Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2009, n. 3347
CASS
Sentenza 1 dicembre 2009

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Massime1

Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali).

Commentario1

  • 1Non è illegittima la disciplina che consente la sospensione dei
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza qui pubblicata della Corte costituzionale interviene, con tempismo, su una polemica montante, che oppone idealmente i giudici dibattimentali ai magistrati delle indagini preliminari e del pubblico ministero. La polemica è densa di sostanza, e genera dalle tensioni verso forme di economia delle risorse estranee al modello ideale del processo, e vicine al limite della legittimità processuale. È risaputo quali fossero gli adempimenti immaginati dal legislatore in chiusura delle operazioni di intercettazione telefonica (art. 268 c.p.p.) Verbali e supporti dovrebbero essere trasmessi al pubblico ministero, e da questi depositati in segreteria entro cinque giorni. I difensori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2009, n. 3347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3347
Data del deposito : 1 dicembre 2009

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