Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 26298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26298 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 662
Dott. CARMERINI Secondo Libero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSINO Annamaria - Consigliere - N. 040125/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL EL, N. IL 11/05/1960;
2) DI UR IA, N. IL 09/06/1950;
avverso SENTENZA del 14/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi:
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 14/1/2005, la Corte di appello di Napoli - decidendo, per quanto qui interessa, sull'appello delle imputate AL EL e DI UR IA avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa in data 7/2/2003, dichiarativa della responsabilità delle predette per ricettazione -confermava la condanna della AL ad anni quattro di reclusione ed Euro 5.000,00, di multa, con l'interdizione dai pp.uu. per anni cinque, mentre nei confronti della DI UR in applicazione degli artt. 599 e 602 c.p.p., su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta in anni due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
Secondo la versione accusatoria, recepita dai Giudici del merito, le suddette imputate avevano acquistato o ricevuto, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, una patente di guida e diversi assegni di provenienza furtiva. A carico della sola AL era, altresì, accertata la responsabilità per la ricettazione di documenti di identità e altri assegni, provenienti da furto o falsamente prodotti.
In motivazione - con riguardo alla AL - la Corte territoriale rigettava l'eccezione di nullità delle ordinanze assunte dal primo Giudice all'udienza del 27/2/2002 con cui era stato negato il termine a difesa al difensore di ufficio, sostituto di udienza e dichiarata l'inefficacia della revoca del mandato ai difensori di fiducia da parte dell'imputata sino alla scadenza del termine a difesa concesso a nuovo difensore di fiducia;
nel merito, osservava che l'accertamento della responsabilità conseguiva alle testimonianze acquisite e all'esame del materiale sequestrato;
infine escludeva la "levità" del fatto, evidenziando, anche al fine di escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, il curriculum delinquenziale della AL e la capacità criminale dimostrata procurandosi, non solo assegni, ma anche documenti anagrafici falsi. Con riguardo alla DI UR la Corte territoriale dava atto che il difensore aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, eccettuati quelli relativi alla misura della pena e, successivamente, aveva concordato la relativa entità con il P.M.. Ciò premesso e precisato di condividere la ricostruzione dei fatti e la motivazione del primo Giudice, la Corte riteneva equa, in relazione ai parametri di cui all' art. 33 c.p., la pena concordata dalle parti.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia la AL che la DI UR personalmente, instando per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.2.1. La AL deduce:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ovvero inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 107, 108, 178 e 179 c.p.p.,- mancanza e manifesta illogicità della motivazione - nullità assoluta del rapporto processuale.
A tal fine la ricorrente ripropone le censure relative alle ordinanze assunte in primo grado all'udienza del 27/2/2003, lamentando che sia stata ritenuta inefficace la nomina di nuovo difensore e sia stato concesso termine insufficiente al difensore d'ufficio. - difetto di motivazione della sentenza per errore nella formazione del proprio convincimento;
travisamento della prova. Secondo la ricorrente i Giudici del merito non hanno tenuto conto di "numerosi elementi a favore dell'imputata", quali lo stato di gravidanza della protagonista di una delle ricettazioni, che non consentirebbe di identificare nell'imputata l'autrice del reato. - violazione dell'art. 606 c.p.p, lett. b) ed e) in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 648 nonché delle generiche, del minimo aumento per la continuazione e del minimo di pena.
A quest'ultimo riguardo la ricorrente deduce che i precedenti penali non erano gravi e che i titoli oggetto di ricettazione non erano di rilevante importo, per cui avrebbero dovuto essere riconosciute le generiche, il fatto avrebbe dovuto esser qualificato nell'ipotesi "lieve" di ricettazione e, quindi, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite.
1.2.3. Dal canto suo la DI UR deduce:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) e degli artt. 599, 602, 192 c.p.p., comma 2, artt. 129, 530 c.p.p., comma l e/o comma 2, in relazione all'art. 648 c.p.p., comma 2. Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe censurabile per non avere motivato sull'insussistenza degli estremi di cui all'art. 129 c.p.p., e "in ordine alle deduzioni specificamente formulate a sostegno dell'atto di appello".
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), art. 599 c.p.p., e degli artt. 62, n. 4, art. 81 cpv. c.p., L. n. 689 del 1981, art. 53, come modif. L. n. 134 del 2003, in relazione al reato di cui all'art.648 c.p.p.. A tal riguardo la ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p.p., n. 4, al riconoscimento dei minimi edittali e alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della semidetenzione.
