Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, il cui oggetto sia la reiterazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni, deve indicare, a pena di improponibilità, i temi da integrare e specificare i fatti e le circostanze, diversi da quelli già oggetto di dichiarazioni, che necessitano di approfondimento.
Commentario • 1
- 1. In materia di rito abbreviato condizionato, quando sono ammissibili le richieste subordinate all'audizione di persone già sentite nel corso delle indagini o…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 settembre 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza del Tribunale di Tivoli in forza della quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati contestati e condannato alla complessiva pena di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 2.000,000 di multa, tenuto conto della contestata recidiva. I giudici della corte di appello avevano, in particolare, rigettato il motivo riguardante la mancata riduzione della pena in ragione del rito originariamente prescelto e disatteso le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2010, n. 29669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29669 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
29 669 / 10 Sentenza n.o280/2010- Registro generale n. 41042/2009 Udienza pubblica del 25 marzo 2010 (n. 1 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione prima penale
Composta dai Signori: dott. Severo Chieffi Presidente
dott. RI Cristina Siotto Consigliere
dott. Umberto Zampetti Consigliere
dott. M. Stefania Di Tomassi Consigliere
dott. Maurizio Barbarisi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
-F CA BE, nato il [...] a [...],
IM LO GR, nato il [...] a [...],
- NC LV, nato il [...] a [...],
LU AR, nato il [...] a [...],
VI SE, nato il 1°.
5.1948 a Casalbore,
- LO SI, nato il [...] a [...], avverso la sentenza pronunziata in data 16.3.2009 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
e
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni D'LO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi: l'avvocato Armando Gerace per SC;
l'avvocato Emanuele M.
Genovese per AT RO e per RO;
l'avvocato Giovanni Arricò per AT
RO, l'avvocato Pasquale Morabito per PA, gli avvocati Sandro
Furfaro e Alfredo Gaito per Lo GR, che hanno illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
Fatto
I. La sentenza impugnata
1. La decisione
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza pronunziata in data 12.12.2006 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato:
e LU AR, NC CA BE, IM LO GR responsabili (capo A), in concorso con AT LO, GI LI,
IT LI, DO LL (separatamente giudicati) altri, del reato di cui agli artt. 74 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associati al fine di importare ingenti quantitativi di cocaina, con il ruolo per AT RO di promotore e organizzatore;
in Spagna, Francia, Belgio, Sicilia e RO fino al 4.11.2003;
NC CA BE, NC LV, VI SE, LO
SI, responsabili (capo B), in concorso con altri (tra i quali
LO, IE OT, ME ZZ, GI LO, separatamente giudicati) di analogo delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associati al fine di importare cocaina, con il ruolo per AT RO di promotore e organizzatore;
in Spagna, Francia, Belgio, Sicilia NT e Calabria sino al
4.6.2004 (giorno dell'arresto prestoldi AT RO e RO);
-F CA BE e LU AR responsabili (capo C) in concorso con i predetti LO, GI e IT LI e LL, del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere ceduto 14 chili di cocaina, in RO il 3 e 4 novembre 2003;
- NC CA BE, NC LV, VI SE e LO
SI responsabili (capo D), in concorso con altri (tra i quali
LO, ZZ e LO) del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
あ e per avere ripetutamente il primo ceduto, gli altri acquistato, stupefacente;
in
RI, Milano e Comuni vicini sino al 4.6.2004.
Fermo il riconoscimento della continuazione, la Corte d'appello ha ridotto le pene inflitte a NC CA BE, IM LO GR e LO
SI, determinandole, rispettivamente in 23 anni di reclusione (AT
RO), 10 anni di reclusione (Lo GR) e 13 anni di reclusione (RO).
Ha confermato le pene inflitte a NC LV, LU AR, e
VI SE, determinate dal primo giudice, previo riconoscimento della continuazione e per il SC e il SE delle circostanze attenuanti generiche, rispettivamente in undici anni di reclusione (MA), in nove anni di reclusione (SC), in sette anni di reclusione (PA).
2. Le ragioni.
Il compendio probatorio, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, era formato dalle dichiarazioni rese da EM AS, dagli visivoaccertamenti di Polizia giudiziaria e dal materiale documentale o acquisito, da dati tratti dall'esame dei tabulati, dalle operazioni di osservazione e controllo, dalle conversazioni intercettate.
2.1. Le indagini erano scaturite dall'uccisione avvenuta a RO il
4.11.2003 di AR MARIA, ritenuto un corriere del sodalizio contestato al capo A). In occasione dell'attentato era rimasto leggermente ferito LU
SC, fidanzato della sorella della vittima;
al momento del fatto era presente anche EM AS, compagna del RI.
I due s'erano presentati in ospedale a bordo di una vettura RA PI
(colpita dagli spari) che era risultata essere stata noleggiata a Malaga da tale
MIXAHA KOYNTOYPOE e nel cui bagagliaio erano stati rinvenuti oggetti il cui scontrino d'acquisto era nel portafogli della vittima. A seguito di tali evenienze il SC s'era limitato ad ammettere di essere il cognato del RI.
EM AS (detta MA), aveva invece iniziato a collaborare con gli inquirenti, rendendo ben presto ampie dichiarazioni accusatorie su i traffici nei quali era coinvolto il suo compagno e su i personaggi in essi implicati.
I riscontri alle dichiarazioni della donna erano venuti dalla successiva attività di controllo, di osservazione, pedinamento, dalle intercettazioni.
L'uccisione del RI aveva rappresentato lo «spartiacque temporale» tra l'attività delle due associazioni (capi A e B) c i reati rispettivamente connessi (capi C e D), mentre le indagini s'erano sostanzialmente concluse con l'arresto, ad Assiago il 4 giugno 2006 di AT RO, RO e IE UG per avere ripetutamente il primo ceduto, gli altri acquistato, stupefacente;
in
RI, Milano e Comuni vicini sino al 4.6.2004.
Fermo il riconoscimento della continuazione, la Corte d'appello ha ridotto le pene inflitte a NC CA BE, IM LO GR e LO
SI, determinandole, rispettivamente in 23 anni di reclusione (AT
RO), 10 anni di reclusione (Lo GR) e 13 anni di reclusione (RO).
Ha confermato le pene inflitte a NC LV, LU AR, e
VI SE, determinate dal primo giudice, previo riconoscimento della continuazione e per il SC e il SE delle circostanze attenuanti generiche, rispettivamente in undici anni di reclusione (MA), in nove anni di reclusione (SC), in sette anni di reclusione (PA).
2. Le ragioni.
Il compendio probatorio, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, era formato dalle dichiarazioni rese da EM AS, dagli accertamenti di Polizia giudiziaria e dal materiale documentale o visivo acquisito, da dati tratti dall'esame dei tabulati, dalle operazioni di osservazione e controllo, dalle conversazioni intercettate.
2.1. Le indagini erano scaturite dall'uccisione avvenuta a Rosarno il
4.11.2003 di AR MARIA, ritenuto un corriere del sodalizio contestato al capo A). In occasione dell'attentato era rimasto leggermente ferito LU
SC, fidanzato della sorella della vittima;
al momento del fatto era presente anche EM AS, compagna del RI.
I due s'erano presentati in ospedale a bordo di una vettura RA PI
(colpita dagli spari) che era risultata essere stata noleggiata a Malaga da tale
IX KO e nel cui bagagliaio erano stati rinvenuti oggetti il cui scontrino d'acquisto era nel portafogli della vittima. A seguito di tali evenienze il SC s'era limitato ad ammettere di essere il cognato del RI.
EM AS (detta MA), aveva invece iniziato a collaborare con gli inquirenti, rendendo ben presto ampie dichiarazioni accusatorie su i traffici nei quali era coinvolto il suo compagno e su i personaggi in essi implicati.
I riscontri alle dichiarazioni della donna erano venuti dalla successiva attività di controllo, di osservazione, pedinamento, dalle intercettazioni.
L'uccisione del RI aveva rappresentato lo «spartiacque temporale» tra l'attività delle due associazioni (capi A e B) e i reati rispettivamente connessi
(capi C e D), mentre le indagini s'erano sostanzialmente concluse con l'arresto, ad Assiago il 4 giugno 2006 di AT RO, RO e IE UG OT (secondo la contestazione "guardia del corpo" del AT RO).
2.2. La prima fase (capi A e C) e il racconto della AS
(Antefatto)
La donna aveva raccontato di avere conosciuto il RI nei primi anni 90 tramite LO, detto il canadese (LO non lavorava ma aveva un alto tenore di vita ed era legato a tale Christian, arrestato per narcotraffico, come lei aveva saputo da AR). Avevano convissuto 9 anni, la convivenza era stata interrotta per un anno e ripresa nella primavera del 2003. In quel periodo RI viveva con LU SC, fidanzato della sorella che abitava a Palermo. La AS si era trasferita nella casa con RI e SC aveva preso alloggio nell'appartamento di lei. Aveva notato che RI cambiava di sovente cellulare, abitudine che aveva spiegato, dopo prime scuse, con l'esigenza di un tal MI è la persona poi identificata in AT RO] di non lasciare tracce (p. 8).
(Le vicende che portavano alla consegna a RO di 14 chili di cocaina, al capo C, e che risultavano immediatamente collegate alla morte del RI)
Nel periodo precedente la sua uccisione, RI, tornato da un viaggio, era stato contattato da MI che gli aveva dato incarico di andare in Sicilia per chiedere la restituzione di una macchina [una PI] sequestrata [assieme al deposito o officina nella quale si trovava] a Palermo [dove era stata portata dalla Spagna]. Il RI per l'incarico aveva ricevuto un fax ritirato dalla stessa AS, che aveva così potuto notare che la vettura era stata noleggiata in Spagna da una persona con un nome greco-albanese, che RI aveva detto essere MI. Con RI era partito anche SC, che desiderava incontrare la fidanzata.
Tornato nel giro di pochi giorni in Belgio, RI le aveva proposto di accompagnarlo in nuovo viaggio in Sicilia. Il 28.10.2003 da Bruxelles erano andati a
Nizza, dove su indicazione di MI (che viveva a Nizza) avevano trovato una
Renault Kangoo [le chiavi erano dietro una delle ruote], con la quale avevano proseguito arrivando a Palermo il 30.10.2003. Qui si erano incontrati con un tal O" (poi identificato nel Lo GR), che RI aveva più volte sentito per telefono lungo la strada e aveva procurato loro un albergo nel quale non erano stati registrati (p.10), e nel quale erano rimasti sino al 1° novembre, quanto RI venne incaricato di andare a prendere una persona in aeroporto. Prima della partenza era arrivato AB che aveva pagato l'albergo.
In aeroporto avevano prelevato tale OB (persona che viveva in Spagna e che RI già conosceva). OB era nervoso per la perdita di un carico di droga;
diceva che rischiava la vita ed era smanioso di parlare con AB;
non essendo riusciti a contattarlo s'erano recati tutti nella pescheria da lui (da AB) gestita. Giunti in zona erano stati raggiunti da SC che era entrato nell'esercizio per cercare AB;
non l'aveva trovato ma era riuscito a contattarlo e AB li aveva raggiunti.
RI, OB e AB si erano quindi allontanati;
la donna e CI, che si muoveva con la PI dissequestrata, erano rimasti in attesa nella vettura per circa un'ora; quando si erano riuniti aveva saputo che AB si chiamava IM, come lei
(EM).
