione, dunque, - di per sè infondata, per quel che si è detto - sarebbe comunque tardiva. Del pari destituito di fondamento è il motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione del principio del divieto di reformatio in peius, dedotto sul presupposto che nella sentenza di primo grado vi sarebbe stata una differenza tra la pena indicata in dispositivo e quella risultante dalla somma degli aumenti in continuazione indicati nella motivazione del provvedimento: disarmonia, questa, che doveva far propendere per la minor pena risultante dalla motivazione, senza che i giudici del gravame potessero operare una nuova commisurazione delle frazioni di pena in continuazione, partendo - si osserva - da una pena base maggiore. Al riguardo, occorre tuttavia rammentare che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza anche mediante il semplice ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale, in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. (ex plurimis, Cass. Sez. 6^, 10 luglio 2003, Gullì). A tale errore ha dunque posto rimedio del tutto ritualmente il giudice dell'appello, il quale, non solo si è conformato al trattamento sanzionatorio finale risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado, ma - contrariamente all'assunto del ricorrente - è partito, per la relativa determinazione "frazionata", dalla stessa pena "base" (anni sette di reclusione) stabilita complessivamente per il più grave reato di rapina dal giudice di primo grado.
Quanto alle restanti censure in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, le stesse si rivelano palesemente inconsistenti, avendo i giudici dell'appello più che esaurientemente dato conto dei plurimi e convergenti elementi di valutazione, tutti denotanti fattori di elevata gravità - alla stregua di tutti i parametri, oggettivi e soggettivi, previsti dall'ordinamento - e di spessore tale da impedire la sollecitata rivalutazione in mitius del regime sanzionatorio statuito in prime cure. Apprezzamenti - quelli puntualmente sviluppati dai giudici a quibus - del tutto coerentemente evocati anche a sostegno della ritenuta non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. A proposito, infine, delle diffuse censure che gli atti di ricorso e le note di udienza sviluppano per contestare la coerenza della motivazione in punto di responsabilità, le stesse, al di là della apparente relatio con il prospettato vizio di legittimità, finiscono per risolversi in un inammissibile scrutinio del merito della decisione, giacché le doglianze, ricondotte alla loro essenza, non fanno altro che concentrarsi su due aspetti, entrambi diffusamente - e più che logicamente - scandagliati dai giudici dell'appello. Da un lato, quello della pretesa contraddizione con i dieta di questa Corte enunciati in occasione dell'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di alcuni coimputati, separatamente giudicati;
dall'altro, il supposto vizio di coerenza logica che infirmerebbe la statuizione di condanna, nella parte in cui ha preteso di evidenziare la particolare complessità del programma criminoso, ma ha poi riconosciuto il"terminale" contributo offerto dall'imputato, quale semplice ricettatore, in presenza di una situazione che aveva per di più dato luogo a significativi imprevisti. Quanto al primo rilievo, infatti, va osservato che i giudici dell'appello hanno diffusamente posto in risalto le specifiche emergenze raccolte sul conto dell'imputato, desumendo dal relativo e coordinato esame, un giudizio di responsabilità fondato su un costrutto probatorio ed argomentativo evidentemente diverso da quello sindacato da questa Corte in riferimento alla differente posizione dei coimputati. In merito, invece, al secondo assunto, la circostanza che il COMISSO sia stato - in via di estrema ipotesi, quale è quella lumeggiata negli atti defensionali - coinvolto nella vicenda "in corso d'opera", e per far fronte ad imprevisti ostacoli operativi, non ne esclude affatto la responsabilità a titolo concorsuale, posto che, comunque, l'adesione al piano, antecedente al suo realizzarsi, anche se di poche ore, non vale certo ad elidere il correlativo apporto causale. Ma sul punto (e con risalato del tutto dirimente agli effetti che qui rilevano) la sentenza impugnata è provvida di plurimi e coerenti rilievi, alla stregua dei quali - a prescindere dalle difficoltà e dagli imprevisti incontrati nella fase ormai operativa - deve ritenersi più che provato che il COMISSO fosse il concordato ed ovviamente consapevole "destinatario della merce", oggetto della particolare rapina.
Palesemente inammissibile è, infine, il motivo di ricorso concernente l'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di riunione di procedimenti, trattandosi, come è noto, di provvedimento ordinatorio, non reclamabile (Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 1995, Bianco). Il ricorso deve pertanto essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007