Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
Il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione tra loro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2015, n. 30737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30737 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE + 30 7 37 /1 6 : REPUBBLICA ITALIANA ! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 29/10/2015 Sentenza n. 977/2015 Registro generale n. 10831/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1. BE LU, n. il 15/02/1952; 2. PE OR EO, n. il 29/04/1945; avverso la sentenza n. 20/2013 emessa dalla Corte di Assise di AppeLL di Venezia in data 24/07/2014; udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso del ES e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pez- zuto;
udito per il ricorrente ES il difensore d'ufficio avv. Federico Tibaldo e per il ricorrente ZZ il difensore di fiducia avv. Giuseppe Angelino che hanno chiesto l'accoglimento dei ri- spettivi ricorsi;
یں RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Vicenza del 17/12/2012 - 15/03/2013, ES GI e ZZ ZI OM erano condannati alla pena complessiva di anni 23 (ven- titrè) di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81, 82 comma 1, 575 (omicidio di EL GI), 56/575 e 61 n. 2 cod. pen. (tentato omicidio del AR Capo CC EN NI e dei coniugi CR IA e XO MA), 110, 628, commi 1, 2 e 3, n. 1, cod. pen., 110, 61 n. 2, cod. pen. (rapina con violenza e minaccia ai danni di una filiale della Banca Uni- credit con impossessamento della somma di €. 20.300,00), 12 I. 497/1974 e 4, L. 110/1975, 110, 61 n. 2, e 648 cod. pen. (reati commessi in CH il 26/04/2005). In ordine aLL svolgimento dei fatti, si evidenziava che il 26/04/2005, alle ore 12.00 circa, un gruppo di tre persone travisate con baffi e parrucche, arrivava a bordo di un'autovettura Volvo V40 tg. CG 332 DA, nei pressi della filiale di CH della Banca Unicredit. I 3 rapinatori, dopo essere entrati nella filiale, costringevano con taglierini e forse anche con arma da fuoco il personale presente e, in particolare, il RB a recarsi in archivio e ad aprire due casseforti, ma ciò non risultava possibile;
indi, si impossessavano dalle casse della somma di €. 20.300,00 circa in contanti, insieme alle c.d. mazzette spia. All'uscita dalla banca i rapinatori erano affrontati dal M.LL EN, casualmente presente sul posto, che intimava loro di fermarsi;
pertanto, si riparavano dietro ad un'Audi color ama- ranto parcheggiata fuori dalla banca;
uno di loro, EL GI tentava di raggiungere l'auto Volvo, ma era attinto da un colpo di pistola, in corrispondenza del momento dell'esplosione di una mazzetta spia. Caricato il corpo del EL sulla predetta autovettura Volvo, i rapinatori fuggivano dal luo- go di svolgimento dei fatti e raggiungevano un primo posto di scambio delle auto, nei pressi del paesino veronese di Roncà, dove abbandonavano il cadavere e salivano a bordo di un'autovettura Toyota Avensis, ivi precedentemente coLLcata, e raggiungendo un secondo po- sto di scambio, per poi aLLntanarsi definitivamente a bordo di un'autovettura Jaguar. Il principale elemento di accusa è costituito dalle dichiarazioni rese nel corso di incidente probatorio da EL OL, che confessava di aver commesso la rapina unitamente a EL GI (frateLL), ES GI e ZZ ZI OM, i primi 3 entrati in banca muniti solo di taglierini e il ZZ rimasto all'esterno a sorvegliare la piazza;
riferiva di armi lasciate all'interno dell'auto portate dal ES dalla Francia due settimane prima. All'uscita dalla ban- ca, notava unitamente ai complici un carabiniere, che puntava un'arma contro di loro e si ac- quattavano dietro la fiancata di un'auto Audi;
sentiva un colpo di pistola del carabiniere indiriz- zato non verso di loro, bensì la loro auto, poi un colpo di fucile kalashnikov e subito dopo il fra- teLL cadere a terra;
strappava il kalashnikov di mano al ZZ, ordinava di caricare il corpo dh M 2 1 del frateLL in auto e sparava una raffica di copertura. Sempre secondo la narrazione di EL OL, successivamente, effettuavano un primo cambio di auto in Roncà, dove lasciavano il corpo del frateLL e salivano su di un'auto Toyota. Al secondo cambio, in autostrada direzione Milano, incontravano la IO, convivente di EL GI, alla quale riferivano di un incidente subito dal suo compagno, e si aLLntanavano all'interno di una Jaguar. Nei giorni successivi, però, nel corso di una telefonata, EL OL era costretto a riferire la verità alla IO e a rivelare che l'autore dell'omicidio era stato il ZZ, riferendo che si trattava di "queLL del gong", poiché lo stesso ZZ le aveva rega- lato un gong con un piedistaLL. Sosteneva che l'unico colpo sparato era queLL di kalashnikov che aveva ucciso il frateLL. Il EL era riconosciuto attendibile, perché si era accusato di vari crimini e di tale vicenda e, per la quale era stato condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni 10 e mesi 1 di reclusione;
si trattava di episodi criminosi per i quali non era sospettato e anche in rela- zione al caso in esame non aveva necessità di confessare, essendosi arenate le indagini. Era esclusa la validità dell'argomentazione prospettata dalla difesa del ZZ in relazione ad un rancore del collaboratore verso lo stesso ZZ per un episodio risalente all'epoca della comune detenzione in Saluzzo nel 1983/1985 (rifiuto del ZZ di condividere un progetto di evasione con EL OL, che perciò lo aveva tradito svelando tale vicenda alle autorità pe- nitenziare, che procedevano al loro trasferimento dal carcere). Tale vicenda era ritenuta non provata e troppo risalente nel tempo per giustificare un rancore, anche perché l'ultimo incontro tra il ZZ e EL OL avveniva nel 1994. EL OL aveva confermato le dichiarazioni rese in epoca pregressa durante la fase del- le indagini, circostanza desumibile dalla sporadicità delle contestazioni nel corso dell'incidente probatorio, e ricostruiva l'episodio in termini privi di contraddizioni o incoerenze, non esitando a manifestare i propri dubbi o incertezze in ordine ai fatti non ricordati in modo sicuro. La conoscenza da parte di EL OL della circostanza che il CI stesse rendendo di- chiarazioni sui fatti di CH e il loro stato di detenzione neLL stesso carcere, seppur costi- tuenti aspetti non apprezzabili, in assenza della prova di preventivi accordi o di progressivo a- dattamento delle dichiarazioni di EL OL a quelle precedenti del CI, non possono ritenersi fattori idonei a minare la credibilità del dichiarante. Un riscontro oggetto ed individualizzante nei confronti di entrambi gli imputati era rappre- sentato dal contenuto delle dichiarazioni di CI GI, sentito come teste nel corso di inci- dente probatorio. Il CI indicava 3 circostanze in cui aveva appreso i fatti oggetto di processo: a) a casa di Di NT SA (in "batteria" coi due EL, il ES ed il ZZ), il pomeriggio del fat- to o il giorno dopo, quando il Di NT gli riferiva che i due EL ed il ES, usciti dalla banca erano incappati in un carabiniere, e il ZZ, rimasto fuori a fare da palo, che però a- ли 3 1 veva problemi di vista, sparava a EL GI col kalashnikov scambiandolo per un carabinie- re;
b) in un coLLquio diretto con EL OL;
c) in un bar di v. Rombon in Milano, quando il ES (soprannominato CC), il Di NT e EL OL avevano discusso dell'eventualità di punire con la morte il ZZ per l'accaduto, vicenda per la quale il ZZ si era scusato. La descrizione dell'episodio effettuata dal CI coincideva con quella riportata da EL OL;
il CI riferiva dell'esistenza di una "batteria" dedita a rapine e costituita dai predet- ti, smentiva la tesi del ZZ, proclamatosi del tutto estraneo alla vicenda di CH ed alla struttura criminale, confermando i ruoli dei partecipanti, le ragioni del conflitto a fuoco e della morte del carabiniere. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'attendibilità del CI non era smentita dalla natura de relato delle sue conoscenze, per averle apprese dal Di NT, perché egli rife- riva di altre due circostanze in cui aveva sentito il ZZ scusarsi per l'accaduto e l'intenzione di EL OL di vendicarsi del ZZ. L'attendibilità del CI scaturiva dal coinvolgi- mento in pregressi fatti delittuosi di aggressione violenta con Di NT SA e EL RC le nonché dall'assunzione di responsabilità per gravissimi fatti di sangue. Un ulteriore riscontro individualizzante nei confronti di entrambi gli imputati era rappresenta- to dagli esiti delle indagini sulle utenze del telefono cellulare del defunto EL GI, rinve- nuto indosso al cadavere. Nei giorni antecedenti alla rapina, egli risultava mantenere con molte utenze intestate a soggetti inesistenti numerosi contatti, poi cessati dalla data della morte. Al ES era attribuita l'utenza denominata in rubrica come "Like", che si trovava in Fran- cia, ed è certo che lo stesso avesse dichiarato molti anni prima di essere coniugato e di avere la moglie in Nizza e che in detto periodo risultava latitante per rapina con omicidio di guardia giurata;
inoltre, l'utenza impegnava i ponti radio di v. Volturno, nei pressi dell'abitazione del Di NT e della zona Ospedale Maggiore, dove abitava la sorella, frequentazioni tutte conferma- te dalla Squadra Mobile di Milano;
le celle impegnate di entrata e di uscita dall'Italia si trova- vano in prossimità del confine francese sulla strada che portava a Nizza, Al ZZ era attribuita l'utenza denominata in rubrica come "zio", soprannome rivelato dal CI. Tale circostanza era riscontrata dai contatti delle celle in questione, situate nella stes- sa zona di v. E. Quarti in Milano, dove abitava AR NG, convivente del ZZ, stessa strada luogo di arresto del ZZ. Peraltro, pur in un quadro di incertezze e contraddizioni, il soprannome di "zio" era attribuito pure da IO NN al ZZ e riferito anche da ta- le NA non meglio identificata nel corso di una conversazione intercettata. Non era dimostra- ta la tesi difensiva, secondo la quale la ragione dell'indicazione derivava dalla circostanza che NA fosse una nipote del ZZ. Era disattesa l'affermazione delle difese degli imputati della scarsa affidabilità scientifica del- le procedure di localizzazione radiomobile delle utenze e della loro impossibilità di fornire una مید localizzazione geografica ma solo una compatibilità posizionale;