Erano ripartiti insieme ma in macchine separati: lei, la AS, era dovuta andare in macchina (la PI) con SC, nonostante la modestia delle loro informazioni era stato comunque invitati a non parlare in auto (per timore di MO
intercettazioni); OB e RI avevano viaggiato assieme. Erano giunti a RO, dove OB sperare di trovate denaro per fronteggiare la perdita della droga. OB era rimasto a dormire in una casa vuota, che mostrava di conoscere bene. Le e gli altri due erano andati invece a Taormina a casa della madre di SC. Erano tornati a
е RO il giorno 2 e avevano conosciuto LI padre e figlio, PE e "cochon". Aveva appreso che PE, che aveva la figlia in Francia e un parente in carcere e parlava francese, doveva saldare una precedente fornitura di droga. Nell'occasione avevano conosciuto anche la fidanzata di PE, una straniera ed erano stati ospitati nella casa di RO, che AR conosceva per esservi già stato con MI;
lei aveva capito che avevano già trattato affari assieme.
La mattina successiva erano tornati a Palermo. Qui, su indicazione di AB,
s'erano fermati davanti ad una rivendita di giornali da dove un ragazzo con un motorino li aveva condotti, precedendoli, in una villa. Erano stati raggiunti da AB che aveva portato una borsa dalla quale aveva estratto dei pacchetti, verdi o marroni, che contenevano (uno s'era aperto) cocaina. pacchetti di cocaina erano stati nascosti nella Kangoo: si trattava di 14 pacchetti restanti dei 17 da un chilo che AB aveva ricevuto pochi giorni prima, nell'occasione AB aveva pagato i tre chili trattenuti.
S'erano portati di nuovo a RO, e qui RI aveva consegnato droga e denaro a OB, che con PE aveva reimballato (con una macchinetta per confezionare in sottovuoto) la droga e il denaro. In quell'occasione OB aveva raccontato della perdita di cocaina in mare e della necessità di fare fronte agli impegni con 250.000 euro. Era quindi arrivato un “nipote" di PE che aveva dato a OB 50.000 euro. I 14 chili residui erano così stati consegnati a PE.
La partenza da RO era avvenuta il 4 novembre. Anche questa volta OB aveva voluto che lei e SC viaggiassero insieme sulla PI, lui aveva preso posto con RI sulla Kangoo. La Kangoo precedeva la PI e,in apparente contrasto con l'itinerario prefissato, all'altezza dello svincolo di RO lo aveva superato;
era stata però bloccata da una vettura che era ferma nel senso opposto e che s'era messa in moto al passaggio della Kangoo;
e dall'auto erano stati esplosi numerosi colpi che avevano attinto le due vetture e ucciso il RI. SC, pur ferito, era riuscito a fare marcia indietro e a fermarsi in una stazione di servizio dalla quale aveva chiamato la polizia.
La donna aveva descritto le vetture viste nella casa di PE e la casa stessa;
aveva precisato che, prima della partenza da quella casa, OB aveva telefonato a MI (che fosse lui lo aveva detto RI) che stava a Bari, intimandogli di trovare
"altri duecento" e aveva chiesto al figlio di PE una pistola.
Lei, la AS, all'inizio aveva fatto dichiarazioni reticenti per paura. Poi s'era risolta a cambiare atteggiamento, dopo essersi consultata con un sacerdote, la sorella di RI e il poliziotto Belga Jean Luc Lottefier. All'inizio aveva anche taciuto alcuni nomi e alcuni aspetti, per paura, poi però aveva anche fatto un sogno, nel quale la madre del RI le aveva detto che la morte del figlio era dovuta a un pacco e che aveva gettato un piccolo quantitativo di eroina nascosto dal figlio
(Altri episodi)
La AS aveva raccontato anche che nel maggio 2003 aveva fatto un viaggio in Italia con RI a bordo di una Opel Astra acquistata da MI, che RI aveva riscattato con i suoi servigi. A Nizza si erano incontrati con MI, che li aveva condotti ad un appuntamento con un uomo in bicicletta che aveva dato loro un involucro di 10-15 per 20-25 cm, che RI aveva nascosto vicino al paraurti posteriore dell'Astra. MI li aveva poi guidati, facendo da staffetta, sino a Ventimiglia. Loro avevano proseguito dirigendosi in Campania, dove, non trovando la meta cui erano diretti, si erano rivolti a a LO, che li aveva raggiunti assieme a tale Pino LO, da lei già conosciuto in Belgio e li ricercato. Aveva rivisto LO in occasione dei funerali di RI, e lui le aveva intimato di non parlare dei loro traffici, minacciandola.
5 RI in effetti faceva il corriere per conto di LO e MI, e veniva ricompensato con il corrispondente di circa 500 euro per ogni chilo portato a destinazione. Era andato più volte a Nizza e a Palermo, una volta a Marbella e due volte in Calabria, all'inizio per LO, quindi direttamente per MI, che, aveva detto RI, usava documenti falsi e un'identità di copertura.
A dibattimento la donna aveva fatto alcune precisazioni. Di Mascari aveva detto che di tanto in tanto faceva piccoli lavoretti per LO e conosceva bene anche MI. Aveva quindi riconosciuto in foto LI
(PE), LL (il nipote di PE), SC. Aveva riconosciuto sé stessa, RI e OB nelle persone ritratte dalle videocamere dell'aeroporto di Palermo il 1°.11.2003. Aveva riconosciuto ancora Lo GR (AB), AT RO (MI) LO, LO, ZZ.
2.2.1. I riscontri, in genere
Le dichiarazioni della AS avevano trovato conferma a mezzo degli accertamenti di polizia quanto: a localizzazione del soggiorno a RO, a caratteristiche della villa del LI e delle auto (Fiat 500 e Golf); a vicende relative al noleggio PI;
ad albergo di Palermo e a casa SC vicino a Taormina;
a vicende familiari del RI;
a identità e vicende del LO;
a rapporti tra il LO e il Sableone;
a spostamenti aerei della coppia il 20 e il 13 ottobre 2003; a presenza di RI in Spagna il 10 e 13 ottobre 2003, tra Spagna Francia e Portogallo il 20 e il 22 ottobre;
a cambio di cellulari del RI;
a presenza a Nizza di AT RO;
a possesso da parte del RI di una Kangoo;
a contatti telefonici del RI nei giorni precedenti la morte con una persona in Francia;
a presenza in Italia tra il 2002 e il 2003 di AT RO;
ad acquisto a RO di schede Sim mediante esibizione passaporto intestato a MI KO recante la foto del AT RO;
ad attività e identità di IM Lo GR;
ad individuazione della pescheria, della carrozzeria dove era sequestrata la PI, all' Hotel dove avevano alloggiato.
2.2.2. Le intercettazioni
Successivamente all'omicidio del RI erano state attivate intercettazioni sulle utenze tratte dal cellulare del SC e via via su quelle in collegamento con le stesse. Le conversazioni intercettate sostenevano le accuse che i riguardavano i fatti successivi, ma fornivano anche elementi di riscontro validi, retrospettivamente, a confermare le dichiarazioni della AS.
Emblematica, in tal senso (in relazione non solo alla posizione delle persone nominate in quel contesto, ma anche della sua credibilità in genere), la telefonata in data 10.12.2003 tra la AS, ignara dell'intercettazione in corso, c il poliziotto belga Jean Luc.
2.2.3. L'arresto in data 4.6.2004 di LO RO e AT RO
Ulteriori decisivi riscontri erano forniti dall'arresto ad GO di RO e Cat Berro, a seguito di incontro finalizzato alla consegna di 120.000, e dai documenti in quella sede sequestrati al secondo, che confermavano senza alcun dubbio che era la persona indicata come MI dalla Mastriscianni.
2.3. La seconda fase (capi 1) e B, per cui erano stati già condannati, a seguito di giudizio abbreviato, LO, OT, ZZ e LO)
Riferisce la sentenza impugnata che gli elementi di prova erano costituiti prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (avviate all'esito dei risultati della "prima fase") eseguite parallelamente ad attività di pedinamenti, osservazioni e controlli (decisivi ai fini della identificazione di alcuni interlocutori), sfociati nell'arresto di AT RO, RO e OT il 4.6.2004 e al contestuale sequestro di 120.000,00 euro, riferibili, come unica spiegazione possibile, anche alla luce delle conversazioni intercettate a una cessione di stupefacenti.
Significative, in particolare, della riferibilità dei traffici trattati agli stupefacenti, le conversazioni telefoniche del 27.1.2004 e del 10.2.2004 (si parlava di punto, mezzo punto, provvigione) e le conversazioni ambientali in cui i protagonisti, tra i quali GI LO, si esprimevano liberamente parlando di "cocaina" e dei guadagni che il traffico assicurava.
La prova della continuità dei contatti e degli acquisti di cocaina emergeva in particolare da controlli e intercettazioni captate: nei primi giorni di febbraio 2004 (LO, arrivato in Italia il 3.2.2004 è in auto con G. LO;
questo, allarmato perché si avvede di essere seguito da una macchina, una Subaro, che sospetta della Polizia, contatta A. ZZ. ZZ allude alla natura "compromettente” delle COSC che i due trasportano, alla consegna programmata a persona di RI da identificare in RO che non viene portata a termine e suggerisce un sistema di scambio alternativo, indicando la casa di
Vinovo del cognato PA, la cui sorella CI convive con ZZ); laddove termini usati e allusioni smentivano, secondo la sentenza impugnata, la tesi difensiva che si trattava di trasporto e scambio di generi alimentari;
alla fine di febbraio - primi di marzo (gli intercettati parlavano di una partita di "salami" messa a disposizione da RO, al quale era stata data da ZZ, e sulla quale alcuni soggetti si erano "buttati come avvolti" per l'ottima qualità); il tenore delle parole usate (avvoltoi), l'interesse mostrato, così alto da riprogrammare a stretto giro altra consegna, con modalità analoghe a quelle del 3 febbraio (tramite il cognato di ZZ, ovverosia PA), rendevano evidente che gli interlocutori non potevano trattare davvero di salumi;
nel giorno 8.3.2004 (ancora una conversazione tra LO e RO, dalla quale emerge un appuntamento tra i due fallito e il conseguente recapito del "salame" presso il PA), che ancora palesava l'impossibilità di un consumo di salame tanto elevato;
- il 17 marzo (laddove si parlava di un incontro programmato tra AT RO e LO poi non avvenuto) e il 19, 21 e 29 marzo (quando LO e LO parlano di introiti per 22.000 da dividere con persona plausibilmente individuata nel ZZ;
di cifre il cui ordine di grandezza 42.500, 26.000, 22.500, 9.000 appariva
-
sintomatico; del "disimpegno" di MI, che si sarebbe reso irreperibile, e dell pericolo di essere scoperti e di essere condannati per associazione);
- il 10 aprile (conversazione dalla quale emergeva il pagamento relativo al trasporto e allo smercio di 55 chili di cocaina e nella quale LO comunica di avere ricevuto presso il cognato del suo amico ovverosia presso la casa di Parzarese il compenso di 5 (00) per chilo); nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 4 giugno, fitto di contatti tra LO, ZZ, AT RO, RO, OT e NC MA (identificato grazie all'appellativo "RI occhiali", riportato anche nella rubrica sequestrata a AT RO, e ai molti riferimenti ad un ricovero ospedaliero per patologia cardiaca riferita ad abuso di cocaina); il 4 giugno e nei periodi contigui all'arresto di AT RO e RO (cui gli inquirenti erano giunti grazie alle intercettazioni, che rivelavano l'imminenza di un incontro tra MI e i suoi complici piemontesi presso il centro commerciale Carrefour di GO, già utilizzato in precedenza come luogo di incontro). All'appostamento era seguito l'arresto di RO, AT RO e OT (che era in possesso di una 7,65 con colpo in canna), che definitivamente dava certezza della identificazione del MI (per altro risultava già dalla conversazione del 12.5.2004 che quel giorno cadeva il 50° compleanno dell'imputato, che aveva una sorella di nome LB, che la sua compagna gestiva a Nizza un esercizio commerciale individuato) e confermava i suoi rapporti con il RO, da cui nell'occasione era stato osservato ricevere quasi 120.000 euro, da riferire all'evidenza ad una vendita di stupefacente
(in base al ricordo dei militari appariva plausibile la ricostruzione del passaggio da RO a AT RO e nessuna giustificazione diversa era stata data del possesso di una somma così ingente di denaro in contanti).
