Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2015, n. 30737
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Sentenza 29 ottobre 2015

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Il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione tra loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2015, n. 30737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30737
    Data del deposito : 29 ottobre 2015

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