era rilevato, infatti, che l'attribuzione delle utenze non era operata esclusivamente in base alla localizzazione, bensì an- che a considerazioni di carattere generale e ad altre prove di carattere orale. Inoltre, l'effetto di spostamento delle celle saturate, invocato dalle difese, era affermato in termini solo apodittici dai difensori. Un ulteriore riscontro era costituito dalle dichiarazioni di IO NN, convivente di EL GI, riconvocata in dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che conferma- va l'incontro con EL OL in autostrada il giorno della rapina e di aver appreso daLL stesso prima una versione edulcorata e, in seguito, che i responsabili della morte del compa- gno non erano i carabinieri bensì gli stessi rapinatori. La teste era poi esaminata con dettaglio anche in relazione alla telefonata del "gong" e all'indicazione di EL OL nell'autore del reato appunto in colui il quale le aveva regalato un "gong". La IO riferiva altresì che il giorno dell'incontro in autostrada, aveva visto aLLntanarsi temporaneamente dall'auto in sosta il ZZ e che a casa di EL GI, qualche giorno prima della rapina, in occasione del re- galo del gong, il ZZ era presente ad un incontro;
tale ricostruzione consentiva di disatten- dere la tesi difensiva del ZZ, che sosteneva di non conoscere e di non frequentare detto gruppo criminale. La IO era considerata attendibile, perché presumibilmente aveva ri- mosso nella fase iniziale alcuni particolari della vicenda, poi riemersi proprio durante la deposi- zione testimoniale. In relazione alla ricostruzione delle modalità della rapina, molti testimoni riferivano che era- no state portate armi da sparo in banca e che almeno uno di loro ne fosse in possesso, mentre EL OL riferiva il contrario;
tale inesattezza derivava probabilmente da un cattivo ricor- do, trattandosi di autore di numerose altre rapine;
né d'altronde emergevano indicazioni univo- che sulla circostanza che lo stesso EL OL fosse in possesso di un'arma. Erano confutati poi i rilievi difensivi circa la mancata effettuazione di verifiche di genuinità delle immagini estrapolate e la presenza di salti di continuità nelle riprese, perché il Tribunale riteneva di fondare le proprie valutazioni sulle sole immagini a sua disposizione e proiettate in aula, senza dover effettuare approfondimenti sul contenuto delle registrazioni non riportato nei CD. In ordine al numero dei rapinatori partecipanti alla rapina, come sostenuto dalle difese, effet- tivamente nessun teste presente sul luogo del fatto riferiva della contemporanea presenza sul piazzale di quattro malviventi. Tuttavia, vari testi, che avevano assistito al primo cambio di auto, avevano riferito della pre- senza di quattro soggetti all'interno dell'auto Volvo abbandonata, compreso il soggetto decedu- to ivi abbandonato. Anche la teste IO riferiva di aver notato tre persone lo stesso giorno, in occasione dell'incontro in autostrada. In relazione all'uscita dei rapinatori dalla banca, dalla visione delle immagini del CD proietta- س 5 to in aula si notava che si erano immediatamente riparati dietro ad un'auto Audi in uso ai co- niugi XO/CR e che, dopo qualche azione di risposta alle intimazioni del Mar. EN, si vedeva EL GI aLLntanarsi dagli altri due;
circostanze confermate dal Mar. EN. Il Mar. EN sparava un solo colpo d'arma da fuoco con la sua cal. 9 parabellum, non di- retto nei confronti del terzetto riparato dietro l'auto; inoltre, mentre si trovavano dietro l'auto i rapinatori non sparavano colpi di kalashnikov, perché in quel luogo non erano trovati bossoli di proiettili di tale arma. I rumori di scoppi e spari riferiti da vari testi evidentemente riguardava- no l'esplosione delle mazzette spia. Le immagini non concernevano le fasi della sparatoria successiva, ricostruite attraverso la perizia balistica e le dichiarazioni dei consulenti. Sul luogo del fatto erano rinvenuti 15 bossoli relativi al kalashnikov ed 1 relativo alla cal. 9 del Mar. EN, situato nell'area verde posta di fronte all'istituto di credito e dinanzi all'auto Alfa OM 147. Dalla relazione di consulenza balistica possono rilevarsi alcune conclusioni: a) chi imbraccia- va il fucile si trovava nell'area contrassegnata in giaLL nella piantina allegata, più o meno da- vanti alla Volvo dei rapinatori, perché i bossoli erano rinvenuti tutti nella zona circostante e ciò corrobora la dichiarazione di EL GI in ordine alla circostanza che strappava di mano il mitragliatore al ZZ, per sparare una raffica ed assicurare la copertura necessaria per cari- care il corpo del frateLL in auto;
b) l'auto dei rapinatori urtava un palo e un'auto nelle fasi di aLLntanamento, episodio suffragato dalla perizia balistica e dalle dichiarazioni di testi, come dichiarato da EL GI;
c) l'assenza di bossoli di kalashnikov in altre zone consente di e- scludere che altri rapinatori possano aver sparato prima di aver raggiunto la Volvo;
d) la con- ferma deLL sparo di un solo colpo da parte del Mar. EN, essendo stato rinvenuto un solo bossolo della sua arma. In riferimento alle vicende della consulenza balistica redatta su richiesta del P.M., si rilevava che la prima consulenza del dr. NA era inviata nel 2005 ma non perveniva in Procura. Essa era ricostruita nel 2008 in base agli appunti del consulente, perché inibitogli l'accesso nel Cen- tro Indagini Criminali dove si trovava. Egli svolgeva il secondo incarico nel rispetto del contraddittorio delle parti le stesse foto di bossoli e del piazzale esaminate dai consulenti di difesa, senza che vi fossero contestazioni del- le difese;
i suoi apprezzamenti differivano di poco rispetto alle conclusioni prese nel 2008 solo in tema di lesioni riportate dalla Volvo dei rapinatori e di direzione del colpo, che aveva trapas- sato il montante superiore della stessa Volvo, con conseguente giudizio di sostanziale affidabili- tà soggettiva espresso dalla Corte di merito. La difesa sosteneva la tesi della presenza di due armi kalashnikov, ma lo stesso suo perito dr. Benedetti esponeva di non essere in grado di affermare se si trattasse di un'unica arma o di più armi, conclusione incerta, ipotetica e non univoca, basata sulla critica alla metodologia operata dal c.t. del P.M.. Peraltro, in caso di utilizzo di un secondo kalashnikov, l'unico momen- ہیں 6 to e l'unico posto dal quale EL OL o il ES avrebbero potuto sparare era queLL die- tro l'Audi, dove però non era rinvenuto nessun bossolo. Secondo l'organo giudicante, le critiche difensive avrebbero potuto trovare ingresso solo se riconoscesse il teatro della vicenda dolosamente manipolato al fine di coprire le responsabilità del Mar. EN;
in proposito, occorreva ricordare l'unico colpo sparato, in quanto anche dal successivo esame del caricatore della sua pistola emergeva la presenza di 13 proiettili su 15 totali (uno sparato ed uno espulso senza essere stato sparato, che aveva attinto l'auto Clio). Anche il proiettile entrato nella portiera della Volvo e stranamente non recuperato non pote- va provenire dalla pistola del M.LL EN, che dalla sua posizione non poteva sparare in detta direzione;
si trattava, quindi, di uno dei colpi di raffica di kalashnikov sparati da EL OL, da questi sparato quando era arrivato nei pressi del corpo del frateLL, situato nei pressi del corpo del frateLL. Analoghe conclusioni dovevano trarsi in relazione al proiettile che aveva prodotto un foro sul montante superiore della Volvo. Secondo la Corte d'Assise, anche le risultanze della consulenza medico-legale della difesa non inficiavano le conclusioni tratte più sopra;
in particolare, il consulente medico legale della difesa non era in grado di affermare la provenienza da un kalashnikov del colpo che aveva col- pito EL GI ed assumeva di non poter dare una risposta certa ed univoca sul punto, limi- tandosi a sostenere la tesi che i fori di ingresso di proiettile ad alta velocità (come del kala- shnikov) non presentavano ordinariamente un orietto escoriativo come queLL presentato dal foro di ingresso sul cadavere di EL GI e che il tramite interno di un proiettile ad alta ve- locità avrebbe interessato (diversamente da quanto avvenuto) anche organi diversi dal fegato, dal pancreas e dal rene sinistro. Pertanto, l'organo giudicante non perveniva a conclusioni oltre un ragionevole dubbio. La ricostruzione della vicenda era operata essenzialmente in base agli esiti degli accertamen- ti tecnici, perché le narrazioni dei vari testimoni non consentivano una sua ricostruzione armo- nica ed omogenea. Le differenze contenutistiche delle loro dichiarazioni derivava dal ritardo della loro audizione, a quasi sette anni di distanza dai fatti, e dalla loro mancata presenza all'intero succedersi degli eventi. Era esclusa la responsabilità degli imputati per i reati di tentato omicidio ai danni del Mar. EN e dei coniugi CR/XO, i quali escludevano che la persona autore degli spari a raffica stesse indirizzando i colpi verso di loro. La Corte d'Assise, pertanto, riteneva di configurare un'ipotesi di error in persona e non di a- berratio ictus, divergenza valutata inidonea a comportare una modifica dell'imputazione di en- tità tale da essere qualificata come deminutio della difesa;
l'organo giudicante escludeva la sussistenza degli estremi per emettere pronunzia di assoluzione per l'imputazione contestata e per ordinare la ritrasmissione gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., essendosi trovata la difesa nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. dr ہیں 7 La Corte d'Assise denegava la concessione delle attenuanti generiche, alla luce del numero dei precedenti penali e del lungo curriculum criminale degli imputati. Escludeva, infine, la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., richiesta dalla difesa del ES, avendo questi aderito ad un'impresa criminosa consi- stente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante l'impiego di micidiali armi da sparo.