Nella stessa occasione erano stati sequestrati: una patente raffigurante il AT RO con nome greco (analogo a quello indicato dalla AS); foglietti manoscritti dal AT RO con dati numerici, ritenuti riferibili ad appunti contabili concernenti transazioni di stupefacenti;
apparecchi telefonici e relativi archivi (rubriche, messaggi, chiamate).
L'insieme degli elementi acquisiti dimostravano non soltanto il coinvolgimento degli imputati in singoli traffici, ma una frequenza, molteplicità di rapporti, confidenza e capacità di intendersi "al volo", indicativi dell'esistenza di un accordo stabile e di obiettivi comuni già tracciati, nonché di una struttura e apparato organizzativo, minimo ma sufficiente alla programmazione di un numero indeterminato di importazioni e vendite di stupefacente.
II. I ricorsi
Ricorrono NC CA BE, IM LO GR, NC LV,
LU AR, VI SE e LO SI, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a tutte le statuizioni che li riguardano.
1. NC CA BE, ricorre a mezzo del difensore avvocato Emanuele
Genovese.
1.1. Il primo motivo del ricorso denunzia violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione d'incompetenza del giudice di primo grado assumendo che era funzionalmente competente il Tribunale di Palmi e non quello di Reggio Calabria, come dedotto con motivo appello testualmente riprodotto. Assume che erroneamente la Corte d'appello aveva respinto l'eccezione ritenendo non documentata la prioritaria iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Palmi per il delitto di cui all'art. 74
d.P.R. n. 309 del 1990 e afferente alla competenza territoriale l'eccezione. In relazione al primo aspetto assume che la difesa aveva esplicitamente richiamato gli atti dai quali emergeva che la notizia iscritta a Reggio Calabria altro non era che la notizia trasmessa da Palmi e che, in ogni caso, spettava al
Giudice accertare il dato. In relazione al secondo aspetto afferma che la natura funzionale della competenza dipendeva dalla sua derivazione dal criterio d'attribuzione istituito nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p., secondo la
е consolidata giurisprudenza di legittimità.
1.2. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 268 e 271
c.p.p., reiterando l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni già articolata nell'atto d'appello e che riproduce (anche in questo caso testualmente). Afferma che il rigetto era erroneo: (a) perché la doglianza non poteva considerarsi generica, la mancata indicazione di singoli decreti significando soltanto che era riferita a tutti i decreti;
(b) perché, a fronte di doglianza con la quale si sosteneva la illegittimità della motivazione (che autorizzava l'uso d'impianti esterni attesa l'indisponibilità dei locali della procura e in ragione della eccezionale urgenza di «approntare strumenti di pronto intervento allo scopo di consentire di non disperdere il materiale probatorio che di volta in volta sarebbe emerso a seguito dell'attività
d'intercettazione) mediante rinvio per relationem ad atti non «ontologicamente sussistenti» (il materiale da acquisire e da non disperdere) nel momento in cui era stato emesso il provvedimento di intercettazione, la Corte d'appello s'era limitata a richiamare la pronunzia delle Sezioni unite, senza verificare l'applicabilità del principio al caso di specie.
1.3. Il terzo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione con riguardo all'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Denunzia nella sostanza il metodo seguito, che si sostiene di recepimento acritico della sentenza di primo grado, senza considerazione alcuna delle censure, così frustrandosi sia il diritto a una efficace difesa e il doppio grado di giudizio sia l'esigenza di una adeguata giustificazione dell'affermazione di responsabilità.
1.4. Il quarto motivo è dedicato ai temi assertivamente elusi in punto di affermazione della responsabilità:
-1.4.1. quanto al capo C), si lamenta che siano state ritenute utilizzabili le dichiarazioni della AS ritenendole attendibili e riscontrate trascurando le osservazioni difensive: sulla inaffidabilità soggettiva della dichiarante (a causa del suo vissuto e dei comportamenti tenuti in specie nell'immediatezza); sulla tardività delle sue accuse (giustificata del tutto incredibilmente); sulla assenza di specifici riscontri oggettivi, gli elementi evidenziati (riferibilità della patente di guida indicata nel modulo dell'autonoleggio, spostamenti della vettura, corrispondenze nei luoghi e nelle persone descritte, individuazione delle celle telefoniche agganciate) afferendo a elementi di contorno, non alla transazione di stupefacente;
sul carattere di smentita che doveva collegarsi all'esito negativo della perquisizione c dell'ispezione anche a mezzo di cani antidroga effettuata sulla vettura sequestrata in occasione dell'omicidio del RI: - quanto al capo A), si richiamano i medesimi argomenti, 1.4.2.
sottolineandosi che dei fatti pregressi e della partecipazione ad essi del ricorrente non era stata trovata traccia o riscontro alcuno;
- quanto al capo D), si afferma che nulla dimostrava che le 1.4.3.
conversazioni intercettate avessero ad oggetto stupefacente с che
l'interpretazione ad esse riservata era priva di giustificazioni;
che del denaro sequestrato non era dimostrata la provenienza da forniture di stupefacenti;
che gli appunti rinvenuti indosso al ricorrente erano conteggi altrettanto anonimi;
che nel complesso i giudici di merito avevano arbitrariamente attribuito significato indiziante ad elementi assolutamente equivoci, singolarmente e complessivamente considerati, arbitrariamente valorizzando vicende separate e diverse;
1.4.4. quanto al capo B), si denunzia ancora il metodo di rinvio alla sentenza di primo grado e si sostiene l'assenza di elementi che dimostrassero il carattere illecito di rapporti pregressi e dei contatti intrattenuti;
si evidenzia inoltre che il breve periodo monitorato dalle intercettazioni non poteva bastare a far ritenere la stabilità di rapporti aventi ad oggetto transazioni illecite.
1.5. Con il quinto motivo si contesta l'affermazione che il ricorrente ruolo apicale, perché non sorretta da alcuna giustificazione c aveva completamente elusiva delle censure articolate sul punto nell'atto d'appello.
1.6. Con il sesto motivo si afferma la mancanza di autonoma motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. IM LO GR, ricorre a mezzo del difensore avvocato Sandro Furfaro.
2.1. Con il primo motivo denunzia vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Le doglianze sono analoghe a quelle sviluppate nel terzo motivo del ricorso AT RO. Si afferma che la sentenza impugnata seguendo un metodo elusivo dei compiti assegnati al giudice del gravame ha sostanzialmente riprodotto il tessuto argomentativo del primo giudice nonostante le articolate censure sviluppate negli atti d'appello, non considerate, omettendo di valutare criticamente gli aspetti evidenziati non solo in ordine alla inaffidabilità della dichiarante, ma alla autoreferenzialità, circolarità e non significatività degli elementi indebitamente assunti a riscontro.
In particolare, la Corte d'appello aveva omesso di valutare: (a) l'inaccettabile in termini di credibilità - ritardo con il quale la AS aveva fatto (soltanto il 13.6.2004) e dopo tentennamenti e aggiustamenti, il nome del Lo GR nonché le visibili illogicità delle confuse dichiarazioni il ricorrente della donna già evidenziate nell'atto d'appello che dettagliatamente ripete (indicazione dei "Palermitani" divenuti poi soltanto AB;
quantità dei soldi ricevuti dal RI, che se erano 9000 euro non potevano essere stati messi in tasca;
contraddizioni sulle paure e nomi fatti;
incredibile cambiamento del nome AB con quello di IM e affermazione che il RI gli avrebbe indicato della sua parentela;
contrasti mai chiariti fra le dichiarazioni rese in indagini e quelle a dibattimento su molti particolari); (b) le osservazioni con le quali si contestava che potessero essere assunti a riscontri elementi che erano forniti dalla stessa dichiarante e/o non attenevano alle condotte criminose (il riconoscimento fotografico dell'indagato, la composizione del suo nucleo familiare,
l'ubicazione dei luoghi descritti, gli scooter dell'indagato e di sua sorella, la caratura criminale di suo suocero, i precedenti penali, la conversazione in cui la madre del
RI raccontava un sogno alla AS) e si evidenziava come proprio con riferimento ai fatti neppure sui luoghi era stata in grado di fornire particolari riscontrabili. Né la “risposta” che i riscontri non devono avere la consistenza con le quali si di prove autonome era pertinente rispetto alla censure evidenziava in realtà che non erano esterni né oggettivi né individualizzanti. Il giudizio inferenziale aveva insomma forzato i dati e non appariva comunque fondato su elementi dotati del necessario livello di certezza e univocità che non resisteva a letture alternative.
2.2. Con il secondo motivo riprende le censure con specifico riguardo alla giustificazione data alla condanna per il reato associativo, la cui motivazione afferma viziata per illogicità ed abuso del rinvio per relationem. Osserva che la sentenza impugnata, pur astrattamente riconoscendo che la partecipazione del singolo al sodalizio deputato al traffico di stupefacente non può risolversi nella mera commissione di alcune cessioni di droga, aveva di fatto ripetuto sul punto dell'adesione del ricorrente al sodalizio le argomentazioni del
Tribunale, riproducendo l'errore di trarre argomenti da mere ipotesi prive di riferimenti a fatti concreti. E neppure l'episodio della custodia dei 17 chili di droga riferito dalla dichiarante, se in ipotesi vero (e pur non essendo mai stato oggetto di autonoma contestazione), sarebbe bastato, restando fatto isolato, a indurre la partecipazione stabile nell'associazione (l'affidabilità non riposando esclusivamente e necessariamente su tale partecipazione ed apparendo illogici da un lato l'argomento della prenotazione dell'albergo, dall'altro la mancata considerazione dell'assenza del ricorrente in altre attività, la brevità del periodo di svolgimento dei fatti).
2.3. Con atto depositato il 23.2.2010 l'avvocato Alfredo Gaito ha
11 prodotto per il Lo GR "motivi nuovi".
2.3.1. Afferma che la Corte d'appello aveva posto a base della condanna le dichiarazioni della AS, erroneamente attribuendo, secondo un orientamento oramai superato, valore di riscontro ad aspetti che accreditavano il dichiarante e non il dichiarato. Arbitrariamente, inoltre, non era stato considerato che proprio con riferimento agli episodi che avevano attinenza oggettiva con le contestazioni le dichiarazioni della AS erano risultate non confermate. In particolare: la donna aveva parlato del ricorrente (ovverosia del O" poi identificato con IM Lo GR) a proposito del viaggio a Palermo con
AR RI in data 30.10.2003 (dicendo che RI l'aveva più volte contattato durante il tragitto, si erano incontrati a Palermo, O" li aveva accompagnati in un certo albergo ove erano rimasti sino al 1°.11.2003 e il cui conto era stato saldato da O", che il 1.11.2003 AT RO giunto a Punta Raisi, volendo parlare con
AB e non riuscendo a raggiungerlo con il cellulare, li aveva indirizzati alla pescheria gestita da O") ma era risultato che della registrazione dei due nell'albergo indicato non v'era traccia come non v'era traccia delle telefonate nei tabulati dei cellulari;
aveva raccontato nel dettaglio di una seconda trasferta palermitana e di uno scambio di droga - denaro, ma anche di tale episodio non era stato acquisito riscontro.
