Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 2
Alla sentenza istruttoria di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 652, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 260 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale - non può riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio civile contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno e, conseguentemente, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto, pur potendo tenere conto degli elementi ritualmente acquisiti nel processo penale.
Qualora per un fatto illecito configurabile come reato (nella specie: omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale) sia intervenuta sentenza istruttoria di proscioglimento 'ex' art. 378, cod. proc. pen. abrogato, non può ritenersi sussistente una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., e, conseguentemente, non è precluso al giudice civile l'accertamento della sussistenza del fatto - reato, al fine di applicare, in luogo del termine di prescrizione breve, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, e ciò anche qualora il proscioglimento sia stato pronunziato perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, essendo il giudice civile libero di ricostruire il fatto storico, tenendo conto della disciplina stabilita in tema di responsabilità civile e della presunzione di responsabilità dell'art. 2054, primo comma, cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Sinistro stradale, assicurazione, mala gestio, danno, risarcibilità, massimaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES CA, ES RI OS, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, che le difende, giusta procura speciale per OT LO RI di Chiavari del 13/07/99 rep. n. 121337;
- ricorrenti -
contro
A. T. A. C. DI ROMA in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GABRIELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA, (già ASCOROMA), con sede in Roma, in persona del suo Direttore Generale Dr. Vittorio Bianco, elettivamente domiciliata in ROMA CSO FRANCIA 178, presso lo studio dell'avvocato PIERO MANCUSI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3588/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 13/11/98 e depositata il 03/12/98 (R.G. 74/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Alessandro BAZZANI;
udito l'Avvocato Gigliola MARCHI (per delega Avv. Piero MANCUSI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la migliore comprensione della vicenda processuale occorre premettere un ante fatto: il giorno 8 luglio 1982 un autobus condotto da NI Bernardino, a causa di un guasto tecnico al motore e malgrado un tentativo di arresto, azionando il freno a pedale, superava la pedana salvagente del Capolinea ed uccideva la giovane AN LI e quindi NZ RI mentre tentava di soccorrere la giovane. Apertosi il processo penale, dinanzi al Tribunale di Roma, per omicidio colposo plurimo, il giudice istruttore con sentenza in data 12 maggio 1984 proscioglieva il conducente dell'autobus "perché in fatto non costituisce reato " per essere stato l'evento imprevisto ed imprevedibile da parte del conducente.
L'impresa assicuratrice Ascoroma provvedeva a mettere a disposizione della vedova del RI, signora AR NA il massimale di polizza ancor prima dell'inizio del procedimento, e tale offerta (venti milioni) era accettata dalle vedova. La signora AR, con citazione del 16 ottobre 1984 conveniva in giudizio l'Ascoroma e la TA quale proprietaria, ed agiva in proprio, per danni morali e patrimoniali;
nulla era chiesto nell'interesse delle figlie minori. Le vicende di questo giudizio interessano solo incidentalmente il giudizio all'esame della Corte.
Tanto premesso possono descriversi le vicende processuali. Con citazione del 17 marzo 1992 FR e RI SA RI, ormai maggiorenni, figlie del defunto NZ RI, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma, l'TA quale proprietaria del mezzo investitore e l'impresa assicuratrice Ascoroma ed hanno chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'uccisione del padre. Si è costituita la sola impresa assicuratrice ed ha eccepito la prescrizione dell'azione per essere decorso il termine biennale e per aver già corrisposto l'impresa il massimale di polizza. Il Tribunale di Roma con sentenza 1578/97 rigettava le domande attrici ritenendo prescritto il diritto azionato. La decisione era impugnata, con atto notificato il 31 dicembre 1997 dalle sorelle SO, sul rilievo che al caso di specie doveva applicarsi il termine di prescrizione più lungo, non potendo costituire la sentenza di proscioglimento istruttoria una pronuncia irrevocabile, ben potendo l'imputato essere ulteriormente perseguito sino al tempo della prescrizione dell'azione penale. Si costituivano le controparti e chiedevano il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 3 dicembre 1988 la Corte di appello di Roma così decideva: rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del grado. Per quanto qui interessa la Corte territoriale precisava: in primo luogo che la sentenza istruttoria di proscioglimento doveva considerarsi equivalente a pronuncia irrevocabile;