2. Con sentenza del 24/07/2014 - 20/10/2014, la Corte di Assise AppeLL di Venezia confer- mava la pronunzia di primo grado. In motivazione l'organo giudicante evidenziava che effettivamente EL OL non aveva visto l'autore dell'omicidio del frateLL, avendolo appreso dal ES, ma comunque aveva in- dicato i partecipanti alla rapina e ulteriori circostanze di cui aveva diretta conoscenza. La Corte di Assise d'AppeLL riconosceva che la mazzetta spia aveva iniziato a fumare nel punto indicato dalla difesa per poi esplodere in prossimità della Volvo;
riteneva non rilevante il contrasto evidenziato dalla difesa in ordine alla descrizione dell'abbigliamento del ZZ ope- rata da EL OL e dal Mar. EN, date le imprecisioni di quanto dichiarato da quest'ultimo, smentite dalle videoriprese e da lui giustificate con la presenza di fumo. L'organo giudicante considerava non verosimile la dichiarazione di EL OL in ordine alla dotazione da parte dei rapinatori di soli taglierini;
sul punto osservava che nessun teste af- : fermava con certezza che fossero armati, e riteneva che dall'esame delle videoriprese non po- tesse rilevarsi la presenza di armi indosso ai rapinatori e e tantomeno di un ingombrante kala- shnikov. In ordine all'uso di armi all'interno della banca, nella sentenza impugnata si escludeva che EL OL non ricordasse proprio le modalità della rapina in occasione della quale era de- ceduto il frateLL;
le sue dichiarazioni però non erano ritenute contraddette dai testimoni, che rendevano dichiarazioni non precise o riferivano circostanze apprese da altri o che potrebbero costituire il frutto di una possibile rielaborazione dei dati oggettivi. In proposito erano riportate le dichiarazioni dei testi ON, RB, ZI, ALLcca. Il teste di cui alla lista della difesa era ritenuto non credibile, perché riferiva di una mitraglietta portata da uno dei rapinatori all'interno, circostanza però esclusa dalla visione delle immagini dell'interno. La Corte di Assise di AppeLL considerava irrilevante la circostanza che nessuno avesse visto EL OL togliere il fucile dalle mani del ZZ, perché evidentemente ciò era determi- nato dalla lontananza dal posto e dalla presenza di fumo. Appariva irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale il teste CI a- veva appreso delle modalità della rapina da EL OL e non dal Di NT, trattandosi di teste de relato. Le dichiarazioni del CI costituivano riscontro alla chiamata in correità: egli apprendeva direttamente dell'intenzione dei Di NT di vendicare la morte di EL GI uccidendo il му 8 ZZ, sia a casa del Di NT sia in un bar di Milano all'incontro tra lo stesso CI, il ES e il Di NT;
il ZZ aveva chiesto scusa dicendo la frase "sono morto anch'io, sappiate questo". La Corte di Assise di AppeLL condivideva le critiche della difesa al valore di riscontro attribui- to dal primo giudice agli esiti delle indagini sul telefono della vittima, non riconoscendo validità all'attribuzione delle utenze abbinate nel telefono di EL GI ai nomi di "zio" e "Like", ri- spettivamente al ZZ ed al ES. L'organo giudicante riteneva fondata la critica della difesa del ZZ in ordine alla valuta- zione effettuata dal primo giudice sulla deposizione testimoniale di IO NN, risul- tando incontestata l'incapacità della donna di individuare l'autore del regalo del "gong"; dubi- tava dell'attendibilità delle dichiarazioni della IO, negando ogni valore alle sue dichiara- zioni. In ordine alla presenza di quattro rapinatori era valorizzata la dichiarazione del teste Zampi- va;
effettivamente solo tre rapinatori erano entrati in banca, mentre un altro, nascosto dietro la fiancata di un'autovettura, non era visibile tranne che per la IV. Nella sentenza impugnata, peraltro, erano ritenute condivisibili le critiche alla perizia balisti- ca riguardanti le modalità adottate per la comparazione dei bossoli sparati dal kalashnikov, il mancato riferimento alla presenza di un foro causato da un proiettile sulla portiera posteriore sinistra della Volvo e l'omesso esame della parte di cute del corpo della vittima colpita da pro- iettile;
era ricostruito il fatto nel senso che, colto di sorpresa dall'arrivo di EL GI, dal la- to opposto rispetto al quale supponeva che arrivasse, il ZZ sparava contro il complice, credendo che si trattasse del Mar. EN incorrendo così in un errore di persona. L'error in persona era ritenuto del tutto irrilevante ai fini del giudizio di colpevolezza per l'omicidio; ad avviso del giudice di secondo grado, l'omicidio era commesso materialmente dal ZZ, ma anche il ES, partecipando ad una rapina armata doveva aver previsto ed ac- cettato l'evento omicidiario nel suo verificarsi, per cui riconducibile nella forma del dolo alter- nativo o eventuale alla volontà anche del concorrente. L'organo giudicante, poi denegava le richieste di concessione delle attenuanti generiche, per- ché immotivate da parte del ZZ e riferite dalla difesa del ES alla sola circostanza di non aver sparato, ritenuta inidonea ad attenuare la gravità della condotta. ri-Infine, la Corte di Assise di AppeLL respingeva le istanze di rinnovazione dell'istruttoria, guardanti accertamenti non necessari ai fini della decisione in presenza delle prove già acquisi- te.
3. Avverso il citato provvedimento ricorrevano in Cassazione le difese di entrambi gli imputa- ti.
4. La difesa del ES (avv. Tibaldo) impugnava la sentenza della Corte di Assise di AppeLL sulla base dei seguenti rilievi: ли 9 a) violazione degli artt. 606, co. 1, lett. b), 429, 516 e 521 cod. proc. pen., in quanto, se- condo le sentenze di primo e secondo grado, il ES avrebbe concorso al reato di cui all'art. 575 cod. pen. a causa di un errore di persona da parte dell'autore materiale (ZZ ZI), sebbene non gli fosse mai stata contestata specificamente tale condotta, in quanto capo di imputazione descriveva analiticamente le sole condotte degli altri imputati;
i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato dalle condotte contestate nel decreto di rinvio a giudizio per non averle commesse e ritrasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, risultando il fat- to diverso da queLL descritto nell'imputazione; tali lacune impedivano di richiedere nuove pro- ve a discarico e di sviluppare con maggiore ampiezza il thema decidendum;
l'esposta violazio- ne di legge, eccepita nei motivi di appeLL, era respinta con la motivazione che l'imputato a- vrebbe avuto il tempo di difendersi, motivazione non rilevante e non pertinente, in quanto l'esistenza di un error in persona comporta un radicale mutamento dell'aspetto psicologico del- la condotta;
b) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto entrambe le sentenze dei giudici di merito utilizzavano le dichiarazioni rese da EL OL ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., rese durante l'incidente probatorio, come prova fondamentale per l'accertamento della loro responsabilità penale, sebbene risultassero inattendibili e prive di adeguati riscontri esterni;
in particolare, EL OL risultava particolarmente coinvolto nella vicenda sul piano strettamente perso- nale, essendo deceduto il frateLL, e poteva avere molti motivi per mentire, al fine di ottenere l'esonero da ogni responsabilità per l'omicidio; inoltre, gli accertamenti tecnici contraddicevano quanto asserito da EL OL;
peraltro, nessuna prova confermava che il ES si tro- vasse sulla scena del crimine, ricorrendo solo indizi fragili e discordanti, e, infatti, le indagini fino al pentimento di EL OL non apportavano risultati concreti, tantovero che per oltre due anni la perizia balistica del dr. NA non era stata depositata e nessuno si era preoccupa- to di sollecitarne la consegna;
in riferimento alla deposizione del CI, stanti la sua notevole amicizia con EL OL e l'identico luogo di detenzione dopo la rapina, doveva ragionevolmente ritenersi che avesse potuto parlare con lui dell'accaduto e concordare scientemente le dichiarazioni, al fine di otte- nere i benefici di legge;
tale consapevolezza li portava ad accusare persone loro nemiche come il ZZ, che intendevano uccidere, o soggetti di passato criminale di spessore come il Be- stetti, che perciò non avrebbe avuto possibilità di difendersi adeguatamente;
tutto ciò lasciava presupporre che il CI non avesse riferito fatti avvenuti in sua presenza, bensì quelli riferi- tigli dal EL;
la Corte di Assise di AppeLL, pur correttamente escludendo - in difformità dal- la sentenza di primo grado - valore probatorio alla testimonianza di IO NN ed agli accertamenti tecnici, aveva erroneamente ritenuto la chiamata in correità di EL OL ri- scontrata esternamente dalla deposizione del CI, poco attendibile per le ragioni già illu- میں 10 strate nell'atto di appeLL e idonea a far luce solo sui presunti partecipanti alla rapina e non sul- la sua dinamica, trattandosi di soggetto non presente alla sparatoria;
la conoscenza del Cicale- se nei confronti del ES, solo per il suo soprannome di "Bistecca", era molto ridotta;
egli riferiva che il ES proveniva dalla Svizzera e non dalla Francia e cambiava la propria ver- sione dei fatti rispetto a quella riferita durante le indagini preliminari;
l'analisi dei tabulati non apportava riscontri certi, poiché nessun testimone confermava con certezza l'utenza in uso al ES;
anche la dichiarazione di EL OL, in ordine all'identificazione dell'utenza del ES come quella salvata col nome di "Like"; - la totale smentita alle dichiarazioni di EL OL, derivante dall'esito della consulenza balistica (lacunosa e redatta con grave negligenza), e la circostanza che costui, per sua stessa ammissione, non aveva visto il momento tragico in cui il frateLL era attinto dal proiettile, con conseguente incapacità di spiegare le ragioni per le quali il ZZ o altro soggetto avrebbe sparato a EL GI;
a dire di EL OL, il ES gli avrebbe riferito che il ZZ a sua volta gli avrebbe rivelato di aver colpito per sbaglio EL GI, credendolo un carabinie- re, circostanza poi però mai confermata nel corso del dibattimento;
la dichiarazione, persino se veritiera, non doveva necessariamente corrispondere al reale sviluppo degli eventi, potendo es- sere stata formulata come scusa di comodo per coprire verità pericolose;
sussistevano forti contraddizioni, enunciate nei motivi di appeLL, tra chiamata in correità di EL OL, risul- tanze istruttorie e riscontri tecnici;
- la violazione all'art. 192 cod. proc. pen., per l'utilizzazione da parte della Corte di merito della deposizione del chiamante in correità, non risultando suffragata da riscontri esterni la cir- costanza della partecipazione di quattro soggetti alla rapina: i testimoni non riferivano della presenza di quattro persone nel piazzale della banca, bensì solo relativamente ad una fase suc- cessiva e in luoghi distanti;
- la mancanza di prova in ordine ai ruoli dei partecipanti alla rapina, in quanto solo EL OL descriveva le fasi dell'azione criminosa e svelava le identità dei soggetti travisati entrati in banca;
solo in ordine alla partecipazione di EL GI alla rapina non v'erano dubbi, in quanto ritrovato con gli stessi abiti adoperati per entrare, come emergeva dal filmato, mentre non esistevano riscontri idonei ad identificare i suoi concorrenti e, in particolare, se presente, il soggetto rimasto all'esterno dell'istituto; non può escludersi che quest'ultimo potesse essere lo stesso EL OL e non il ZZ e ciò poteva spiegare la ragione per la quale il M.LL EN non avesse visto nessun cambio d'arma e le imprecisioni di EL OL in riferi- mento alla ricostruzione dei fatti;
c) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., per l'eccessivo ricorso alla testimonianza indi- retta al di fuori dei limiti consentiti;
in particolare, occorreva rivedere la deposizione del Cicale- se, per sua stessa ammissione non presente ai fatti e che narrava notizie e circostanze riferite- س 11 gli da altri;
