Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
In caso di processo nei confronti di un solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena d'inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le imputazioni.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione ritiene ammissibile l'opposizione parziale al decretoElisabetta Pierazzi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con una interessante e, per quanto consta, innovativa pronuncia la Cassazione ha stabilito che l'opposizione avverso un decreto penale relativo a plurimi fatti di reato è ammissibile anche limitatamente ad alcuni di essi, sempre che la relativa pena sia individuata in modo autonomo nel decreto. Il giudice investito del successivo giudizio dovrà limitare la sua cognizione ai soli fatti oggetto della opposizione, e dunque revocare il decreto solo in parte qua, mentre per i reati non opposti il decreto penale e la statuizione in esso contenuta manterranno la loro piena efficacia. 2. La decisione della Corte censura la contrastante prospettazione del giudice di merito, che, a seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 20575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20575 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 332
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 042597/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato MOLLICA Gaspare, quale difensore di DI PA DR (n. il 19/01/1982);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, 2^ sezione penale, in data 26/05/2003. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Viste le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 07/10/2002, il Tribunale di Catania dichiarò Di LA DR responsabile dei reati di cui all'art. 110 c.p., art.628 c.p., commi 1 e 3, (Prima rapina, in concorso con tale Ragusa:
rapina aggravata commessa con taglierino da più persone riunite in una Banca in data 24/03/2000) e art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, (Seconda rapina, in concorso con Sapia e AN:
rapina aggravata commessa con taglierino da più persone riunite nella stessa Banca di cui al capo precedente, in data 29/03/2000) unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti - lo condannò alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile e alla rifusione delle spese da quest'ultima sostenute.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26/05/2003, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Il ricorrente si lamenta del fatto che non abbia potuto visionare il fascicolo processuale prima dell'udienza preliminare. Infatti a far data dal 18/02/2001 il fascicolo non si trovava più in cancelleria - come è invece prescritto dalla Legge - perché era nella disponibilità del G.U.P. per lo studio.
Il ricorrente ritiene tale violazione nullità insanabile, non certo superata dalla carente motivazione della Corte.
Pertanto chiede che sia dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi al verificarsi della suddetta nullità, con annullamento dell'impugnata sentenza e rinvio degli atti processuali al G.U.P.- 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Il ricorrente si lamenta perché il G.U.P. ha respinto la richiesta di procedere con il rito abbreviato, da lui chiesto solo per la seconda rapina (la rapina del 29/03/2000). Conseguentemente la Corte di Appello, ritenendo di condividere l'impostazione del G.U.P., non ha applicato l'invocata riduzione di un terzo della pena, previsto per il giudizio abbreviato e non effettuato illegittimamente. La difesa del ricorrente ritiene che nessuna norma preveda l'impossibilità di chiedere e di procedere con il giudizio abbreviato solo per alcuni capi di imputazione;
sostiene, inoltre, che l'art. 18 c.p.p., comma 1, lett. a) impone la separazione dei processi se nell'udienza preliminare per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione. Infine, evidenzia che se si seguisse l'orientamento del G.U.P. e della Corte di Appello, la richiesta dell'imputato di procedere con il giudizio abbreviato sarebbe rimessa all'arbitrio del P.M. di esercitare l'azione penale in forma cumulativa o singola, nel caso di pluralità di imputazioni. 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e. Secondo la difesa del ricorrente, il Di LA doveva essere assolto, per la seconda rapina (quella del 29/03/2000) per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1 o al massimo comma 2. Infatti il Di LA ha ritrattato la sua confessione e le dichiarazioni del correo AN sarebbero dubbie. Vi sono invece le dichiarazioni dell'altro correo Sapia che indica come suo complice rimasto all'esterno un soggetto che era militare di leva e certo non può essere il Di LA che in quel periodo non svolgeva il servizio militare, ne' lo ha mai svolto. 4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Secondo la difesa del ricorrente il tentativo del Di LA di risarcire il danno per la prima rapina (quella del 24/03/2000), doveva essere tenuto in considerazione dai Giudici di merito che avrebbero dovuto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.6 o quanto meno la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Inoltre avrebbe dovuto applicare la riduzione per il richiesto e non concesso giudizio abbreviato. La difesa del ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio per la seconda rapina (quella del 29/03/2000) e annullamento con rinvio per tutti gli altri motivi esposti nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della doglianza del difensore dell'imputato oggi riproposta avanti a questo Supremo Collegio.