in secondo luogo che il termine di prescrizione biennale ebbe inizio dalla data di emissione di tale sentenza;
in terzo luogo che la richiesta di risarcimento era stata avanzata dopo il decorso del biennio;
in quarto luogo che il danno morale era precluso dalla pronuncia penale con la formula "il fatto non costituisce reato". Contro la decisione ricorrono le RI con unico articolato motivo, illustrato da memorie;
resistono le controparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni: la sentenza della Corte di appello respinge le domande risarcitorie delle aventi causa del defunto, le figlie minori all'epoca dei fatti, sul rilievo che la sentenza istruttoria di proscioglimento (del 12 maggio 1984) sia una sentenza equiparabile ad una sentenza penale irrevocabile, sicché il termine di prescrizione biennale ha iniziato a decorrere dalla data della sentenza, mentre la richiesta di risarcimento, come atto interruttivo, proposta in data 14 novembre 1989 è fuori del biennio;
con un obiter la sentenza aggiunge che, se si dovesse computare il termine lungo decennale, il risarcimento del danno morale era precluso dalla formula del proscioglimento. In senso contrario le ricorrenti, nell'unico articolato motivo, deducono:
- che la sentenza istruttoria di proscioglimento non può considerarsi irrevocabile e non riveste autorità di giudicato civile nel giudizio civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato (cfr. Cass. 7 febbraio 1996 n. 991, Cass. 20 febbraio 1996 n. 1319);
- che il giudicato esterno riguarda soltanto il danneggiato ed il conducente, estraneo al processo civile, e non è invece opponibile (come rilevato dalla Consulta) al proprietario assicurato ed all'impresa assicuratrice che non hanno partecipato al processo penale;
- che se il giudice civile, evitando di cadere nell'errore procedurale sulla natura della sentenza istruttoria, e sulla relativa formula, avesse tenuto conto degli elementi di prova sulla imputabilità soggettiva per colpa, secondo le regola dell'art. 2054 cc, avrebbe dovuto accertare in concreto il fatto illecito qualificandolo come omicidio colposo plurimo, in ordine al quale scattava il maggior termine di prescrizione;
- che la formula di proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato" non riguardava il reato nella sua oggettività, ma l'elemento soggettivo della mancanza di colpa per l'mprevedibilità dell'evento, e dunque non impediva al giudice civile di considerare in concreto la colpa dei conducenti ai sensi delle diverse regole civilistiche di cui all'art. 2054 c.c. che aggravavano la responsabilità per colpa ed il relativo onere della prova (cfr. Cass. 11 marzo 1963 n. 1141;
Cass. 2 aprile 1984 n. 2160; Cass. 27 settembre 1979 n. 6223, tra le tante).
Le riassunte censure appaiono fondate e rivelano un error in procedendo su questione pregiudiziale, compiuto dai giudici del merito, che hanno dimenticato l'insegnamento della Corte Costituzionale in tema di opponibilità del giudicato penale esterno.
Com'è noto, nel sistema del processo penale anteriore al nuovo codice di procedura (entrato in vigore il 24 ottobre 1989) vigeva il principio dell'unitarietà della giurisdizione, privilegiando le risultanze del processo penale (cfr. artt. Da 22 a 28 del cod. proc. pen. del 1930). È altrettanto noto che tale sistema sia stato progressivamente demolito dagli interventi della Consulta succedutisi tra il 1971 ed il 1975 (sentenza 22 marzo 1971 n. 55, che dichiara l'incostituzionalità dell'art. 28 c.p.p.; sentenza 27 giugno 1973 n. 99, che dichiara l'incostituzionalità dell'art. 27 c.p.p.; sentenza 26 giugno 1975 n. 165, che dichiara la incostituzionalità parziale dell'art. 25 c.p.p.). Le pronunce della Consulta delimitano la efficacia del giudicato penale esterno verso i soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché nei loro confronti non si è svolto il contraddittorio (che è ormai un principio fondamentale del giusto processo, secondo l'art. 111 novellato della Costituzione). In definitiva, come ha osservato la dottrina, le sentenze citate della Consulta sono ablative e riformatrici del sistema processuale penale, nel senso della esclusione della pregiudizialità penale per i soggetti estranei al giudizio penale e della delimitazione del principio della estensione erga omnes del giudicato penale.
Ed allora appare fondato anche un secondo e consequenziale profilo pregiudiziale che si è tradotto nella posizione di un illegittimo ostacolo alla valutazione del fatto storico dell'illecito, nelle sue reali dimensioni di omicidio plurimo colposo.