2.1. Muovendo dall'esame dell'impugnazione della AL, si osserva che la verifica degli atti del processo, necessaria per il controllo della violazione di norma processuale, dedotta con il primo motivo di ricorso, consente di accertare quanto segue.
All'udienza del 27/2/2002, assenti i difensori di fiducia ON e IP, venne nominato difensore di ufficio dell'imputata l'avv. PEZONE, il quale richiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio con nomina di nuovo difensore di fiducia in persona dell'avv. MORMILE Carmine;
respinta l'istanza di gratuito patrocinio, il difensore di ufficio chiedeva, dunque, i termini a difesa, deducendo l'asserita rinuncia al mandato da parte dei precedenti difensori;
ma il Giudice, rilevato che non risultava in atti la rinuncia, rigettava l'istanza;
quindi "su richiesta delle parti" l'udienza era sospesa per poco più di un'ora per consentire al difensore di ufficio l'esame degli atti;
alla ripresa, alle h. 11,50 compariva l'imputata, la quale dichiarava di revocare "ogni altra nomina" e di nominare proprio difensore di fiducia l'avv. MORMILE Carmine, presente in aula, "come suo unico difensore"; quest'ultimo chiedeva un rinvio per l'esame degli atti processuali, ma il Giudice rigettava la richiesta di rinvio, concedendo però al legale termine a difesa di giorni quindici e dichiarando, nelle more, senza effetto la revoca dei precedenti difensori di fiducia.
Ciò posto, va innanzitutto osservato che la dichiarazione di "inefficacia" della revoca dei precedenti difensori di fiducia è conforme al comb. disp. degli art. 107 c.p.p., comma 3 e 4, e art.108 c.p.p., comma 1, dal quale consegue che, in caso di revoca del mandato (come in caso di rinuncia) e correlativa richiesta di termine a difesa da parte del nuovo difensore dell'imputato ovvero di quello designato di ufficio, la revoca non ha effetto sino alla scadenza del termine stesso.
Il chiaro tenore letterale del disposto normativo è coerente con l'esigenza ad esso sottesa di evitare un uso strumentale dell'istituto della rinuncia e della revoca.
Per quanto attiene, invece al breve termine di sospensione di circa un'ora concesso al difensore di ufficio, nominato in assenza dei difensori di fiducia ("revocati" nel successivo corso dell'udienza), vale un altro ordine di considerazioni. Invero la fattispecie risultava regolata dall'art. 97 c.p.p., (in base al quale se il difensore di fiducia o di ufficio non è reperito o non è comparso o abbandonato la difesa, il giudice designa "altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102") e non già nell'art. 108 c.p.p. (in base al quale il nuovo difensore dell'imputato, o quello designato d'ufficio, ha diritto a un congruo termine per prendere cognizione degli atti processuali solo in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del precedente difensore).
Dal combinato disposto di queste due norme si deve dedurre che, nei casi in cui il difensore ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione processuale, e, cioè, non è stato reperito o non è comparso, il difensore nominato come sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non ha diritto al termine a difesa;
mentre nel caso ben diverso in cui il difensore abbia definitivamente cessato dal suo ufficio, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, il nuovo difensore, che propriamente non è un sostituto (in tal senso deve ritenersi impropria la previsione del sostituto anche nel caso di abbandono contenuta dell'art. 97, comma 4) ha diritto al termine a difesa per prendere visione degli atti (Cass. sez. 2, 10 dicembre 2003/12 marzo 2004, n. 11870; conf. Cass., Pen. Sez. 3, 27 ottobre 2005, n. 2019). È il caso di precisare che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., comma 2, degli artt. 97 e 108 c.p.p., osservando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento, è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma di cui all'art. 108 c.p.p., così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa. È stato in particolare rilevato dal Giudice delle leggi, che, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata (Corte cost., 20/01/2006, n. 17). Anche a prescindere dalle argomentazioni che precedono è assorbente la considerazione svolta dai Giudici di appello circa la mancata formulazione di eccezione da parte del difensore in ordine alla brevità del termine assegnatogli. Invero - quand'anche si ritenesse applicabile anche al sostituto di udienza la disposizione di cui all'art. 108 cit. - occorre dire che la violazione della norma (con il diniego del termine ovvero la concessione di un termine inferiore a quello minimo di legge) integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni e sanatorie di cui agli artt. 180 e segg. c.p.p. (Cass. sez. 5, 7 marzo 2003, n. 15098).