inoltre, la dichiarazione del CI in ordine alla disponibilità del ES in sua presenza di punire il ZZ poteva essere interpretata come manifestazioni di amicizia e di solidarietà verso il EL, come favore offerto per altre ragioni legate al loro mondo, ma non dimostrava in modo inequivoco la partecipazione di quest'ultimo alla rapina. Nella deposizione del CI le notizie da lui acquisite da altri e quelle apprese direttamente risultano confuse e mescolate col risultato finale di distorcere l'interpretazione dei fatti ai quali aveva testimoniato;
la Corte di merito forniva alla testimonianza indiretta una valenza erronea su di un fatto de- terminante e, cioè, che il ZZ abbia ucciso per errore EL GI, scambiandolo per un carabiniere, prova di tale fatto fondata sulla testimonianza di soggetto non presente ai fatti, che riferiva notizie apprese da terzi;
d) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, in quanto il reato di cui all'art. 575 cod. pen. risulta configurabile quando la violenza o la minaccia sia diretta contro un terzo, in- tenzionato ad ostacolare la rapina o ad assicurarsi la via di fuga e l'impunità; la sentenza im- pugnata escludeva categoricamente che il deceduto fosse stato attinto da un colpo di pistola da parte del Mar. EN, mentre gli errori e le omissioni di cui alla perizia balistica (v. il man- cato recupero di diversi proiettili piantati nell'auto Volvo dei rapinatori) consentono di ipotizza- re che quest'ultimo si sia spostato nel piazzale aLLntanandosi dalla banca per affrontare chi deteneva il kalashnikov e, cercando di colpire quest'ultimo abbia attinto EL GI, situato dietro alla linea di tiro;
ciò consente di attribuire la responsabilità per l'omicidio ad uno dei componenti della banda;
anche le perizie autoptiche non risultavano concordi nell'individuare il tipo di proiettile, che aveva attinto EL GI e, anzi, ipotizzando che potesse essere stato attinto da un proiettile di grosso calibro a bassa velocità, cioè di 9 mm. parabellum;
e) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e di altre norme giuridiche in riferimento all'art. 110 cod. pen., in quanto nell'impugnata sentenza erroneamente il ES era considerato compartecipe del rea- to di cui all'art. 575 cod. pen., senza aver compiuto nessuna delle attività tipiche previste dalla norma, perché avrebbe partecipato alla rapina alla banca, accettando il rischio dell'utilizzo delle armi da fuoco;
la sua condotta non poteva essere considerata agevolatrice dell'omicidio, perché non è provato che abbia accettato il rischio delle armi e della violenza, tantovero che secondo l'impugnata sentenza i rapinatori erano entrati in banca senza le armi da fuoco;
la loro utilizza- zione appariva come una circostanza imprevista ed imprevedibile rispetto al normale sviluppo della commissione del reato, così come la presenza del Mar. EN presso la banca;
f) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, in quanto la Corte di Assise di AppeLL aveva desunto l'elemento psicologico, ricostruendo l'omicidio come conseguenza non di un a- berratio ictus, bensì come un error in persona, circostanza però non provata, essendo emerso رسید 12 dall'istruttoria dibattimentale che EL GI era attinto da un proiettile quando era accovac- ciato vicino alla portiera sinistra della Volvo, tra tale auto ed una Fiat Punto, come dimostrato dalla presenza di macchie rosse su entrambe le vetture;
dalla posizione del deceduto, si com- prendeva chiaramente che intendesse entrare nell'autovettura, probabilmente già col motore acceso, vicenda confermata dal teste AR;
il deceduto stringeva in mano un sacchetto di iuta contenente il bottino ed era visto volare dal teste dopo essere stato colpito;
la conformità dei luoghi e la vicinanza tra la Volvo e la banca conducevano ad escludere che potesse essersi verificato un error in persona;
dal tramite di entrata del proiettile da destra verso sinistra si comprendeva che il ferito non fosse sbucato all'improvviso; chi impugnava il fucile godeva di : un campo visivo libero e doveva aver visto necessariamente EL GI, che correva sul lato destro del piazzale, anche perché erano presenti solo due auto parcheggiate;
per la distanza e per il rumore degli spari i testi non avevano potuto ascoltare i dialoghi dei banditi durante la rapina, durante i quali EL GI ed il ZZ avevano presumibilmente concordato le loro azioni;
può ipotizzarsi che il ZZ o colui il quale impugnava il fucile si trovasse verso il cen- tro del piazzale davanti alla Volvo e che quando aveva visto il complice coi soldi in mano si sia spaventato, pensando per istinto subito al tradimento e, cioè, alla possibilità che il complice salisse in auto e fuggisse da solo col bottino, trattenendolo tutto per sé senza volerlo dividere;
il ZZ doveva aver agito di impulso per paura di essere abbandonato nel piazzale;
la di- chiarazione del ZZ riportata da EL OL e dal CI, secondo la quale si era sba- A gliato era priva di qualsiasi rilievo, non potendo riferire ai complici, specialmente al frateLL Er- cole, riferire di aver sparato volontariamente, altrimenti vi sarebbe stata immediata vendetta;
la presunta patologia visiva del ZZ costituiva un elemento privo di riscontri e non era di- sposta una visita medica che sarebbe risultata facile dato lo stato di detenzione del predetto;
al contrario, la precisione del tiro mortale dimostrava una buona vista ed esperienza nell'uso delle armi, in contrasto con quanto riferito da ZZ OL;
peraltro, l'error in persona presuppo- neva la volontarietà del gesto ed escludeva un errore nell'esecuzione del reato;
chi impugnava il fucile sparava, pensando che ZZ GI fosse un'altra persona, circostanza inverosimile perché costui era travisato ed aveva vestiti ben conosciuti dal complice;
tale aspetto della vi- cenda risultava particolarmente rilevante, perché nell'ipotesi in cui il ZZ o chi impugnava il fucile abbia attinto consapevolmente e volontariamente il complice, muterebbe il profilo dell'elemento psicologico, perché nei reati associativi e nel concorso di persone il dolo consiste nell'accettare l'uso delle armi verso soggetti esterni ai correi;
si realizzava uno sviluppo impre- visto della rapina, che conduceva uno dei complici ad adoperare un'arma da fuoco contro un altro complice, non per errore ma per paura di un tradimento, cioè di essere lasciato solo nel parcheggio, esponendolo alla cattura da parte dei carabinieri ed alla perdita del bottino;
si rea- lizzava una violazione di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen., in quanto si versava in ipotesi di causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento; era stato applicato l'art. 60 cod. ہیں 13 pen., nonostante la presenza di prove contrarie, circostanza rilevante nei confronti del ES, fondamentale per qualificare l'elemento psicologico;
g) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 116, comma 2, c.p, per aver ritenuto erroneamente non applicabile tale attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., per non aver considerato che durante la rapina il ES non aveva mai adopera- to armi a differenza del ZZ e di EL OL;
il ES aveva partecipato alla rapina di- sarmato e riteneva che il kalashnikov rivestisse esclusivamente una funzione intimidatoria, di deterrente per far desistere da intervenire forze dell'ordine e terzi;
le circostanze già esposte precedentemente in ordine all'incertezza sulle ragioni dell'omicidio e sul numero dei parteci- panti alla rapina, se ritenute inidonee a far ritenere innocente il ES, quantomeno consenti- rebbero di riconoscergli detta attenuante;
h) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per non aver motivato il diniego della concessione delle attenuanti generiche, dovendosi ritene- re che le modalità del fatto e le incertezze su dinamica e motivazioni dell'omicidio inducano a ritenere il grado di colpa del ES inferiore a queLL dell'autore materiale e a contemperare per ragioni di equità la pena con conseguente applicazione di detta circostanza;
i) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 83 cod. pen., in quanto la Corte di merito erroneamente non riscontrava un'ipotesi di aberratio delicti monof- fensiva, dimostrata dalla circostanza che il possesso delle armi svolgeva una funzione di mera deterrenza e l'esplosione di qualche colpo d'arma da fuoco perseguiva lo scopo di mera minac- cia;
per errore nell'uso dell'arma o per scarsa dimestichezza può essere partita una raffica per errore e che per mera colpa abbia attinto EL GI;
I) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., per l'applicazione di aumenti troppo elevati per il concorso dei reati satelliti;
m) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., perché gli imputati erano condannati per rapina consumata, nonostante il sacchetto con- tenente il danaro fosse stato recuperato dal Direttore della banca nell'immediatezza del fatto;
il carabiniere aveva affrontato i rapinatori alla loro uscita dalla banca e la loro reazione avveniva mentre esso era ancora in itinere;
n) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen., per lo svolgimento singolare e travagliato della perizia del dr. NA, in quanto dopo la dh میں 14 singolare scomparsa della prima perizia del 2005, nel 2008 il c.t.u. procedeva alla redazione della perizia effettivamente utilizzata nel processo;
per stessa ammissione del dr. NA la nuova perizia del 2008 era redatta in base ai ricordi ed alle nuove risultanze investigative che in detta epoca iniziavano ad arrivare;
in detta epoca erano divenuti noti i nominativi degli in- dagati CI e EL OL, che pertanto avrebbero dovuto ricevere avviso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. anche al fine di richiedere di procedersi nelle forme dell'incidente 1 probatorio;
tali lacune determinavano lo svolgimento della c.t.u. al di fuori di ogni contraddit- torio;
o) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito utilizzava prove acquisite in modo non corretto, quali i filmati delle telecamere di sicurezza, contenenti immagini parziali e monche, prive delle parti decisive del conflitto a fuoco, mancanza difficilmente spiegabile tecnicamente e frutto di grave colpa se non di manomissione;
p) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza o manifesta iLL- gicità della motivazione, in riferimento alla condanna del ES, risultando non motivata la decisione di condanna, in riferimento alla mancata contestazione della condotta per la quale era condannato, alla causazione dell'omicidio per circostanze impreviste ed imprevedibili ex art. 41, comma 2, cod. pen., alla circostanza che l'evento cagionato è diverso da queLL voluto con conseguente eventuale condanna ex art. 83 cod. pen.; q) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 41, comma 2, cod. pen., perché EL GI si era trovato sulla linea di tiro in modo imprevisto ed impreve- dibile e il ZZ gli aveva sparato per errore, per averlo scambiato per altri o per un errore nell'utilizzo dell'arma; il ES era da poco entrato nel gruppo e ben poteva non essere a co- noscenza della poca esperienza del complice nell'uso delle armi o dei suoi problemi visivi;
r) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 211 e 212 cod. proc. pen., non essendo mai stato disposto il confronto tra EL OL e il Mar. EN, benchè le loro dichiarazioni vertessero su circostanze importanti (sul punto si richiamavano le deduzioni riportate nei motivi di appeLL aggiunti); in proposito, il Mar. EN affermava che gli spari provenivano sempre dalla stessa persona, mentre EL OL riferiva di aver strappato il kalashnikov dalle mani del ZZ, per sparare la raffica finale;
non v'era nessuna ragione per la Corte di merito di attribuire prevalenza alla deposizione di EL OL, circo- stanza pertanto rilevante anche sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva a fa- vore dell'imputato; s) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea ap- 15 plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per la mancata audizione dell'ing. Porta ER, per la mancata assunzione di perizia oculistica di ZZ ZI. Chiedeva, pertanto, annullarsi l'impugnata sentenza con rinvio degli atti alla Corte di AppeLL di Venezia.
