Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In tema di pluralità di fatti di bancarotta (art. 216, 217 e 224 L.F.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L.F., integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L.F. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2007, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
4406/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/11/2007
SENTENZA
N.25761 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
1.Dott. MARASCA GENNARO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 007894/2006 2.Dott.NAPPI ANIELLO n
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
4.Dott. FUMO MAURIZIO IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di
ク nei confronti di:
N. IL 15/04/1960 1) DALPIAZ GIANFRANCO
avverso SENTENZA del 22/12/2005
TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
La Corte di Cassazione osserva :
Il Tribunale di Trento, investito per il giudizio immediato, a seguito di richiesta
'dell'imputato LP GI procedeva con il rito abbreviato e
condannava, concesse le attenuanti generiche prevalenti anche sulla aggravante di cui all'articolo 219 della legge fallimentare il LP, con sentenza emessa in data 22 dicembre 2005, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,
perché colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento con il ricorso per cassazione deduceva la nullità della sentenza per incompetenza funzionale del
Tribunale a trattare il rito abbreviato e la violazione dell'articolo 81 cpv c.p.
perché le due fattispecie di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta non potevano essere unificate come erroneamente ritenuto dal Tribunale " و
dall'aggravante di cui all'articolo 219 comma II n. 1 della legge fallimentare,
poi ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, ma dall'articolo 81 cpv c.p..
Il primo motivo di impugnazione è del tutto generico ed il ricorrente appare privo di interesse.
2 In effetti il Pubblico Ministero si è limitato a sostenere che il Tribunale non aveva la competenza funzionale a decidere in virtù dell'articolo 458c.p.p..
Sul punto specifico la giurisprudenza maggioritaria - da ultimo in tal senso nel
2006 si sono pronunciate anche le Sezioni Unite Penali ( 17 gennaio 2006, confl.
comp. in proc. Novak n. 3089/2006) - sembra dar ragione alla tesi del Pubblico
Ministero, dovendosi ritenere che la competenza a decidere con il rito abbreviato richiesto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato sia del GIP e non del
Tribunale, anche se non mancano autorevoli pronunce in senso contrario.
Tuttavia il motivo appare privo di interesse dal momento che, come è stato autorevolmente sostenuto ( vedi Cass. 25 gennaio 2005 , IO ) la "
impugnazione della parte avverso la sentenza di rito alternativo, che si fondi sulla sua asserita nullità per carenza di competenza funzionale del giudice che la ha pronunciata, deve essere sorretta da uno specifico interesse della parte,
altrimenti essa è inammissibile e la sentenza, quale che sia il vizio che la affligge, deve considerarsi immune da censure.
Nel caso di specie il Pubblico Ministero ha richiesto il rito immediato e, quindi,
ha investito il Tribunale della cognizione del caso;
non si comprende quale interesse abbia oggi il Pubblico Ministero a sostenere che il processo,anche se
in rito abbreviato, dovrebbe essere trattato da un organo diverso.
L'interesse concreto alla impugnazione, che riguarda anche le impugnazioni del
Pubblico Ministero, deve, infatti, essere esplicitato, mentre nel caso di specie l'impugnante non ha indicato l'obiettivo concreto che intendeva raggiungere.
Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato .
3 Infatti secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente che questo Collegio '
condivide, (vedi Cass., Sez. V penale, 15 dicembre 2006 - 31 gennaio 2007,
Belsito) in tema di pluralità di fatti di bancarotta, la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 della legge fallimentare,
integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'articolo 219, comma II, n. 1 della legge fallimentare e non già quella della continuazione in quanto non è ragionevole punire con
,
maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta ed un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 21 novembre 2007
IL PRESIDENTE
воженію скаль Il Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 29 GEN. 2008
IL CANCELLIER C1 Carmela Lanzuise 4