Infatti ha rilevato la Corte di appello che la momentanea indisponibilità del fascicolo nella cancelleria del Giudice, non può certo violare il diritto della difesa, dato che tra l'altro il difensore aveva avuto la disponibilità dello stesso fascicolo all'atto del deposito, ex art. 415 bis c.p.p.. D'altronde la conferma che non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa, si ricava con facilità dal fatto che è stata avanzata richiesta di giudizio abbreviato;
è evidente che una tale richiesta risulta incompatibile con una non perfetta conoscenza degli atti. Infine la Corte territoriale ha giustamente rilevato che - oltre a non rinvenire i verbali dell'udienza preliminare contenenti tali questioni (nè il ricorrente li ha prodotti con il ricorso in cassazione) - tale eccezione non risulta essere stata sollevata avanti al Tribunale. Fatto questo confermato dallo stesso difensore del Di LA. Questi, infatti, nel ricorso si lamenta solo della decisione del G.U.P. e della Corte di appello;
trova, poi, "strano" che la Corte di appello non abbia trovato agli atti il verbale dell'udienza preliminare, ove veniva trattata la questione. Non rileva, però, nulla sull'affermazione della Corte territoriale, di non avere trovato traccia di tale eccezione avanti al Tribunale. Pertanto tale eccezione non essendo stata sottoposta al vaglio del Tribunale, non poteva - ex art. 180 c.p.p. - certo essere dedotta avanti alla Corte di appello.
Infatti, si è in presenza - eventualmente - di una nullità a regime intermedio. In proposito, invero, la Sezione 4, di questa Corte Suprema - con Sentenza n. 26187 del 13/12/2001 Ud. (dep. 09/07/2002) Rv. 222123 -, che decideva per un caso diverso e certamente più grave, cioè il rifiuto del G.U.P. di disporre un breve differimento dell'udienza preliminare richiesto perché ad uno dei due difensori - nominato due giorni prima della stessa udienza - non era stato consentito di estrarre copia degli atti ai sensi dell'art. 131 disp. att. c.p.p., ha ritenuto sussistente la nullità - a regime intermedio - di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c. Anche per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della doglianza del difensore dell'imputato oggi riproposta avanti a questo Supremo Collegio. Si deve, infatti, sottolineare che questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che la richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, non è ammissibile una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall'art. 438 c.p.p., laddove parla di richiesta di definizione nell'udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato (Cass., Sez. 1, n. 380 del 19/11/1999 Rv. 215138). Si osserva, inoltre, che mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione processuale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal procedimento principale di quelli a carico di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale a un solo imputato siano contestati più reati, giacché allora permane, per via della connessione, l'unicità del procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in tante parti quanti sono i capi d'accusa, ma deve essere definito totalmente (Si vedano: Sez. 4, Sentenza n. 30096 del 05/07/2006 Ud. - dep. 12/09/2006 - Rv. 235182;
Sez. 1, Sentenza n. 9142 del 10/06/1999 Rv. 214012; Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 28/06/2000 Rv. 217460). La Corte territoriale ha, quindi, giustamente escluso la riduzione per il rito invocata dalla difesa del Di LA, che - tra l'altro - nell'odierno ricorso per cassazione la chiede anche per il reato per il quale non aveva mai chiesto procedersi con il giudizio abbreviato (si veda richiesta apodittica per la rapina di cui al capo b, contenuta nel 4^ motivo di ricorso).
Anche per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze del difensore dell'imputato oggi riproposte avanti a questo Supremo Collegio.
Infatti questa Corte Suprema ha più volte affermato che in tema di circostanze del reato, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'art. 69 c.p., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;
infatti, il Giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione. (Si veda: Sez. 2, Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Ud. - dep. 02/09/2000 - Rv. 216924). Nel caso di specie la Corte di appello, nel respingere la richiesta di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche, ha evidenziato l'oggettiva gravità dei fatti, reiterati in un ristretto arco temporale e con modalità che ne evidenziano la caratura delinquenziale e l'elevata capacità criminale. Lo stesso discorso vale per il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., comma 1, n. 6). Infatti questa Supremo Collegio ha più volte ribadito che per la concessione della suddetta attenuante è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. Ne deriva che è immune da censure la decisione del Giudice di appello, che ha correttamente escluso la suddetta attenuante nei confronti dell'imputato condannato per due rapine aggravate alla stessa banca, il quale si è limitato ad offrire il risarcimento, tra l'altro parziale, per una sola delle due rapine. (Si veda: Sez. 5, Sentenza n. 46866 del 29/11/2005 Ud. - dep. 22/12/2005 - Rv. 233048).
Le censure di cui sopra sono, quindi, inammissibili per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (eguali a quelle presentate al giudice di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro - come si è sopra evidenziato - immuni da vizi logici o giuridici.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). L'altro motivo (n. 3) del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Catania, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia gli elementi probatori a carico del Di LA (accertamenti della P.G.; confessione del Di LA nella quale indicava con precisione anche i suoi complici;
inverosimiglianza della ritrattazione e attenta valutazione delle dichiarazioni dei complici), ai quali il ricorrente oppone doglianze riguardanti il fatto sottratte al giudizio di questa Corte di legittimità.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008