Quanto agli altri riscontri indicati dalla Corte d'appello a proposito della partecipazione al sodalizio: uno, la registrazione dell'incontro all'aeroporto con AT RO, non riguardava il Lo GR (non era individualizzante); gli altri dimostravano che la donna conosceva il Lo GR ma non il fatto (non erano oggettivi). E non solo la Corte d'appello aveva anche tralasciato quella verifica
"forte" che la giurisprudenza richiede in casi, quale quello in esame, di chiamata in reità che non implica anche autoaccusa, ma aveva sovvertito pagina 76) i principî ripetutamente affermati in tema di valenza esterna, oggettiva e individualizzante dei riscontri, sostenendo che bastava che rafforzassero la credibilità della dichiarante e negando così nella sostanza che dovessero riferirsi al thema probandi.
2.3.3. Denunzia quindi violazione della legge sostanziale rilevando che la
Corte d'appello aveva ritenuto configurabile il reato associativo sulla base di un solo episodio (a tanto si riduceva il racconto della collaborante con riguardo al Lo GR) avente ad oggetto una consegna di 17 chili di cocaina e affermando che lo stesso era sintomatico di un rapporto stabile e consolidato.
Ma il rilievo era congetturale e il dato fattuale posto a base del ragionamento, non solo non risultava esso stesso certo (tant'è che non era stato fatto oggetto di autonoma contestazione), ma non era inequivocabilmente dimostrativo delle conclusioni raggiunte, la stessa giurisprudenza di legittimità avendo riconosciuto che non poteva escludersi che un'organizzazione a delinquere utilizzi esecutori arruolati per singole operazioni e la consuetudine di relazioni non bastando a dimostrare l'intraneità al sodalizio.
3. NC LV, ricorre con atto a sua firma.
3.1. Con il primo motivo denunzia nullità del giudizio, a far inizio dall'udienza preliminare, assumendo che il 17.6.2005 il Giudice dell'udienza preliminare aveva stralciato la sua posizione, per legittimo impedimento, disponendo la ritraduzione soltanto per i coimputati e omettendo di disporre la rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi nei suoi confronti.
Ciò nonostante il 27 giugno, disattendendo lo stralcio, aveva disposto anche il suo rinvio a giudizio, benché il ricorrente, detenuto per altro, non avesse potuto partecipare né a quella né alla precedente udienza del 22 giugno e non fosse stato posto nella condizione, perciò, di chiedere il giudizio abbreviato.
3.2. Con il secondo motivo deduce, anche sotto l'aspetto della violazione di legge, l'assenza di adeguati elementi in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere e alla commissione dei singoli reati ex art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione che sorreggeva il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Assume che le condotte attribuite erano episodiche, che le interazioni e i contatti (con AT RO e RO) erano sporadici e personali, che mancava la prova di un apporto all'associazione e della consapevolezza di un ruolo nell'ambito del fenomeno associativo;
che a maggior ragione mancava ogni sostegno alla interpretazione dei dati acquisiti come riferibili a transazioni illecite;
che le sue condizioni di salute affatto precarie inevitabilmente lo relegavano a ruoli del tutto marginali;
che le medesime considerazioni avrebbero dovuto condurre quantomeno a mitigare la pena.
4. LU AR, ricorre a mezzo del difensore avvocato Armando Gerace.
4.1. Con il primo motivo reitera la denunzia di violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Assume che, avuto riguardo alle finalità e alla natura dell'istituto, non era legittima l'esclusione del rito sul rilievo che la testimone era stata già più volte sentita nel corso delle indagini e che la sua audizione concerneva il «profilo concorsuale» nelle condotte contestate ed era stata ventilata soltanto come ipoteticamente utile. PA doveva ritenersi invece che l'integrazione va
13 disposta se la prova è necessaria in relazione a qualsivoglia aspetto della regiudicanda, e cioè se serve ad integrare sia la fonte sia le circostanze in base al principio del completamento e perfezionamento del compendio probatorio
(il motivo è corredato da amplissime citazioni giurisprudenziali e dottrinarie).
D'altronde in udienza preliminare la richiesta era stata formulata proprio in vista della necessità di una migliore qualificazione della posizione defilata del ricorrente e di un approfondimento di aspetti importanti scarsamente valorizzati nelle indagini, anche in relazione alla propensione criminogena dell'imputato (incensurato) e alla commisurazione della pena.
4.2. Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 267 [268 comma 3] e 271 c.p.p., contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità a causa della insufficienza della motivazione che autorizzava l'uso di impianti esterni alla Procura. Sostiene che l'insufficienza e/o l'inidoneità degli impianti non era giustificata, la motivazione ripetendo la formula legislativa e che mancava pure la giustificazione dei particolari motivi d'urgenza.
4.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine agli elementi probatori di segno contrario all'accusa evidenziati nella memoria difensiva depositata ex art. 121 c.p.p. in udienza. Sostiene che la sentenza impugnata aveva illegittimamente completamente omesso di esaminare detta memoria.
4.4. Con il quarto motivo denunzia violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova per il reato associativo.
Assume che la motivazione era costituita da paralogismi e travolgimenti;
che la sentenza impugnata non s'era soffermata sugli argomenti difensivi con i quali si evidenziava in particolare che non conosceva la "casa rosarnese", non aveva partecipato ad alcun dialogo, non era stato mai interpellato sul viaggio, era noto che l'aveva sfruttato solamente per vedere la fidanzata. Mancava la prova sia del dolo del reato fine sia del dolo di associazione, la condotta posta in essere in un unico, incerto, episodio (attribuito al SC mediante l'arbitrario trasferimento di elementi riferibili esclusivamente al RI) essendo inidonea a qualificare la sua volontà come volontà di partecipazione, in un contesto nel quale il SC risultava costantemente tenuto, assieme alla
AS, in disparte (dunque non solo mancava la sua volontà di partecipare ma neppure v'era la volontà degli altri di farlo partecipare). Né poteva costituire valido elemento indiziante la telefonata relativa all'interessamento della sorella del RI per la nomina di un avvocato al
SC.
е 4.5. Con il quinto svolge analoghe censure il relazione alla valutazione della prova per il reato al capo C). La sentenza aveva messo insieme clementi slegati e non sintomatici di una partecipazione concorsuale, la mera presenza non dimostrava un ruolo nel fatto né l'ausilio in alcuno dei momenti in cui erano stati realizzati l'azione o il profitto derivantene. Si rimarca l'inidoneità indiziaria della telefonata concernente la nomina del difensore e, comunque,
l'indimostrato esito di tale interessamento, non tenuto in conto, di fatto, dal ricorrente che aveva nominato autonomamente il suo difensore.
5. VI SE ricorre a mezzo del difensore avvocato Pasquale
Morabito.
5.1. Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 546 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza perché nella sua intestazione era indicato come Presidente la dottoressa Ornella Pastore, mentre era stata firmata, quale
Presidente dalla dottoressa Giuliana RI Campagna, e la difformità della composizione del Collegio non poteva essere considerata mero errore materiale correggibile, la correzione comportando modificazione essenziale dell'atto.
5.2. Con il secondo motivo evoca l'effetto estensivo con riguardo all'impugnazione dei coimputati e denunzia l'incompetenza del Tribunale di
Reggio Calabria perché la prima iscrizione era stata effettuata presso la
Procura della Repubblica di Palmi, con conseguente competenza funzionale di quel Tribunale.
5.3. Con il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. assumendo: che la inagibilità dei locali non poteva integrare una delle condizioni previste dalla norma per l'utilizzazione di impianti esterni;
che non erano adeguate le ragioni di urgenza indicate;
che le stesse potevano considerarsi superate sulla base della giurisprudenza che consentiva l'esecuzione delle operazioni mediante remotizazzione, sistema che impone una lettura restrittiva delle condizioni legittimanti la delocalizzazione delle operazioni di registrazione.
5.4. Con il quarto motivo censura infine la motivazione, assumendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in ordine alla sussistenza di elementi indizianti idonei a fondare un giudizio di colpevolezza.
Assume che le uniche telefonate fatte e ricevute dal ricorrente erano con il cognato ZZ e si riferivano a pacchi "familiari" spediti secondo consuetudine da famiglie del Sud ai parenti residenti al Nord;
che in primo grado, anche attraverso l'esame del corriere, era stato asseverata tale usanza e che l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui v'erano anche altre ragioni d'incontro, era ipotetica e congetturale;
che dimostrava d'altro canto l'estraneità del ricorrente la circostanza che questo aveva detto al ZZ di fornire il suo numero di telefono a chi doveva ricevere il pacco;
che nulla dimostrava la consegna di altri pacchi, quella ipotizzata dal ZZ non risultando realizzata;
che in nessuna altra telefonata risultava una manifestazione di complice disponibilità del ricorrente, né si parlava di denaro
(come riconosceva la Corte d'appello); che la mancanza di qualsivoglia elemento, infine, che dimostrasse l'adesione al programma criminoso derivava dall'assenza del dolo di concorso;
che l'affermazione secondo cui il ricorrente non poteva non sapere per non creare problemi all'associazione era tautologica.
5.5. Con l'ultimo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990, determinata in misura indifferenziata per tutti.
5.6. Con atto denominato "motivi nuovi", depositato il 9.3.2010, rinnova le censure di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, rimarcando che tanto fragile era l'impianto accusatorio che persino il Pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato; insiste sulla doglianza relativa all'omessa considerazione dei rilievi che la consegna dei pacchi, oggetto per altro di corposa attività difensiva per nulla considerata, era fatto normale e sporadico, sul quale non poteva essere costruita l'architettura d'accusa e che la circostanza che il
ZZ aveva fatto riferimento ad una consegna improvvisata presso il cognato in situazione di emergenza dimostrava a contrario che la casa del ricorrente era stata in passato esclusa dai traffici;
reitera le doglianze sulla assoluta apoditticità e congetturalità degli argomenti usati nella sentenza impugnata per affermare il vincolo associativo, sulla mancanza di contenuti indizianti delle intercettazioni, sulla posizione del tutto distaccata e disinformata del Pranzese;
sulla arbitrarietà dell'illazione secondo cui per il
SE l'interesse economico andava sostituito con quello familiare.
6. LO SI, ricorre a mezzo del difensore avvocato Emanuele
Genovese.
6.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 267, 268 e 271
c.p.p. contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Si afferma: che l'inagibilità della sala intercettazioni della Procura della Repubblica di
Reggio Calabria (attestata con relazione 20.6.2003 in quanto carente «sia sotto
16 il profilo igienico sia sotto il profilo operativo, tanto da consigliarne l'abbandono» posta a fondamento del ricorso agli impianti esterni) non poteva integrare quelle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti, richiesti, assieme alla eccezionale urgenza, dall'art. 268 comma 3
c.p.p.; che le intercettazioni risultavano effettuate «per la gran parte» in forza di
-
decreti emessi in via d'urgenza dal Pubblico ministero e sguarniti, così come i provvedimenti di proroga, di motivazione adeguata ai sensi dell'art. 267 commi 1 e 3 c.p.p., poiché poteva costituire motivazione il mero e acritico rinvio per relationem alle segnalazioni della Polizia;
- che non poteva ritenersi che l'obbligo della motivazione circa le condizioni
-
per l'utilizzazione di impianti esterni non andasse riferito anche alle intercettazioni ambientali.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Deduce che, avuto riguardo alla contestazione, si sarebbe dovuto dare puntale dimostrazione del fatto che il
RO aveva acquistato cocaina: invece s'era preteso di individuare, attraverso il riferimento ad un circuito di conoscenze, vizioso e idoneo al più
a fungere da base investigativa, nel RO "il piccoletto" con il quale AT
RO avrebbe preso contatto dopo la brusca interruzione dei rapporti con
AT LO. La Corte d'appello aveva risposto in modo apparente e/o insoddisfacente e illogico alle deduzioni difensive: che il "piccoletto" ben si sarebbe potuto individuare con tale ER SE, il cui nome era emerso durante le indagini conosciuto come “le petit” (coinvolto in Belgio in indagini sul narcotraffico e che sia LO che la IO avevano ammesso di conoscere)
e che il RO mai aveva conosciuto il LO (sicché non erano a lui riferibili le conversazioni in cui questo parlava a AT RO del "piccolino", così il
27.1.2004); che il verso del passaggio di denaro dal RO al AT RO non collimava con l'impostazione accusatoria (dal momento che quel denaro rappresentava secondo l'accusa il pagamento, con il pacchetto che il RO aveva lasciato a casa si Pranzanese per inviarlo al cognato ZZ, di una partita di stupefacenti acquistata da ZZ per essere commercializzata da AT RO); che non v'erano ragioni per un incontro ad GO (proprio e soltanto per ragioni di narcotraffico); che offrivano elementi a favore dell'estraneità del ricorrente le conversazioni del 4.6.2004 tra la moglie del ricorrente e il ZZ e tra
ZZ e tal LO (dalle quali emergeva che il ZZ non sospettava che il ricorrente poteva essere stato arrestato perché oggetto di indagini su traffici che coinvolgevano anche lui e neppure aveva pensato ad allertare gli altri associati); alla incoerenza di un così contorto intreccio di rapporti (quando il ricorrente e AT
RO si conoscevano da qualche anno) e di comunicazioni telefoniche e all'insufficiente periodo di tempo interessato dalle indagini.