2.2. Il secondo motivo di ricorso della AL deduce questioni concernenti la ricostruzioni dei fatti e l'apprezzamento della prova, insuscettibili di valutazione in questa sede e si risolve, in larga misura, nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dall'ordinanza impugnata. La ricorrente, svolgendo critiche in chiave di illogicità, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, n. 6402). Invero il controllo di legittimità della Suprema Corte non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del Giudice di merito allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare la razionalità intrinseca e l'adeguatezza della motivazione, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata. Questo vale, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, giacché, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. 2, 03/05/2005, n. 21998; Cass. Pen., Sez. IV, 04/10/2004, n. 46553). Nella specie, i Giudici del merito hanno compiutamente motivato in ordine all'identificazione nella persona della AL della responsabile delle ricettazione, segnatamente evidenziando il particolare della foto sui documenti di identità, nonché l'inesattezza della circostanza riferita dalla difesa sullo stato di gravidanza dell'autrice di una delle ricettazioni. E questo Collegio deve limitarsi ad osservare che la valutazione delle risultanze probatorie non appare palesemente incongrua e si basa su un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici.
2.3. Relativamente all'ultimo motivo di ricorso della AL, si osserva, innanzitutto, che - secondo il costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi - per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., si deve operare una valutazione globale del fatto. Si tratta di un giudizio lasciato alla discrezionalità del Giudice di merito, che, nella specie, risulta congruamente motivato, sotto il duplice profilo della determinazione a delinquere dimostrata dai precedenti della AL e della oggettiva gravità dei fatti, afferenti anche la ricettazione di documenti di identità.
Anche la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass. sez. 1, 4/11/2004, mass. 230591). In particolare, se scopo della concessione delle attenuanti generiche è anche quello di meglio adeguare la pena all'entità del fatto, non è illogico l'aver escluso la relativa concessione e aver, invece, ritenuta adeguata la determinazione della pena, effettuata in prime cure, avuto riguardo alla capacità a delinquere del soggetto, desunta dalla reiterazione dell'attività criminosa e dalla oggettività gravità del fatto (all'uopo osservando che il fatto che "l'imputata è in grado di procurarsi non solo assegni rubati, ma anche documenti anagrafici falsi la dice lunga sulla sua pericolosità").
Trattasi di valutazione di stretto merito, che - in quanto debitamente e non irrazionalmente giustificata sulla base di parametri di commisurazione della pena legalmente predeterminati (art. 133 c.p.,) - sfugge al sindacato di questa Corte. In definitiva, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso della AL va rigettato.
3. Relativamente alla DI UR si è già evidenziato nella parte espositiva sub 1.1. che l'imputata aveva rinunciato ai motivi di appello eccettuati quelli relativi alla determinazione della pena, finendo, poi, per concordare la determinazione della pena ai sensi degli artt. 599 e 602 c.p.p.. Ciò posto, si rammenta che l'art, 606 c.p.p., comma 3, preclude la deducibilità in cassazione di questioni che non siano state proposte in grado di appello, con la conseguenza che deve dichiarasi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo d'appello (art. 599 c.p.p., comma 4), a meno che non si verta in questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (Cass. Pen., Sez. 4, 10/12/2004, n. 5821). In particolare non è consentito all'imputato nell'ipotesi del c.d. "patteggiamento in appello" (previsto dagli art. 599 e 602 c.p.p., e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell'ipotesi regolamentata dall'art. 444 c.p.p.), rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il p.m.; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (prospettata come nullità di carattere generale ed insanabile, riconducibile all'attività del p.m. e all'esercizio dell'azione penale), atteso che, in tal modo, l'imputato tende a conseguire l'effetto di rimettere in discussione l'accordo già raggiunto, effetto incompatibile con l'irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato (Cass. Pen., Sez. 3, 25/01/2000, Pantaleo). Applicando gli indicati principi al caso di specie tutte le censure della DI UR vanno dichiarate inammissibili, sia quelle che attengono all'accertamento della responsabilità, sia quelle che riguardano il trattamento sanzionatone In particolare non è esatto che i Giudici di appello non abbiano motivato sull'insussistenza di ragioni di assoluzione ex art. 129 c.p.p., avendo gli stessi dichiaratamente condiviso la ricostruzione dei fatti elaborata in primo grado;
inoltre non è neppure dedotta dalla ricorrente alcuna violazione di legge, che valga ad annullare la determinazione concordata della pena.
Le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della DI UR - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere, a carico della medesima, del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della AL e dichiara inammissibile quello della DI UR. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e la DI UR, altresì, della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007