Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, come emerge dal tenore letterale dell'art. 438, comma primo, cod. proc. pen., l'imputato può chiedere che "il processo sia definito nell'udienza preliminare". Ne consegue che il processo stesso, indifferentemente relativo a uno o più reati, deve essere definito nella sua interezza con riferimento a ciascun singolo imputato, e che il giudizio abbreviato non può essere disposto solo per la parte relativa ad alcuni o ad alcuno dei reati contestati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA Presidente del 3.6.1998
Dott. GIOVANNI da ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 835
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 631/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
AN RU, nato a [...] il [...];
US SQ, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 4.11.1997 dalla Corte d'Appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Giovanni Aricò, difensore del MA;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 13.2.1995 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava LE US e NO MA colpevoli del delitto di cui all'art.73/6, dPR 309/1990 per avere, in concorso fra loro e con terzi, fabbricato e raffinato sostanze stupefacenti e, concesse loro le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del numero delle persone, li condannava alla pena di anni dieci di reclusione e L.80.000.000 di multa nonché all'interdizione perpetua da i pubblici uffici e li sottoponeva, a pena espiata, alla misura della libertà vigilata per anni tre.
I fatti erano stati accertati a seguito dell'incendio di un casolare di campagna, a causa del quale e poco dopo trovavano la morte BE US e il cittadino colombiano RL RT, mentre il LE US riportava gravi ustioni. Tutti e tre i predetti erano stati a mezzo di un'autovettura accompagnati all'ospedale dal MA, presente sul posto e datosi alla fuga subito dopo l'espletamento del pietoso compito.
Le indagini successive consentivano di accertare che l'incendio, violento e improvviso, si era sviluppate, nel corso delle operazioni di raffinazione di droga maldestramente condotte dagli addetti. Il Tribunale fondava la decisione sull'evidenziata convergenza di plurimi indizi di colpevolezza gravi precisi e concordanti. Entrambi gl'imputati impugnavano, la sentenza predetta e protestavano la propria innocenza, adducendo a vario titolo l'occasionalità della le presenza sul posto.
Subordinatamente e per quanto qui ne concerne reclamavano la diminuente del rito abbreviato, da loro richiesto e immotivatamente delegato del Pubblico Ministero, la prevalenza delle attenuanti generiche già loco concesse e, comunque, una diminuzione della pena:
ma la Corte d'Appello di Salerno con sentenza del 4.11.1997 confermava la decisione di primo grado, ritenendo la stessa non infirmata dalle deduzioni degli appellanti.
A mezzo dei propri difensori ricorrono costoro per cassazione. Il MA in particolare denunzia
1. Manifesta illogicità della motivazione nonché altrettanto manifesta mancanza della stessa in ordine alla sua responsabilità perché la Corte di merito, fondando il proprio convincimento sull'asserita illogicità della condotta di persone impegnate in operazioni di raffinazione della droga in presenza di estranei, non ha tenuto conto dei rapporti di consolidata amicizia fra loro intercorrenti e degl'interessi economici, che secondo le sue dichiarazioni, lo avevano portato al casolare di campagna dei US, mentre sul piano oggettivo non ha tenuto conto -senza alcuna spiegazione- dell'assenza di movente, della sua mancanza di collegamenti con l'estero, della collocazione e della natura diversa delle ustioni da lui riportate, comprovanti la sua assenza dal vano adibito a luogo della raffinazione, così come non ha specificato quale sia stato, il contenuto dell'assistenza fornita da lui e da LE US o il loro apporto casuale nella vicenda.
2. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art.442 c.p.p. sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, l'esame dei consulenti dell'accusa ai fini dell'esclusione del delitto associativo loro contestato non ha apportato alla decisione alcun elemento di giudizio, ulteriore e non deducibile dagli atti al fascicolo del p.m., sia perché questi si era opposto al giudizio abbreviato non già per la necessità di accertare l'esistenza dell'associazione contestata, ma per definire i ruoli degl'imputati al suo interno.