5. La difesa di ZZ ZI OM (avv. Angelino) censurava la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: 1) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., per assoluta man- canza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione, già formulata coi motivi aggiunti di ap- peLL, di inutilizzabilità assoluta delle deposizioni testimoniali di PR e IV, assunte in assenza del difensore legittimamente impedito e per il rigetto della richiesta di nuova audizione di entrambi i predetti, assolutamente necessaria ai fini della decisione, richiamandosi quanto dedotto nei motivi aggiunti di appeLL;
nei motivi aggiunti al ricorso per Cassazione, il difensore evidenziava che il giorno dell'udienza fissata alle ore 9.00, colto da attacco di lombosciatalgia, faceva pervenire fax presso la Cancelleria del Tribunale giudicante alle ore 8.00 con allegato certificato dettagliato della guardia medica contenente le notizie su giorno della cura, diagnosi e terapia praticata;
la Corte di Assise non effettuava accertamenti per verificare quanto attestato, ritenendo il certifi- cato privo di indicazione di legittimo impedimento, mentre lo stesso doveva solo riportare la patologia;
peraltro, quel giorno procedeva all'audizione dei testi IV e PR, ritenuti me- no importanti di quelle previste lo stesso giorno (CR, XO e EN), nonostante si trattasse di testi anche di difesa, con grave pregiudizio per l'imputato e l'impossibilità di intro- durre in sede di controesame i temi di prova di stretto interesse e di rilevanza difensiva;
tale decisione appariva ancor più grave alla luce della decisività attribuita dall'organo giudicante al- la testimonianza della IV;
2) violazione di cui agli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancata as- sunzione di prova decisiva, richiesta nell'atto di appeLL e nei relativi motivi aggiuntivi, consi- stente nel confronto tra EL OL ed il Mar. EN, e grave insufficienza della motiva- zione di rigetto dell'istanza; in proposito, si evidenziava che il EL aveva riferito che il pri- mo a sparare era il EN, mentre quest'ultimo sosteneva di aver sparato solo alla fine, tema rilevante, con particolare riferimento al numero di colpi esplosi dall'arma del EN, alla circostanza che la Corte di AppeLL aveva disatteso la validità degli esiti delle tracce mate- riali, alla luce delle loro molteplici e gravi lacune e alla circostanza della mancanza di dichiara- zioni del EN su passaggi di mano del fucile HN (diversamente dal EL), laddove proprio e solo in forza di tale circostanza era attribuito lo sparo mortale al ZZ;
3) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancata assunzio- ne di prova decisiva specificamente richiesta nell'atto di appeLL e nei relativi motivi aggiunti れ м 16 rispetto all'indispensabile perizia e alla mancanza o alla grave insufficienza della motivazione espressa sul punto nella sentenza impugnata, richiamandosi sul punto tutte le argomentazioni contenute nei predetti atti difensivi;
4) violazione di cui agli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancata as- sunzione di prova decisiva specificamente richiesta nell'atto di appeLL e nei relativi motivi ag- giunti, costituita dall'indispensabile audizione del Di NT e alla mancanza o alla grave insuf- ficienza della motivazione espressa sul punto nella sentenza impugnata;
tale ascolto era rite- nuto rilevante rispetto all'immotivato rilievo attribuito dalla Corte di merito alle dichiarazioni del CI, richiamandosi sul punto tutte le argomentazioni contenute nei predetti atti difen- sivi;
nei motivi aggiunti di ricorso per Cassazione, la difesa evidenziava ciò che avrebbe perso- nalmente percepito in tre occasioni CI a riscontro delle dichiarazioni di EL OL e, cioè, la manifestazione di volontà del Di NT e del ES di vendicare la morte di UA EL GI, uccidendo il ZZ, vicenda in ordine alla quale v'erano contraddizioni perché sia EL GI sia il CI affermavano di aver indotto gli altri a desistere dal proposito crimi- noso;
inoltre, il EL non aveva mai appreso dal ES come fosse morto il frateLL, perché riferiva esclusivamente di propri atteggiamenti di comprensione nei confronti del ES e di rassegnata accettazione per l'accaduto; dalla deposizione del EL emergeva solo il rimpro- vero suo e di altri nei confronti del ZZ per non essere intervenuto e così di aver posto a repentaglio la sorte dei complici e aver provocato quanto accaduto a EL OL;
ciò con- sentirebbe di spiegare l'affermazione del ES "insieme a tuo frateLL sono morto anche io, sappiate questo", affermazione che lungi dal costituire una confessione di un omicidio, ben po- trebbe risultare collegata alle predette mancanze;
il CI indicava il Di NT quale perso- che gli avrebbe presentato il ZZ e che sarebbe stato presente in due delle tre occasio- na, ni suindicate, manifestando l'intenzione di uccidere il ZZ per vendicare la morte di EL GI, nell'ultima occasione "ingaggiando una tenzone" col ES, per stabilire chi dovesse ucciderlo;
per confutare un argomento difensivo banale (Di NT non aveva motivo per ven- dicare EL GI, non avendo partecipato alla rapina), affermava che il Di NT era co- munque partecipe morale, avendo preso parte al delitto e dovendo essere presente lui al posto del ZZ, che lo aveva sostituito solo all'ultimo momento;
un riscontro fondamentale sareb- be stata proprio l'audizione del Di NT, per sapere se avesse fatto parte della batteria dei fratelli EL o se avesse dovuto partecipare alla rapina e perché ciò non avvenne, anche per appurare la credibilità delle dichiarazioni del CI. In ordine alla dichiarazione del CI, nella pronunzia della Corte di merito, si menzionava l'episodio avvenuto quindici giorni dopo la rapina in un bar di CH, occasione in cui il ZZ, in presenza del CI, si sarebbe scusato con EL OL, aggiungendo la frase "insieme a tuo frateLL sono morto anch'io sappiate questo"; in proposito, il ZZ categoricamente smentiva di aver mai conosciuto il CI e di essere stato presente all'incontro, non fornendo motivazioni contrarie;
inoltre, ta- れ میں 17 le frase non pareva in sé avere valore di confessione;
EL OL non riferiva mai tale cir- costanza, della quale le dichiarazioni del CI dovevano costituire riscontro, ed escludeva che il CI e ZZ ZI OM si conoscessero e, pertanto, il ZZ non poteva esser stato presentato al CI dal Di NT e non poteva essersi incontrato col CI;
pertan- to, la dichiarazione riferita dal CI non poteva considerarsi frutto di quanto personalmente percepito e ammesso che EL OL potesse aver ricevuto siffatta confessione potrebbe essere attribuito a quella dichiarazione il valore de relato di quanto appreso da EL OL e ciò determinava un vizio di circolarità della prova di riscontro;
la Corte di AppeLL non spiegava come avesse potuto ritenere che nel momento del colpo a EL GI sarebbe stato presente un altro rapinatore, che avrebbe sparato al primo;
la Corte non spiegava come mai l'unico te- ste AR, che aveva dichiarato di aver visto EL GI nel momento in cui era colpito, aggiungeva di non aver visto nessun altro rapinatore, ipotesi contrastante con la ricostruzione di esso organo giudicante;
la Corte di merito non spiegava in base a quale elemento doveva ri- tenersi che a sparare fosse stato il ZZ, visto che in altro passaggio valorizzava la dichiara- zione del teste IV e lo coLLcava in altra posizione;
se la Corte riteneva che il rapinatore dal quale EL GI era affiancato fosse il ZZ, non spiegava poi come si sarebbe mosso dal punto in cui era visto dalla IV e sarebbe poi giunto alla Volvo per compiere l'azione attribuitagli e come il ZZ si sarebbe sorpreso dell'arrivo di EL GI, giungendo a con- fonderlo col M.LL EN e a sparargli, nonostante, secondo la stessa Corte di merito, da "solo due auto prima" aveva visto da dove era arrivato il EL e da questi era stato addirit- tura affiancato, situazione che induce a escludere che fosse stato sorpreso e confuso dal suo arrivo;
non v'era modo di comprendere il punto dal quale era colpito EL GI, essendo certo che quest'ultimo tenesse in mano il sacco, che se non fosse stato spostato prima dell'esecuzione dei rilievi da parte degli organi di P.G., avrebbe potuto orientare al riguardo;
venendo a mancare presupposto certo della ricostruzione, non può essere attribuito nessun valore di certezza a quest'ultima; anche a voler ritenere che la vittima si trovasse nel punto in- dicato dalla Corte, ciò non dimostra che fosse stata colpita da un'arma dei rapinatori e, tanto- meno dal ZZ, ed è significativo che nessun rapinatore sia stato visto nel punto in cui la Corte lo coLLcava;
proprio il ct balistico della difesa, citato dalla Corte, concludeva nel senso che il foro rinvenuto nella portiera posteriore sinistra della Volvo doveva ritenersi provocato da un proiettile cal. 9 e ciò, anche perché nella diversa ipotesi che fosse un cal. 7,62, lo stesso ra- pinatore avrebbe dovuto sparare due colpi, uno all'indirizzo del proprio complice EL GI e l'altro alla portiera della propria autovettura, ipotesi assurda;
oltre a non poter individuare dove si trovasse EL GI al momento di essere colpito, non risultava certo neanche il punto esatto in cui si trovava il Mar. EN al momento in cui era attinto mortalmente UA EL GI;
d'altronde, lo stesso Mar. EN nell'immediatezza dei fatti riferiva di non essere in grado di indicare la direzione verso la quale aveva sparato il colpo;
a dibattimento doveva лу 18 ammettere di aver sparato nei pressi della Volvo e ciò confermava che si trovasse in un punto dal quale avrebbe potuto colpire uno dei rapinatori;
non era poi possibile stabilire se EL GI fosse stato colpito da un proiettile cal. 9 (molto probabile) o cal. 7,62 kalashnikov (poco probabile); la motivazione era gravemente carente in ordine alla conclusione dell'error in per- sona, perché nessun elemento consentiva di affermare che il colpo fosse partito volontariamen- te e non accidentalmente;
non si comprende perché il ZZ dovesse pensare che i complici sarebbero arrivati da un lato piuttosto che da un altro o perché riguardo a EL GI sareb- be dovuto rimanere sorpreso dall'arrivo del medesimo dal lato dal quale ipoteticamente sareb- be arrivato;
non si comprende perché quella determinata situazione di fatto avrebbe dovuto determinare l'error in persona e il ZZ avrebbe dovuto credere che si trattasse del Mar. EN;
la Corte di merito riteneva che il EL sarebbe stato ben conosciuto dal ZZ per i precedenti criminali condivisi, per cui era certo che il ZZ conosceva del travisamento del EL, mentre il M.LL EN aveva fattezze fisiche diverse dal EL, si trovava non travisato, in divisa d'ordinanza, ed era pieno giorno (12.30); la Corte di merito non spiegava perché il ZZ avesse confuso il proprio complice col M.LL EN e la motivazione per- tanto è mancante, insufficiente ed erronea, 5) violazione di cui agli artt. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appel- lo, pur riconoscendo che nelle consulenze medico legali di entrambe le parti non si riusciva a stabilire quale proiettile avesse attinto il EL, non ne traevano la conclusione di non ritene- re provata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante l'assenza di testimoni oculari e il riconoscimento della mancanza di validità della deposizione deLL IO e dei cd. accertamenti telefonici;
- l'iLLgicità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della teste IV, perché, se effetti- vamente si trovava in alto rispetto alla scena criminis, doveva risultare in grado di vedere 4 ra- pinatori, situati dietro l'auto Audi, dei quali uno accovacciato, mentre parlava esclusivamente di sole due persone;
inoltre, la IV coLLcava il complice vestito di scuro non già dietro l'auto Volvo bensì 3/4 auto prima e riferiva che il EL si affiancava al complice vestito di nero momento in cui in quel frangente costui esplodeva diversi colpi d'arma da fuoco in dire- zione antagonista, mentre secondo EL OL il secondo colpo in assoluto avrebbe centra- to il frateLL e che ciò sarebbe avvenuto quando lo stesso frateLL si trovava all'altezza dell'auto Volvo;