La sentenza impugnata neppure aveva dimostrato l'esistenza di una struttura collaudata e organizzata in forma permanente (aveva sottovalutato anzi gli aspetti contrari, di frammentarietà) e la partecipazione alla stessa del ricorrente (aveva arbitrariamente dato rilievo all'incontro del 4 giugno 2004 e alla familiarità risalente con ZZ e MA, senza vagliare che avesse altra origine e altri motivi).
6.3. Con l'ultimo motivo afferma che la Corte d'appello non aveva in alcun modo giustificato una pena tanto aspra.
18 Diritto
I. Questioni pregiudiziali
I motivi che si riferiscono a violazioni della legge processuale sono da esaminare in via preliminare;
alcune censure sono simili.
a) Competenza
1. Questioni sulla competenza del giudice di primo grado sono poste da
AT RO con il primo motivo di ricorso e da PA con il secondo. Le doglianze sono inammissibili perché la questione è stata tardivamente proposta nel giudizio di merito.
Le eccezioni riguardavano difatti la determinazione della competenza del
Tribunale a seguito del rinvio a giudizio correttamente disposto dal Giudice dell'udienza preliminare distrettuale ex art. 328 comma 1-bis in relazione a procedimento per reati di cui all'art. 51 comma 1-bis c.p.p., e risultano proposte per la prima volta nel giudizio di primo grado in sede di discussione finale. Giustamente la Corte d'appello ha dunque ritenuto, con rilievo da considerarsi assorbente, l'eccezione tardiva, giacché l'individuazione del
Tribunale infradistrettuale pone soltanto un problema di competenza territoriale, non prospettato nell'ambito delle questioni preliminari.
1.1. La competenza di natura funzionale per i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., riguarda difatti esclusivamente la fase delle indagini e dell'udienza preliminare in vista della determinazione unica per l'intero distretto dell'ufficio del pubblico ministero titolare dell'azione penale, incaricato delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, e del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.. Il giudizio segue però le regole comuni, quanto a individuazione del giudice competente in base al luogo del commesso reato ai criteri suppletivi, nell'ambito del distretto. In tali procedimenti la competenza infradistrettuale che acquista rilievo per la fase del dibattimento mantiene di conseguenza le connotazioni della competenza territoriale e soggiace alle regole ordinarie dell'art. 23 c.p.p., che impone la deduzione della relativa eccezione entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1 c.p.p., per l'ovvia ragione che essa nell'ipotesi in esame non è deducibile in udienza preliminare
(cfr. sulla base di analoghe ragioni C. cost. n. 140 del 2001, sez. 1 n. 28868 del giorno 11.6.2009), ma non oltre detto termine.
b) Nullità dell'udienza preliminare
е 19 2. Le questioni prospettate nel primo motivo del ricorso MA, relative alla dedotta nullità dell'udienza preliminare, per sua omessa citazione e traduzione, appaiono inammissibili per plurime ragioni.
Alla luce degli atti le deduzioni risultano manifestamente infondate giacché, grazie alla scrupolosa opera di ricerca degli atti del Procuratore generale, è stato possibile appurare che all'udienza del 17.6.2005 il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato (per ragioni di salute), rinviando al 22.6.2005 e disponendo notifica del verbale d'udienza all'imputato, effettuata il 21.6.2005. All'udienza del 22.6.2005 la posizione del MA venne riunita a quella degli altri imputati e il processo rinviato al 27.6.2005, udienza nella quale l'imputato cra indicato come detenuto per altra causa rinunziante e al cui esito venne rinviato a giudizio. E né all'udienza del 22 giugno né all'udienza del 27 giugno il difensore del MA ha sollevato alcuna eccezione.
La deduzione, inoltre, risulta sollevata per la prima volta in questa sede e non afferendo alla vocatio in iudicium ma, al più, alla mero difetto di partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare, deve ritenersi a regime intermedio e ampiamente sanata, perciò, dal non essere mai stata dedotta nei precedenti gradi.
c) Intercettazioni
3. AT RO, PA, RO, SC svolgono motivi con i quali sostengono l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Le censure concernono sia la violazione dell'art. 267 c.p.p. sia la violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p.
3.1. Le prime (svolte nel ricorso TR, anche se con ordine inverso) si rivolgono alla motivazione dei decreti emessi in via d'urgenza dal Pubblico ministero, e sono manifestamente infondate.
Anzitutto è principio consolidato, in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, che il decreto di convalida da parte del Giudice delle indagini preliminari assorbe integralmente il decreto emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 35930 del
16/07/2009, Iaria;
conformi sentenze n. 2533 del 1995 Rv. 200989, n. 4714 del 1997 Rv. 209973, n. 26015 del 2001 Rv. 219901, n. 23512 del 2004 Rv.
228245, n. 215 del 2007 Rv. 235859) nonché, più in generale, su eventuali carenze della motivazione di quello ove il giudice l'abbia integrata. La qual cosa non vuol dire che il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari non deve essere motivato, ma soltanto che l'ambito della sua sindacabilità torna ad essere quello generale, concernente i presupposti e le condizioni che consentono l'intercettazione ai sensi degli artt. 266 e 267 commi 1 c 1-bis c.p.p. La motivazione ben poteva per altro essere effettuata per relationem alle richieste di polizia, allegate ai decreti e ampiamente illustrate quanto a ragioni d'urgenza e emergenze indiziarie. Le censure sono per altro aspecifiche quanto agli aspetti che si sostengono in concreto carenti.
3.2. Le altre doglianze, relative alla motivazione sulla inidoneità o insufficienza degli impianti e alle ragioni di eccezionale urgenza, ricalcano in vario modo le analoghe questioni prospettate in grado d'appello e sono infondate per le ragioni già correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata.
Le autorizzazioni ad avvalersi di impianti esterni erano motivate (come ricordano gli stessi ricorrenti) in base al rilievo che i locali della sala intercettazioni della Procura della Repubblica erano inagibili e tale situazione risultava attestata con relazione 20.6.2003 del Procuratore della Repubblica prot. n. 166/03, che dava atto di tale inagibilità «sia sotto il profilo igienico sia sotto il profilo operativo», richiamata in tutti i decreti. La tesi difensiva che tanto non bastava a rappresentare una ragione di inidoneità degli impianti riconducibile al paradigma normativo trascura di considerare che questi sono costituiti da apparecchiature che devono essere installati, da linee telefoniche ed elettriche che devono servirle, da locali adattati allo scopo e nei quali le operazioni devono potere essere in concreto svolte riservatamente. La stessa locuzione normativa, "impianti", presuppone d'altro canto una localizzazione delle apparecchiature e delle linee funzionali alla intercettazione. L'assoluta inagibilità della sala intercettazioni ben si presta di conseguenza ad essere ricondotta alla nozione di inidoneità degli impianti. Conformemente, per altro,
a quanto già rilevato da Sez. 6, n. 26836 del 09/03/2005, ZZ
(nell'ambito del medesimo procedimento seppure in relazione ad incidente cautelare).
Quanto alle ragioni di eccezionale urgenza, i decreti facevano riferimento ad attività dell'associazione per delinquere e a traffici concernenti stupefacenti in atto. E la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall'intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento (autorizzativo ed esecutivo) e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività criminali in corso (Sez. 5, n. 36090 del 27/09/2006, Santangelo). In linea con tale criterio si sono d'altro canto espresse le Sezioni Unite con le sentenze del 31.10.2201, n. 32,
Policastro, del 26.11.2003, n. 919 - anno dep. 2004 -, AT (nel senso della sufficienza dell'espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l'esistenza di una «situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione») e del 29.11.2005, n. 2737, Campenni;
del 12/07/2007, n.
30347, AG (che anche con riferimento a tale aspetto ha richiamato le precedenti).
3.3. I ricorsi AT RO e PA sostengono anche che la possibilità di ricorrere alla remotizzazione dovrebbe ridurre la possibilità di fare ricorso ad impianti esterni. La deduzione è inammissibile perché con essa si prospettano del tutto impropriamente problematiche che da un lato erroneamente presuppongono che l'Autorità giudiziaria abbia un qualche potere di sindacato sulla adeguatezza tecnica degli impianti installati e posti a disposizione degli inquirenti negli uffici della Procura;
dall'altro toccano aspetti di discrezionalità nella fissazione di
contro
-limiti e cautele all'attività intrusiva, di squisita competenza del legislatore.
d) Violazione dell'art. 546 c.p.p.
4. Il ricorso PA sostiene la nullità della sentenza impugnata perché nella intestazione della sentenza era indicato come Presidente la dottoressa
Ornella Pastore, mentre la stessa era stata firmata, quale Presidente dalla dottoressa Giuliana RI Campagna. La doglianza è manifestamente infondata, vuoi perché l'intestazione reca soltanto i nomi di presidente e consigliere invertiti, il Collegio essendo lo stesso che ha preso la decisione, vuoi perché l'errore, materiale e che non comportava alcuna incertezza assoluta, attesa la composizione risultante dagli atti, è stato già oggetto di correzione, effettuata con provvedimento 9.7.2009 (precedente il ricorso), non autonomamente impugnato.
e) Violazione dell'art. 438 comma 5 c.p.p.
5. Il ricorso SC reitera la denunzia di violazione di legge con riferimento al rigetto della sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato a nuova assunzione delle dichiarazioni della AS. Assume che la richiesta non poteva ritenersi generica apparendo finalizzata a meglio evidenziare il ruolo del ricorrente e, quantomeno, la posizione defilata del ricorrente. Ma la genericità è da riferire al momento in cui la richiesta era stata formulata, e le chiarificazioni illustrate nel ricorso non sono sufficienti a dimostrare, in mancanza di adeguata allegazione e capitolazione all'epoca, la necessità di acquisire la prova su aspetti specifici non indagati o non sufficientemente chiariti.
D'altronde la previsione dell'art. 438 comma 5 c.p.p. esplicitamente si riferisce ad una “integrazione” probatoria necessaria alla decisione. Nel caso in cui la richiesta concerna una fonte già assunta, occorre dunque quantomeno che l'interessato articoli segnatamente i temi che intende integrare, indicando specificamente i fatti e le circostanze, diversi rispetto a quelli già oggetto di dichiarazione o che abbisognano di approfondimento, in vista di esigenze ben individuate.
La censura è dunque inammissibile, non risultando che la richiesta rispondesse a detti requisiti e risolvendosi dunque in una mera istanza, improponibile ex art. 438 comma 5, di rinnovazione della prova.
