Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3795
CASS
Sentenza 14 marzo 2003

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Alla sentenza istruttoria di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 652, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 260 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale - non può riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio civile contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno e, conseguentemente, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto, pur potendo tenere conto degli elementi ritualmente acquisiti nel processo penale.

Qualora per un fatto illecito configurabile come reato (nella specie: omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale) sia intervenuta sentenza istruttoria di proscioglimento 'ex' art. 378, cod. proc. pen. abrogato, non può ritenersi sussistente una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., e, conseguentemente, non è precluso al giudice civile l'accertamento della sussistenza del fatto - reato, al fine di applicare, in luogo del termine di prescrizione breve, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, e ciò anche qualora il proscioglimento sia stato pronunziato perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, essendo il giudice civile libero di ricostruire il fatto storico, tenendo conto della disciplina stabilita in tema di responsabilità civile e della presunzione di responsabilità dell'art. 2054, primo comma, cod. civ.

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  • 1Sinistro stradale, assicurazione, mala gestio, danno, risarcibilità, massimaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3795
Data del deposito : 14 marzo 2003

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