3. Manifesta mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa in ordine alla quantificazione della pena perché per motivare la dosimetria della pena -a fronte di una condotta, della quale lo stesso giudice esclude la reiterazione anche per la contestata inidoneità dei soggetti, della sostanziale incensuratezza del ricorrente e del movente ravvisato in temporanee difficoltà economiche- non è sufficiente il mero riferimento alla "estrema gravità dei fatti".
Il US denunzia:
1- Nullità dell'ordinanza dichiarativa di sua contumacia e conseguente nullità della sentenza resa in sua assenza per violazione dei diritti di difesa perché l'accertata sussistenza dell'impedimento a comparire da lui dedotto non poteva come la Corte di merito ha ritenuto, dall'attestazione ulteriore del medico fiscale in ordine alla possibilità di raggiungere la sede giudiziaria a mezzo di un automobile.
2. Violazione di legge circa la denunciata concessione della diminuente del rito per ragioni omogenee e analoghe a quelle dedotte dal MA. IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Per la sua natura preliminare e assorbente va in primo luogo esaminata la censura in rito levata dal US in ordine alla dichiarazione di sua contumacia e alla valenza dell'impedimento a comparire da lui dedotto.
Detta censura è inammissibile perché afferente ad una valutazione di merito, nel sistema di legge non soggetta ad impugnazione, sulla denunziata infermità.
La decisione della Corte di merito in ordine alla valenza impeditiva del morbo denunziato dall'imputato è infatti fondata in diritto sul secondo comma dell'art.486 c.p.p., a tenore del quale, quando in ragione delle malattie denunziate, non risulti - come nel caso di specie- irrefutabilmente che l'assenza dell'imputato, è stata determinata da un impedimento oggettivo ed insuperabile, la probabilità che tale assenza sia correlata ad assoluta impossibilità di comparire "è liberamente valutata dal giudice e può formare oggetto di discussione successiva ne' motivo d'impugnazione". La distinzione tra l'una e l'altra ipotesi non è data dal tipo o dalla forma di comunicazione o di attestato o di certificazione, ma dal contenuto delle stesse, sul quale il giudice deve fondare il proprio giudizio al riguardo (cfr. Cass. VI, 6.6.1990, n. 8305). La doglianza in rito del ricorrente, che peraltro a giudizio del medico fiscale era in condizioni di raggiungere con un'autovettura il palazzo di giustizia, non ha dunque fondamento in diritto. Ragioni d'ordine logico impongono ora l'esame delle censure in punto di motivazione sulla responsabilità levate dal MA, come sub 1 in narrativa.
In proposito va premessa qualche considerazione d'ordine generale. La parola prova è usata dal legislatore tanto nella accezione di evento, atto, fatto, documento o esperimento idoneo, secondo la definizione di prova penale incidentalmente contenuta nell'art.189 c.p.p., "ad assicurare l'accertamento dei fatti", quanto nell'accezione di contesto probatorio, come inequivocamente si deduce dal primo comma dell'art.192: la "prova", che il giudice, definendo un qualsiasi procedimento, è chiamato a valutare secondo le modalità nella norma prescritta può essere unica infatti solo in ipotesi scolastiche, dato che per il disposto testuale dell'art.187/1 c.p.p. sono "oggetto di prova i fatti che, si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza". In altri termini la norma succitata dà veste formale ad una regola di comune esperienza, statuisce cioè che il luogo comune, ricorrente nelle aule di giustizia, secondo il quale i fatti i fatti parlano da soli, risponde a criteri di verità solo alla condizione che i fatti stessi, sottoposti prima ad analisi critica, ricostruiti indi ciascuno in sè alla stregua dei criteri dettati dalla legge processuale e posti infine in vicendevole rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che, di tutti e di ciascuno tenendo conto con rigore proporzionato al giudizio di probabilità o al giudizio di certezza, che segna e definisce, le diverse fasi del procedimento, consenta attraverso la valutazione unitaria del contesto di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e logicamente accettabile, del caso concreto. Se la prova intesa nella prima accezione è per definizione di legge "idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti", s'intende, secondo criteri di razionalità e alla stregua degli ordinari procedimenti gnoseologici, per converso e a tenore del principio affermato in via generale nella proposizione principale del secondo comma dell'art.192 c.p.p., l'indizio è, di per sè ed isolatamente considerato,
inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti: altro significato non può essere infatti attribuito all'espressione "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi". Il principio è sul piano razionale ancorato all'equivocità ontologicamente propria degl'indizi, che, secondo la logica corrente ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, possono esser posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti. La differenza tra la prova e l'indizio non è dunque quantitativa, nel senso che l'indizio è meno idoneo della prova ad assicurare l'accertamento dei fatti, ma qualitativa ed ontologica. L'indizio infatti acquista valenza probatoria solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata costituente con la principale la disposizione di legge succitata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sè e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano esser tutti significativamente riferiti ad una sola causa o ad un solo effetto loro comune (cfr. Cass. I, 1.3.1993, n. 354). Nella prassi dunque, a fronte di una pluralità d'indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza di sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Deve da ultimo procedere alla sintesi finale accertando se gl'indizi esaminati sono concordanti cioè se possono esser collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale secondo la legge e, ancor prima, secondo logica, e possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto (cfr. Cass. S.U., 4.6.1992, n. 6682). La fondatezza delle censure levate dai ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata valutata d'altra parte tenendo presente che il vizio di motivazione è configurabile soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o dei quali abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Tali argomentazioni infatti, se sono fondate danno luogo al diverso motivo di censura della violazione di legge;
se non sono fondate, l'averle il giudice disatteso non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della decisione, che, se conforme al diritto, può al bisogno e in applicazione dell'art.619/1 c.p.p. essere corretta (Cass.I, 17.1.1992 n. 4931, ced 188913 e Cass. V 28.7.1992 n. 8411, ced 191488).
Del pari la dimostrazione del vizio di motivazione, che il ricorrente è tenuto a dare, nulla ha a che fare con la prospettazione di altra interpretazione o di altro itinerario argomentativo, in tesi ugualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, quando il giudice abbia coordinato logicamente le risultanze acquisite agli atti, a nulla vale opporre che dette risultanze si prestano a diversa lettura o interpretazione, munita di uguale crisma di logicità (cfr. Cass. S.U. 14.12.1995 n. 30, ced 202903). L'errata valutazione del fatto non è compresa nella tassativa elencazione dell'art.606 c.p.p. ed è quindi vizio inammissibile in questa sede di legittimità ove non si risolva nella manifesta illogicità della motivazione, che, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 606 c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento, impugnato e deve concretarsi in un difetto di coerenza razionale tra le premesse di fatto e di diritto, le argomentazioni sviluppate e le conclusioni attinte dal giudice.
La formula dell'art.606/1/e c.p.p., secondo la quale il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato, evidenzia infatti e chiaramente l'intento del legislatore di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Nessuna censura relativa ad accertamenti o apprezzamenti del fatto, cui il giudice di merito sia pervenuto mediante svalutazione del materiale probatorio acquisito, è quindi prospettabile in questa sede sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione perché la verifica del cosidetto travisamento del fatto comporterebbe tema rivisitazione di merito degli atti non consentita dalla legge in Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. III, 21.9.1993, n. 8580 rv. 195167). Non pare che i giudici di merito nella loro valutazione delle risultanze si siano discostati da tali principi di ermeneusi processuale o ne abbiano fatto scorretta applicazione. Dalla sentenza di primo grado, alla quale quella di secondo sostanzialmente si riporta, confermandola, risulta che i giudici di merito hanno inserito gli indizi e in genere gli elementi di giudizio, dei quali disponevano, nel contesto disegnato da una norma di comune e dolorosa esperienza, la quale ha insegnato che i soggetti impegnati nel turpe commercio della droga conducono le proprie operazioni nel segreto più assoluto, tenendo lontani da esse tutti coloro che in ciascuna operazione non siano direttamente impegnati. Tanto al duplice fine di diminuire le possibilità di accesso e di controllo delle forza di polizia e di limitare il numero di collaboratori, compartecipi o familiari esposti al pericoli di coinvolgimento nelle responsabilità dell'operatore o degli operatori.