II. I motivi sulle prove, in genere
6. Molti ricorrenti censurano l'affermazione di responsabilità evocando la violazione delle norme incriminatrici o delle regole di valutazione della prova ex art. 192 comma 2 c.p.p., sostenendo l'insufficienza del complesso indiziario. Le deduzioni riguardano in realtà la motivazione;
è questa difatti che è censurata, laddove afferma che le prove consentivano di affermare realizzate le fattispecie contestate.
f) Le ipotesi associative
6.1. Tuttavia, poiché comune a quasi tutti i ricorsi è la contestazione della configurabilità di ipotesi associative, può sin d'ora rilevarsi che, sulla base di quanto risulta accertato, le doglianze appaiono prive di fondamento.
Con riferimento sia al capo A) sia al capo B), la attribuzione agli imputati dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riposa sulla constatazione che esistevano, succedutisi verosimilmente nel tempo, due gruppi di persone che risultavano legati da una stabile consuetudine al traffico di stupefacenti, legati da rapporti e da evidenti pregresse convenzioni, tanto radicati da rendere superflue spiegazioni particolari o la reiterazione di trattative ogni qual volta procedevano assieme ad acquisti, trasporti o a cessioni e/o a suddivisioni della merce;
parimenti acquisito risultando in tale contesto l'esistenza di un sistema di spartizione di utili, di provvigioni e compensi e di una contabilità complessivamente tenuta in guisa da consentire la pendenza di partite debitorie e creditorie improntate sul reciproco affidamento. E tanto appare già sufficiente alla dimostrazione della esistenza di un accordo stabile per la realizzazione di un numero indeterminato di reati in materia di droga.
L'uso di documenti alterati e di vetture adattate per l'occultamento della droga, la perfetta conoscenza di basi o di luoghi d'incontro prefissati (si pensi alla casa di RO nota e occupata pur in assenza dei proprietari da un lato;
ai riferimenti alla casa di montagna o del "cognato" dall'altro) e la possibilità di avvalersi di una serie di contatti, anche ulteriori, e di supporti sul territorio
(i motorini che fungevano da staffetta, l'accondiscendenza alla omessa registrazione alberghiera, il flusso costante di droga dal meridione al nord-
Italia), conforta quindi sotto l'aspetto fattuale la presunzione, logica ma saldamente ancorata sulla esperienza comune e sulla pratica impossibilità di un diverso agire, della esistenza di un'organizzazione, forse anche semplice ma stabile, avvalentesi di mezzi e persone a servizio dei gruppi operativi.
g) Le dichiarazioni della AS)
7. Si riferiscono, almeno in parte, a violazione di legge i motivi con i quali si denunzia la violazione dell'art. 192 comma 3, laddove si sostiene, in specie dai difensori di Lo GR, che le dichiarazioni accusatorie della AS, ovverosia di persona sentita nella veste di coindagata, non avevano trovato in realtà alcun riscontro oggettivo (sui fatti) e individualizzante e che i giudici di merito, condannando nella sostanza sulla base delle sole dichiarazioni di costei, avevano patentemente disapplicato detta norma. Afferma quindi la difesa del Lo GR (ma argomenti analoghi spendono gli altri ricorrenti, toccati dalle sue dichiarazioni) che, essendo stata la AS indagata per gli stessi fatti, occorreva che la sua attendibilità fosse confermata da altri elementi di provadi particolare spessore (quali non erano, si dice, quelli situazioni di tal fatta una corroboration acquisiti), imponendosi in particolarmente "forte" quanto a connotati oggettivi e individualizzanti dei riscontri.
Il tema così introdotto richiede tuttavia alcune precisazioni.
7.1. E' indubbio che le dichiarazioni della AS hanno dato un impulso significativo alle indagini e che le stesse costituiscono la base probatoria per i reati che attengono alla "fase" precedente l'omicidio di
AR RI, suo convivente.
La sentenza impugnata riferisce che la AS è stata sentita con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. quale persona già sottoposta alle indagini, ma la cui posizione era stata archiviata.
Ora tuttavia, proprio con riferimento alla veste di testimone della persona sottoposta a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione, le Sezioni Unite di questa Corte, con un arresto recente (cfr. avviso di decisione sentenza del 17/12/2009, De ON), hanno ribaltato l'orientamento tradizionale. Ed hanno affermato che non s'applica nei loro confronti la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'art. 197
c.p.p., comma 1, lettere a) e b), c 210 c.p.p. Si è ritenuto dunque che l'archiviazione dissolva la ratio di garanzia e consenta di equiparare il soggetto che è stato indagato sulla base di elementi tanto labili da non legittimare neppure l'esercizio dell'azione penale, al mai indagato: a confronto del quale deve ammettersi che l'archiviato corre teoricamente ancora meno rischi di essere (nuovamente) indagato per lo stesso fatto, atteso il disposto dell'art. 414 c.p.p.
Se così è, la posizione della AS dovrebbe addirittura essere assimilata a quella di un normale testimone, con conseguente inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui al comma 3 dell'art. 192
c.p.p.
Ciò posto, deve di conseguenza quantomeno escludersi che nel caso in esame abbia ragion d'essere quell'esigenza di riscontri "forti" evocata dai ricorrenti postulando la necessità che le dichiarazioni della AS risultassero corroborate da altre prove dirette o da elementi fattuali dotati di autonoma capacità dimostrativa in relazione alla responsabilità di ciascuno degli imputati per i singoli fatti. Non può, in particolare, negarsi la validità di riscontri logici, che legati al racconto della AS da un lato e ai dati fattuali acquisiti dall'altro, consentivano di escludere ogni dubbio sulla piena attendibilità delle dichiarazioni della prima o sulla possibilità di spiegazioni alternative, altrettanto logiche e compatibili con l'insieme dei dati acquisiti, dei comportamenti tenuti dagli accusati.
7.2. Il principale fra gli argomenti spesi dai giudici di merito, in punto di attendibilità della AS, concerne la completezza del suo narrato, e la piena credibilità, soggettiva e oggettiva, delle sue dichiarazioni (rese subito dopo l'iniziale reticenza, con i chiarimenti forniti a dibattimento). La valutazione sul punto è, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti interessati dalle sue accuse, congruamente giustificata dall'analitico esame del narrato e delle molteplici conferme acquisite al racconto della donna. Ed è in particolare correttamente sostenuta dall'apprezzamento in termini di assoluta sincerità e spontaneità delle conversazioni intrattenute dalla donna con il suo amico poliziotto belga, intercettate secondo l'insindacabile apprezzamento dei giudici del merito (per altro neppure specificamente contestato)
- senza che la dichiarante ne fosse a conoscenza.
25 In relazione a tale specifico elemento (la conversazione intrattenuta con il poliziotto), può anzi subito dirsi che non hanno fondamento le deduzioni difensive volte a contestarne il valore di riscontro sull'assunto che non si tratterebbe di dato "esterno" alle dichiarazioni della AS, perché sempre da lei provenivano le circostanze riferite nell'occasione all'interlocutore. Il rapporto di riscontro da istituire è, difatti, tra fonti;
e non v'è dubbio che l'intercettazione è fonte diversa ed esterna, pienamente autonoma, rispetto alle dichiarazioni rese in ambito processuale.
Di estrema importanza appare inoltre il davvero consistente numero di riscontri oggettivi nel complesso acquisiti, molti dotati già singolarmente di estrema significatività, quali ad esempio: il rinvenimento, ad un più attento esame e sulla scorta delle indicazioni della donna, di vani, sfuggiti a precedente esame, artatamente creati nell'abitacolo e nella carrozzeria della unica vettura in uso agli imputati che si era riusciti a sequestrare, la PI;
il fax trasmesso dal AT RO che autorizzava il RI e il SC a ritirare l'auto sequestrata a Palermo e noleggiata in Spagna;
i documenti relativi a tale noleggio con l'indicazione, per la guida, della patente del SC;
l'uso ad opera del AT RO di passaporto con il medesimo nome per l'acquisto di una
Sim card in Calabria;
la videoripresa, acquisita dagli impianti aeroportuali, dell'incontro a Palermo con il soggetto chiamato OB;
i dati (biglietti c tabulati telefonici) relativi agli spostamenti degli imputati coincidenti con il racconto della donna;
III. Le singole posizioni in relazione agli ulteriori aspetti
8. Ricorso AT RO
Dei primi due motivi s'è trattato all'inizio. Il terzo è affatto generico, risolvendosi in una enunciazione di principi, a preambolo, evidentemente, del quarto.
Il quarto motivo sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente giustificato l'affermazione di responsabilità in relazione ai vari reati ascritti all'indagato e non avrebbe dato risposta alle censure difensive. Le doglianze non hanno fondamento.
8.1. In relazione ai capi A) e C) la condanna del ricorrente è adeguatamente giustificata sulla base delle dichiarazioni della AS e dai riscontri acquisiti tramite: la conversazione intercettata tra di lei e il poliziotto belga Jean Luc il 10.12.2003; la conversazione del 18.1.2004M tra la L AS e la madre del RI;
l'accertata presenza in Calabria del AT
RO nel contesto temporale riferito dalla donna, precedente l'omicidio RI;
l'acquisto in tale occasione di una SIM con passaporto intestato a
MI KO, recante la sua foto;
i molteplici contatti telefonici intrattenuti da RO e zone limitrofe, che smentivano secondo i giudici di merito la tesi che sarebbe stato di passaggio in Calabria solo una volta;
i tentativi (in giorno e ora prossimi all'agguato) di contattare l'utenza dell'imputato da parte di quella a nome di IN Lo Porto, qualche minuto dopo che il RI aveva tentato di contattare la stessa utenza;
le vicende relative al noleggio, al sequestro e al recupero della PI, noleggiata in
Spagna dal AT RO o per suo conto, ma comunque da soggetto che si era avvalso del passaporto falso intestato a nome greco, a lui in uso (salvo, dicono i giudici del merito, un 9 finale in più, riferibile verosimilmente ad un errore), con invio a Liegi del fax (acquisito agli atti) che ne autorizzava il ritiro a nome del medesimo MI KO (MIXHAIA KOYNTOYPIE), spedito da albergo di Nizza vicino alla dimora del AT RO;
coincidenza della abitazione a Nizza e dei dati sulla sua compagna;
la sua conversazione in data 27.1.2004, con LO, con riferimenti al "Cochon" di RO;
la conversazione
30.6.2004 tra LO e LO che mostrano risentimento verso MI c ne ricordano i viaggi in Calabria per riscuotere denaro;
l'accertato possesso da parte del RI della vettura Kangoo, acquistata da LO a Liegi, unitamente al rinvenimento sul luogo dell'agguato di un copri cerchio Renault danneggiato e alla completa "sparizione” di detta vettura (che era quella che, secondo la Mastriscianni, nascondeva la cocaina, donde l'irrilevanza della deduzione difensiva che nell'altra, sequestrata, non era stata trovata droga).
Le doglianze con le quali si sostiene la inattendibilità della AS appaiono dunque rivolte a valutazioni di merito che sono al contrario esaurientemente e correttamente giustificate, mentre quelle con le quali si sostiene carente la risposta alle censure difensive risultano, a fronte di codeste valutazioni, manifestamente infondate. Potendosi solo aggiungere che alla deduzione che tentava di sminuire la valenza delle dichiarazioni della
AS, rilevando che la presenza a Bari o in Puglia il 4.11.2003 del AT
RO era contraddetta dalla localizzazione in nord Italia del cellulare del ricorrente, la sentenza impugnata ha plausibilmente ribattuto che, stando alle dichiarazioni della donna, la circostanza che il AT RO stesse a Bari si riferiva soltanto a un'affermazione del RI.
Della particolare veste della dichiarante s'è d'altro canto già parlato.