in sostanza, la corretta valutazione della testimonianza deLL IV smentiva la ver- sione resa da EL OL;
inoltre, a voler ritenere EL GI colpito nel frangente indica- to dalla teste, ciò contrasterebbe con la risultanza medico-legale sotto 2 profili: a) il feritore sarebbe dovuto trovarsi in posizione eretta (laddove la teste indicava entrambi in posizione ac- covacciata); b) la direzione del tramite sarebbe risultata da destra verso sinistra, in contrasto con quanto accertato in sede autoptica daLL stesso consulente del P.M.. ch Nei motivi aggiunti di ricorso per Cassazione la difesa approfondiva alcuni argomenti oggetto میں 19 di ricorso ed evidenziava ulteriori aspetti di doglianza: - la sussistenza di violazione di legge, mancanza, grave insufficienza, iLLgicità manifesta, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e delle risultanze del processo ri- spetto alla ritenuta partecipazione di quattro persone compreso ZZ GI alla rapina e all'attribuzione aLL stesso della condotta in danno di EL GI;
rappresentava che nessun teste riferiva di aver visto contemporaneamente quattro diversi rapinatori sul luogo del fatto;
in proposito, era ritenuta decisiva la testimonianza della IV, che, nonostante la sua posi- zione privilegiata di osservazione per essere al quarto piano del palazzo posto di fronte al piaz- zale dove si trovava la banca Unicredit, riferiva di aver visto due sole persone: EL GI che procedeva in modo goffo lungo il marciapiede del piazzale ed un uomo, situato dietro la fiancata di un'auto di colore "bluette", che sparava colpi in direzione della banca;
la IV non riusciva a vedere i rapinatori della filiale e, pertanto, la Corte non poteva sostenere che avesse visto EL GI appena uscito dalla banca;
e non vedeva EL GI neanche quando costui era rimasto insieme agli altri due complici (EL OL e il ES) dietro l'auto amaranto e quando EL GI si era staccato dai due per dirigersi verso l'esterno del piazzale;
la testimone iniziava a vedere EL GI quando stava raggiungendo il marciapie- de del piazzale situato affianco alla strada provinciale;
la motivazione risultava iLLgica e con- traddittoria nella parte in cui desumeva quanto accaduto in precedenza era desumibile dalle immagini eseguite al di fuori della banca, mentre la stessa sentenza censurava i vistosi buchi temporali di dette riprese e la IV non aveva ancora iniziato a guardare il piazzale;
la mo- tivazione era iLLgica nella parte in cui la Corte esponeva che altri testi avevano visto solo 3 ra- pinatori unicamente perché il complice nascosto dietro la fiancata di un'auto non era visibile se non dall'alto, come appunto avvenuto per la IV, che vedeva dal suo terrazzino solo UA EL GI ed il rapinatore che sparava verso la banca;
travisava le risultanze processuali, per- ché il predetto complice era visto anche da altri testimoni, tra i quali il Mar. EN, che lo coLLcava proprio in corrispondenza del punto indicato dalla IV;
anche il teste AR riferiva di aver visto tre rapinatori, compreso il rapinatore ferito, dall'inizio alla fine della scena, gli stessi poi saliti in auto;
la teste ZO confermava tali circostanze;
la Corte di merito non indicava in base alle dichiarazioni di quali testi avesse ritenuto provata la presenza di quattro rapinatori;
-erronea applicazione di legge processuale penale, violazione del giudicato penale e del di- vieto di reformatio in pejus;
nei motivi aggiuntivi al ricorso per Cassazione, si evidenziava che il giudice di primo grado aveva ritenuto di configurare un error in persona, senza però specifi- care il nominativo della persona designata che, per il giudice di appeLL era addirittura il Mar. EN;
il capo di imputazione era costruito come ipotesi di aberratio ictus, ipotesi abban- donata immotivatamente, e concludeva per un caso di error in persona, perché il ZZ a- vrebbe colpito EL GI, credendolo un'altra persona, non specificando il destinatario del ми 2 020 colpo, le ragioni dell'errore e il modo di configurarsi del dolo;
la Corte di AppeLL individuava la vittima originariamente designata nella persona del Mar. EN, ma ciò determinava una violazione del principio del giudicato penale e del divieto di reformatio in pejus, perché sarebbe stato necessario dimostrare la sussistenza del dolo nei confronti della vittima originariamente designata e, cioè, il Mar. EN, in quanto se fosse stata dimostrata una simile volontà, sa- rebbe dovuta scaturire anche la condanna per tentato omicidio nei confronti deLL stesso, e- sclusa peraltro anche su richiesta del P.M.. Con l'assoluzione in primo grado per tentato omici- dio nei confronti del Mar. EN, capo della pronunzia non impugnato dal P.M., si determi- nava il giudicato penale e non poteva sostenere, sia pure con diversa dinamica e modalità ese- cutiva, che il ZZ intendesse uccidere il Mar. EN;
- violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., perché l'imputato avrebbe potu- to utilmente difendersi dalla diversa accusa consacrata in sentenza, visto che la stessa decisio- ne non individuava le ragioni della ravvisabilità dell'error in persona e il nominativo della per- sona designata dal ZZ;
-grave insufficienza, iLLgicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla ritenuta re- sponsabilità del ZZ per la morte di EL GI;
in proposito, la sentenza impugnata ri- conosceva che il chiamante in correità EL OL non aveva visto chi e come avesse ucciso il frateLL;
non era corretto, invece, affermare che tali circostanze gli fossero state riferite dal ES, perché nella lunga esposizione di EL OL non si rinvenivano riferimenti a di- chiarazioni del ES;
anche il CI e il ZZ, pur parlando di incontri col EL, col ES e col Di NT non menzionavano tale vicenda;
inoltre, né il ES né il CI avevano mai riferito che EL GI fosse stato ucciso dal ZZ, perché costui lo aveva scambiato per il M.LL EN;
nessun testimone vedeva il ZZ o altro rapinatore sparare dal punto in cui l'esecutore materiale era indicato in sentenza, anzi nessuno aveva mai visto il ZZ sparare;
in sentenza si riconosceva esplicitamente che non potesse accertarsi la dire- zione del proiettile sparato dal Mar.LL EN e che non fosse possibile accertare da quale proiettile fosse stato attinto il EL;
anzi, a rigore non era neanche esatta l'affermazione della Corte di merito, perché entrambe le consulenze medico-legali orientavano con molta pro- babilità per un proiettile di grosso calibro e a bassa velocità (come il cal. 9 parabellum) o che fosse assai improbabile trattarsi di un proiettile di piccolo calibro e ad elevata velocità (come il cal. 7,62 del kalashnikov), per l'attitudine di questi ultimi a provocare lesioni in organi non in- teressati dal passaggio del proiettile, non riscontrate nel caso in esame;
non potendosi esclu- dere in assoluto che il colpo fosse stato sparato da arma in dotazione al carabiniere, non pote- va affermarsi che lo stesso fosse stato esploso dal ZZ (o da altro rapinatore). - motivazione gravemente carente ed iLLgica in ordine alla presenza di armi da fuoco all'interno della banca;
sul punto, la sentenza di primo grado sulla base di plurime testimo- nianza perveniva alla conclusione che uno dei rapinatori fosse dotato di arma da fuoco, circo- ہیں 21 stanza rilevante che minava la credibilità del chiamante in correità EL OL, che negava detta circostanza, affermando che egli, il frateLL ed il ES erano armati di soli taglierini;
peraltro, se i rapinatori all'interno non avessero avuto armi, l'avrebbe dovuta possedere il palo, ma se uno di loro la possedeva, aLLra la presenza del palo non sarebbe risultata indispensabi- le, visto che neLL specifico il ZZ non sapeva guidare l'auto e non conosceva quel posto;
il EL precisava che le armi erano a disposizione del ZZ, che poteva usarle in caso di necessità; sul punto, la Corte di merito per sconfessare la presenza di armi all'interno della banca, parlava di dichiarazioni non precise o di rielaborazione di dati oggettivi essendo avvenu- ta una sparatoria all'esterno della banca, mentre in realtà le dichiarazioni risultavano inequivo- cabili (v. testi RB e VA), che ricordavano chiaramente di aver visto armi e il secondo dei due elementi specifici (fucile a mitraglietta tenuta a tracolla); la teste ON a differenza di quanto riportato dalla Corte di merito non aveva riferito di aver visto una persona armata fuori dalla banca, bensì di aver sentito da un collega di una persona armata situata fuori o nella bussola, cioè nelle immediate vicinanze dell'ingresso in un momento in cui la sparatoria non era iniziata;
in ordine alla dichiarazione del Barone, la Corte di merito riteneva maggiormente attendibile la dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti e cioè di non aver visto l'arma e non quella resa a dibattimento di essere armato;
la testimonianza del VA non poteva esser ritenuta smentita dalle risultanze delle video0 riprese, che presentavano parecchi buchi tempo- rali;
motivazione illegittima, insufficiente, iLLgica e contraddittoria, rispetto alla valutazione probatoria della testimonianza di IO NN;
la Corte di AppeLL riferiva che costituiva dato incontestato la telefonata effettuata alla IO (all'epoca convivente della vittima) da EL OL pochi giorni dopo l'uccisione del frateLL, con la quale le veniva comunicato che il responsabile della morte del compagno era uno dei rapinatori, identificato col soggetto che le aveva regalato il gong ed era incontestabile che la donna non aveva riferito che si trattasse del ZZ;
la motivazione era contraddittoria, perché la Corte di merito, dopo aver in un primo momento concluso per l'inattendibilità della IO laddove faceva il nome del ZZ;
nel secondo esame affermava di poter avere motivi (senza specificare quali), per non citare il no- me del ZZ, come autore del regalo;
- vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inattendibilità del collaboratore di giustizia;
la Corte di merito confutava l'argomentazione difensiva del risentimento di EL OL ver- so il ZZ, connessa al suo mancato coinvolgimento in una progettata fuga dal carcere di Saluzzo risalente al 1985, in relazione al lasso temporale trascorso dalla data del fatto, mentre in simile contesto criminale tale episodio poteva ritenersi idoneo a provocare risentimento e rancore a distanza di tempo;
peraltro, EL OL ammetteva di essere a conoscenza della scelta collaborativa del CI, di aver appreso da un avvocato del contenuto delle sue rivela- zioni nonché di aver parlato egli stesso col CI durante la comune detenzione in carcere, رسد 22 vicenda che esclude la sua "comprovata attendibilità"; - l'insufficienza di motivazione e il travisamento di risultanze processuali in merito alla credi- bilità del collaborante EL OL;
secondo la Corte di merito non corrispondeva alla realtà la circostanza della nascita del procedimento per i fatti di CH a suo carico solo in epoca successiva alle sue dichiarazioni;
infatti, sin dal giorno del fatto si rendeva irreperibile, sottra- endosi alla misura dell'obbligo di dimora applicatagli dalla Corte di Assise di Genova e proprio gli organi di P.G. di Vicenza chiedevano informazioni sul conto di EL OL;
proprio in ba- se al presupposto del coinvolgimento di EL OL, gli organi inquirenti chiedevano ed ot- tenevano di intercettare le utenze telefoniche in uso a lui ed ai suoi familiari e conoscenti.
6. Il Procuratore generale, in persona del dott. Antonio Gialanella, all'udienza pubblica, all'esito della requisitoria orale, concludeva per rigetto del ricorso del ES e per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso del ZZ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ES GI va respinto e queLL presentato da ZZ ZI Ro- meo va dichiarato inammissibile;
va poi disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad alcuni reati satelliti estinti per intervenuta prescrizione.