Ed in vero la sentenza istruttoria di proscioglimento non facendo stato tra le parti in lite (aventi causa del danneggiato, proprietario assicurato ed imprenditore assicurante) non precludeva ai giudici del merito l'esame del merito ed in particolare del fatto storico da cui era derivato sia l'illecito penale sia l'illecito civile (con la responsabilità aquiliana per il danno civile). Solo tale doverosa indagine avrebbe consentito di qualificare il fatto storico e le dimensioni del fatto reato, da considerare ai fini della individuazione del termine prescrizionale. Ma nessuna indagine e nessuna motivazione sul punto è stata data. Le censure sono inoltre fondate circa altri aspetti che interessano i poteri di cognizione del giudice del merito: per le sentenze di proscioglimento istruttorie o dibattimentali, pronunciate secondo il vecchio rito penale, si discuteva in dottrina se dovesse trovare applicazione la norma transitoria dell'art. 260 D.Lgs 28 luglio 1989 n. 271, trattandosi di provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice. La dottrina prevalente ha concluso nel senso della portata estensiva e conformativa del regime transitorio, proprio per evitare discriminazioni odiose. La giurisprudenza ha condiviso l'interpretazione conformativa (cfr. Cass. 20 febbraio 1996 n. 1319; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13939;
Cass. 10 maggio 2000 n. 5945; Cass. 2 novembre 2000 n. 14328). Pertanto non ha più rilevanza, per effetto dello ius superveniens, la questione dell'irrevocabilità ai fini della cognizione del fatto da parte del giudice civile, ma resta rilevante la questione interpretativa del terzo comma dell'art. 2947 c.c. circa la esistenza di una sentenza irrevocabile intervenuta nei giudizio penale.
Sul punto occorre far capo all'orientamento della Cassazione (Cass. 7 febbraio 1996 n. 991 e Cass. 20 febbraio 1996 n. 1319) che esclude tale qualificazione.
Si è infatti osservato che, nel vecchio codice, la sentenza istruttoria di proscioglimento (disciplinata dall'art. 378 c.p.p.) non impediva la possibile riapertura dell'istruzione (art. 402 c.p.p.) sino al momento in cui fosse intervenuta una causa di estinzione del reato, prescrizione inclusa. Si trattava dunque di una sentenza avente una nota intrinseca di revocabilità. La parte offesa, che non si fosse costituita parte civile, in ordine ad una imputazione grave con termine lungo di prescrizione, poteva dunque confidare su tale termine per esercitare utilmente i propri diritti civili di risarcimento;
conseguentemente una interpretazione civilistica sostanzialmente riformatrice del tenore della lettera della legge penale (art. 378 cit.)conduceva ad una illogica e discriminante compressione dell'utile esercizio del diritto a carico delle vittime, specie le più indigenti, che non potevano affrontare le spese della costituzione di parte civile.
Ulteriore argomento rafforzativo (nel senso che è il legislatore a dare interpretazione autentica) si desume proprio dal regime transitorio del citato art. 260 delle disposizioni transitorie al nuovo codice: detta norma infatti, rinviando alle materie regolate dal libro 10^ del nuovo codice, include tutti i provvedimenti anteriori e dunque esclude le preclusioni derivanti da una sentenza istruttoria di proscioglimento, per sua natura revocabile. D'altro canto anche la giurisprudenza penale (v. Cass: 24 giugno 1978 n. 8346) ha considerato il carattere provvisorio della sentenza istruttoria di proscioglimento, proprio in considerazione della possibile riapertura della istruttoria;
mentre la dottrina penalista ha sottolineato come la norma dell'art. 402 e ss c.p.p. del 1930 si pone in un rapporto di autonomia e specialità rispetto al diverso principio del ne bis in idem enunciato nello art. 90 del codice di procedura penale del 1930.
Costante è la giurisprudenza, secondo cui, allorché la pronuncia penale assolutoria concerne anche l'elemento soggettivo (cioè la mancanza di colpa penalmente rilevante come non prevedibilità dell'evento riferita alla volizione) ed esistendo in sede civile una presunzione di responsabilità (ai sensi dell'art. 2054 c.c primo comma) il giudice civile è libero di ricostruire il fatto storico (anche utilizzando gli elementi di prova derivanti dal processo penale) tenendo conto della diversa disciplina della responsabilità, posta dalle regole civili sulla responsabilità da circolazione dei veicoli. (Conf. Cass. 18.5.2000 n. 6478; Cass. 30.8.1995 n. 9197). In conclusione, tutte le censure esposte nel complesso motivo appaiono fondate, e la decisione deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
In limine, quanto all'eccezione dell'impresa assicuratrice (v. controricorso) di esonero da ulteriori condanne per aver erogato l'intero massimale alla vedova AR, che avrebbe transatto anche per conto delle minori, si osserva che secondo il più recente orientamento di questa Corte (Cass. 22 maggio 1997 n. 4562) la transazione compiuta dall'esercente la patria potestà sui minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia per oggetto un danno che, per la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato. Pertanto, una transazione non autorizzata ai sensi dell'art. 320 del codice civile, dovrà ritenersi invalida nei confronti dei minori e tale invalidità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice della cognizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003