8.2. Altrettanto adeguata è quindi la motivazione in relazione ai capi B e
D, fondata su elementi prevalentemente costituiti da intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite parallelamente ad attività di pedinamenti,
27
Ch osservazioni e controlli, sfociati a comprova della correttezza della individuazione del ricorrente nell'arresto di AT RO con RO e
-
OT il 4.6.2004 e al contestuale sequestro di 120.000,00 euro in contanti e ad una sorta di contabilità manoscritta, verosimilmente riferiti
-alla luce del complesso dei dati acquisiti – a traffici di stupefacenti.
-
L'affermazione che documenti e conversazioni erano suscettibili di spiegazione alternative attiene quindi al significato delle prove, interpretate invece nel loro complesso in modo più che plausibile. Adeguate appaiono in particolare le considerazioni spese dai giudici del merito in merito all'univoco valore indiziario dei continuativi contatti, deicomportamenti tenuti
(sostituzione di schede, utilizzazione di telefoni pubblici, uso di pseudonimi), del linguaggio utilizzato criptato e allusivo, ma chiaramente e sicuramente riferibile a transazioni di stupefacente (anche quando non direttamente nominato), atteso l'uso di termini familiari (bambini, famiglia, mamma) o il riferimento a generi alimentari (olio, olive, salame) o ad oggetti (bicicletta), assolutamente fuori contesto e non giustificati, oltre che a termini sicuramente più espliciti, quali "punto" o "mezzo punto", da aggiungere tenendosi conto del “trasporto” e dei margini di guadagno diversamente realizzabili a seconda della localizzazione. E a tanto s'accompagna la precisa sottolineatura della significatività a proposito del fatto che dopo la vicenda di RO non era
-
mutato il settore di interesse del ricorrente delle conversazioni ad esempio
-
del 27.1.2004 h. 12,38 tra AT RO e LO, di quella del 10.2.2004 h.
19,45 (nella quale ancora si parlava di punto, mezzo punto, provvigione), della intercettazioni ambientali di colloqui in cui i protagonisti, quali GI
LO, si esprimevano liberamente parlando della "cocaina" e i guadagli che esso assicurava, degli appunti sequestrati. Né una spiegazione alternativa capace di giustificare tali aspetti, singolarmente e nell'insieme, risulta in concreto mai offerta dal ricorrente.
8.3. Neppure il quinto motivo, che si riferisce al ruolo direttivo attribuito al ricorrente, può ritenersi fondato.
La sentenza impugnata correttamente àncora la individuazione del ruolo del AT RO, da un lato alle dichiarazioni della AS, dall'altro ai continui e frenetici spostamenti, alla ricchezza e varietà di contatti anche all'estero; alla circostanza che s'avvaleva di un guardaspalle (OT) e teneva in prima persona la contabilità, nonchè al contenuto delle conversazioni intercettate, anche di quelle intrattenute tra i coimputati, evidenziando come il Cat Berro MI fosse citato, sempre, come il punto di riferimento: una
«sorta di "terminale” del gruppo, capace di condizionare l'azione e le scelte degli altri, autorevole al punto di stabilire prezzi e corrispettivi, in grado di fissare appuntamenti e di convocare i complici», tanto che quando il AT
RO non poteva soddisfare le richieste dei complici, loro si fermavano. 8.3. Generico e concernente apprezzamenti squisitamente di merito, congruamente giustificati, innanzitutto dalle sanzioni edittali, quindi dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'imputato, quale emerge dall'intero contesto motivazionale, appare l'ultimo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
9. Ricorso Lo GR
Le deduzioni difensive ruotano attorno ai temi della inattendibilità della
AS e della assenza di riscontri esterni a un tempo oggettivi e individualizzanti.
In relazione alla attendibilità intrinseca della AS s'è già detto
(7.2.) che la valutazione dei giudici del merito non merita in alcun modo le censure rivoletele. D'altronde proprio il fatto che le indagini sono scaturite dall'uccisione a seguito di agguato del compagno della donna, avvenuta davanti ai suoi occhi, giustifica ampiamente il credito dato alla sua affermazione che era, all'inizio, grandemente impaurita e al coraggio successivamente, ma presto, manifestato.
Può solo aggiungersi che le doglianze su tale aspetto ricalcavano già nell'atto d'appello argomenti di merito prospettati al primo giudice e da questo esaminati e adeguatamente confutati e che la sentenza impugnata non s'è affatto limitata a ripetere pedissequamente i giudizi di quella del Tribunale ma li ha nuovamente argomentati e condivisi, rispondendo esaurientemente alle doglianze difensive pur quando non apparivano dotate di requisiti di novità. Così, in particolare, ampia è la spiegazione del nome attribuito al ricorrente e del fatto la AS lo aveva appreso solo in ritardo memorizzandolo in collegamento al proprio;
mentre sono meramente confutative e di scarsissima rilevanza, se non addirittura in contrasto con la prospettazione difensiva, le illazioni sulla "illogicità" ad esempio del riferimento dapprima ai "palermitani" e dei rapporti di parentela del Lo GR appresi dal RI;
ipotetiche le asserzioni che il RI non avrebbe potuto tenere il denaro ricevuto in tasca;
generiche (quanto a rilevanza) le osservazioni che la TR si sarebbe contraddetta su alcuni particolari.
Quanto ai riscontri acquisiti, occorre anzitutto ricordare (secondo quanto osservato al punto 7.1.) che, risultando la posizione della AS archiviata, la valenza delle sue dichiarazioni in relazione all'ipotesi associativa sarebbe sostanzialmente da assimilare, stando a quanto affermato da S.U. De
ON, a quella delle dichiarazioni rese in forma di testimonianza.
E' quindi da rilevare che le deduzioni difensive secondo cui il racconto della AS in ordine alla consegna al Lo GR dapprima di 17 chili di cocaina e al trattenimento da parte sua e pagamento di 3 chili, non avrebbe trovato riscontri oggettivi, tant'è che il Lo GR non era stato imputato di alcun fatto specifico di acquisito o cessione, non colgono nel segno, giacché è appunto la mancanza di contestazione di tale fatto che rende irrilevante l'assenza di riscontri oggettivi in relazione all'episodio specifico attribuito invece agli altri imputati.
Poiché al Lo GR era imputata soltanto la partecipazione al sodalizio correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato i riscontri dai quali poteva indursi la esistenza di stabili rapporti con il AT RO e gli altri membri del sodalizio e il suo agire in favore di questo, sommando i dati esterni acquisiti, relativi al riconoscimento fotografico, alla esattezza delle particolareggiate indicazioni su i suoi familiari e le loro vicende, sulla pescheria e il luogo di sua ubicazione, sui motocicli usati da lui e dalla sorella, con l'argomento logico che la AS non avrebbe avuto modo di conoscere tali dati se il Lo
GR non fosse stato da tempo partecipe delle attività del gruppo e noto ai suoi esponenti in genere, al RI in particolare. E a siffatto argomento ben può riconoscersi specifico valore indiziario giacché non risulta contrastato da alcuna altra spiegazione fornita dal ricorrente, idonea a giustificare in termini di plausibilità quantomeno equivalente la particolareggiata conoscenza di aspetti rilevanti della personalità e della vita del ricorrente e la dunque, dei rapporti esistenti tra di lui e gli altri sodali. pregnanza,
Le conferme acquisite in relazione alla "trasferta a Palermo" del RI, se non altro mediante le riprese aeroportuali, gli scontrini e la merce trovati nella
PI e la individuazione infine dell'albergo descritto dalla donna (solo in un primo momento non trovato), e alle ragioni legate a traffici di stupefacenti di tale trasferta, anch'esse confortate sul piano logico ma con estrema forza dalla uccisione dello stesso RI, giustificano quindi la valutazione in termini di estrema sintomaticità del dato costituito dall'interessamento del Lo GR per procurare a Palermo un alloggio alla coppia, a sue spese e curando di evitare la loro registrazione.
Assodata in tal modo la completa attendibilità della AS anche con riferimento alla specifica posizione del Lo GR, non può che concludersi che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il reato associativo in base al racconto della donna confortato dagli altri dati acquisiti, agli stretti e stabili legami e rapporti con i coimputati, all'attività prestata nell'interesse del sodalizio.
10. Ricorso SC
Dei primi due motivi s'è trattato. Gli altri si riferiscono all'affermazione di responsabilità e contestano l'adeguatezza della motivazione sotto il duplice aspetto della insufficienza del compendio probatorio e della carente risposta alle deduzioni difensive. La sentenza impugnata resiste tuttavia alle censure.
A base della condanna sono state poste le dichiarazioni della
AS (riassunte sopra nel Fatto), che aveva riferito della sua partecipazione alla vicenda sfociata con l'uccisione del RI, del fatto che in passato si era prestato a fare "lavoretti" per il LO e conosceva bene AT
RO; la sua presenza il 4.11.2003 al momento dell'agguato; i dati acquisiti relativi agli spostamenti aerei e all'uso del telefono cellulare che confermavano il suo coinvolgimento nei fatti immediatamente precedenti.
In relazione alla valenza e attendibilità delle dichiarazioni della
AS può richiamarsi quanto già detto.
Il diretto coinvolgimento del SC nell'operazione relativa al noleggio, all'uso e alla restituzione della vettura PI (noleggiata in Spagna dal AT
RO e accidentalmente sequestrata a Palermo), risulta inoltre sostenuto dalla circostanza inequivoca che proprio la patente del SC, incensurato e perciò affidabile, era stata indicata all'atto del noleggio della PI a corredo della individuazione della persona abilitata alla guida in Spagna e all'estero. Il fatto che la vettura avesse subito alterazioni nel pannello di rivestimento interno del parafango posteriore destro e nella imbottitura sedile, con creazione di vani nascosti, costituisce argomento ineccepibile a conferma quindi della destinazione della vettura all'occultamento di qualcosa d'illecito, verosimilmente, alla luce degli altri elementi, ritenuto essere stupefacente.
Per nulla illogici sono perciò i rilievi dei giudici del merito che la sua partecipazione al recupero della vettura non poteva affatto considerarsi occasionale (soltanto lui poteva guidarla senza problemi), o che il desiderio di rivedere la fidanzata a Palermo era pienamente compatibile con altre finalità illecite e con la necessità di eseguire l'ordine del AT RO di recuperare l'auto, o, ancora, che l'assenza di tracce di stupefacenti nella PI dopo il suo rinvenimento a seguito dell'uccisione del RI non era significativa perché la vettura era stata già sequestrata e dissequestrata in precedenza, mentre costituiva invece significativo indice dell'uso per il trasporto di stupefacente l'acclarata manomissione del suo interno, secondo modalità perfettamente corrispondenti a quelle riferite dalla AS allorché aveva raccontato delle modalità di occultamento della droga.
Correttamente risultano inoltre valorizzate a chiusura del quadro indiziario la circostanza che in occasione del pernottamento 1°-2.11.2002 il Mascari aveva posto a disposizione del gruppo la casa di famiglia vicino a
Taormina e la conversazione in data 13.2.2004, nella quale LO rassicurava la fidanzata del ricorrente promettendogli l'interessamento per la nomina di un avvocato, facendo riferimento (apprezzato come "eloquente") a MI invitando il SC a comportarsi da “uomo". Per nulla illogiche sono difatti e sia la deduzione sulla evidente "delicatezza" delle informazioni in possesso del ricorrente sia l'esclusione che il fatto che si fosse poi munito di diverso difensore bastasse a contrastare la significatività dei suggerimenti del LO.
Non è vero insomma che le deduzioni difensive, per lo meno quelle dotate di un minimo di specificità, non sono state considerate, né è vero che la condanna riposa su dati inconsistenti. Coinvolgimento nella vicenda al capo
C) e nel recupero della PI possono dirsi al contrario ampiamente e saldamente giustificati. Quantità dello stupefacente da ultimo trattato, modalità e origine delle trattative, riferimenti ai pregressi lavoretti per il sodalizio, pieno coinvolgimento altresì nel noleggio e recupero della PI, comunanza di vita e d'interessi con il RI, conoscenza e frequentazione di appartenenti di spicco, preoccupazione per sue delazioni, rendono d'altro canto pienamente plausibile e conforme a principi l'affermazione che il quadro probatorio imponeva di ritenere oramai consolidata una sua stabile appartenenza al sodalizo. Né indispensabile perché questa sia effettiva che ogni singolo partecipe conosca tutti gli altri o che ricorra identità di grado di adesione e di ruoli.