2. Va premesso che la Corte di Assise di AppeLL svolgeva la valutazione organica delle risul- tanze processuali, che si contesta, in coerente applicazione dei principi di diritto che si assu- mono violati, secondo un iter argomentativo sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con la struttura motivazionale della sentenza di primo grado (v., tra le altre, Cass., Sez. 1, 10/03/2008 n. 17309, Calisti, Rv. 240001; Sez. Un., 04/02/1992 n. 6682, Musumeci, Rv. 191229). I Giudici di merito, invero, efficacemente valorizzavano il complessivo materiale probatorio raccolto ai fini della ricostruzione dell'episodio delittuoso addebitato, delle sue modalità di commissione, della sua causale e della identificazione dei responsabili, sia in generale sia con riguardo alla posizione specifica dei ricorrenti, svolgendo la sentenza di appeLL, rispetto alla sentenza impugnata, le valutazioni critiche alla luce delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appeLL, cui forniva adeguata risposta. La Corte di Assise di AppeLL si limitava a mo- dificare parzialmente l'estensione del quadro probatorio e lo sviluppo causale degli eventi. La Corte di Assise di AppeLL, in particolare, richiamava le diffuse dichiarazioni rese da UA EL OL, chiamante in correità, condannato in sede di giudizio abbreviato, e la testimonian- za di CI GI, sostanzialmente coincidente su tutti gli aspetti essenziali nonché gli ulte- riori esiti emersi dall'istruttoria dibattimentale.
3. Occorre ora esaminare distintamente i molteplici motivi di ricorso prospettati dalle difese degli imputati. میں 23 4. In ordine alle doglianze del ES, va affrontato il primo motivo di ricorso, attinente all'imputazione di concorso nella forma dell'aberratio ictus prevista dall'art. 82 cod. pen. e alla mancata specificazione contestazione del concorso a titolo di error in persona di cui all'art. 60 cod. pen.; secondo l'impostazione difensiva, la discrasia avrebbe determinato una carenza di- fensiva, non consentendo all'accusato di conoscere appieno l'accusa e di articolare prove di na- tura diversa. Al riguardo, però, va rilevato che, la parziale diversa ricostruzione del fatto operata nel corso del giudizio non si risolveva in un'ipotesi di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, identi- ficabile in una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, di natura e di entità tale da porlo in condizione di sor- presa di fronte ad un fatto del tutto nuovo e da non consentirgli di attuare un'effettiva difesa. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per realizzarsi il mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo da configurare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
conseguentemente, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sen- tenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussisten- te quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (conf. Cass., Sez. 6, 11/11/2014 - 12/01/2015 n. 899, Isolan, Rv. 261925; Sez. Un., 15/07/2010 n. 36551, Carelli, Rv. 248051). Da tali rilievi deriva l'infondatezza del motivo di ricorso esaminato.
4.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quattordicesimo motivo di impugnazione attengono essenzialmente a diverse ricostruzioni degli eventi o a diverse interpretazioni del materiale probatorio, in riferimento all'attendibilità di EL OL e del CI, al presunto mancato accertamento dei singoli ruoli dei partecipanti alla rapina e all'arma adoperata per il delitto. Orbene, in ordine a tali rilievi, va sottolineato che secondo la pressoché costante giurispru- denza della Corte di cassazione, alla stregua del precetto dell'art. 606 cod. proc. pen., il con- troLL di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramen- te assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controLL, non soltan- to le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di pro- va nonché la scelta di quelli ritenuti determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici;
cosicché - si è detto - non posso- no trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazio- ne dei fatti adottata dai ricorrenti nè su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plau- میں 24 1 sibili e logicamente sostenibili (cfr. Cass., Sez. 5, 30/11/1999 - 31/01/2000 n. 1004, Moro, Rv. 215745; Sez. 6, 4/12/1995 - 10/02/1996, Ficarra, Rv. 204123). Dal che sembrerebbe rica- varsi che, purché il giudice di merito abbia enunciato i criteri adottati per la valutazione della prova, seguendo itinerari interpretativi plausibili, e si sia informato al principio di completezza, valutando tutti i dati dimostrativi, la motivazione è da ritenere corretta, pure se possa dirsi ve- rosimile un'alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della statuizione. Presceglien- dosi talora, nella verifica della correttezza e della logicità della motivazione, l'argomentazione che non si fondi sulla certezza della ricostruzione operata, ma sulla metodologia adottata. E ciò proprio per la natura di vitium in procedendo che contrassegna l'ipotesi prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Conseguentemente, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che tali atti si prestavano ad una diversa lettura o interpre- tazione (conf. Cass., Sez. Un., 27/11/1995 n. 30, Mannino, Rv. 202903). Proprio tale criterio di verifica "esterna" era individuato come il solo compatibile col sistema dalle Sezioni unite;
nel senso che il giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza, completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il mi- gliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è queLL di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì queLL di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro di- sposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convin- cente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a differenza di altre (in tal senso, Cass., Sez. Un, 31/05/2000 n. 12, Jakani, Rv. 216260); il tutto purché il tasso di probabilità logica dell'assetto ricostruttivo sia da ritenere, alla stregua delle regole di valutazione della prova indicate nell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., plausibile, persuasivo, non smentito dall'omesso esame di dati probatori di segno contrario in grado di at- tribuire al fatto una diversa (ma vincente) valutazione sul piano logico. In proposito, il ricorrente avanzava dubbi in ordine alla possibilità di una diversa dinamica dei fatti o di una valutazione giuridica discorde rispetto a quella formulata dai giudici di merito, richiamando in termini vaghi altri istituti, quali le cause eccezionali idonee a produrre di per sé l'evento (art. 41, comma secondo, cod. pen) o l'aberratio delicti (art. 83 cod. pen.), senza ne- anche fornire una propria precisa e convincente soluzione alternativa. e) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e di altre norme giuridiche in riferimento all'art. 110 cod. pen., in quanto nell'impugnata sentenza erroneamente il ES era considerato compartecipe del rea- to di cui all'art. 575 cod. pen., senza aver compiuto nessuna delle attività tipiche previste dalla norma, perché avrebbe partecipato alla rapina alla banca, accettando il rischio dell'utilizzo delle میں 25 armi da fuoco;
la sua condotta non poteva essere considerata agevolatrice dell'omicidio, perché non è provato che abbia accettato il rischio delle armi e della violenza, tantovero che secondo l'impugnata sentenza i rapinatori erano entrati in banca senza le armi da fuoco;
la loro utilizza- zione appariva come una circostanza imprevista ed imprevedibile rispetto al normale sviluppo della commissione del reato, così come la presenza del Mar. EN presso la banca;
f) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, in quanto la Corte di Assise di AppeLL aveva desunto l'elemento psicologico, ricostruendo l'omicidio come conseguenza non di un a- berratio ictus, bensì come un error in persona, circostanza però non provata, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che EL GI era attinto da un proiettile quando era accovac- ciato vicino alla portiera sinistra della Volvo, tra tale auto ed una Fiat Punto, come dimostrato dalla presenza di macchie rosse su entrambe le vetture;
dalla posizione del deceduto, si com- prendeva chiaramente che intendesse entrare nell'autovettura, probabilmente già col motore acceso, vicenda confermata dal teste AR;
il deceduto stringeva in mano un sacchetto di iuta contenente il bottino ed era visto volare dal teste dopo essere stato colpito;
la conformità dei luoghi e la vicinanza tra la Volvo e la banca conducevano ad escludere che potesse essersi verificato un error in persona;
dal tramite di entrata del proiettile da destra verso sinistra si comprendeva che il ferito non fosse sbucato all'improvviso; chi impugnava il fucile godeva di un campo visivo libero e doveva aver visto necessariamente EL GI, che correva sul lato destro del piazzale, anche perché erano presenti solo due auto parcheggiate;
per la distanza e per il rumore degli spari i testi non avevano potuto ascoltare i dialoghi dei banditi durante la rapina, durante i quali EL GI ed il ZZ avevano presumibilmente concordato le loro azioni;
può ipotizzarsi che il ZZ o colui il quale impugnava il fucile si trovasse verso il cen- tro del piazzale davanti alla Volvo e che quando aveva visto il complice coi soldi in mano si sia spaventato, pensando per istinto subito al tradimento e, cioè, alla possibilità che il complice salisse in auto e fuggisse da solo col bottino, trattenendolo tutto per sé senza volerlo dividere;
il ZZ doveva aver agito di impulso per paura di essere abbandonato nel piazzale;
la di- chiarazione del ZZ riportata da EL OL e dal CI, secondo la quale si era sba- gliato era priva di qualsiasi rilievo, non potendo riferire ai complici, specialmente al frateLL Er- cole, riferire di aver sparato volontariamente, altrimenti vi sarebbe stata immediata vendetta;
la presunta patologia visiva del ZZ costituiva un elemento privo di riscontri e non era di- sposta una visita medica che sarebbe risultata facile dato lo stato di detenzione del predetto;
al contrario, la precisione del tiro mortale dimostrava una buona vista ed esperienza nell'uso delle armi, in contrasto con quanto riferito da ZZ OL;
peraltro, l'error in persona presuppo- neva la volontarietà del gesto ed escludeva un errore nell'esecuzione del reato;
chi impugnava il fucile sparava, pensando che ZZ GI fosse un'altra persona, circostanza inverosimile perché costui era travisato ed aveva vestiti ben conosciuti dal complice;
tale aspetto della vi- ми 26 cenda risultava particolarmente rilevante, perché nell'ipotesi in cui il ZZ o chi impugnava il fucile abbia attinto consapevolmente e volontariamente il complice, muterebbe il profilo dell'elemento psicologico, perché nei reati associativi e nel concorso di persone il dolo consiste nell'accettare l'uso delle armi verso soggetti esterni ai correi;
si realizzava uno sviluppo impre- visto della rapina, che conduceva uno dei complici ad adoperare un'arma da fuoco contro un altro complice, non per errore ma per paura di un tradimento, cioè di essere lasciato solo nel parcheggio, esponendolo alla cattura da parte dei carabinieri ed alla perdita del bottino;
si rea- lizzava una violazione di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen., in quanto si versava in ipotesi di causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento; era stato applicato l'art. 60 cod. pen., nonostante la presenza di prove contrarie, circostanza rilevante nei confronti del ES, fondamentale per qualificare l'elemento psicologico;
g) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 116, comma 2, c.p, per aver ritenuto erroneamente non applicabile tale attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., per non aver considerato che durante la rapina il ES non aveva mai adopera- to armi a differenza del ZZ e di EL OL;
il ES aveva partecipato alla rapina di- sarmato e riteneva che il kalashnikov rivestisse esclusivamente una funzione intimidatoria, di deterrente per far desistere da intervenire forze dell'ordine e terzi;
le circostanze già esposte precedentemente in ordine all'incertezza sulle ragioni dell'omicidio e sul numero dei parteci- panti alla rapina, se ritenute inidonee a far ritenere innocente il ES, quantomeno consenti- rebbero di riconoscergli detta attenuante;
4.2. In riferimento al quinto, al sesto e al settimo motivo di ricorso, inerenti a variegate pro- spettazioni in diritto in ordine alla tipologia di concorso di persona ascrivibile al ES, va ri- levato che dalla consapevole e dalla volontaria partecipazione ad una rapina a mano armata deriva inevitabilmente la sua piena responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. La partecipa- zione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la re- sponsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi;
infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessario che l'evento diverso da queLL programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (in termini, Cass., Sez. 5, 26/05/2011 n. 36135, S., Rv. 250936; Sez. 6, 13/01/2010 n. 18489, Rubino, Rv. 246914).