Di conseguenza i giudici di merito hanno esclusa, da una parte, che il RT e il AN BE, deceduti a seguito dell'incendio, avessero potuto invitare i due odierni ricorrenti a cenare con loro nel casolare isolato impegnato per la raffinazione della droga e, dall'altra, che costoro, trattenutisi "nel cortile antistante il casolare per cenare in compagnia" degli altri due, come dissero, fossero, del tutto ignari delle attività, che vi si svolgevano. Hanno rilevato quindi che il MA, resosi probabilmente conto dell'inverosimiglianza di tale versione dei fatti, data in sede di convalida di arresto, in dibattimento ha rettificato le precedenti dichiarazioni, sostenendo di essere stato condotto al casolare da LE US perché vi incontrasse il TE BE, col quale doveva discutere del pagamento di alcune cambiali. Il che comprova che il US LE sapeva dove il TE si trovasse quella sera e lo sapeva marché coinvolto nel medesimo progetto delittuoso, come il MA, che altrimenti non sarebbe stato condotto sul luogo.
Notano quindi che la sovrabbondanza all'interno e all'esterno del casolare di contenitori, sacchi e barili pieni di prodotti chimici, come documentata fotograficamente rende assolutamente inverosimile che gl'imputati non si siano avveduti di quanto stava avvenendo nello stesso.
Particolare significato attribuiscono alla circostanza che LE MA, secondo quanto ne disse il MA in sede di convalida di suo arresto, "si trovava all'interno del casolare al momento dello scoppio dell'incendio" e "fu tratto in salvo" da lui "dopo che il US BE e il ES LO erano rimasti investiti dalle fiamme . . . nell'inutile tentativo di entrare nel fabbricato per soccorrere il congiunto in pericolo", all'evidenza intento al processo di raffinazione, che assenti tutti ali altri non poteva essere abbandonato a se stesso, quando scoppiò l'incendio. Sottolineano che nel contesto di consapevole e volontaria partecipazione dei presenti disegnato dalle norme di comune esperienza, si iscrivono le gravi ustioni riportate alle mani anche da lui, la sua "fuga, subito dopo il ricovero in ospedale degli altri coimputati", la successiva latitanza e le sue pregresse frequentazioni col RT, attestate da RA AN e finanche dalla convivente di BE US, secondo la quale il RT due o tre giorni prima dell'incidente mortale, recatosi alla sua abitazione, vi trovò anche il MA e ne uscì con costoro "senza dire alcunché".
L'accertata convergenza di tali molteplici indizi conferisce agli stessi rango e valore di prova, certamente non infirmata dalla circostanza che i gravi indizi utilizzati dai giudici di merito, conformemente alla loro natura, sono a parere del ricorrente riferibili a causa diversa di quella ritenuta dai giudici, quali l'amicizia fra i coimputati o i loro rapporti di dare e avere. Quanto agli altri elementi di giudizio elencati in ricorso è facile rilevare che il MA non spiega perché mai non dovrebbe valere per lui il movente di facile lucro generalmente ispirante i soggetti coinvolti nel turpe traffico degli stupefacenti: che l'affermata "assenza di collegamento con l'estero", mentre è in parte contrastata dalle rilevate frequentazioni col colombiano RT, non è necessaria nell'economia del concorso nel reato, evidente essendo che tali collegamenti possono esser e sono di regola tenuti, da un solo concorrente o al massimo da due: che la "assenza di ustioni analoghe a quelle dei coindagati" è vera solo se l'analogia va riferita alla loro minore estensione, localizzata alle mani, come da sentenza.
L'esame parcellare e comminuto degl'indizi, non seguito dalla sintesi finale, i diversi collegamenti causali possibili per ciascuno di essi e la prospettazione -peraltro non sviluppata, ma adombrata e surrettizia, di una diversa interpretazione delle risultanze- non infirmano dunque la motivazione della sentenza impugnata ne' nelle premesse, ne' nello sviluppo delle argomentazioni che la supportano, nè nelle attinte conclusioni e il ricorso del MA deve essere rigettato in punto.
Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, inutilmente richiesto dai due imputati per l'opposizione asseritamente immotivata del pubblico ministero, il quale data per certa la fondatezza dell'accusa in ordine al delitto associativo contestato agl'imputati, ritenne l'audizione dei consulenti tecnici necessaria al fine di graduare le responsabilità di costoro in relazione all'efficienza della loro partecipazione, la Corte deve rilevare che la maggiore valenza alle dichiarazioni dei predetti testi attribuita dai giudici di merito, i quali se ne sono serviti per escludere addirittura la sussistenza di tale reato, non incrina e tanto meno infirma la causa di giustificazione dell'opposto diniego sol perché questo ha prodotto per gl'imputati effetti non previsti dal predetto pubblico ministero e indubbiamente più favorevoli sull'astratto piano processuale. E, mentre i ricorrenti, limitatisi a sostenere genericamente la propria tesi in punto, non hanno specificato attraverso quale itinerario argomentativo e in applicazione di quali norme di diritto o in grazia di quali conoscenza di buona tecnica o di comune esperienza, delle quali si debbano presumere in possesso, i giudici di merito avrebbero potuto, e quindi dovuto, dedurre dalle relazioni dei consulenti predetti che il procedimento di raffinazione incontestatamente in corso costituiva per i compartecipi la prima esperienza in materia, fatto questo sufficiente per fondare un giudizio d'inammissibilità della censura, non risultano da alcuna parte delle predette relazioni ne' la povertà dei mezzi impiegati, nè le modalità rudimentali del procedimento, ne', sul piano soggettivo, l'inesperienza delle persone in tale procedimento impegnate.
La censura relativa deve dunque essere respinta e solo per debito di completezza, in relazione alla prospettazione difensiva fattane in udienza dal difensore, questa Corte rileva che, come fatto palese dalla lettera della legge, questa volta chiarissima, e conformemente alle finalità di sollecita definizione dei procedimenti dichiaratamente perseguite dal legislatore, non è possibile scindere il processo e definire col rito abbreviato solo la parte relativa ad alcuni o ad alcuno dei reati contestati a ciascun imputato, nel caso di specie la parte relativa al delitto di raffinazione della droga contestato. Dalla formula inequivoca dell'art.438/1 c.p.p., secondo la quale l'imputato può chiedere che "il processo sia definito nell'udienza preliminare", consegue infatti imprescindibilmente che il processo, relativo indifferentemente ad uno o a più reati, deve esser definito nella sua interezza con riferimento a ciascun singolo imputato, di guisa che se è lecito separare dall'unico procedimento il processo o i processi relativi ad alcuni degl'imputati, i quali a differenza di altri, abbiano chiesto il rito abbreviate, non è possibile scindere le singole posizioni afferenti ad un medesimo imputato.
Riguardo infine al terzo motivo del ricorso MA, la Corte rileva che, quando la pena irrogata sia di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, come nel caso di specie, in ragione dell'ampia discrezionalità in tema affidata dalla legge al giudice, costituisce sufficiente motivazione il mero richiamo "ai criteri di cui all'art.133 c.p.": l'obbligo della motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta si attenua infatti tanto più quanto più la pena in concreto irrogata sè avvicina al minimo edittale (cfr. Cass. I,
7.6.1995 n. 6677, rv. 201537). Nel caso di specie peraltro nella sentenza di primo grado integralmente confermata da quella d'appello, la determinazione della pena superiore di un quarto al minimo e pari comunque alla metà del massimo edittale, fonda non soltanto sulla considerazione dell'oggettiva gravità del reato e della sua potenzialità criminogena, ma anche sul rilievo che i minimi edittali "sono logicamente riferibili a fattispecie di reati (quale, ad esempio, lo spaccio da strada), pure contemplate dalla medesima norma, ma di meno intensa gravità rispetto a quella all'esame del collegio".
I ricorsi devono essere dunque rigettati.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1998