11. Ricorso MA
Il primo motivo è stato trattato. Il secondo sostiene che i contatti sporadici e la equivocità delle intercettazioni non consentivano di ritenere dimostrato la sua partecipazione a traffici di stupefacenti né il suo ruolo di sodale;
che inoltre le sue condizioni avrebbero imposto di ritenere assolutamente marginale il suo coinvolgimento. Le doglianze non possono ritenersi fondate.
11.1. A carico del MA la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno evidenziato una pluralità di contatti e ripetuti incontri con AT RO e
么 RO, nonché contatti diretti, ancorché più sporadici, con ZZ e la particolare familiarità con AT RO che emergeva dalle conversazioni intercettate (dalla conversazione del 22.5.2004 emergeva quanto si capissero
32
е "al volo"). Il suo apparire "in scena" solo a partire dal febbraio 2004,
"probabilmente" per l'infarto da poco subito, rendeva anzi estremamente significativa la conoscenza di vecchia data che trapelava dalle conversazioni
६ non solo con AT RO ma anche con il RO e il ZZ. Tant'è che della sua sostituzione con RO discutevano nella conversazione il giorno
11.3.2004 LO e LO. Il suo numero risultava sotto il nome "RI occhiali" nella rubrica di AT RO e con quel nome risultava evocato nelle conversazioni intrattenute da e con LO, ZZ, AT RO, RO,
OT, nel periodo compreso dal 15 aprile e al 4 giugno. Emergeva da queste che dopo avere partecipato ad uno degli incontri di GO, quello del
15.4.2004, a cui erano presenti AT RO e RO e nel corso del quale era stata consegnata la somma di 150.000 euro, era costantemente aggiornato da RO e AT RO sullo stato di traffici e forniture.
Giustamente emblematici venivano ritenuti in particolare i contatti immediatamente precedenti l'arresto del AT RO e PT: il 2 giugno, difatti, Cat Berro aveva riferito al MA che per la "bicicletta" doveva attendere ancora due o tre giorni;
circa un ora dopo il MA contattava
RO che a sua volta contatta AT RO tramite sms;
il giorno successivo concorda con RO l'incontro del 4.6.2004, che si concludeva con l'arresto; dopo l'arresto, non avendo notizie, tentava di contattare ancora AT
RO.
A fronte di tali dati, per i quali non risultano mai offerte spiegazioni alternative, le doglianze articolate in ricorso sono al limite della aspecificità, mentre il coinvolgimento pieno del ricorrente nei traffici concernenti stupefacenti e nell'organigramma del sodalizio risulta correttamente ancorato ad una lettura delle conversazioni intercettate secondo chiavi interpretative ampiamente giustificate, secondo quanto s'è già rilevato a proposito del ricorso AT RO al punto 8.2., dalla lettura complessiva delle conversazioni stesse e dai riscontri acquisiti mediante i documenti e il denaro sequestrati al
AT RO all'atto del suo arresto, nonché, avuto riguardo alle vicende pregresse, dall'assodata natura dei traffici cui si dedicava il AT RO.
11.2. Risultano così sostanzialmente già valutate le doglianze relative alla
"marginalità" del contributo offerto del MA, in relazione alle quali può aggiungersi che attengono a valutazione del merito e che la quantità di pena a lui irrogata, minore rispetto a quella ad esempio inflitta al RO, indica l'apprezzamento della sua particolare situazione.
12. Ricorso PA
I primi tre motivi sono stati trattati. Il quarto e i motivi nuovi, che in realtà riprendono e illustrano quello, si riferiscono alla motivazione che sostiene l'affermazione di responsabilità; il quinto alla pena accessoria. Le doglianze appaiono infondate.
12.1. La sentenza impugnata richiama le conversazioni intercettate nei primi di febbraio 2004, tra la fine febbraio e i primi di marzo e l'otto marzo
(riportate in fatto al punto 2.3.) dalle quali risultava il coinvolgimento del ricorrente, cognato del ZZ giudicato separatamente, quale soggetto a cui occorreva consegnare merce che, indicata come "salami", non poteva che essere droga, attesa la quantità e la frequenza delle forniture e il livello altissimo di "interesse" e di cautele che accompagnava tali consegne. Sostiene che l'atto d'appello riproponeva prospettazioni già confutate dal Tribunale
(senza che su tale aspetto il ricorrente muova censure specifiche), e correttamente osserva, in particolare, che l'assunto difensivo che si trattasse di generi alimentari 0 che comunque in buona fede il ricorrente
("strumentalizzato" da coimputati) fosse convinto di ciò, era in contrasto con dati fattuali e rilievi logici, giacché: la delicatezza dello scambio da effettuare nella sua casa (quale emergeva dalle conversazioni ZZ e LO) imponeva logicamente di escludere che il ricevente potesse non essere informato della natura di quanto gli veniva affidato;
tra marzo e giugno 2004 in almeno altre cinque occasioni i coimputati avevano fatto riferimento alla sua casa come luogo deputato al compimento di operazioni di scambio che interessano sia
RO che ZZ e LO;
la frequenza delle forniture, assieme alla evidente quantità di denaro che doveva accompagnare gli scambi di cocaina rendeva impensabile che il SE non venisse informato della natura degli scambi che dovevano avvenire presso di lui ed era irrilevante perciò che in alcune occasioni il ricorrente potesse essere destinatario di pacchi alimentari;
anche da due conversazioni alle quali lui stesso aveva partecipato emergeva inoltre con tranquillante certezza la consapevolezza del ricorrente della natura illecita della merce da consegnare, attese le cautele adottate: così il 1° aprile allorché il ZZ gli parlava del pacco già ricevuto dal RO, accuratamente evitando di nominarlo e raccomandandogli di dare il suo cellulare alla persona che sarebbe andata a prelevare il pacco (LO); e il 5 aprile, allorché veniva avvisato da ZZ che l'incontro con LO doveva avvenire nello stesso posto della volta precedente (nella piazza).
A fronte il ricorso, ripetendo la tesi che i pacchi contenevano salumi o che questo credeva il PA, pretende ancora una volta di contestare in questa sede l'interpretazione di dati fattuali che non è però in alcun modo viziata e non è perciò censurabile dal giudice di legittimità, tanto più a fronte del quadro probatorio complessivo, dal quale risulta che i soggetti che si rivolgevano al PA per le consegne erano in realtà coinvolti nei traffici di droga che facevano capo al AT RO. Pienamente coerente a tale contesto e intrinsecamente plausibile appare dunque la considerazione che perlomeno da «un determinato momento» il PA appariva a disposizione del gruppo, agendo consapevolmente per agevolare il conseguimento degli obiettivi di quello, e che non poteva considerarsi dirimente, nel senso voluto dalla difesa, la circostanza che non risultasse prova dei profitti dallo stesso realizzati.
12.2. Inammissibile appare quindi l'ultimo motivo, che attiene alla durata della pena accessoria. La circostanza che eguale durata sia stata fissata per i concorrenti non esclude la legittimità della imposizione nei riguardi del ricorrente. E l'oggettiva gravità dei traffici giustifica il raggiungimento del limite massimo, per altro modesto, di tre anni.
13. Ricorso RO
Il primo motivo è stato trattato.
13.1. Il secondo motivo censura la motivazione che sostiene l'affermazione di responsabilità assumendo che non v'era prova dei fatti né che il ricorrente si identificasse nel "piccoletto" nominato nelle intercettazioni;
l'ultimo motivo è riferito alla pena. Le doglianze appaiono quantomeno infondate.
La sentenza impugnata ha evidenziato che dagli atti emergeva che il
RO, arrestato il 4 giugno assieme a AT RO e a OT e legato da vecchia conoscenza a MA e a ZZ (avevano commesso assieme una rapina nel 1970), teneva contatti personali e telefonici (si vedano le specifiche conversazioni riferite in fatto al punto 2.3.) costanti con AT RO, MA e
ZZ, con il quale scambiava droga e denaro tramite il cognato PA,
e risultava pure in contatto con il LO, che era il soggetto deputato a ritirare la droga dal PA. Secondo quanto riferito dal teste CA (agente operante) era difatti da identificare nel "piccolino" nominato nelle conversazioni intercettate a lui riferite o attribuite, tale identificazione potendo ritenersi certa giacché ad essa si era pervenuti collegando i dati acquisiti mediante le intercettazioni stesse al controllo eseguito già il 17 maggio 2004 presso lo stesso centro commerciale di GO nel quale il
RO era stato poi arrestato il 4 giugno, e dove 14 maggio, proprio il
RO era arrivato con il ciclomotore della moglie;
era risultato inoltre riconoscibile a causa dell'accento pugliese (emergente dalle intercettazioni nelle quali era direttamente coinvolto), i rapporti di frequentazione con MA
e ZZ, la sua casa a Moncalieri alla quale si faceva riferimento nelle conversazioni intercettate con il termine "montagna", sulla base in particolare della conversazione in data 30.3.2004 h. 20,52. Il correo e sodale così individuabile non poteva confondersi dunque con l'altro personaggio a cui si faceva cenno con l'appellativo “le petit”, identificato in tale ER SE e la cui posizione era stata ricostruita come marginale e trascurabile.
La vicinanza del RO al vertice del gruppo (ovverosia al AT RO) era d'altronde attestata dall'arresto del 4 giugno e dalla consegna di denaro nell'occasione direttamente osservata dai verbalizzanti. Risulta in tal modo oltremodo plausibile la conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito che il collegamento e il raccordo tra quanto emergeva dal complesso delle conversazioni intercettate, i documenti acquisiti e i controlli operati rendevano evidente che era proprio LO RO a ricoprire, assieme a
MA, il ruolo di referente del gruppo per il NT (molto attivo ma molto cauto, afferma la sentenza impugnata a confutazione delle censure difensive in merito alla "illogicità" di tanta triangolazione nei rapporti), dedito a scambi costanti con LO e ZZ e a tenere, usando la casa del PA, i contatti con i fornitori "meridionali".
A fronte, le censure sviluppate nel ricorso ricalcano temi difensivi ampiamente discussi e confutati in primo e secondo grado e che s'atteggiano a discussioni sull'affidabilità delle dichiarazioni degli agenti (laddove sostenevano la riconoscibilità ad esempio della sua voce o il verso della consegna di denaro osservata il 4 giugno 2004) o sull'interpretazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, riservato ai giudici di merito, che a tale compiuto hanno adempiuto in modo esauriente, riportando conversazioni e accertamenti e adeguatamente spiegando le ragioni per le quali tali dati dovevano essere riferiti al RO, apparivano altamente indizianti,
e nel complesso offrivano un quadro probatorio tranquillante. Né appare rilevante la deduzione difensiva che con alcuni, ad esempio con il LO, non risultassero rapporti diretti;
ciò non bastando ad escludere che parlando del “piccoletto" di RI costoro si riferissero appunto al RO, ovverosia a referente del quale era sufficiente conoscessero l'esistenza e il ruolo.
13.2. L'ultimo motivo è riferito al trattamento sanzionatorio e soltanto è nella sostanza generico, ma attiene a valutazioni squisitamente di non merito che il compendio motivazionale nel suo complesso consente di affermare adeguati in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. 14. I ricorsi devono di conseguenza essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Timar 1 Chief
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 8 LUG. 2010
CANCELLIERB
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Д 6 ғ 10 е 12 е
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