Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Il giudice d'appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza resa prima della novella introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006 (che ha ridotto la pena edittale minima del reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990) soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione, e non invece che abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in quest'ultimo caso confermare la pena inflitta dal primo giudice, purché il giudice d'appello abbia fornito la sua valutazione, a sua volta con motivazione congrua. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della novella, aveva determinato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 partendo dal previgente limite editale minimo di otto anni di reclusione, ritenendo siffatta pena tuttora adeguata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2010, n. 18159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18159 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 11/02/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 618
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 41249/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 16 luglio 2008 dalla Corte di appello di Roma;
nell'interesse di:
CE LD, n. Roma l'8 luglio 1958;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Carraro Susanna del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Biffa Massimo del foro di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. OSSERVA
La Corte di appello di Roma con sentenza in data 28 ottobre 2004 confermava la sentenza emessa il 17 febbraio 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, LL LD era stato dichiarato colpevole dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente e di un'arma ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d), e con la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni sei di reclusione e L. 40.000.000 di multa (pena base anni otto e L. 50.000.000, aumentata per la continuazione ad anni nove e L. 60.000.000, ridotta di un terzo per il rito), con le pene accessorie. Con sentenza in data 30 novembre 2006 la sesta sezione penale di questa Corte annullava la predetta sentenza limitatamente all'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena.
La Corte di appello di Roma con sentenza in data 16 luglio 2008 rideterminava la pena, esclusa la predetta aggravante, in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 (pena base anni otto ed Euro 26.000,00, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni sei ed Euro 18.000,00, aumentata per la continuazione ad anni sette ed Euro 21.000,00, ridotta di un terzo per il rito), revocando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sostituendo alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella della durata di anni cinque.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1) l'erronea applicazione della legge penale (artt. 2, 62 bis e 133 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 627 c.p.p., comma 3) e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione non avendo il giudice di appello indicato i criteri di determinazione della pena e non avendo indicato, pur dando atto della modifica legislativa del D.L. n. 272 del 2005 convertito nella L. n.49 del 2006, la pena nel minimo edittale attualmente previsto di anni sei di reclusione e L. 26.000.00 di multa, nonostante il giudice di primo grado avesse determinato la pena nel minimo allora previsto (anni otto e L. 50.000.000), così operando un'illegittima reformatio in peius;
nemmeno sarebbero state esplicitate le ragioni della riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al terzo.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che nella sentenza impugnata, a seguito dell'esclusione dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d) conseguente all'annullamento pronunciato dalla 6^ sezione penale di questa Corte, la pena base per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 è stata determinata solo per quanto riguarda la pena della reclusione in misura superiore al minimo edittale (anni sei) previsto a seguito della modifica legislativa del D.L. n. 272 del 2005 convertito nella L. n. 49 del 2006, mentre la pena della multa (Euro 26.000.000) coincide con il minimo edittale attualmente previsto.
Questa Corte inoltre ha più volte affermato, anche recentemente, il principio che il giudice di appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza precedente alla novella introdotta con la L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, che ha ridotto la pena minima edittale del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, soltanto se risulta che il giudice di primo grado ha inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non invece che ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone adeguata motivazione (Cass. sez. 4, 25 novembre 2009 n. 48334, Tondi;
sez. 6, 29 settembre 2009 n. 40105, Lucarelli;
sez. 6, 9 aprile 2009 n. 26605, Coramà; sez. 4, 23 settembre 2008 n. 39256, Infantino;
sez. 4, 9 maggio 2007 n. 25517, De Nuzzo;
sez. 6, 11 ottobre 2006 n. 37887, Druetto). In tal caso infatti è possibile confermare la pena inflitta dal primo giudice purché il giudice di appello abbia fornito la sua valutazione con adeguata motivazione (Cass. sez. 4, 23 gennaio 2008 n. 15219, Guzman Avila;
27 settembre 2007 n. 40287, Cutarelli;
4 maggio 2007 n. 22526, Hasi;
sez. 2, 26 settembre 2006 n. 40382, Arici). Nel caso in esame va rilevato che nella motivazione della sentenza di primo grado la determinazione della pena nel minimo edittale all'epoca previsto era stata effettuata con precisi riferimenti alla gravità del fatto (rilevante quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, utilizzazione della discoteca come base logistica per la successiva cessione, intensità del dolo) e alla capacità a delinquere dell'imputato (desunta dai plurimi contatti e collegamenti mantenuti per affari evidentemente ricollegabili alla cessione di stupefacente) e che, pertanto, la pena in concreto determinata, oggetto di una congrua motivazione e non di un mero riferimento al minimo edittale, era quella ritenuta adeguata in base ai parametri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p.. Il giudice di rinvio, ponendosi espressamente la questione dell'intervento della legge che aveva modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole, nel determinare nuovamente la pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d) in misura che complessivamente
è risultata sensibilmente inferiore a quella determinata nella sentenza appellata, ha manifestato di voler confermare quanto alla determinazione della pena base le valutazioni sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere dell'imputato espresse nella sentenza di primo grado, ponendo in rilievo i medesimi elementi già evidenziati dal primo giudice. Non si ritiene quindi che possa ravvisarsi nella sentenza impugnata una reformatio in peius. Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla riduzione della pena per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al terzo, si osserva che nella sentenza impugnata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche risulta essere stata determinata, sulla base di anni otto di reclusione ed Euro 26.000.000 di multa, nella misura di anni due ed Euro 8.000,00 mentre la riduzione massima di un terzo sarebbe stata di anni due e mesi sei e di Euro 8.666,00. Va a questo riguardo ribadito il principio affermato da questa Corte (Cass. sez. 2, 22 novembre 1995 n. 1490, Di Matteo) secondo il quale allorché il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali a pena non è stata diminuita nella misura massima. Come per la pena che non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (Cass. Sez. 6, 12 giugno 2008, n. 35346, Bonarrgio;
sez. 3, 29 maggio 2007 n. 33773, Ruggeri), anche per la determinazione dell'entità della riduzione della pena per le circostanze attenuanti l'obbligo motivazione previsto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, deve infatti ritenersi assolto attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., che nel caso in esame risultano chiaramente indicati nella motivazione del giudice di appello.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010