Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 44711
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. (In motivazione la Corte ha chiarito che può parlarsi di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall'erronea deliberazione del giudice, e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova "in limine litis" una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo ).

In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda".

In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato "rinnova" prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso.

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 44711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44711
Data del deposito : 27 ottobre 2004

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