4.3. Per quanto attiene al nono e al quindicesimo motivo di ricorso, occorre rilevare che tutte le deduzioni in ordine al nesso di causalità, al raffronto tra gli istituti dell'error in persona e میں 27 dell'aberratio ictus risultano incoerenti e non si raffrontano con le motivazioni della Corte di merito. Nella fattispecie, dall'esame della sentenza impugnata, si presentava un quadro certo sul coinvolgimento dell'indagato ed inequivoco sul reale contributo causale da questi offerto, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento, di entità tale da superare il vaglio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 13/02/2013 n. 11592, Napoli, Rv. 255363).
4.4. Risulta manifestamente infondata la doglianza di cui all'undicesimo motivo di ricorso in ordine alla qualificazione del reato di rapina in tentata rapina, per essere stato il sacchetto con- tenente il danaro recuperato dal direttore della banca nell'immediatezza del fatto. Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e neLL stesso luogo della sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa prelevata dell'avente diritto della forza pubblica (v. Cass.,per l'intervento Sez. 2, 22/10/2013 - 04/02/2014 n. 5512, Barbato, Rv. 258207, relativa a fattispecie analoga, nella quale la S.C. riteneva consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata).
4.5. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso attengono alle tematiche relative alla pe- rizia redatta dal dr. NA. Si tratta di censure aspecifiche, riguardanti dubbi e perplessità sulle modalità di ricostruzione delle immagini. Esse non contengono le indicazioni dei vizi e delle conseguenze, che avrebbero prodotto le presunte irregolarità in ordine al ritardo nel deposito della perizia ed alla parzialità dei filmati delle telecamere di sicurezza, limitandosi ad avanzare generici sospetti sulla regola- rità delle operazioni peritali e sulla professionalità del perito.
4.6. Il sedicesimo motivo di impugnazione, concernente una presunta violazione di cui all'art. 507 cod. proc. pen., per il mancato accoglimento della richiesta di confronto tra EL OL e il Mar. EN, non contiene la specifica indicazione della violazione di legge, derivante dalla conseguenza dell'omissione. Ebbene, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo di ricorso non può essere validamente invocato, nel caso di mezzo di prova sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi ritenuto non necessario ai fini della decisione (in tal senso, Cass., Sez. 2, 06/10/2015 n. 41744, D'Attilo, Rv. 264659; Sez. 6, 08/07/2003 n. 33105, Pacor, Rv. 226534). Anche per il diciassettesimo motivo di ricorso, attinente alla mancata audizione dell'ing. Ro- berto Porta, perito di difesa e all'omesso svolgimento di perizia oculistica di ZZ ZI, va- میر 28 le lo stesso principio qui sopra esposto in relazione all'omesso confronto, con conseguente va- lutazione di sua manifesta infondatezza. Peraltro, la perizia, per il suo carattere "neutro" sot- tratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può essere in- clusa nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto giudizio di fat- to, che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (cfr. Cass., Sez. 6, 03/10/2012 n. 43526, Ritorto, Rv. 253707; Sez. 4, 22/01/2007 n. 14130, Pastorelli, Rv. 236191).
4.7. L'ottavo e il decimo motivo di ricorso, riguardanti l'omessa o l'insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alle ragioni dell'entità dell'aumento per i reati satelliti risultano manifestamente infondati. Le indicazioni contenute nelle sentenze dei giudici di merito inerenti alla gravità dei fatti ed ai numerosi precedenti penali del ES risultano sufficienti a giustificare l'entità della san- zione irrogata e degli aumenti per i reati satelliti;
d'altronde, lo stesso ricorrente nei motivi di appeLL si limitava ad indicare la circostanza di non aver sparato quale unico fattore a suo avvi- so idoneo a giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo però ampia- mente vagliato ed analizzato nel testo del provvedimento impugnato.
5. Occorre ora esaminare i motivi di ricorso formulati nell'interesse di ZZ ZI OM.
5.1. I primi quattro motivi di impugnazione contengono espliciti rinvii al testo del ricorso di appeLL ed ai motivi aggiuntivi, in riferimento alla dedotta inutilizzabilità assoluta delle deposi- zioni testimoniali e alla presunta mancata assunzione di prove decisive. Ebbene, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamen- tare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appeLL, delle censure articolate col relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di con- sentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si solle- cita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione del- le ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica;
l'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove, come nella fattispecie, la sentenza di appeLL, al cospetto di motivi, che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per "relationem" alla sentenza di questi poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo aLLrquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appeLL e che vanno chiara- mente allegate (in termini, Cass., Sez. 3, 04/11/2014 04/09/2015 n. 35964, B., Rv. 264879). È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'o- messa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate col relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di con- یں 29 sentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si solle- cita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. Cass., Sez. 2, 05/02/2014 n. 13951, Caruso, Rv. 259704). Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e de- gli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a lamentare l'omessa valuta- zione, da parte del giudice d'appeLL, delle censure articolate col relativo atto di gravame, rin- viando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irri- solte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (conf. Cass., Sez. 2, 05/11/2013 - 25/02/2014 n. 9029, Mirra, Rv. 258962).
5.2. Anche il quinto motivo di ricorso difetta di autosufficienza, per la mancata allegazione delle consulenze medico legali citate nell'atto di impugnazione;
inoltre, non chiariva le ragioni della difficoltà di individuazione del proiettile, che aveva attinto il EL. Peraltro, non possono essere vagliate nella presente sede le tematiche affrontate nei motivi nuovi ed aggiunti non precedentemente articolate nel ricorso dalla difesa del ZZ. I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine ge- nerale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ri- corso per cassazione in materia cauELre (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedi- mento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, enunciati nell'originario at- to di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (conf. Cass., Sez. Un., 25/02/1998 n. 4683, Bono, Rv. 210259). In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi prin- cipali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti coi quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi coi quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (in tal senso, Cass., Sez. 2, 11/10/2012 - 11/01/2013 n. 1417, Platamone, Rv. 254301). Anche le ulteriori precisazioni fornite nei motivi nuovi rispetto a quelle contenute nel ricorso non consentono di sanare i vizi di inammissibilità di quest'ultimo. I motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono concernere, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata, già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe un'irragionevole estensione dei مید 30 tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impu- gnare (cfr. Cass., Sez. 2, 29/04/2014 n. 34216, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 5, 14/12/1999 - 01/02/2000 n. 1070, Tonduti, Rv. 215669).
6. A completamento delle statuizioni precedenti va rilevato che, quale effetto del rigetto del ricorso nei confronti di uno dei coimputati, consegue la declaratoria di prescrizione di alcuni re- ati satelliti. Infatti, stante l'epoca dei fatti, risalenti ad oltre dieci anni fa, risultano ampiamente decorsi i termini massimi di prescrizione previsti dagli artt. 157 ss. cod. pen. e non risultano intervenuti fattori sospensivi della stessa. Consegue alla declaratoria di prescrizione l'eliminazione della pena della reclusione per detti reati: di mesi 3 per la detenzione illegale di arma da guerra, di mesi 4 per le due ricettazioni nonché di giorni 5 di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110 del 1975. In ordine a tale ultima sanzione, la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla de- terminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., non dovendosi procede- re a particolari accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di fatto, incompatibili con le attri- buzioni del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. 6, 20/03/2014 n. 15157, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 4, 27/10/2010 n. 41569, Negro, Rv. 248458). Va precisato che l'estinzione dei predetti reati per effetto dell'intervenuta prescrizione si ma- tura nei confronti di entrambi gli imputati, cioè anche del ZZ, il cui ricorso viene dichiarato inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione, infatti, non impedisce la declaratoria di e- stinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo della impugnazione produce i suoi effetti anche con rife- rimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente purché non di natura esclusi- vamente personale: ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (cfr. Cass., Sez. 4, 11/11/2004, dep. 2005, n. 10180, Antoci, Rv. 231133).
7. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato, sebbene in parte si sia giovato dell'effetto estensivo del ricorso del coimputato, il ZZ va condannato al paga- mento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si ritiene congrua determinare nell'importo di €. 1.000,00. L'obbligo al pagamento di tali esborsi, in quanto generato dalla condanna inutilmente impu- gnata, sopravvive autonomamente e non è scalfito, nella sua efficacia vincolante, dagli effetti di un beneficio derivatogli ope legis (v., sul punto, Cass., Sez. 1, 19/12/1994 n. 1385, Calabre- se, Rv. 201490; contra Cass., Sez. 4, 10/11/2014 n. 46344, Rv. 260741). Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento più remoto nel tempo, in quanto l'effetto e- stensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversi, in assenza di qualsiasi in- м 31 terazione tra loro. Al riguardo, occorre rilevare che "l'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (art. 587 cod. proc. pen.) opera di diritto come rimedio straordinario che, al verifi- carsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (conf. Cass., Sez. 5, 17/04/2015 n. 38954, non massimata;
Sez. V, 17/02/2004 n. 15446, Koshi, Rv. 228758 - v. in senso analogo, Cass., Sez. 1, 07/10/2014 n. 52972, Roman, Rv. 261698; Sez. 1, 11/12/2008 n. 13902, Casola, non massimata, secondo cui l'effetto esten- sivo opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente. La natura eccezionale del rimedio dell'effetto estensivo del ricorso e la sua stretta inerenza ai motivi di impugnazione escludono ogni possibile incidenza deLL stesso anche in materia di spese processuali, il cui regime è dettato in via esclusiva dall'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di ES GI e, per l'effetto e- stensivo, nei confronti di ZZ ZI OM, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge 110/1975 e ai delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma da guerra;
elimina la pena di mesi 7 (sette) di reclusione inflitta a titolo di continuazione per i suddetti de- litti, nonché l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. pertinente alla contravvenzione, che de- termina in giorni 5 (cinque) di reclusione, restando la pena finale determinata in anni 22 (ven- tidue), mesi 4 (quattro) e giorni 25 (venticinque) di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di ES GI. Dichiara inammissibile il ricorso di ZZ ZI OM, che condanna al pa- gamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 (mille) a favore della Cassa del- le Ammende. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Sa movecchio Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 32 COR 'E La Corte Suprema di Carazione - 1ª Sex. Pende- Can sent. 4° 42820/17 del 25/11/2016 e depositata it 0 19/9/2017 : A scioglimento della riserva assunta il 24 no. е Vembre 2016, conegge il disparitivo della sentenza di sta Corte Supreus di Canazione n. 30737 del 29 otto que bre 2015 wil senso che, depo le parole guer 4 arma da гахч еprima del едно diinterprensione del punto e virgole, devous intenden unserite le parole, pre cedute dal segno della virgola, < essendo i reati estrictifor prescrizione ». >> A M E DI Ро ше, R P 25 SET 2017 Il Direttore Amministrativo U + ER TARSI S E but T R E N O I O Z C